Privacy: le novità per salute e sicurezza

Le principali Faq dell’Autorità chiariscono alcuni aspetti fondamentali del tema

Il D.Lgs. n. 101/2018 allinea il codice italiano al regolamento (Ue) n. 2016/679, ma non sospende le attività ispettive del Garante. Tra le direttrici fondamentali che sono state inserite nell’articolato nel provvedimento, troviamo il controllo a distanza e il divieto d’indagine sulle opinioni dei lavoratori

L’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ha portato a una nuova rivoluzione in materia di protezione dei dati personali; non
ci sono settori economici, infatti, che possano ritenersi esenti da questo nuovo regime della privacy che, per altro, ha pesanti riflessi anche sulla gestione dei processi di salute e di sicurezza sul lavoro, come
del resto emerge anche scorrendo il documento “storico” del Garante del 31 marzo 2008, in cui mise una serie di paletti all’allora nascente D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto in ordine alla tenuta della documentazione e alla gestione dei dati sanitari. Il regolamento (Ue) n. 2016/679 (cosiddetto “Rgpd”) ha posto, tuttavia, anche il problema per il legislatore italiano di armonizzare la disciplina interna con questo importante provvedimento che, com’è noto, non richiede ulteriori provvedimenti recettivi da parte dei singoli Stati membri.
La risposta non è stata immediata, come ci si attendeva, ma, sia pure con ritardo, è arrivata con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» (in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2108, n. 205), con il quale si è completata la prima fase del delicato processo di adeguamento della disciplina italiana a quella europea contenuta nel regolamento (Ue) 2016/679, che, per altro, prevede anche un pesante apparato sanzionatorio. Al tempo stesso, come si vedrà, l’Autorità garante per la privacy ha anche dettato, in data 8 ottobre 2018, istruzioni operative sul registro dei trattamenti che fanno seguito a quelle del 1° ottobre sulla definizione delle liti pendenti, che forniscono importanti indicazioni per gli operatori. Favorita la linea della continuità Il provvedimento, in vigore dal 19 settembre 2018, armonizza, quindi, le disposizioni contenute nel «Codice in materia di protezione dei dati personali» (D.Lgs. n. 196/2003), con quelle introdotte dal citato regolamento europeo n. 2016/679, abrogando anche numerose disposizioni in esso contenute. Un primo profilo da mettere subito in risalto è che con il D.Lgs. n. 101/2018, il legislatore italiano ha operato una precisa scelta di fondo: al fine di assicurare un’indispensabile continuità tra la nuova e la previgente disciplina ha introdotto un periodo transitorio in cui sono fatti salvi i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni che saranno oggetto di un successivo riesame. L’art. 21, comma 1, infatti, stabilisce che sarà il Garante ad adottare un apposito provvedimento generale, da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2018, che stabilirà le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al capo IX del regolamento (Ue) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del D.Lgs. n. 101/2018 e, ove occorra, provvederà al loro aggiornamento.
Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica ritenute incompatibili con le disposizioni del regolamento (Ue) n. 2016/679, cesseranno di produrre i loro effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato provvedimento generale; il comma 3 stabilisce, inoltre, che le autorizzazioni generali adottate dal Garante prima della data di entrata in vigore del decreto – quindi come già accennato il 19 settembre 2018 – relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. Peraltro, occorre osservare che lo stesso Garante con provvedimento generale 19 luglio 2018, n. 424, già aveva preannunciato che, nelle more del perfezionamento dell’iter legislativo di adeguamento del quadro normativo nazionale, sarebbero restate in vigore, sia pure temporaneamente, le autorizzazioni generali adottate in data 15 dicembre 2016, tra le quali le più significative riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro sono:
• la n. 1/2016, in materia di rapporto di lavoro;

• la n. 2/2016, in materia di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

• la n. 4/2016 per i professionisti.

Molto significativa è, inoltre, anche la funzione promozionale attribuita al Garante che avrà, così, il delicato compito di emanare le regole deontologiche concernenti il trattamento dei dati personali in alcuni settori (giornalismo, lavoro, statistica e ricerca scientifica) coinvolgendo i soggetti interessati.

Controllo a distanza e divieto d’indagine sulle opinioni dei lavoratori

Un’altra direttrice strategica fondamentale, seguita in materia di lavoro, la si rinviene nell’art. 15, D.Lgs. n. 101/2018, che ha novellato l’art. 171, D.Lgs. n. 193/2006, riguardante le violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori, stabilendo che, in caso di violazione delle norme contenute negli articoli 4, comma 1, e 8, legge n. 300/1970 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) si applica il regime sanzionatorio già previsto dell’art. 38 della stessa legge.
Non si tratta, in effetti, di un’innovazione assoluta, ma la strada seguita dal legislatore anche in questo caso è quella di un più efficace coordinamento sistematico delle nuove disposizioni con quelle poste a tutela della libertà e della dignità del lavoratore della legge n. 300/1970; è necessario ricordare, in particolare, che l’art. 4, comma 1, stabilisce il divieto generale in base al quale gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (ad esempio personal computer fissi e portatili, tablet, telefoni cellulari eccetera) possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o, in mancanza, previa autorizzazione rilasciata dalla competenze sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’art. 8, legge n. 300/1970, invece, fa espresso divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore; si tratta, invero, di una disposizione molto importante e per altro bisogna ricordare anche dibattuta in tema d’indagini sul personale finalizzate alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
In caso di violazione, pertanto, di queste disposizioni secondo quanto confermato dal novellato art.171, D.Lgs. n. 193/2006, il trasgressore sarà passibile delle sanzioni previste dall’art. 38, legge n. 300/1970, quindi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’ammenda da euro 154,94 a euro 1.549,37 o l’arresto da 15 giorni a un anno.

Controlli: nessuna sospensione all’orizzonte
Un altro profilo di notevole rilievo è la disciplina sui controlli; il D.Lgs. n. 101/2018, ha messo fine ad alcuni rumor, risultati poi infondati, su alcune previsioni della versione definitiva del decreto che andavano nella direzione di uno stop temporaneo delle attività di controllo.
Viceversa, nel provvedimento in questione, non è prevista alcuna sospensione dell’attività ispettiva dell’Autorità garante fino ad aprile 2019; occorre considerare, infatti, che l’art. 22, comma 13, infatti, stabilisce
che «Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie».
Invero, non è molto chiara l’esatta portata di questa previsione ma, almeno da una prima lettura, sembra di capire che, fino al 18 maggio 2019, l’attività sanzionatoria del Garante dovrebbe essere più “mite” e improntata alla valutazione di diversi fattori, come l’aver avviato le procedure di adeguamento e aver pianificato le diverse attività necessarie per garantire il rispetto della nuova normativa.
Da questa previsione, pertanto, non emerge alcuna sospensione del potere ispettivo, ma solo una fase transitoria in cui si tiene in considerazione che, in sede di prima applicazione di una normativa alquanto complessa come quella del regolamento europeo n. 2016/679, sono maggiori le difficoltà di adeguamento dei sistemi e delle procedure; di conseguenza, nell’applicare le sanzioni il Garante dovrà tener conto di diversi elementi come del resto già previsto nelle linee guida del Comitato europeo (ex WP29) del 3 ottobre 2017.

Violazioni pregresse: parte la sanatoria

Sempre sul piano sanzionatorio, occorre anche sottolineare che l’art. 18, D.Lgs. n. 101/2018, ha introdotto anche la definizione agevolata delle violazioni pregresse in materia di protezione dei dati personali; in deroga all’art.16, legge n. 689/1981, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, e le violazioni delle misure di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, medesimo decreto che, alla data di applicazione del regolamento europeo, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza- ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale. Si tratta, quindi, di una sanatoria che riguarda tutti quei procedimenti sanzionatori relativi a condotte illecite poste in essere prima del 25 maggio 2018; fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2018, ossia il 18 dicembre 2018. L’art. 18 – che, è bene precisare, detta ulteriori disposizioni in materia – ha, quindi, una sua precisa ratio, ovvero produrre un effetto deflattivo del contezioso sorto per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento europeo n. 2016/679.
Come già accennato in merito è intervenuto recentemente anche l’Autorità garante e con comunicato del 1° ottobre 2018 ha fornito importanti istruzioni operative per chiarire ai soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. Da osservare, in particolare, che nelle domande più frequenti (Faq) pubblicate sul proprio sito web2, l’Autorità ha precisato che, qualora decida di non definire in maniera agevolata i procedimenti sanzionatori pendenti, il contravventore ha la facoltà di pagare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure di presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019.
In quest’ultimo caso, il Garante, esaminate le nuove memorie presentate nei termini, potrà, in alternativa, disporre l’archiviazione degli atti ove ne ricorrano i presupposti, ovvero adottare specifica ordinanza- ingiunzione con la quale potrà determinare la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Nella stessa Faq è inoltre sottolineato che «Il termine per il Garante per disporre l’archiviazione degli atti o per adottare una specifica ordinanza-ingiunzione è di 5 anni ai sensi dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; tale termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute è stato espressamente interrotto dall’art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e pertanto decorrerà nuovamente a partire dal 19 settembre 2018 (data di entrata in vigore del d.lgs. 101/2018). Il termine ultimo per l’archiviazione degli atti o per l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, in tali casi, sarà quindi quello del 19 settembre 2023».
Da rilevare, inoltre, che sempre nelle Faq è chiarito che, per effetto del già citato art. 18, D.Lgs. n. 101/2018, possono avvalersi della definizione agevolata soltanto i contravventori che abbiano ricevuto, entro il 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14, legge n. 689/1981.

Registro delle attività di trattamento: i chiarimenti del Garante e le ricadute sui professionisti

Per quanto, invece, riguarda la tenuta del registro dei trattamenti, il D.Lgs. n. 101/2018 non ha introdotto innovazioni in materia come ci si attendeva, lasciando più saggiamente, quindi, un ampio spazio d’intervento all’Autorità garante che come accennato l’8 ottobre 2018 ha fornito diversi e importanti chiarimenti sui soggetti obbligati e le regole di tenuta. Bisogna ricordare che questo registro deve essere predisposto dal titolare e dal responsabile del trattamento ed è un documento contenente le principali informazioni (si veda l’art. 30, regolamento n. 2016/679) relative alle operazioni di trattamento svolte da un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista o altro soggetto obbligato. Come precisato dell’Autorità garante, l’obbligo di redigere questo registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento «idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività»; la stessa Autorità, inoltre, ricorda che sono tenuti a redigere il registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particoprivacy lari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica eccetera) o anche di dati relativi a condanne penali e a reati. Il campo applicativo è, quindi, molto vasto e, come emerge delle importanti Faq del Garante riportate di seguito, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, coinvolge non solo i medici competenti, ma anche altri professionisti che trattano tali dati in questo ambito.

Le altre novità di rilievo in sintesi

Resta, infine, solo da rilevare brevemente che il D.Lgs. n. 101/2018, ha introdotto anche alcune ulteriori innovazioni di rilievo; in particolare, nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), è stato introdotto il nuovo articolo 154-bis, che, al comma 4, prevede che, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce, il Garante stabilirà le modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. Al tempo stesso, è stato ridotto da 16 a 14 anni il limite di età entro cui il consenso al trattamento dei dati personali dei minori deve essere esercitato da chi ne abbia la responsabilità genitoriale. Inoltre, per quanto riguarda il curriculum vitae inviato ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, non è più necessario esprimere il consenso al trattamento dei dati in esso contenuti, ma chi lo riceve deve fornire al primo contatto utile successivo le informazioni previste dall’articolo 13, regolamento n. 2016/679.

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Appalti e sicurezza una bussola fra le regole

Conoscere il perimetro normativo per operare secondo la legge

Coordinamento, cooperazione, oneri, responsabilità sociale non sono più solo citazioni, bensì un apparato complesso, di cui le parti contrattualmente coinvolte devono tenere in considerazione. Obiettivo? Eseguire quanto sancito dagli accordi. Con l’attenzione puntata su organizzazione e prevenzione infortuni

Sono vari gli ingredienti che, nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno determinato, ormai da quasi un ventennio, espliciti orientamenti diretti al mercato economico,in maniera talora simbiotica nella relazione fra committente e appaltatore. Nell’annoverare, fra questi, la vetustà del parco tecnologico, il blocco del turn-over, i limiti di spesa (non solo per il pareggio di bilancio), occorre ricordare altresì il focus sulla “certezza della spesa” (quasi un refrain ansiolitico presso le direzioni aziendali in carenza di altri strumenti di gestione e controllo capillare dei contratti di appalto) – certezza perseguibile, utopisticamente, tramite canoni omnicomprensivi convenuti in sede di gare pubbliche.
Questo focus ha determinato una pressoché totalizzante adesione degli ospedali agli operatori del mercato economico di settore, inducendo comportamenti del mercato stesso ad assumere e sviluppare attitudini tecniche e commerciali sempre più specialistiche ovvero, tramite raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, omnicomprensive (appalti integrati, global service, servizi includenti riqualificazioni, forniture e attività le più varie). All’interno di questo scenario, al di là della formale distanza nei ruoli fra committente e appaltatore e, per quanto concerne le interazioni contrattuali, nel rispetto del codice civile e della specifica normativa (codice degli appalti pubblici), è oltremodo trasversale e degna di più consapevole attenzione la materia concernente la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non solo, infatti, il committente e le imprese appaltatrici si caratterizzano tramite rischi occupazionali propri (i cosiddetti “rischi ex lege”) ma anche, nelle interazioni di cui sopra, generano interferenze all’interno dei cantieri mobili e temporanei in caso di lavori (i cosiddetti “rischi ex contractu”) nonché interferenze altre di vario tipo fra rischi della struttura sanitaria e quelli delle imprese aggiudicatarie (i cosiddetti “rischi interferenziali”).
Il quadro è reso complesso dalla multisettorialità delle gare di appalto pubblicate dagli enti pubblici che richiedono, ormai cosa comune all’interno delle procedure di gara, forniture, servizi e lavori integrati.
Vediamo, più nel dettaglio, le previsioni in materia di sicurezza negli appalti pubblici sia del D.Lgs. n. 81/2008 sia del D.Lgs. 50/2016 (il codice dei contratti pubblici), evidenziando raccordi e rimandi espliciti e non espliciti. Infine, con successivi specifici inserti, verrà presentata l’ampia normativa di settore emanata Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione pertinente al caso in esame.

Antinfortunistica e gare pubbliche

Il testo unico di tutela della salute e sicurezza occupazionale (D.Lgs. 81/2008) sancisce misure di prevenzione antinfortunistica relativamente alla conduzione di contratti di appalto di forniture, servizi, lavori nonché di appalti cosiddetti misti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori e sono corredate da ulteriori previsioni in capo ai differenti soggetti obbligati che qui richiamiamo per completezza e per le successive correlazioni al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

In capo ai progettisti vige quanto segue: «I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. In capo ai fabbricanti e fornitori è previsto quanto segue: «Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

Infine, in capo agli installatori è posto il seguente obbligo: «Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti» con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Concernente i contratti di appalto o d’opera o di somministrazione – ovvero in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi – vi sono differenti soggetti obbligati (quanto segue concerne tutte le imprese chiamate a realizzare la fornitura e/o il servizio e/o i lavori, ovvero tutte le imprese esecutrici oltre all’impresa appaltatrice che è la titolare del contratto di appalto, nda). Innanzitutto, in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione vige quanto segue: «a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 « (…)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività»), con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. In capo ai committente, appaltatori e subappaltatori in seno a contratti di appalto o d’opera o di somministrazione è disposto quanto segue: «a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Sempre in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione vige inoltre quanto segue: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (il Duvri, nda) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali [rif. art. 29, co. 6-ter], con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a questo tipo di cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento, quest’ultimo è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A questi dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il codice dei contratti pubblici, oggi D.Lgs. 50/2016, nda) questo documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (responsabile unico del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 31, nda)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

La postilla introdotta nell’art. 26 con comma 3-ter ci interessa da vicino poiché richiama nuovamente il disposto del codice dei contratti pubblici (oggi è il D.Lgs. 50/2016) prevedendo che «nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (rif. centrali di committenza: «un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» ovvero «aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» nda), il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Ancora in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione si prevede quanto segue: «ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».
Nuovamente in tema di appalti pubblici, in capo agli enti aggiudicatori vige quanto segue: «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza » (D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 6). Il costo del lavoro va desunto da tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (in assenza di Ccnl del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione). Il costo della sicurezza deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

L’art. 26 prevede altresì un ultimo obbligo questa volta in capo alle imprese affidatarie ed esecutrici di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione: «nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

Sanità ratore e l’indicazione del datore di lavoro», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Il titolo I° del D.Lgs. 81/2008 si conclude con le seguenti previsioni in capo a noleggiatori e concedenti in uso: «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Sempre in capo agli stessi, vige inoltre il disposto per cui «Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista».

La disamina delle previsioni del testo unico di tutela della salute e sicurezza sul lavoro va completata esaminando la parte concernente gli appalti di lavori (o la quota lavori di appalti misti), per i quali si applica il titolo IV° del D.Lgs. 81/2008. Anche in questo caso procediamo con la panoramica dei soggetti obbligati e dei loro obblighi. In capo al committente e al responsabile dei lavori vige innanzitutto quanto segue: «nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro» (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 1).

Inoltre, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici – anche non contemporanea – il committente o il responsabile dei lavori «designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione» nonché «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori» in possesso dei requisiti di legge, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. E ancora, sempre in capo al committente e al responsabile dei lavori, è fatto obbligo di «comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Infine, per i due soggetti di cui sopra vige sempre obbligo, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, di: «verificare l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi (rif. allegato XVII, D.Lgs. 81/2008)» con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione (vedere la tabella 16) «chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo (il cosiddetto Doma) distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori (Inps, Inail, Casse edili), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti» e ancora «trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, Durc imprese e lavoratori autonomi (…) e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di quanto ai punti a) e b)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.
È sospesa l’efficacia del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori in assenza dei seguenti documenti (quando previsti): piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera, notifica preliminare alla amministrazione concedente, documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. In capo ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) e in fase di esecuzione (Cse) sono disposti gli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.
Circa la mutua responsabilità fra il committente e il responsabile dei lavori, il primo è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, con la precisazione che nei lavori pubblici il responsabile dei lavori coincide col responsabile unico del procedimento di gara (Rup) (rif. D.Lgs. 50/2016, art. 31). Gli obblighi in capo a quest’ultima figura sono ben definiti (anche) dal codice dei contratti pubblici e normativa correlata (Anac). I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si devono adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

In capo alle imprese esecutrici (datori di lavoro), durante l’esecuzione dell’opera vige l’obbligo di «osservare le misure generali di tutela (rif. D.Lgs. 81/2008, art. 15) e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere».

Con riguardo a tutte le imprese presenti nell’area dei lavori (impresa affidataria, imprese esecutrici) i rispettivi datori di lavoro, dirigenti e preposti sono obbligati a quanto segue:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

b) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

In aggiunta a quanto sopra e specificatamente in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria (assieme ai dirigenti) vige quanto segue:

a) verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

b) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96» (misure generali di tutela e rispetto degli obblighi in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti di tutte le imprese) nonché «verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione», con correlata disposizione sanzionatoria per i punti a) e b) in caso di violazione.

L’articolazione del piano di sicurezza e coordinamento da redigersi a carico e cura del Csp – e ove il caso dal Cse -.
Per completezza, nella tabella 23 si riporta un riepilogo delle previsioni del D.Lgs. 81/2008, relativamente alla notifica preliminare, alla designazione del Csp e del Cse nonché presenza del Pos. Nel concludere la disamina delle previsioni del D.Lgs. 81/2008, qui di seguito una sintesi riepilogativa e esemplificativa dei differenti tipi costi e oneri per la sicurezza negli appalti di forniture, servizi e lavori. Oneri della sicurezza aziendali afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa Questi oneri in giurisprudenza e dottrina sono detti anche: oneri o costi ex lege, oneri o costi propri, oneri o costi da rischi specifici, costi aziendali necessari per la risoluzione rischi di specifici propri dell’appaltatore. Ci sono in tutti i contratti di appalto, ovvero appalti di forniture, appalti di servizi, appalti di lavori, appalti misti (forniture e/o servizi e/o lavori).

Nel caso di appalti di forniture e/o servizi: ogni impresa (ad esempio, appaltatore, ogni subappaltatore, subcontrattore …) determina i propri costi diretti. Con riferimento alle linee guida Itaca/2015 gli oneri per la sicurezza sono gli «oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel Psc e comunque riconducibili alle spese generali. Questi oneri aziendali sono contenuti nella quota a parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (il riferimento normativo è all’articolo. 32 del D.P.R. 207/2010). Va ricordato che queste spese non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Costi stimati per le misure previste dal comma 4 dell’allegato XV (coordinamento della sicurezza sia in presenza che in assenza di obbligo di redigere il Psc). Sono determinati dall’ingerenza del committente nelle scelte esecutive a carico delle imprese affidataria e esecutrici deilavori (sono pertanto ulteriori e differenti dei costi di cui al punto 1) e sono detti anche: costi della sicurezza ex contractu, costi della sicurezza da coordinamento, costi contrattuali o spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni dei lavori nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte tecniche del Csp/ Cse /stazione appaltante.
Nuovamente con riferimento alle linee guida Itaca/2015 essi sono i «costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex titolo IV, dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008) – o dall’analisi della stazione appaltante anche per tramite del Rup quando il Psc non sia previsto. A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Csp/stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso». Questi costi sono presenti nei contratti di appalto di lavori e negli appalti misti con quota lavori (forniture e/o servizi e lavori). Ogni specifico singolo cantiere (quindi non più intrinsecamente la singola impresa) ha i suoi. Nei contratti pubblici i costi della sicurezza per coordinamento non sono oggetto di ribasso d’asta.

Costi per la sicurezza da rischi interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Duvri)

Sono determinati dai rischi interferenziali che si sostanziano per il fatto che un’impresa appaltatrice, che ha rischi propri, accede ai luoghi di lavoro del committente che, a sua volta, ha rischi propri.
Sono detti anche: costi da rischi interferenziali (ulteriori a quelli di cui ai punti 1 e 2). Questi costi sono presenti in tutti i contratti di appalto, ovvero appalti di forniture, appalti di servizi, appalti di lavori, appalti misti (forniture e/o servizi e/o lavori). Ogni contratto (quindi non più intrinsecamente la singola impresa/ ditta) ha i suoi. Nei contratti pubblici i costi della sicurezza da rischi interferenziali non sono oggetto di ribasso d’asta. Esemplifichiamo i differenti tipi di oneri di cui ai succitati punti 1, 2, 3.

Esempio in un appalto di forniture e/o servizi (senza quota lavori). Sono presenti gli oneri diretti delle imprese (vedi il succitato punto 1) e possono essere presenti i costi da rischi interferenziali (vedere il succitato punto 3) in caso di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. A titolo emblematico, circa il merito dei costi interferenziali, se vi è interferenza in una delle lavorazioni fra committente e appaltatore, un eventuale rischio (che necessiti di dispositivi di protezione individuale) – conferito da una delle due parti contrattuali e che si ripercuota sull’altra parte – genera, nella traduzione economica, costi della sicurezza da inserire nel Duvri.

Appalto di lavori (o appalto misto per la quota lavori). Sono presenti gli oneri diretti delle imprese (vedi il succitato punto 1) e possono essere presenti sia i costi della sicurezza da coordinamento di cantiere (vedere il succitato punto 2) sia i costi da rischi interferenziali (vedi il succitato punto 3). A titolo emblematico, circa il merito degli oneri della sicurezza da coordinamento di cantiere, se vi è interferenza in una delle lavorazioni fra le differenti imprese affidataria/esecutrici, un eventuale rischio (che necessiti di dispositivi di protezione individuale) – conferito da una delle imprese e che si ripercuota sulle altre – genera, nella traduzione economica, costi della sicurezza da inserire nel Psc – ovvero i dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza dal Csp/Cse se e ove quest’ultimo li preveda per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. È il caso di due imprese compresenti: la prima induce aerodispersione di inquinanti (ad esempio, saldatura) e l’altra – che sta lavorando in prossimità spazio-temporale – si deve proteggere (Dpi).
A opportuno corredo su oneri e costi della sicurezza in materia di contratti pubblici si riporta, fra tanti, un estratto della delibera n° 1098 del 26 settembre 2016 dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac): «Si ritiene quindi che l’obbligo per la Stazione Appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sia ancora sussistente in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal citato D.Lgs. 81/2008, cui rinvia il D.Lgs. 50/2016. Quanto sopra trova peraltro conferma nell’avviso giurisprudenziale (ancorchè relativo al previgente assetto normativo) a tenore del quale «a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata» (Cons. di Stato Ad. Pl. n. 3/2015, richiamata anche in Cons. St. Ad. Pl. n. 16/2016). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente osservarsi che pur in assenza nel D.Lgs. 50/2016, di una specifica previsione in ordine ai piani di sicurezza, analoga a quella precedentemente prevista dall’art. 131 del codice, sussista comunque l’obbligo per la stazione appaltante di evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza ed il costo del personale, non soggetti a ribasso, quale obbligo discendente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. 81/2008.(…)».

Sono vari gli ingredienti che, nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno determinato, ormai da quasi un ventennio, espliciti orientamenti diretti al mercato economico,in maniera talora simbiotica nella relazione fra committente e appaltatore. Nell’annoverare, fra questi, la vetustà del parco tecnologico, il blocco del turn-over, i limiti di spesa (non solo per il pareggio di bilancio),
occorre ricordare altresì il focus sulla “certezza della spesa” (quasi un refrain ansiolitico presso le direzioni aziendali in carenza di altri strumenti di gestione e controllo capillare dei contratti di appalto) – certezza perseguibile, utopisticamente, tramite canoni omnicomprensivi convenuti in sede di gare pubbliche.
Questo focus ha determinato una pressoché totalizzante adesione degli ospedali agli operatori del mercato economico di settore, inducendo comportamenti del mercato stesso ad assumere e sviluppare attitudini tecniche e commerciali sempre più specialistiche ovvero, tramite raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, omnicomprensive (appalti integrati, global service, servizi includenti riqualificazioni, forniture e attività le più varie). All’interno di questo scenario, al di là della formale distanza nei ruoli fra committente e appaltatore e, per quanto concerne le interazioni contrattuali, nel rispetto del codice civile e della specifica normativa (codice degli appalti pubblici), è oltremodo trasversale e degna di più consapevole attenzione la materia concernente la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non solo, infatti, il committente e le imprese appaltatrici si caratterizzano tramite rischi occupazionali propri (i cosiddetti “rischi ex lege”) ma anche, nelle interazioni di cui sopra, generano interferenze all’interno dei cantieri mobili e temporanei in caso di lavori (i cosiddetti “rischi ex contractu”) nonché interferenze altre di vario tipo fra rischi della struttura sanitaria e quelli delle imprese aggiudicatarie (i cosiddetti “rischi interferenziali”).
Il quadro è reso complesso dalla multisettorialità delle gare di appalto pubblicate dagli enti pubblici che richiedono, ormai cosa comune all’interno delle procedure di gara, forniture, servizi e lavori integrati.
Vediamo, più nel dettaglio, le previsioni in materia di sicurezza negli appalti pubblici sia del D.Lgs. n. 81/2008 sia del D.Lgs. 50/2016 (il codice dei contratti pubblici), evidenziando raccordi e rimandi espliciti e non espliciti. Infine, con successivi specifici inserti, verrà presentata l’ampia normativa di settore emanata Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione pertinente al caso in esame.
Antinfortunistica e gare pubbliche

Il testo unico di tutela della salute e sicurezza occupazionale (D.Lgs. 81/2008) sancisce misure di prevenzione antinfortunistica relativamente alla conduzione di contratti di appalto di forniture, servizi, lavori nonché di appalti cosiddetti misti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori e sono corredate da ulteriori previsioni in capo ai differenti soggetti obbligati che qui richiamiamo per completezza e per le successive correlazioni al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
In capo ai progettisti vige quanto segue: «I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. In capo ai fabbricanti e fornitori è previsto quanto segue: «Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

Infine, in capo agli installatori è posto il seguente obbligo: «Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti» con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Concernente i contratti di appalto o d’opera o di somministrazione – ovvero in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi – vi sono differenti soggetti obbligati (quanto segue concerne tutte le imprese chiamate a realizzare la fornitura e/o il servizio e/o i lavori, ovvero tutte le imprese esecutrici oltre all’impresa appaltatrice che è la titolare del contratto di appalto, nda). Innanzitutto, in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione vige quanto segue: «a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 « (…)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività»), con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. In capo ai committente, appaltatori e subappaltatori in seno a contratti di appalto o d’opera o di somministrazione è disposto quanto segue: «a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Sempre in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione vige inoltre quanto segue: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (il Duvri, nda) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali [rif. art. 29, co. 6-ter], con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a questo tipo di cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento, quest’ultimo è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A questi dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il codice dei contratti pubblici, oggi D.Lgs. 50/2016, nda) questo documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (responsabile unico del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 31, nda)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione (vedere la tabella 8).

La postilla introdotta nell’art. 26 con comma 3-ter ci interessa da vicino poiché richiama nuovamente il disposto del codice dei contratti pubblici (oggi è il D.Lgs. 50/2016) prevedendo che «nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (rif. centrali di committenza: «un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» ovvero «aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» nda), il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Ancora in capo al committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione si prevede quanto segue: «ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».
Nuovamente in tema di appalti pubblici, in capo agli enti aggiudicatori vige quanto segue: «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza » (D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 6). Il costo del lavoro va desunto da tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (in assenza di Ccnl del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione). Il costo della sicurezza deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

L’art. 26 prevede altresì un ultimo obbligo questa volta in capo alle imprese affidatarie ed esecutrici di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione: «nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

Sanità ratore e l’indicazione del datore di lavoro», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Il titolo I° del D.Lgs. 81/2008 si conclude con le seguenti previsioni in capo a noleggiatori e concedenti in uso: «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Sempre in capo agli stessi, vige inoltre il disposto per cui «Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista».
La disamina delle previsioni del testo unico di tutela della salute e sicurezza sul lavoro va completata esaminando la parte concernente gli appalti di lavori (o la quota lavori di appalti misti), per i quali si applica il titolo IV° del D.Lgs. 81/2008. Anche in questo caso procediamo con la panoramica dei soggetti obbligati e dei loro obblighi. In capo al committente e al responsabile dei lavori vige innanzitutto quanto segue: «nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro» (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 1).

Inoltre, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici – anche non contemporanea – il committente o il responsabile dei lavori «designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione» nonché «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori» in possesso dei requisiti di legge, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. E ancora, sempre in capo al committente e al responsabile dei lavori, è fatto obbligo di «comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione. Infine, per i due soggetti di cui sopra vige sempre obbligo, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, di: «verificare l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi (rif. allegato XVII, D.Lgs. 81/2008)» con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione (vedere la tabella 16) «chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo (il cosiddetto Doma) distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori (Inps, Inail, Casse edili), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti» e ancora «trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, Durc imprese e lavoratori autonomi (…) e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di quanto ai punti a) e b)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.
È sospesa l’efficacia del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori in assenza dei seguenti documenti (quando previsti): piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera, notifica preliminare alla amministrazione concedente, documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. In capo ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) e in fase di esecuzione (Cse) sono disposti gli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Circa la mutua responsabilità fra il committente e il responsabile dei lavori, il primo è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, con la precisazione che nei lavori pubblici il responsabile dei lavori coincide col responsabile unico del procedimento di gara (Rup) (rif. D.Lgs. 50/2016, art. 31). Gli obblighi in capo a quest’ultima figura sono ben definiti (anche) dal codice dei contratti pubblici e normativa correlata (Anac). I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si devono adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza, con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

In capo alle imprese esecutrici (datori di lavoro), durante l’esecuzione dell’opera vige l’obbligo di «osservare le misure generali di tutela (rif. D.Lgs. 81/2008, art. 15) e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere».

Con riguardo a tutte le imprese presenti nell’area dei lavori (impresa affidataria, imprese esecutrici) i rispettivi datori di lavoro, dirigenti e preposti sono obbligati a quanto segue:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)», con correlata disposizione sanzionatoria in caso di violazione.

In aggiunta a quanto sopra e specificatamente in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria (assieme ai dirigenti) vige quanto segue:

a) verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
b) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96» (misure generali di tutela e rispetto degli obblighi in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti di tutte le imprese) nonché «verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione», con correlata disposizione sanzionatoria per i punti a) e b) in caso di violazione.

L’articolazione del piano di sicurezza e coordinamento da redigersi a carico e cura del Csp – e ove il caso dal Cse –

Per completezza, nella tabella 23 si riporta un riepilogo delle previsioni del D.Lgs. 81/2008, relativamente alla notifica preliminare, alla designazione del Csp e del Cse nonché presenza del Pos. Nel concludere la disamina delle previsioni del D.Lgs. 81/2008, qui di seguito una sintesi riepilogativa e esemplificativa dei differenti tipi costi e oneri per la sicurezza negli appalti di forniture, servizi e lavori. Oneri della sicurezza aziendali afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa Questi oneri in giurisprudenza e dottrina sono detti anche: oneri o costi ex lege, oneri o costi propri, oneri o costi da rischi specifici, costi aziendali necessari per la risoluzione rischi di specifici propri dell’appaltatore. Ci sono in tutti i contratti di appalto, ovvero appalti di forniture, appalti di servizi, appalti di lavori, appalti misti (forniture e/o servizi e/o lavori).
Nel caso di appalti di forniture e/o servizi: ogni impresa (ad esempio, appaltatore, ogni subappaltatore, subcontrattore …) determina i propri costi diretti. Con riferimento alle linee guida Itaca/2015 gli oneri per la sicurezza sono gli «oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel Psc e comunque riconducibili alle spese generali. Questi oneri aziendali sono contenuti nella quota a parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (il riferimento normativo è all’articolo. 32 del D.P.R. 207/2010). Va ricordato che queste spese non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Costi stimati per le misure previste dal comma 4 dell’allegato XV (coordinamento della sicurezza sia in presenza che in assenza di obbligo di redigere il Psc). Sono determinati dall’ingerenza del committente nelle scelte esecutive a carico delle imprese affidataria e esecutrici dei lavori (sono pertanto ulteriori e differenti dei costi di cui al punto 1) e sono detti anche: costi della sicurezza ex contractu, costi della sicurezza da coordinamento, costi contrattuali o spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni dei lavori nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte tecniche del Csp/ Cse /stazione appaltante.
Nuovamente con riferimento alle linee guida Itaca/2015 essi sono i «costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex titolo IV, dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008) – o dall’analisi della stazione appaltante anche per tramite del Rup quando il Psc non sia previsto – rif. punto 4.1.2. – secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4. A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Csp/stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso». Questi costi sono presenti nei contratti di appalto di lavori e negli appalti misti con quota lavori (forniture e/o servizi e lavori). Ogni specifico singolo cantiere (quindi non più intrinsecamente la singola impresa) ha i suoi. Nei contratti pubblici i costi della sicurezza per coordinamento non sono oggetto di ribasso d’asta.

Costi per la sicurezza da rischi interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Duvri)

Sono determinati dai rischi interferenziali che si sostanziano per il fatto che un’impresa appaltatrice, che ha rischi propri, accede ai luoghi di lavoro del committente che, a sua volta, ha rischi propri.
Sono detti anche: costi da rischi interferenziali (ulteriori a quelli di cui ai punti 1 e 2). Questi costi sono presenti in tutti i contratti di appalto, ovvero appalti di forniture, appalti di servizi, appalti di lavori, appalti misti (forniture e/o servizi e/o lavori). Ogni contratto (quindi non più intrinsecamente la singola impresa/ ditta) ha i suoi. Nei contratti pubblici i costi della sicurezza da rischi interferenziali non sono oggetto di ribasso d’asta. Esemplifichiamo i differenti tipi di oneri di cui ai succitati punti 1, 2, 3.
Esempio in un appalto di forniture e/o servizi (senza quota lavori). Sono presenti gli oneri diretti delle imprese (vedi il succitato punto 1) e possono essere presenti i costi da rischi interferenziali (vedere il succitato punto 3) in caso di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. A titolo emblematico, circa il merito dei costi interferenziali, se vi è interferenza in una delle lavorazioni fra committente e appaltatore, un eventuale rischio (che necessiti di dispositivi di protezione individuale) – conferito da una delle due parti contrattuali e che si ripercuota sull’altra parte – genera, nella traduzione economica, costi della sicurezza da inserire nel Duvri.
Appalto di lavori (o appalto misto per la quota lavori). Sono presenti gli oneri diretti delle imprese (vedi il succitato punto 1) e possono essere presenti sia i costi della sicurezza da coordinamento di cantiere (vedere il succitato punto 2) sia i costi da rischi interferenziali (vedi il succitato punto 3). A titolo emblematico, circa il merito degli oneri della sicurezza da coordinamento di cantiere, se vi è interferenza in una delle lavorazioni fra le differenti imprese affidataria/esecutrici, un eventuale rischio (che necessiti di dispositivi di protezione individuale) – conferito da una delle imprese e che si ripercuota sulle altre – genera, nella traduzione economica, costi della sicurezza da inserire nel Psc – ovvero i dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza dal Csp/Cse se e ove quest’ultimo li preveda per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. È il caso di due imprese compresenti: la prima induce aerodispersione di inquinanti (ad esempio, saldatura) e l’altra – che sta lavorando in prossimità spazio-temporale – si deve proteggere (Dpi).
A opportuno corredo su oneri e costi della sicurezza in materia di contratti pubblici si riporta, fra tanti, un estratto della delibera n° 1098 del 26 settembre 2016 dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac): «Si ritiene quindi che l’obbligo per la Stazione Appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sia ancora sussistente in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal citato D.Lgs. 81/2008, cui rinvia il D.Lgs. 50/2016. Quanto sopra trova peraltro conferma nell’avviso giurisprudenziale (ancorchè relativo al previgente assetto normativo) a tenore del quale «a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata» (Cons. di Stato Ad. Pl. n. 3/2015, richiamata anche in Cons. St. Ad. Pl. n. 16/2016). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente osservarsi che pur in assenza nel D.Lgs. 50/2016, di una specifica previsione in ordine ai piani di sicurezza, analoga a quella precedentemente prevista dall’art. 131 del codice, sussista comunque l’obbligo per la stazione appaltante di evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza ed il costo del personale, non soggetti a ribasso, quale obbligo discendente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. 81/2008.(…)».

Conclusioni

Nella quotidianità degli operatori della sanità pubblica i contratti di appalto determinano oggi una interazione sempre più ingente e costante con i lavoratori di imprese che erogano forniture, servizi e lavori, spesso in modo integrato. All’interno delle procedure sulle quali si fonda l’organizzazione sanitaria, molteplici sono le regole finalizzate alla gestione dei compiti in materia di salute e sicurezza connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione negli ospedali. Coordinamento, cooperazione, oneri della sicurezza, responsabilità sociale non sono più solo citazioni bensì complesso sostrato dei dirigenti delle varie parti contrattualmente coinvolte che si incontrano per conoscersi, valutarsi ed eseguire quanto sancito dagli accordi contrattuali. In tal senso gli ospedali pubblici, complici le amministrazioni regionali che li accreditano e finanziano, stanno comprendendo l’opportunità irrinunciabile di creare, per i singoli procedimenti di affidamento delle forniture al mercato economico, sinergie fra i soggetti a vario titolo obbligati. È così che il dirigente che gestisce il contratto dal punto di vista amministrativo e il responsabile del servizio prevenzione e protezione dialogano – e devono dialogare assieme – con gli altri ruoli della sicurezza ospedalieri e delle imprese, contribuendo con le rispettive professionalità a determinare nei luoghi di lavoro ospedalieri livelli di sicurezza altrimenti non raggiungibili.

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Formazione alla sicurezza si può fare di meglio

Una proposta che parte dal Documento di Valutazione dei Rischi per essere più vicini alle esigenze dei lavoratori

 

Una legislazione divenuta corposa con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce una regola poco consona alla moltitudine di diversità organizzative esistenti, attraverso la sommaria suddivisione delle aziende in tre gruppi di rischio. E divenendo inefficace anche ai fini della gestione di quanto definito nel documento di valutazione

 

La sicurezza sul lavoro, relativamente all’obbligo di informazione, formazione e addestramento, fin dal 1955, con il punto b. dell’unico comma dell’articolo 4 del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 ha posto, fra gli obblighi del datore di lavoro (nonché dei dirigenti e dei preposti, forse troppo genericamente) l’obbligo di “rendere edotti i lavoratori”.
La locuzione “rendere edotti” è stata posta, pertanto, fra i tre capisaldi del comportamento virtuoso per la gestione della sicurezza di un datore di lavoro. Con l’approvazione del D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994, questo approccio è stato confermato e sono stati introdotti due articoli, che specificavano le modalità di gestione della informazione (art. 21) e della formazione (art. 22). Inoltre, il D.Lgs. n .626/1994 conteneva specifici articoli, che richiedevano l’obbligo della formazione e informazione per quasi ognuna (mancava quella relativa ai Dpi e ai campi elettromagnetici) delle tipologie di rischi trattati:

  • art. 37 – Informazione (per uso delle attrezzature di lavoro);
  • art. 38 – Formazione ed addestramento (per uso delle attrezzature di lavoro);
  • art. 49 – Informazione e formazione (per movimentazione manuale dei carichi);
  • art. 49-nonies – Informazione e formazione dei lavoratori (per protezione da agenti fisici);
  • art. 56 – Informazione e formazione (per uso di attrezzature munite di videoterminali);
  • art. 59-terdecies. – Informazione dei lavoratori (per protezione da esposizione ad amianto);
  • art. 59-quaterdecies. – Formazione dei lavoratori (per protezione da esposizione ad amianto);
  • art. 66 – Informazione e formazione (per protezione da agenti cancerogeni);
  • art. 60-octies – Informazione e formazione (per protezione da agenti chimici);
  • art. 85 – Informazione e formazione (per protezione da agenti biologici).

Tuttavia, nelle aule di formazione sulla sicurezza dell’epoca, si soleva definire “informazione” un’attività di comunicazione “monodirezionale” finalizzata a trasmettere un contenuto (ad esempio, opuscoli informativi, poster, video, manuali di istruzione ecc.), mentre la “formazione” una attività di comunicazione “bidirezionale” ovvero finalizzata a ottenere un comunicazione di ritorno da parte del ricevente pressoché contemporanea (riunioni, conferenze ecc.).
Con il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, finalmente, sono state introdotte, all’articolo 2 commi aa), bb), cc), le definizioni di:

  • aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  • bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
  • cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Inoltre, nel D.Lgs. 81/2008, all’articolo 33 è stata introdotta, fra i compiti del servizio di prevenzione e protezione, la necessità di specificare una proposta di informazione e formazione dei lavoratori, presumibilmente in relazione ai rischi individuati nel documento di valutazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto, nonché di fornire (inteso come “elaborare”) le informazioni di cui all’articolo 36 dello stesso decreto, sempre presumibilmente in relazione ai rischi individuati nel documento di valutazione di cui all’articolo 17. Fortemente innovativi sono stati i due articoli 36 e 37, con i quali sono state introdotte specifiche modalità per rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici, suddividendo la previsione di questo obbligo nelle due fattispecie della “informazione” (art. 36) e della “formazione” (art. 37).
Per quanto riguarda l’obbligo di informazione, nell’articolo 36, era stato esplicitato dettagliatamente che l’informazione ai lavoratori dovesse riguardare alcuni contenuti minimi “formali” (rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa, procedure di emergenza, nominativi degli addetti alle emergenze, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente). Successivamente, al comma 2 dello stesso articolo 36, sono stati esplicitati meglio alcuni contenuti minimi legati all’attività svolta (rischi specifici, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia, pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose, misure di protezione e prevenzione adottate). Mentre, per quanto riguarda la formazione, all’articolo 37, era stato esplicitato genericamente che la formazione ai lavoratori dovesse essere “sufficiente e adeguata” alle necessità aziendali, sulla gestione della sicurezza e salute (in termini di organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza) e sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione conseguenti, rinviando a un successivo provvedimento legislativo la definizione di durata e contenuti minimi e di modalità di erogazione della formazione.

Dal comma 3 dell’articolo 37 in poi vengono “snocciolate” (in una maniera fin troppo caotica) tutta una serie di disposizioni su:

  • introduzione del concetto di addestramento;
  • occasione in cui deve avvenire la formazione e l’addestramento;
  • ripetizione della formazione;
  • criteri di formazione di dirigenti e preposti (ex lett. d) ed e) dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008;
  • obbligo di formazione e (generico) aggiornamento degli addetti alle emergenze;
  • formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • collaborazione degli organismi paritetici;
  • comprensibilità dei contenuti della formazione;
  • libretto formativo del cittadino.

Inoltre, ancora il D.Lgs. 81/2008 ha ampliato il numero degli specifici articoli che richiedono l’obbligo della formazione e informazione per quasi ognuna delle fattispecie di rischio:

  • art. 73 – Informazione, formazione e addestramento (contro i rischi da uso di attrezzature di lavoro);
  • art. 77 comma 4 e 5 – Obblighi del datore di lavoro (sulla formazione e l’addestramento all’uso dei Dpi);
  • art. 136 comma 6, 7 e 8 – (formazione e addestramento per il montaggio e smontaggio di ponteggi sulla base dell’allegato XXI);
  • art. 145 comma 1 – (formazione per il disarmo delle armature);
  • art. 164 – Informazione e formazione (sulla segnaletica di sicurezza);
  • art. 169 – Informazione, formazione e addestramento (sulla movimentazione manuale dei carichi);
  • art. 177 – Informazione e formazione (per uso di videoterminali);
  • art. 184 – Informazione e formazione dei lavoratori (per esposizione ad agenti fisici – rumore e vibrazioni);
  • art. 195 – Informazione e formazione dei lavoratori (su rischi da esposizione a rumore);
  • art. 203 comma 1 lettera f) – Misure di prevenzione e protezione (su rischi da esposizione a vibrazioni);
  • art. 227 – Informazione e formazione per i lavoratori (per esposizione ad agenti chimici);
  • art. 239 – Informazione e formazione (per esposizione ad agenti cancerogeni);
  • art. 258 – Formazione dei lavoratori (per esposizione ad amianto);
  • art. 278 – Informazioni e formazione (per esposizione ad agenti biologici);
  • art. 286-sexies comma 1 – Misure di prevenzione specifiche (formazione sull’uso dei dispositivi medici taglienti);
  • art. 294-bis – Informazione e formazione dei lavoratori (sul rischio esplosione).La situazione attuale

Solo il 21 dicembre 2011, dopo lunghe operazioni preparatorie, ha visto la luce l’accordo tra i ministri del Lavoro e della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, annunciato dal comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Questo accordo ha decliato l’argomento nei seguenti capitoli:

  • requisiti dei docenti;
  • organizzazione della formazione;
  • metodologia di insegnamento/apprendimento;
  • articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
  • formazione particolare aggiuntiva per il preposto;
  • formazione dei dirigenti;
  • attestati;
  • crediti formativi;
  • aggiornamento;
  • disposizioni transitorie;
  • riconoscimento della formazione pregressa;
  • aggiornamento dell’accordo.

Il problema su cui è interessante soffermare l’attenzione è al punto 4 dell’accordo, nel quale, prendendo a riferimento i settori Ateco viene introdotta una classificazione delle attività in tre macroaree, in relazione a tre classi di rischio (appositamente coniate: basso, medio alto) e viene stabilito un numero di ore di formazione minimo, costituito da una “formazione generica” di quattro ore, comune per tutte le classi di rischio e una “formazione specifica” di quattro ore oppure otto oppure 16 ore, secondo l’appartenenza della attività a una classe di rischio bassa o media o alta, «in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda» di cui ai titoli del D.Lgs. 81/2008. Da qui la “bagarre” fra gli interpreti circa l’applicazione in quanto nell’accordo, non essendo stati posti i contenuti e le durate della formazione strettamente posti in relazione ai rischi individuati nel documento di valutazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il modello di gestione della formazione “minima” da erogare ai lavoratori appare di genericità estrema e largamente carente a perseguire l’obiettivo primario: la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, soprattutto in quelle aziende con una numerosità e gravità dei singoli rischi particolarmente importante. Infatti, la maggior parte dei documenti di valutazione nemmeno contiene il capitolo riguardante l’indicazione della informazione e formazione dei lavoratori (la cui proposta, peraltro, risulta essere un obbligo per il Rspp, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 lettera d) oppure vengono previsti generici contenuti slegati dai rischi individuati nello stesso documento e dalla loro gravità. È appena il caso di ricordare, ma non commentare, che successivamente si assistette a un fiorire di ulteriori provvedimenti e interventi riguardanti la formazione sulla sicurezza sul lavoro, contribuendo a chiarire o forse a complicare:

  • circolare 13/2012 del 05/06/2012 – Nozione organismi paritetici nel settore edile – Soggetti legittimati all’attività formativa;
  • decreto interministeriale 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
  • decreto interministeriale 27 marzo 2013
    – Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
  • interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013
    – Formazione addetti emergenze;
  • interpello n. 11/2013 del 24 ottobre 2013
    – Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
  • interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013
    – Lavoro a domicilio;
  • circolare del 27 novembre 2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 – Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
  • interpello n. 18/2013 del 20 dicembre 2013 – Obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di Rspp;
  • interpello n. 12/2014 del 11 luglio 2014
    – Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning;
  • interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015
    – Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale; 
  • interpello n. 13/2015 del 29 dicembre 2015 – Esonero del medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori;
  • interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016
    – Formazione specifica dei lavoratori;
  • interpello n. 19/2016 del 25 ottobre 2016
    – Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso.

La proposta

È necessario un caposaldo irrinunciabile: il fabbisogno formativo per la sicurezza dei lavoratori dovrebbe derivare dalla tipologia dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro cui vanno incontro nello svolgimento della loro attività lavorativa. Questi rischi non possono che essere individuati e descritti nel documento di valutazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008. Conseguentemente, fra le misure di prevenzione e protezione (o in un capitolo apposito) in esso contenute, dovrebbe essere definiti sia il tipo di informazione da praticare che il tipo e il quantitativo di formazione da erogare per ogni tipologia di rischio individuata e valutata per le varie fattispecie di attività lavorativa o le varie mansioni individuate. L’esempio di questa procedura potrebbe prevedere le seguenti fasi:

  • fase 1: individuazione dei rischi generici e dei rischi specifici per le varie mansioni;
  • fase 2: per ogni tipologia di rischio individuato, definizione della specifica formazione e della sua durata

Ovviamente la quantità delle ore risulta essere funzione del grado di rischio individuato (in precedenti fasi della valutazione).
Nel caso dei rischi organizzativi dei dirigenti e preposti, si è voluto rimanere conformi al dettato dell’accordo Stato-Regioni.
Mentre nel caso dell’aggiornamento obbligatorio, si è rimodulata la periodicità senza definire di più, ma è possibile definire un quantitativo di aggiornamento per ogni specifica fattispecie di rischio individuato. Il tutto a totale discrezione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale dovrebbe istituzionalmente possedere la competenza e la conoscenza idonee a potere definire il piano di gestione della formazione per la specifica azienda. Analogamente, si potrebbe procedere per la gestione dell’informazione, per la quale il Rspp, come recita la lettera f) del comma 1 dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, avrebbe addirittura l’obbligo fornire le informazioni necessarie.
Per completezza dovrebbe essere pianificato anche il tipo di addestramento a cui dovrebbe essere sottoposto il personale.

Conclusioni
La proposta nasce dalla constatazione della necessità di una più coerente modalità di organizzazione della informazione e formazione per la sicurezza e salute sul lavoro, in relazione ai rischi individuati nel documento di valutazione, di cui all’art.17 del D.Lgs. 81/2008 aziendale.
Infatti, normalmente, l’attuale modalità viene improntata sul modello fornito dall’accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, che definisce la formazione per la sicurezza e salute sul lavoro in relazione semplicemente a una generica classe di appartenenza dell’azienda, limitandone l’estensione della durata al massimo a 12 ore, anche nei casi in cui i rischi presenti consiglierebbero maggiore approfondimento. Nulla impedisce che ogni Rspp, all’interno del documento di valutazione possa estendere la “proposta” di informazione e formazione (obbligatoria in base alla lettera d del comma 1 dell’art.1 del D.Lgs. 81/2008), rendendola più correlata con i rischi che ha individuato nella specifica azienda, ottenendo così una maggiore “copertura” sia delle esigenze di sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle sue attività lavorative sia delle garanzie di sicurezza del datore di lavoro verso i lavoratori impiegati nelle proprie attività.

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Rappresentante sicurezza l’accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Analisi dei profili responsabilità tra legislazione e giurisprudenza

L’articolo 18, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce espressamente che le informazioni debbano essere consultate esclusivamente all’interno degli ambienti aziendali

In materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro una funzione fondamentale, seppur meramente di carattere consultivo-propositivo, è svolta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Questa figura di rappresentanza, istituita con il D.Lgs. n. 626/1994 e confermata con il successivo D.Lgs. n. 81/2008, è manifestazione della logica partecipativa introdotta con queste normative, che vede i lavoratori e i loro rappresentanti quali figure attive nell’elaborazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito è analizzato un diritto riconosciuto in capo al Rls per l’esercizio delle sue funzioni, ossia quello di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr); in particolare, viene affrontato il tema non solo in riferimento al settore privato, ma anche, punto forse ancor più controverso, al settore del pubblico impiego.

Nel corso degli anni vi sono stati sostanzialmente due interventi legislativi di particolare rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. n. 626/1994, prima, e il D. Lgs. n. 81/2008, poi, ai quali sono state apportate delle modifiche2 che hanno interessato proprio il diritto in questione, con un susseguirsi di relative interpretazioni.

Questioni applicative
Dal D.Lgs. n. 626/1994 alla legge n. 123/2007

Problemi interpretativi e applicativi sono stati sollevati sin dall’introduzione del D.Lgs. n. 626/1994 laddove all’art. 19, comma 5, si stabiliva, nella formulazione originaria, che il rappresentante dei lavoratori avesse «accesso, per l’espletamento della sua funzione», al documento di valutazione dei rischi. Nulla, tuttavia, era detto specificamente circa le modalità con cui poteva avvenire questo accesso, lasciando così aperta la strada a contrasti circa la corretta osservanza della disposizione.
È in questo contesto normativo che si colloca la sentenza della corte d’Appello di Brescia del 27 ottobre 20073. La vicenda nasceva da un decreto ingiuntivo richiesto dal Rls di un’azienda il quale lamentava di aver fatto richiesta di rilascio di copia del Dvr ottenendo, tuttavia, risposta negativa da parte del datore di lavoro.
Il giudice del lavoro accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo e l’azienda proponeva opposizione sostenendo che in capo al rappresentante dei lavoratori fosse riconosciuto solamente un diritto di accesso al documento, che si esplica nella presa in visione presso la sede dell’azienda stessa, senza alcuna prerogativa di portare fuori dai locali la documentazione in parola. Il tribunale di Brescia, con la sentenza 4 ottobre 2006, n. 729, respingeva questa opposizione rilevando che il Rls riceve il – non avendo solamente accesso al – documento di valutazione dei rischi, in base a quanto disposto dall’art. 19, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 626/1994. Peraltro, questa interpretazione era già stata sostenuta dalle circolari ministeriali del 2000 nonché dalla giurisprudenza di merito La società, quindi, presentava ricorso avverso il rigetto dell’opposizione, lamentando che la divulgazione del documento avrebbe cagionato nocumento all’azienda, ritenendo giustificato, sulla base di ciò, il diniego opposto alla richiesta del Rls di ricevere copia del documento, nonché affermando che, all’interno della sede, erano stati predisposti locali adeguati per la consultazione e l’esame del Dvr.
Nelle more del giudizio interveniva la legge n. 123/2007 che ha modificato il comma 5 dell’art. 19, riconoscendo in capo al datore un vero e proprio dovere di consegna di copia del documento.

L’art 3, lettera e), legge n. 123/2007, infatti, prevede che «[…] all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o)».

La Corte d’appello di Brescia, alla luce di questo intervento normativo, affermava che: «L’art. 3, lettera e), legge n. 123/2007, che ha modificato l’art. 19, comma V, D. Lgs. n. 626/1994, prevedendo l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione del rischio e del registro infortuni, rappresenta norma innovativa unicamente per quanto attiene al registro infortuni, in quanto il diritto a ricevere copia del documento di valutazione del rischio era già previsto dalla lettera e) dello stesso art. 19».
La Corte concludeva, pertanto, che il Rls avesse non solo il diritto di ricevere copia del documento, peraltro già consolidato in passato secondo i giudici, ma anche di portarlo fuori dall’azienda, poiché, in caso contrario, si vanificherebbe il diritto stesso a possedere una copia e si trasformerebbe in una mera consultazione.

Dal D.Lgs. n. 81/2008 al D.Lgs. n. 106/2009

Con l’avvento del D.Lgs. n. 81/2008 è stato sancito in modo inequivocabile l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare materialmente il documento di valutazione dei rischi al Rls. L’art. 18, comma 1, lettera o), infatti, nella sua formulazione originaria (ossia prima della modifica del D.Lgs. correttivo n. 106/2009) prevedeva che il datore di lavoro dovesse «consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)», rendendo, in questo modo, illegittima e antisindacale qualunque condotta del datore di lavoro ostativa alla consegna. A ulteriore consolidamento della sussistenza del diritto del Rls di ricevere copia del documento in questione, vi è l’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, il quale disciplina le attribuzioni di questa figura. Infatti, da un lato la lettera e) del comma 1, dall’altro il comma 4 dell’articolo, affermano che il Rls, su sua richiesta e per l’esercizio delle proprie funzioni, debba ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione. La mancanza di formalità circa le modalità di consegna del documento ha dato luogo a incertezze riguardo quando possa dirsi adempiuto il relativo obbligo. Tra i tanti, è interessante analizzare un interpello sollevato da Confcommercio con il quale è stato richiesto un parere alla direzione generale per l’attività ispettiva – presso il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali – in merito alla possibilità di consegna al Rls del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. Nel caso prospettato ci si è chiesti se la consegna di un videoterminale connesso con la rete aziendale contenente il Dvr, consultabile all’interno dei locali della società, possa costituire assolvimento dell’obbligo ex art. 18, comma1, lettera o), D.Lgs. n. 81/2008. Il ministero del Lavoro ha risposto sostenendo che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’obbligo a carico del datore può dirsi adempiuto tramite consegna su supporto informatico, anche se utilizzabile solamente su terminale messo a disposizione all’interno dell’azienda. In questo modo, conclude il Ministero, non vi è alcun pregiudizio all’effettivo svolgimento delle funzioni da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando, peraltro, il diritto dello stesso di scegliere la forma ritenuta da esso più agevole.
L’interpretazione fornita dalla direzione generale per l’attività ispettiva ha presto incontrato critiche, soprattutto per due motivi:

  • da un lato, questa soluzione risulterebbe inapplicabile al Rls territoriale8, rispetto al quale non può ritenersi ragionevole l’accesso al Dvr solamente nei locali aziendali – considerato che opera su un territorio e quindi su una pluralità di aziende – a meno che non lo si voglia trattenere in azienda, né sarebbe logico prevedere un trattamento differenziato per le due forme di rappresentanti per la sicurezza (aziendale e territoriale);
  • dall’altro lato, invece, viene censurato il riferimento all’art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, il cui comma 5 dispone che «Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico».

Rispetto quest’ultimo aspetto, la critica sostiene sia vero che la documentazione in materia, quindi compreso il Dvr, possa essere tenuta in forma elettronica, tuttavia, come precisa la lettera e) della medesima norma, a condizione che “sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria». Ciò significa che se non è consentita la stampa cartacea del documento, la mera messa a disposizione su supporto informatico non può considerarsi legittima.
Il 3 agosto 2009 è stato emanato il D.Lgs. n. 106/2009, correttivo del precedente D.Lgs.n. 81/2008. In particolare, l’art. 13, comma 1, lettera c) del suddetto decreto è intervenuto modificando la lettera o) dell’art. 18, facendo propria l’interpretazione fornita dal ministero del Lavoro nell’interpello sopra riportato. In particolare, il D.Lgs. n. 106/2009 aggiunge alla norma originaria due precisazioni, ovvero che il documento:

  • possa essere consegnato «anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5»;
  • sia «consultato esclusivamente in azienda ».

Quest’ultimo inciso ha posto una limitazione alla consultazione del Dvr e, di conseguenza, ha sollevato problemi e dibattiti sul piano applicativo. L’interrogativo posto a seguito di questo modifica è se il Rls possa o meno portare il documento fuori dai locali dell’azienda, anche al fine di disporre di maggior tempo per la consultazione ed eventualmente farsi assistere da soggetti esperti esterni; d’altra parte, si tratta di un documento aziendale che, ex art. 29, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce. Se la finalità della norma è quella di permettere al Rls un’analisi approfondita del documento, si sostiene debbano essergli garantiti tutto il tempo e l’assistenza che esso riterrà necessari.
Tuttavia, preme evidenziare che la Carta costituzionale, all’art. 41, sancisce il principio della libertà imprenditoriale, alla luce del quale si può riconoscere al datore di lavoro anche la facoltà, qualora lo ritenga, di consentire che il Dvr sia consultato anche fuori dalla sede aziendale.
Successivamente all’intervento del D.Lgs. n. 106/2009, riguardo il diritto di accesso del Rls al Dvr si è espressa la giurisprudenza di merito. In particolare, si è pronunciato il tribunale di Milano, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato alla società datrice di lavoro di consegnare il documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori dell’azienda. In questa occasione, il tribunale ha posto l’attenzione sulle formalità di consegna, rilevando che l’inciso introdotto dal correttivo di consultare il documento solo in azienda non ha, in alcun modo, pregiudicato il relativo diritto del Rls. Confermando il decreto ingiuntivo, i giudici milanesi, in premessa, hanno affermato l’incontrovertibilità dell’obbligo del datore di consegnare copia del Dvr, passaggio che implica la materiale disponibilità e conseguente ricezione da parte del Rls, sia in forma cartacea che su supporto informatico. La scelta circa la forma in cui ottenere la copia non può che spettare al Rls stesso, il quale ha diritto di ricevere il documento nella modalità per esso preferibile ai fini della consultazione. Quindi, il giudice milanese ha affermato che «l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS, che presuppongono una analitica e approfondita conoscenza del documento in parola».

In conclusione, il tribunale asserisce che il correttivo operato con l’art. 13, D.Lgs. n. 106/2009 non ha, in alcun modo, limitato le prerogative del Rls, essendo intervenuto solamente sulle modalità di consultazione, esclusa al di fuori dei locali aziendali, e non sul relativo diritto. Insomma, l’inciso aggiunto ha reso meno agevole la fruibilità del documento, ma senza toccare il contenuto e la portata del diritto. Il giudice ha evidenziato anche che il datore di lavoro deve permettere al Rls di svolgere la propria funzione di controllo e salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, consentendogli di consultare il Dvr per tutto il tempo ritenuto necessario, tenuto conto dell’eventuale tecnicità e complessità dello stesso. Tutto ciò, peraltro, restando i relativi costi a carico dell’azienda, secondo quanto si evince anche dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale «le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori».
Nello stesso senso si esprime anche la normativa, la quale riconosce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debba poter disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione.
Merita, infine, di essere evidenziato che al diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi da parte del Rls, corrisponde un dovere dello stesso a non divulgare informazioni riservate in esso contenute, dichiarando di utilizzarlo esclusivamente ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che rappresenta. A questo riguardo, si richiama il D.Lgs. n. 25/2007, di attuazione della direttiva 2002/14/Ce (istitutiva di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori), il cui art. 5 – rubricato «Informazioni riservate» – impone l’obbligo di riservatezza in capo non solo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma anche agli esperti di cui questi eventualmente si avvalgano. Inoltre, al comma 2, riconosce un’eccezione al dovere di consegna del documento, un’ipotesi di particolare tutela del datore di lavoro, il quale «non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenzetecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno». Al fine di individuare queste ipotesi eccezionali, il successivo comma 3 rimanda alla contrattazione collettiva il compito di costituire una commissione di conciliazione che definisca le controversie riguardanti la natura riservata o meno delle notizie che il datore di lavoro affermi essere tali, ovvero circa le esigenze tecniche, organizzative e produttive la cui divulgazione possa arrecare difficoltà o danno all’azienda.

Il Rlst: competenze e obblighi
Alcuni cenni merita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst). Questo soggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, «esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». Pertanto, al Rlst sono riconosciute le stesse attribuzioni del Rls aziendale; in particolare, tra gli altri, ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di ricevere le informazioni e la documentazione correlata alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, nonché di presentare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Rispetto a questa figura, la questione circa la possibilità o meno di portare il Dvr fuori dal perimetro aziendale ha suscitato discussioni sulla portata del dato normativo. Vi è stato, infatti, chi ha mosso critiche alla norma stessa nonché all’interpello del 2008, poiché la consultazione esclusiva nei locali della società non è agevole né logica nei confronti di questa figura, visto che essa ricopre la funzione di rappresentante per la sicurezza su un territorio e, quindi, per una pluralità di aziende.
La questione è stata affrontata16, sul piano della prassi operativa, in riferimento all’adempimento dell’obbligo di consultazione ex art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008; nello specifico, è stato richiesto un parere all’osservatorio Olympus circa l’assolvimento da parte del datore di lavoro del suddetto obbligo con il mero invio del documento di valutazione dei rischi all’organismo paritetico territoriale e la conseguente adesione del Rlst. L’organismo paritetico (Op), definito alla lettera ee) dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 e disciplinato all’art. 51 del medesimo decreto, è quel soggetto costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che svolge attività di programmazione della formazione, di assistenza alle imprese per l’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge o dai contratti collettivi.
L’osservatorio Olympus, formulando una soluzione di natura operativa, asserisce che, concentrando la trasmissione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi all’organismo paritetico, il Rlst viene messo nella condizione di essere adeguatamente consultato, peraltro secondo le modalità che esso riterrà più opportune; infatti, il rappresentante territoriale potrà decidere di accedere ai luoghi di lavoro e svolgere le funzioni attribuitegli dall’art. 50 alla pari del Rls, ovvero potrà ritenere sufficiente la consultazione in sede di organismo paritetico. Pertanto, conclude il parere, l’obbligo di consultazione si può ritenere assolto nel momento in cui il datore di lavoro invia la documentazione all’Op e il Rlst esprime la propria opinione dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso. In tema di consegna del Dvr al rappresentante territoriale, interessante è anche l’accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 20 settembre 2011 sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità, il quale richiama la normativa in materia.
Infatti, l’accordo, nella parte II, art. 9, comma 2, disciplina le attribuzioni del Rlst, con particolare riferimento a quelle riconosciute ex art. 50, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 81/2008, affermando espressamente che «al rappresentante verranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali» e che «Il RLST riceve copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI e ogni loro modificazione».
Alla luce di quanto sopra esposto, è condivisibile che l’obbligo del datore di lavoro di consegnare il documento in questione possa ritenersi assolto tramite la consegna dello stesso all’organismo paritetico. Ciò nonostante, va rilevato che la normativa non prevede alcuna eccezione per il Rlst a quanto stabilito dall’art. 18, lettera o), D.Lgs. n. 81/2008 e, quindi, non c’è motivo per cui questa disposizione non debba valere anche rispetto questa figura. Anzi, il richiamo che l’art. 48, D.Lgs. n. 81/2008 opera a quanto stabilito per il Rls riguardo le competenze e le modalità di esercizio delle stesse, porta a ritenere che anche per il rappresentante territoriale debba trovare attuazione la medesima disciplina e, pertanto, la consultazione del Dvr può avvenire limitatamente all’interno dei locali aziendali. Più chiaramente, non essendoci deroghe espresse alla lettera o) dell’art. 18, la stessa si deve considerare applicabile anche al Rlst.

L’ambito delle pubbliche amministrazioni
Un tema di particolare interesse è quello relativo all’accesso alla documentazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti del pubblico impiego. È, infatti, emerso come in questo ambito la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 tenda a scontrarsi con quanto stabilito dalla legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, con incertezze giurisprudenziali su quale tra le due debba prevalere. Premessa fondamentale per affrontare la questione riguarda la natura dei documenti oggetto di disciplina da parte della legge n. 241/1990. L’art. 22, lettera d) della suddetta legge, come modificato dalla successiva legge n. 15/2015, definisce quale documento amministrativo «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
Il documento di valutazione dei rischi è un atto avente natura generale, finalizzato all’elaborazione di norme comportamentali, contenente la programmazione e la pianificazione della sicurezza all’interno dell’azienda, compresi i profili inerenti all’organizzazione amministrativa che esigono riservatezza. Per questo, l’accesso a tale documento è limitato espressamente alla sola figura del Rls. Pertanto, si sostiene che esso non possa, alla luce della definizione fornita dalla legge n. 241/1990, essere considerato documento amministrativo né atto interno endoprocedimentale e, quindi, non possa essere messo a disposizione di qualsiasi lavoratore.
Se, come sopra esposto, la posizione della dottrina circa il rapporto tra la disciplina di accesso agli atti e quella di accesso al documento di valutazione dei rischi risulta pacifica, la giurisprudenza al riguardo è molto più discordante.
La pronuncia del Tar Abruzzo (L’Aquila), sez. I, 12 luglio 2012, n. 467 ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso il diniego di accesso «alla documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro» opposto dall’istituto pubblico presso il quale prestava la propria attività. Il tribunale ha riconosciuto il diritto di accesso al documento da parte del lavoratore – e non solo al Rls come, invece, sostenuto dall’istituto – affermando che «la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali». Il giudice amministrativo, inoltre, ha tenuto a puntualizzare che la funzione del Rls non si sostanzia in una mera cognizione delle misure predisposte dal datore di lavoro, ma va ben oltre essa, avendo diritto a essere informato e consultato in ordine alla valutazione dei rischi, vedendo riconosciuto un autonomo potere propositivo. In conclusione è stato rilevato che «la legge 241/90 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del RLS quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza».
Posizione favorevole all’accesso al documento di valutazione dei rischi da parte del Rls è anche quella del Tar Lazio (Roma), sez. III, 13 dicembre 2012, n. 10390. La decisione ha preso avvio dall’istanza presentata da alcuni dipendenti di Poste italiane con la quale chiedevano l’estrazione di copia di alcuni documenti, tra cui il Dvr, richiesta rimasta priva di riscontro. La società resistente ha giustificato il silenzio- diniego sulla base del fatto che il documento contenga dati sensibili e riservati, non arbitrariamente divulgabili. Il tribunale romano ha accolto il ricorso asserendo che Poste italiane non può «limitare il diritto di accesso, essendo quegli stessi atti direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto dei ricorrenti», richiamando a sostegno di ciò il decreto del ministero delle Comunicazioni 24 agosto 1999, n. 211, relativo all’esclusione del diritto di accesso ai documenti di Poste italiane, tra i quali non risulta essere contemplato il documento di valutazione dei rischi. Infine, ha concluso il giudice, qualora la società ritenga necessario tutelare la riservatezza dei dati, questa esigenza potrebbe essere sufficientemente garantita anche solo tramite particolari accortezze circa le modalità di accesso.
Sul tema è intervenuta anche la sentenza del Tar Puglia (Bari), sez. III, 15 gennaio 2015, n. 56, adito per decidere una controversia sorta a seguito del permesso di accedere al Dvr riconosciuto da un dirigente scolastico a un organismo sindacale degli insegnanti. Questo accesso, però, era stato subordinato dal dirigente a due condizioni: la sussistenza di un’opportuna giustificazione ex art. 22, legge n. 241/1990 e la visione solamente presso l’ufficio di presidenza della scuola negli orari di apertura.
Il Tribunale ha affermato la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo al ricorrente, conseguentemente dichiarando l’illegittimità della subordinazione della consultazione del documento a una opportuna giustificazione del diritto affermato. Il giudice amministrativo, inoltre, ha asserito la assoluta mancanza di pertinenza del richiamo alla legislazione giuslavoristica, negando che possa, in qualche modo, prevalere sulla disciplina relativa all’accesso agli atti. Particolarità della decisione riguarda la modalità con cui deve essere garantita la consultazione; infatti, accogliendo il ricorso, il tribunale amministrativo ha condannato il dirigente scolastico a rilasciare copia informatica del Dvr inviandolo via pec alla ricorrente. Si tratta di una formalità che porta a una trasmissione del documento all’esterno dei locali scolastici, in violazione di quanto prescritto espressamente dall’art. 18, comma 1, lettera o), D. Lgs. n. 81/2008.
Di diverso avviso è la più recente sentenza del Tar Marche n. 506/2016. Nel caso discusso, una dipendente della direzione territoriale del lavoro di Ancona ha impugnato il diniego dell’amministrazione alla richiesta di estrarre copia del Dvr, motivato sulla base degli artt. 18 e 50, D.Lgs. n. 81/2008, dalla cui lettura si evince che l’accesso è consentito al solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, l’amministrazione ha disconosciuto che il documento in questione possa considerarsi avente natura amministrativa e, pertanto, sarebbe sottratto dall’applicazione della legislazione sul procedimento amministrativo. In netta contrapposizione con le posizioni sovraesposte degli altri tribunali amministrativi, il giudice marchigiano ha asserito la specialità della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto quella più generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi.

In conseguenza di ciò ritiene che il solo Rls, fermi i limiti e divieti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) e quelli relativi al segreto industriale, abbia diritto di ricevere copia del Dvr e che in questo modo siano adeguatamente tutelati gli interessi dei suoi rappresentati. Peraltro, si rileva come il Dvr abbia un contenuto tecnico che molto spesso è di difficile comprensione da parte dei lavoratori. Il Tar Marche ha confermato, infine, che quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 si debba ritenere applicabile tanto al datore di lavoro pubblico quanto a quello privato e, di conseguenza, anche le pubbliche amministrazioni sono tenute all’osservanza delle prescrizioni in esso contenute.
Preso atto delle contrastanti posizioni giurisprudenziali, si può ritenere che la soluzione più idonea a risolvere il dibattito sia quella prospettata dal Tar Marche. Quanto sostenuto dagli altri giudici amministrativi, infatti, non può essere condiviso poiché si è in presenza di una disposizione [l’art. 18, lettera o), D.Lgs. n. 81/2008] che prevede espressamente e senza eccezioni le modalità di accesso al Dvr. Disposizione che è contenuta in una normativa speciale (il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) rispetto a quella in materia di accesso agli atti amministrativi e, perciò, su di essa prevalente. In conclusione, anche in materia di pubblico impiego deve valere quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e, di conseguenza, il documento di valutazione dei rischi è consultabile solamente da parte del Rls e soltanto all’interno dell’azienda.

Profili di responsabilità
Il D.Lgs. n. 81/2008 non prescrive sanzioni direttamente in capo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (né aziendale né territoriale), in quanto, da una parte, si vuole evitare che i soggetti siano scoraggiati dall’assumere questo incarico, dall’altra perché la funzione da esso svolta è meramente consultiva, ciò implicando che la decisione finale – e la conseguente responsabilità – è sempre e comunque rimessa al datore di lavoro.
La giurisprudenza di Cassazione (sez. III penale, 2 marzo 2001, n. 20904), a sostegno di quanto sopra, ha escluso che il soggetto nominato come rappresentante per la sicurezza dei lavoratori debba rispondere, in quanto tale, delle misure di prevenzione da adottare. Con la sentenza n. 20904/2001 la Cassazione penale, peraltro confermando quanto sostenuto in primo grado dal tribunale di Lucera, chiarisce che il Rls «a norma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, ha solo compiti di consulenza e di proposta in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ma sempre nell’ambito dell’azienda o dell’amministrazione di appartenenza».
Questa figura non ha poteri decisionali né di spesa, dunque non possono ricadere su di essa quelle responsabilità derivanti da
obblighi di prevenzione collegati al riconoscimento ed esercizio dei suddetti poteri.
In tema di responsabilità merita poi di essere richiamato l’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, il cui comma 7 stabilisce espressamente le ipotesi di incompatibilità della funzione di Rls, la quale non può essere svolta da quei soggetti che ricoprono l’incarico di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Ciò porta a ritenere che non vi siano altri compiti incompatibili con quello di Rls, che perciò potrebbe essere un lavoratore avente anche mansioni di responsabilità (ad esempio un capo turno, un capo reparto eccetera); in queste situazioni, quindi, può svolgere un ruolo non solo consultivo ma anche operativo e, pertanto, in forza del principio di effettività anch’esso potrà essere considerato responsabile dell’eventuale reato. Qualora il Rls aziendale non ricopra alcun ruolo particolare, esso è pur sempre un lavoratore come gli altri, per cui si applica quanto stabilito dall’art. 20, nei limiti della specifica formazione eventualmente ricevuta. Rispetto quest’ultima precisazione, infatti, il comma 10 dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 riconosce in capo al rappresentante il diritto a una formazione idonea ad assicurargli competenze adeguate circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro ove svolge la propria funzione. Sarà, perciò, possibile esigere da parte sua una maggiore attenzione, valutazione e gestione dei rischi rispetto agli altri lavoratori, in base alla particolare formazione a esso fornita. Dal combinato disposto degli artt. 20 e 37 si evince che, ove i lavoratori – e quindi anche il Rls – abbiano ricevuto la formazione prevista, essi saranno perfettamente in grado di valutare e gestire in modo appropriato i rischi, limitando le conseguenze negative sul datore di lavoro. L’art. 20, infatti, se correttamente applicato, è idoneo a infrangere l’orientamento giurisprudenziale che pone in capo al datore di lavoro ogni responsabilità derivante dal controllo sui lavoratori. Altro elemento di rilievo è quello previsto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 20, il quale prescrive l’obbligo di immediata segnalazione al datore di lavoro di eventuali carenze o condizioni di pericolosità riscontrate. In caso di omessa osservanza di questa disposizione, anche il Rls potrà rispondere della relativa violazione; infatti, anch’esso deve adoperarsi attivamente al fine di eliminare o almeno ridurre al minimo la situazione di pericolo e, qualora ciò non avvenga, si determina l’insorgere di profili di responsabilità.
La violazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008 è sanzionata, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, «con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo (…)». Alla luce di quanto esposto, questa norma è applicabile anche a quel lavoratore che rivesta la particolare funzione di Rls. Preme però evidenziare che ne risponderà non in quanto soggetto che ricopre la suddetta qualifica, ma in quanto lavoratore dell’azienda.
La disciplina in materia di salute e sicurezza, come detto finora, non sanziona alcun comportamento del Rls in quanto tale.
L’unico divieto espressamente sancito è quello relativo al dovere di segretezza e riservatezza di quanto venga a conoscenza nell’esercizio della propria funzione e, in particolare, attraverso la consultazione del documento di valutazione dei rischi.
L’art. 50, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, infatti, prevede che il rappresentante sia «tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni». In base a questa norma, quindi, il Rls è obbligato al rispetto della disciplina in materia di privacy, concetto inteso non solo come diritto a un trattamento limitato e attento dei dati personali, ma anche come adozione in via cautelativa di misure tecniche ed organizzative poste a salvaguardia della riservatezza dei soggetti interessati.
L’attenzione posta dal legislatore a questi aspetti si rinviene anche nei limiti posti all’accesso al Dvr, quale quello di consultazione solo all’interno dei locali dell’azienda, poiché esso contiene una pluralità di elementi concernenti aspetti strettamente personali della vita privata dei lavoratori. Per quanto attiene, invece, ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio ruolo, in caso di violazione dei segreti che ne scaturiscono, il rappresentante può essere chiamato a risponderne in sede penale.
Possono, infatti, configurarsi le fattispecie di cui agli artt. 621, 622 e 623 del codice penale. Tuttavia, ai fini della sussistenza dei reati in questione, la giurisprudenza di Cassazione si è più volte espressa nel senso della necessità che la rivelazione di quanto conosciuto e oggetto del diritto alla segretezza abbia effettivamente procurato un pregiudizio giuridicamente rilevante alla società, costituendo questo elemento condizione di punibilità.
Si richiama, infine, la disciplina del D.Lgs. n. 25/2007, già trattata precedentemente29, che estende l’obbligo di riservatezza ai soggetti esperti di cui il rappresentante può eventualmente avvalersi nell’esercizio delle proprie funzioni e nella comprensione del documento di valutazione dei rischi. L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 5 del suddetto decreto sanziona espressamente la violazione del divieto prescritto di non divulgare informazioni riservate, rimandando alla contrattazione collettiva l’individuazione dei relativi provvedimenti disciplinari.

Conclusioni
Giurisprudenza e dottrina, nel corso degli anni, si sono dovute confrontare con un dato normativo per niente chiaro e tranchant come quello attuale elaborato dal D.Lgs. n. 81/2008. A oggi, infatti, non vi sono più dubbi circa il fatto che il Rls aziendale debba consultare il documento esclusivamente in azienda e ciò in quanto è la norma che espressamente lo prescrive. Per quanto concerne il rappresentante territoriale, si può qui ribadire che, non essendo stabilito alcunché di specifico, nonostante la particolarità di questa figura che opera per una pluralità di imprese, la soluzione deve essere la stessa prospetta ta per il Rls, valendo per il soggetto territoriale le medesime competenze e modalità di esercizio di quello aziendale.
La più controversa delle situazioni esaminate è probabilmente quella del pubblico impiego, poiché in questo ambito il diritto di consegna e consultazione del Dvr deve contemperarsi con il diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990. Tuttavia, come già rilevato in apposita sede, questo contrasto normativo deve essere risolto con l’applicazione del principio di specialità, in base al quale la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto speciale, prevale sulla disciplina, più generale, relativa all’accesso agli atti amministrativi. In merito ai profili di responsabilità, si è detto che al Rls, svolgendo una funzione meramente consultiva, non sono attribuiti obblighi sanzionati in quanto ricoprente tale qualifica. Tutt’al più, qualora rivesta mansioni particolari (ad esempio capo reparto, capo turno eccetera), potrà essere considerato responsabile per gli specifici obblighi derivanti da questo differente funzione ovvero, qualora sia un normale lavoratore dell’azienda, sarà soggetto alla disciplina sanzionatoria prescritta in caso di violazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008.
È, invece, espressamente richiesto al Rls l’osservanza della disciplina in materia di privacy nonché del segreto industriale, potendo, in caso di violazione di queste normative, incorrere in responsabilità anche penale.
È possibile comunque affermare che le varie tematiche sono state affrontate e risolte dal legislatore, tenendo conto del necessario bilanciamento dei diversi interessi in gioco:

  • da un lato vi è quello dei lavoratori, o meglio del Rls in loro rappresentanza, di accedere agli atti che riguardano i vari aspetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di ottenerne una rigorosa osservanza in ambito aziendale;
  • dall’altro lato, invece, vi è l’interesse dei lavoratori non direttamente interessati, i quali hanno diritto a vedere tutelata e garantita la propria privacy, affinché non vengano abusivamente rese ostensibili e divulgate informazioni inerenti la loro vita privata;
  • dall’altro lato ancora, gli interessi del datore di lavoro. Questi ha diritto alla riservatezza e segretezza, in particolar modo per quanto attiene alla sfera professionale e industriale: la violazione di questi segreti può arrecare un ingente danno economico alle aziende coinvolte;
  • un ultimo interesse che rileva è quello di tutela pubblica. Non si deve, infatti, sottovalutare il fatto che la divulgazione di documenti segreti inerenti all’attività industriale possa ripercuotersi su tutta la collettività, per cui risulta fondamentale il rispetto della riservatezza; basti pensare al pericolo che potrebbe derivare, anche al fine di possibili attentati, dalla divulgazione di notizie e segreti dei siti industriali a rischio “Seveso”.

Per concludere, la soluzione al problema affrontato va risolta con il semplice richiamo alla lettera della norma, il quale risulta chiaro e pacifico; infatti, il citato art. 18, lettera o), D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce espressamente che il documento sia consultato esclusivamente all’interno degli ambienti aziendali.

 

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Estintori sicuri, dai Vigili del fuoco chiarimenti per i corsi

Le raccomandazioni contenute nella circolare n. 11197/2018 del 14 agosto 2018

I fornitori sono responsabili delle attrezzature, ma anche i componenti la commissione d’esame o gli incaricati delle lezioni devono accertare la loro conformità. Indicazioni utili pure ai soggetti privati che erogano servizi di formazione

Con la pubblicazione della circolare 11197 del 14 agosto 2018, il dipartimento dei Vigili del fuoco ha offerto utili chiarimenti circa l’impiego degli estintori portatili utilizzati per le prove pratiche di estinzione durante i corsi erogati dai comandi dei Vigili del fuoco.

Considerato il fatto che nel nostro Paese la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro può essere erogata anche da soggetti privati, è auspicabile che queste precauzioni possano diventare di uso comune. I chiarimenti, infatti, contengono una serie di istruzioni operative atte a verificare l’efficienza e la sicurezza degli estintori d’incendio utilizzati nel corso dell’esercitazioni pratiche di estinzione. Inizialmente è specificato che la responsabilità di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge è a carico dei soggetti fornitori di estintori portatili. Di fatto con questa affermazione si richiama la responsabilità di chi, a vario titolo, fornisce ai comandi le attrezzature antincendio necessarie alla formazione. Proseguendo l’analisi del testo della circolare emerge un interessante consiglio circa la tipologia di estintori da impiegare per le prove di estinzione. Per questo aspetto è precisato che, alla luce del fatto che questi dispostivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e un’usura sicuramente riferibile più a una attrezzatura di lavoro che a un presidio antincendio, è preferibile l’uso di estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio (come per esempio gli estintori a base d’acqua) al fine di minimizzare le conseguenze di un’eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.
Le indicazioni contenute nella circolare proseguono con l’elencazione delle verifiche da attuare per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi.

Al riguardo è specificato che al momento del ricevimento degli estintori la commissione d’esame o gli incaricati della lezione hanno il dovere di verificare che le iscrizioni sull’etichetta dell’estintore siano presenti e ben leggibili, che l’estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio) e che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell’eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili ecc.). Ulteriori controlli da eseguire riguardano la verifica del corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente) e quello della manichetta con la valvola di comando, che l’indicatore di pressione (se presente) indichi un valore compreso all’interno del campo verde e che sia presente il sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Un particolare riferimento è fatto per l’utilizzo di estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002. Per questi infatti è richiesto di accertare la presenza e la leggibilità della marcatura Ce relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione (requisiti direttiva Ped). Per quanto concerne gli obblighi a carico dei fornitori di estintori, con la circolare 11197 è specificato che questi ultimi hanno sempre il dovere di presentare al comando una dichiarazione in cui è espresso che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione.
Di fatto, con questa ultima parte della circolare è richiesta una verifica puntuale del rispetto delle disposizioni del decreto del ministero dell’Interno 7 gennaio 2005 e delle specifiche contenute nella norma tecnica Uni 9994-1.

Riscontro di non conformità
La circolare 11197 del 14 agosto 2018 termina con le azioni da attuare in caso di riscontro di non conformità. Di fatto è specificato che qualora dai controlli indicati emergano delle criticità sugli estintori, gli addetti alla lezione pratica e la commissione di esame non dovranno utilizzare l’apparecchiatura e il comando dovrà provvedere a inoltrare una segnalazione alla direzione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

È richiamata inoltre la necessità di porre la massima attenzione nel consentire l’attività di formazione e accertamento esclusivamente a personale docente e discente opportunamente protetto in base alla valutazione del rischio cui è esposto.

La normativa di riferimento
Non è superfluo ricordare che il decreto 7 gennaio 2005 citato nella circolare detta le regole per la classificazione e l’omologazione degli estintori portatili di incendio con il quale, ricordiamo, il legislatore ha riconosciutoufficialmente la norma En 3-7 3 che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili. Questo significa che oggi i produttori italiani hanno il dovere di fabbricare, omologare e immettere sul mercato nazionale estintori portatili d’incendio costruiti in conformità alla norma europea En 3-7. Inoltre, con il decreto 7 gennaio 2005 è stabilito che tra gli obblighi e le responsabilità dei produttori vi è quello di:

  • garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
  • impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva Ped;
  • emettere per ogni estintore portatile la dichiarazione di conformità;
  • fornire a corredo di ogni esemplare il libretto d’uso e manutenzione;
  • punzonare sull’estintore portatile d’incendio l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore.

Anche l’utilizzazione è uno degli aspetti regolamentati dal D.M. 7 gennaio 2005.
In particolare, è importante ribadire che con l’articolo 4 «Utilizzazione» sono dettate le disposizioni volte ad assicurare che l’estintore mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche che hanno portato al rilascio dell’omologazione ministeriale. Viene infatti specificato che gli estintori immessi sul mercato devono sempre essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. Inoltre, con il secondo comma dell’articolo 4 è richiamato l’obbligo di far eseguire la manutenzione degli apparecchi in esercizio da personale esperto (come previsto dal D.M.10 marzo 1998 4) e secondo le proceduredefinite dalla famosa norma Uni 9994.
Per questo aspetto si segnala che, attualmente, è disponibile la norma Uni 9994-1 (pubblicata il 20 giugno 2013) nella quale sono contenuti i criteri per svolgere il controllo iniziale e la manutenzione degli estintori di incendio.

La manutenzione
Alla luce del fatto che solo una puntuale conoscenza della norma Uni 9994-1 può consentire una adeguata verifica degli estintori circa la loro corretta manutenzione, si ritiene opportuno ricordarne brevemente le specifiche in essa contenute. In particolare, la norma – che si applica per la corretta manutenzione degli estintori di incendio portatili e carrellati (inclusi gli estintori di incendio per fuochi di classe D) – specifica che per mantenere l’estintore in efficienza devono essere eseguite, con una determinata periodicità, alcune verifiche oggettive, che nella maggior parte dei casi possono essere svolte solo da personale esperto. In particolare, nella nuova norma vengono individuate sei fasi di manutenzione: il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata, il collaudo e la manutenzione straordinaria.
Per quanto concerne il controllo iniziale, che deve essere eseguito da un tecnico manutentore, è previsto l’esame della conformità dell’apparecchio e della documentazione che lo accompagna (verifica della integrità delle marcature e la disponibilità del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore). Questo intervento, che in prima battuta potrebbe risultare poco utile, può essere definito come la fase di presa in carico dell’estintore da parte dell’impresa di manutenzione, in quanto consente di verificare la conformità dei mezzi di estinzione manuali e di provvedere eventualmente alla loro messa fuori servizio a causa della presenza di specifiche anomalie (per esempio, se presentano segni di corrosione, ammaccature, se sono privi delle marcature o che abbiano superato 18 anni di vita ecc.).
La sorveglianza, che è la misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui è collocato, può essere svolta invece direttamente dall’utilizzatore che, nel caso di evidenti anomalie, deve provvedere a interpellare il manutentore che può eseguire gli interventi previsti in tutte le altri fasi della manutenzione. In questa fase deve essere verificata l’integrità dell’estintore e dei suoi componenti, come per esempio l’indicatore di pressione, la corretta posizione, l’adeguatezza della segnaletica che consente di individuarlo e la presenza del cartellino di manutenzione.
Per controllo periodico si intende la misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore. In particolare, durante questo intervento, che è svolto esclusivamente da personale competente (tecnico manutentore), è previsto il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente per gli estintori a pressione permanente, il controllo dello stato di carica mediante pesatura per gli estintori a biossido di carbonio, il controllo della presenza del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con questo sistema.
La revisione programmata, invece, è la misura di prevenzione volta a verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore. Effettuata da persona competente e con la periodicità non maggiore rispetto a quella indicata nel prospetto 2 della norma Uni 9994-1, la revisione programmata prevede:

  • esame interno dell’apparecchio;
  • controllo funzionale di tutte le parti;
  • controllo dei componenti (pescante, tubi flessibili, ugelli ecc.);
  • sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti;
  • sostituzione dell’agente estinguente;
  • sostituzione delle guarnizioni;
  • sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
  • rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Gli estintori d’incendio sono apparecchi a pressione e, pertanto, il loro serbatoio periodicamente deve essere e sottoposto a collaudo da parte di personale competente. Per questa fase, nella norma Uni 9994-1 è stata specificata la frequenza in funzione della conformità alla direttiva 97/23/CE 5 (D.Lgs. n. 93/2000 6).
In particolare, gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al D.Lgs. n. 93/2000 devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 della norma mediante una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio, mentre quelli che non sianogià soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al D.Lgs. n. 93/2000 devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di un minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio (se maggiore). Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo. La manutenzione straordinaria, invece, è l’intervento che deve essere attuato, durante la vita dell’estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti al ripristino delle condizioni di efficienza dell’estintore stesso.

Durante l’attività di un effettivo mantenimento dello stato di fatto in cui l’estintore è stato consegnato, possono emergere problemi di entità diversa che sono risolvibili solo con la sostituzione di alcune parti componenti dell’apparecchio. Tutti gli interventi devono essere garantiti dal manutentore e tutte le riparazioni (e le sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti) devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati, il protrarsi dell’intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga di fatto il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause alla persona responsabile. Una cosa importante: la norma Uni 9994-1 prevede chiaramente che la messa fuori uso dell’estintore deve essere effettuata tramite l’emissione di un documento attestante la messa fuori uso. Infine, per quanto concerne questo importante aspetto, è indispensabile non dimenticare che in fase di manutenzione se l’estintore deve essere rimosso, è necessario prevedere la sua momentanea sostituzione con altro di capacità estinguente non inferiore.

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E-learning sì o no? La parola al Ministero del Lavoro

L’interpello n. 7/2018 formulato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Cnr ha presentato un articolato quesito, facendo notare che l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono chiari: la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore, il quale può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi secondo criteri e condizioni stabilite nell’allegato I. La risposta della Commissione, invece, è stata molto netta e di segno contrari.

Con l’interpello del 21 settembre 2018, n.7, il ministero del Lavoro è tornato nuovamente sulla spinosa normativa attuativa relativa alla formazione obbligatoria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fornendo questa volta alcuni importanti chiarimenti sull’e-learning; l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, infatti, da un lato ha concesso una parziale (e molto discussa) apertura verso questa particolare modalità di erogazione della formazione, mentre dall’altro ha apportato anche alcune importanti modifiche alla disciplina previgente, introducendo numerosi vincoli finalizzati a garantire, almeno potenzialmente, un livello di qualità formativa pari a quella classica erogata in aula.

In effetti, bisogna ricordare che questo nuovo e più rigido approccio nasce dalle numerose criticità che, invero, sono emerse in sede di prima applicazione della disciplina sull’e-learning contenuta nell’accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. L’allegato I di questo provvedimento, infatti, era parso subito a maglie larghe, incentrato più su alcuni elementi tecnici che su quelli di progettazione dei contenuti che, viceversa, in una modalità del genere rappresentano lo zoccolo duro con cui confrontarsi. Per altro veniva concessa al datore di lavoro anche una piena autonomia circa l’organizzazione e l’erogazione dei corsi in e-learning che, tuttavia, con la riforma operata dal già citato accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha subito un netto giro di vite. Malgrado questo riassetto, però, la disciplina non è parsa ben coordinata, soprattutto in ordine ai soggetti che sono abilitati a erogare i corsi per lavoratori in e-learning; il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), quindi, ha presentato un articolato quesito in merito, facendo rilevare che l’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, e il già citato accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 indicano «chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’allegato I». L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, tuttavia, nello stabilire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e gli addetti a questo servizio (Aspp), secondo il Cnr ha operato un ampliamento delle «possibilità di formazione in modalità e-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo».

Secondo il Cnr, quindi, sembra sussistere una contraddizione e per questo motivo ha chiesto di sapere se le disposizioni dell’allegato II dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 trovano applicazione esclusivamente per i corsi per Rspp e Aspp e, di conseguenza, se il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi per i lavoratori in modalità e-learning, senza essere tenuto a dover ricorrere necessariamente a uno dei soggetti.

Quando è a distanza

La risposta della Commissione a questo è stata, invero, abbastanza netta; nell’interpello, infatti, viene fatto rilevare in via preliminare che l’accordo del 7 luglio 2016, nel definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ravvisa in modo esplicito «la necessità di procedere alla sostituzione dell’allegato I all’accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina». Come già accennato le «incertezze applicative » cui fa riferimento la Commissione sono evidentemente quelle richiamate pocanzi, certamente importanti in quanto determinavano un regime molto “fragile” in quanto non assicurava un adeguato livello di qualità soddisfacente dell’azione formativa, con possibili pesanti ricadute sul versante dell’efficacia.

Sotto questo profilo non vanno dimenticate le tante polemiche sulla validità della stessa modalità in e-learning per formare le risorse umane in un ambito così delicato come quello della salute e della sicurezza sul lavoro, caratterizzato da un preoccupante trend infortunistico e dalla necessità obiettiva di assicurare un corretto approccio andragogico.

Un’eccezione al modello tradizionale

Alla luce, quindi, di queste criticità la conferenza Stato-Regioni, dopo un lungo percorso, con l’accordo del 7 luglio 2016 ha messo a punto un rinnovato regime applicativo di portata “universale” in quanto applicabile non solo ai corsi in e-learning degli Rspp e degli Aspp ma anche a quelli per i lavoratori, i preposti e i dirigenti. Un pilastro fondamentale di questo regime è certamente il principio in base al quale «(…) per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning e da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva (…) »; questa norma, quindi, ribadisce che il modello di formazione comune è quello in aula, mentre l’e-learning ne rappresenta solo un’eccezione sottoposta, per altro, a numerosi vincoli in quanto deve essere erogata «(…) con le modalità disciplinate dal presente accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II».

L’obbligatorietà del ricorso ai soggetti formatori abilitati

Ecco, quindi, che la Commissione ministeriale sulla base di questi principi ha messo in chiaro che il datore di lavoro non può direttamente erogare ai propri dipendenti la formazione in e-learning e «ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato II».

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro intenda formare tramite l’e-learning i propri lavoratori – e gli altri soggetti ove consentito – dovrà fare ricorso esclusivamente ai soggetti formatori riportati in questo elenco che è da considerarsi tassativo. Si tratta, quindi, delle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (aziende sanitarie locali ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale, dell’Inail, degli enti di formazione accreditati e di numerosi altri soggetti.

Si osservi, in particolare, che tra questi sono compresi anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 dello stesso decreto, limitatamente allo specifico settore di riferimento.

Gli estensori di questa norma hanno, quindi, operato una precisa scelta di campo: la legittimazione a erogare questi corsi non spetta a una qualsiasi associazione sindacale, ma solo a quelle che soddisfano questo requisito e come precisato nella nota in calce all’allegato A «le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Guri del 23 gennaio 2009».

Nella stessa nota, inoltre, viene richiamato quanto previsto dal già citato art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. n. 81/2008, che definisce ai fini dell’applicazione della disciplina ivi contenuta gli organismi paritetici «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento»; al tempo stesso nella nota in questione sono riportati anche i criteri per stabilire il possesso del requisito della rappresentatività. Occorre rilevare, inoltre, che nell’elenco contenuto nell’allegato A non sono compresi gli enti bilaterali.

Le tipologie

Alla luce, pertanto, di questo indirizzo interpretativo è necessario ricordare brevemente che le tipologie di formazione per i lavoratori erogabili dai soggetti abilitati attraverso l’e-learning sono quella generale, di almeno quattro ore, e quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II del già citato accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto ovviamente delle disposizioni di cui all’allegato II dell’accordo del 7 luglio 2016, e a condizione che i discenti abbiano: la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate; familiarità con l’uso del computer; buona conoscenza della lingua utilizzata.

Questa “agevolazione” è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, cosi come indicato al primo periodo del paragrafo 4 «Condizioni particolari» dell’accordo del 21 dicembre 2011; la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto, per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto (punto 12.7); inoltre, la modalità in questione è utilizzabile anche per l’aggiornamento della formazione prevista dall’accordo del 21 dicembre 2011.

Divieti

Da sottolineare, inoltre, che l’allegato VI dell’accordo 7 luglio 2016 vieta espressamente l’e-learning per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi; inoltre, per quanto riguarda la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nell’allegato V dello stesso accordo è precisato che non è consentita la formazione in e-learning, fatto salvo diverse indicazioni dei Ccnl.

Se è in aula

Per quanto riguarda, invece, la formazione classica dei lavoratori in aula, dei dirigenti e dei preposti resta fermo quanto stabilisce il punto 2 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2001, che inserisce direttamente – e non poteva fare altrimenti visto il tenore dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – il datore di lavoro tra i soggetti organizzatori dei corsi.

Considerazioni conclusive

La posizione assunta dal ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2018 appare, quindi, molto netta e condivisibile; purtroppo, però, potrebbe avere ricadute in termini sanzionatori per quei datori di lavoro che hanno seguito una strada diversa.
È pur vero, tuttavia, che l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, non ha operato un convincente coordinamento con le disposizioni previgenti dell’Accordo del 21 dicembre 2011, visto che solo un’attenta lettura sistematica ha consentito di giungere a questa interpretazione; il quesito proposto testimonia ancora una volta che la mancanza di chiarezza nell’attività di normazione genera solo zone d’ombra che rende frustante per i datori di lavoro stabilire ex ante qual è la condotta corretta da seguire e questo stato patologico tutto italiano mette a dura prova chi ogni giorno deve gestire la safety aziendale.

 

BOX 1

Chi sta sulla “cattedra” dell’e-learning

(Allegati A, punto 2, e II accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016) *

  1. a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (aziende sanitarie locali, ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
  2. b) gli enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Guri del 23 gennaio 2009;
  3. c) le università;
  4. d) e scuole di dottorato aventi a oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  5. e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  6. f) l’Inail;
  7. g) il corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  8. h) amministrazione della Difesa;
  9. i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato e livello centrale che dislocato a livello periferico:

– ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
– ministero della Salute;
– ministero dello Sviluppo economico;
– ministero dell’Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica
– sicurezza;
– Formez;
– Sna (Scuola nazionale dell‘amministrazione);

  1. l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
  2. m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  3. n) gli ordini e i collegi professionali.

* Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale possono essere eventualmente individuati, in sede di conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

_______________________________

BOX2

Criteri per stabilire la rappresentatività delle associazioni sindacali, datoriali e degli organismi paritetici

(Nota al punto 2, lett. l), allegato A, accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016)

Il requisito principale che gli organismi paritetici devono soddisfare è la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazio-nale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una va-lutazione complessiva del seguenti criteri:

  1. consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;
  2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
  3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione nei casi di sottoscrizione per mera adesione);
  4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

 

 

 

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Emissioni inquinanti: al via le nuove misure

Qualità dell’aria e salvaguardia della salute umana e dell’ambiente prioritarie. Previste anche disposizioni finalizzate a una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali. Rinnovati gli impegni nazionali di riduzione, il contenuto dei programmi di controllo, nonché le metodologie per l’elaborazione e l’aggiornamento degli inventari e delle proiezioni.

Migliorare la qualità dell’aria, salvaguardare la salute umana e dell’ambiente e assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali. Sono le finalità del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 [«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva2001/81/CE»] 1, emanato in base all’ articolo 1, legge 25 ottobre 2017, n. 163 («Legge di delegazione europea 2016-2017»). Il nuovo provvedimento abroga il decreto legislativo 31 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/Ce in materia di limiti nazionali delle emissioni; materia che la direttiva (Ue) 2016/2284 ha rielaborato «al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente »

Il provvedimento

Gli articoli che compongono il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 sono:

  • articolo 1 – Finalità;
  • articolo 2 – Definizioni;
  • articolo 3 – Impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
  • articolo 4 – Elaborazione e adozione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico;
  • articolo 5 – Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico;
  • articolo 6 – Inventari e proiezioni delle emissioni;
  • articolo 7 – Monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico su ecosistemi;
  • articolo 8 – Comunicazioni;
  • articolo 9 – Sanzioni;
  • articolo 10 – Informazioni al pubblico;
  • articolo 11 – Norme finali;
  • articolo 12 – Clausola di invarianza.

Negli allegati sono, invece, riportati:

  • monitoraggio e comunicazione delle emissioni atmosferiche (allegato I);
  • impegni nazionali di riduzione delle emissioni (allegato II);
  • contenuto dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico (allegato III), a sua volta suddiviso in:

– contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico;

– misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo;

  • metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e inventari nazionali rettificati (allegato IV), a sua volta suddiviso in:

– inventari nazionali delle emissioni annue;

– proiezioni nazionali delle emissioni;

– relazioni di inventario;

  • rettifica degli inventari delle emissioni nazionali.

Finalità

L’articolo 1 dispone che le finalità del decreto legislativo (miglioramento della qualità dell’aria, salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e partecipazione dei cittadini ai processi) siano perseguite mediante:

  • impegni nazionali di riduzione delle emissioni [la cui definizione è riportata all’articolo 2, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2018; di origine antropica di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) composti organici volatili non metanici (Covnm) e particolato fine (PM2,5)3;
  • elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico;
  • obblighi di monitoraggio delle emissioni di sostanze inquinanti;
  • obblighi di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
  • obblighi di comunicazione alla Commissione degli atti e delle informazioni connessi;
  • una più efficace informazione ai cittadini.

Ciò al fine ultimo di perseguire gli obiettivi di qualità dell’aria auspicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)4 e quelli fissati dal settimo programma di azione per l’ambiente.

Definizioni

L’articolo 2 opera in due ambiti:

  • riproduce il corrispondente elenco contenuto nella direttiva (Ue) 2016/2284:

– emissione;

– emissioni di origine antropica;

– impegno nazionale di riduzione delle emissioni;

– cicli di atterraggio e di decollo degli aeromobili;

– traffico marittimo internazionale;

– zona di controllo dell’inquinamento;

– normativa europea sul controllo dell’inquinamento atmosferico alla fonte;

– strumenti di settore;

– precursori dell’azoto;

– biossido di zolfo;

– ossidi di azoto;

– composti organici volatili non metanici;

– particolato fine;

– particolato carbonioso;

– obiettivi di qualità dell’aria6;

  • introduce, a integrazione di questa direttiva, le definizioni di «Strumenti di settore e «Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza» (convenzione Lrtap);

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

L’articolo 3 prevede la riduzione delle emissioni entro il 2020 e il 2030 nella misura indicata dall’allegato II, fermo restando l’obbligo di applicare il livello previsto per il 2020 sino al 2029. Stabilisce, inoltre, che queste emissioni siano ridotte nel 2025 «a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita fra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030»; obiettivo, questo, che può essere conseguito anche con una traiettoria non lineare di riduzione, purché:

  • a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030;
  • questa traiettoria non lineare e le relative motivazioni siano individuate nei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico.

I benefici attesi da queste riduzioni, rispetto a quelli fissati dal previgente D.Lgs. n. 171/2004, elaborata dalla Camera dei deputati e dal Senato, sulla base dei dati forniti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Completa l’articolo 3 la disciplina riguardante il mancato rispetto dei suindicati obiettivi e le procedure da seguire al verificarsi dei seguenti casi:

  • cambiamenti nella metodologia di stima delle emissioni dovuti allo sviluppo delle conoscenze scientifiche;
  • condizioni meteorologiche eccezionali;
  • perdite improvvise e eccezionali di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e di calore.

Elaborazione e adozione del programma nazionale

L’articolo 4 reca norme in materia di adozione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento, disponendo che all’elaborazione e all’aggiornamento del programma provveda il ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio (Mattm), entro il 30 settembre 2018, sulla base del supporto tecnico dell’Ispra e dell’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (Enea), e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato III. Sempre l’articolo 4 stabilisce, inoltre, che l’elaborazione e l’aggiornamento del programma debba avvenire secondo i seguenti criteri:

  • considerare tutti i settori responsabili di emissioni, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile;
  • coerenza tra le politiche e le misure del programma stesso e gli strumenti di settore;
  • proporzionalità tra costi da sostenere e l’ entità delle riduzione delle emissioni attesa;
  • rispetto della qualità dell’aria nel territorio nazionale e, se opportuno, in quello degli Stati membri limitrofi;
  • priorità alle riduzioni di emissioni di particolato fine, in particolare a quelle che hanno effetti specifici sulle emissioni di black carbon.

Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico

L’articolo 5 revede la costituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordinamento che ha il compito di elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale (commi 1-5). Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che il ministero dell’Ambiente trasmetta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019), una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale, e assicuri «una corretta conoscenza del pubblico in merito alla procedura di attuazione del programma nazionale» (comma 7).

Inventari e proiezioni delle emissioni

L’articolo 6 dispone che l’Ispra elabori e aggiorni:

  • ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni nazionali per gli inquinanti dell’allegato I, nel rispetto delle prescrizioni di questo allegato e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
  • ogni 4 anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, nonché gli inventari delle grandi fonti puntuali, per gli inquinanti indicati nell’allegato I, tabella C, nel rispetto delle prescrizioni del medesimo e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
  • una relazione di inventario che accompagna gli inventari, predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato I e sulla base delle metodologie dell’allegato IV;
  • ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni per gli inquinanti dell’allegato I.

Sempre l’articolo 6 stabilisce, inoltre, che l’Enea elabori e aggiorni ogni due anni le proiezioni delle emissioni per gli inquinanti di cui alla citata tabella C e che provveda a comunicarne gli esiti al ministero dell’Ambiente.

Monitoraggio degli impatti su ecosistemi

L’articolo 7 stabilisce che il monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi sia assicurato da una «rete rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali», da individuare con decreto del ministero dell’Ambiente, da adottare, entro il (decorso) 30 giugno 2018, sentite le regioni interessate e il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che il monitoraggio sia effettuato attraverso forme di coordinamento e integrazione con altri programmi di previsti dalla normativa vigente:

  • parte terza del testo unico dell’ambiente22;
  • decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 («Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa»);
  • decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 («Regolamento recante attuazione della direttiva habitat»);
  • convenzione Lrtap

Comunicazioni

L’articolo 8 prevede che il ministero dell’Ambiente invii alla Commissione europea:

  • il primo programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (entro il 1° aprile 2019);
  • il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico aggiornato (entro due mesi da ciascun aggiornamento);
  • le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti (entro il 15 marzo di ogni anno);
  • entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni, l’ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio utilizzati;
  • entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni, i dati del monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Sanzioni

L’articolo 9 prevede che alla violazione delle disposizioni adottate dalle amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l’attuazione delle misure del programma nazionale, si applichino le sanzioni fissate dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.

Informazioni al pubblico

L’articolo 10 dispone che il ministero dell’Ambiente e il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa) assicurino, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, in relazione ai programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, ai relativi aggiornamenti e agli inventari delle emissioni nonché alle informazioni comunicate alla Commissione europea.

Norme finali

L’articolo 11 abroga il D.Lgs. n. 171/2004 introducendo una norma transitoria per l’applicazione (fino al 31 dicembre 2019) dei limiti nazionali di emissione indicati dall’articolo 1 e dall’allegato I dello stesso decreto legislativo. Stabilisce, inoltre, che tutti gli allegati al D.Lgs. n. 81/2018 possano essere modificati con decreto del ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 36, legge 24 dicembre 2012, n. 234 («Norme generali sulla partecipazione dell›Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»)

Aspetti applicativi

I termini ristretti previsti dal decreto legislativo ai fini della concreta applicazione della direttiva (Ue) n. 2016/2284 impongono lo sforzo di tutte le amministrazioni interessate, pena l’avvio di una procedura di infrazione. Rischio che dovrebbe essere evitato se si considera che sono pendenti procedure d’infrazione in materia analoga e, precisamente:

  • procedura d’infrazione 10 luglio 2014, n. 2014/2147, avviata per mancata attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10;
  • procedura d’infrazione 29 maggio 2015, n. 2015/2043, avviata per mancata applicazione in della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limite di NO2;
  • procedura d’infrazione 23 gennaio 2017, n. 2017/130, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/1480/Ue che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/Ce e 2008/50/Ce recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.

Allegato III

L’allegato III («Contenuto dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico») si articola in due parti:

  • la prima («Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico»);
  • la seconda («Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo»), a sua volta suddivisa in tre sezioni:

– «Misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca» (sezione A);

– «Misure per la riduzione di emissioni di particolato e black carbon» (sezione B);

– «Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole» (sezione C ).

In base alla parte prima, il programma nazionale, oltre a essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal comma 4, deve contenere, se necessario:

  • una spiegazione dei motivi per cui i livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportino costi non proporzionati;
  • un rendiconto in merito all’applicazione delle procedure adottate per il mancato rispetto dei limiti di emissione causato dall’aggiornamento delle metodologie e conoscenze scientifiche, da un inverno eccezionalmente rigido o da un’estate eccezionalmente secca, condizioni meteo eccezionali o perdite improvvise ed eccezionali di capacità nel sistema di produzione/ fornitura di elettricità/ calore.

Più particolareggiata e corposa è la parte seconda (sezione A), che prevede :

  • l’elaborazione di un codice nazionale indicativo delle buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca che tenga conto del codice quadro dell’Unece del 2014 (decisione ECE/ EB.AIR/127, paragrafo 36-sexies), e che riguardi i seguenti aspetti:

– gestione dell’azoto;

– strategie di alimentazione del bestiame;

– tecniche di spandimento/stoccaggio del letame;

– sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte, limitazione delle emissioni di ammoniaca derivanti dall’impiego di fertilizzanti minerali;

  • il divieto di utilizzo di fertilizzanti al carbonato di ammonio; • la possibilità di ridurre le emissioni di

ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici mediante la sostituzione dei fertilizzanti a base di urea con quelli

a base di nitrato di ammonio, ovvero promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con quelli organici;

  • la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento con i seguenti metodi:

– riduzione delle emissioni di liquami e di letame solido sui seminativi e sui prati con pratiche che riducano le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo descritto nel documento di orientamento sull’ammoniaca, adottato con decisione 2012/11, ECE/EB/ AIR/113/Add. 1 (di seguito “documento di orientamento sull’ammoniaca”);

– riduzione delle emissioni prodotte dallo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione mediante la copertura dei depositi di letame, l’utilizzo di sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che riducano le emissioni di ammoniaca di almeno il 40% per i depositi di liquame esistenti;

  • riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali con sistemi che abbiano dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo descritto nel documento di orientamento sull’ammoniaca;
  • riduzione delle emissioni provenienti dal letame, a mezzo di strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che abbiano dimostrato di ridurre e emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull’ammoniaca.

Misure altrettanto stringenti sono contemplate dalla sezione B, dove è stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall’allegato II al regolamento Ue n. 1306/2013 («Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune»), può essere vietata la combustione dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, «anche in relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla normativa vigente». Con l’effetto che le deroghe a questo divieto «devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la protezione della biodiversità». Il tutto – recita l’allegato III – in attesa dell’elaborazione di un codice nazionale delle buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, basato sui seguenti principi:

  • miglioramento della struttura dei suoli attraverso l’incorporazione dei residui del raccolto;
  • utilizzo di tecniche per l’incorporazione e/o di questi residui;
  • miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l’incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la combustione del letame.

Infine, nella sezione C, l’allegato III stabilisce che le piccole e micro aziende agricole possano essere in tutto o in parte essere esentate dalle misure sopradescritte, ove ciò sia possibile alla luce degli impegni di riduzione applicabili.

Allegato IV

L’allegato IV («Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e inventari nazionali rettificati») stabilisce che per gli inquinanti di cui all’allegato I gli inventari nazionali delle

emissioni geograficamente disaggregati per regioni, gli inventari delle grandi fonti di inquinamento localizzabili geograficamente (cosiddette “fonti puntuali”), gli inventari nazionali delle emissioni rettificati e le relazioni di inventario siano essere elaborati secondo quanto prevede la nomenclatura per la comunicazione dei dati-NFR (nomenclature for reporting) stabilita dalla convenzione Lrtap e la guida dell’Agenzia europea per l’ambiente per gli inventari degli inquinanti atmosferici (guida Emep/Eea). Di qui l’obbligo di ottemperare alle condizioni di sotto indicate, come contemplate dalle Parti

1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato IV:

  • le emissioni oggetto degli inventari devono essere calcolate in conformità alla guida Emep/Aea e in funzione dell’applicazione di un metodo di livello 2 o di un livello più elevato, tenendo conto che il calcolo delle emissioni del settore dei trasporti deve essere effettuato in coerenza con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat ( per le emissioni relative al trasporto su strada si computano i quantitativi di carburante venduti);
  • le proiezioni nazionali delle emissioni (calcolate anch’esse in conformità alla Guida EMEP/AEA) devono essere coerenti con l’inventario delle emissioni annue nazionali e con le proiezioni comunicate di cui al regolamento (UE) n. 525/2013

(«Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra») e comprendere «una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate [nonché], i risultati dell’analisi di sensibilità effettuata [e] la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output»;

  • la relazione di inventario deve essere elaborata utilizzando le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione (Emep) e contenere una serie di elementi, tra cui:

– la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività, nonché i motivi della scelta;

– la descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli inventari;

– le informazioni sulle procedure adottate al verificarsi di: cambiamenti nella metodologia di stima delle emissioni, condizioni meteorologiche eccezionali o di perdite improvvise e eccezionali di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e di calore;

  • la rettifica degli inventari delle emissioni nazionali deve essere corredata dai seguenti elementi:

– la prova che uno o più impegni nazionali di riduzione delle emissioni non sono rispettati;

– la prova della misura in cui la rettifica riduce il superamento dei livelli e contribuisce al rispetto di questi impegni;

– una stima della data in cui l’impegno o gli impegni di riduzione sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima della rettifica;

– la prova che la rettifica deve essere coerente con una delle circostanze contemplate ai punti 1, 2 e 3 della parte 4 dello stesso allegato IV, ovvero: nuove categorie di fonti di emissione, fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche o metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche (nel primo caso, ad esempio, occorre provare che la nuova categoria di fonti emissione non è inclusa nell’inventario nazionale delle emissioni, e che le emissioni provenienti dalla nuova categoria di fonte di emissione impediscono di rispettare gli impegni di riduzione).

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Scuola-lavoro e tirocini: chiarito il regime di tutela

La risposta della Commissione Interpelli a un quesito della Provincia di Trento.

Il soggetto ospitante, anche se è un autonomo, deve assumere, a tutti gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, la qualifica di datore per la sicurezza con tutto quanto consegue come, ad esempio, l’obbligo – fra gli altri – di effettuare la valutazione dei rischi, di redigere il Dvr e nominare il Rspp. Tutto ciò, evidentemente, potrebbe scoraggiare molti piccoli artigiani a ospitare i giovani interessati a percorsi di questo tipo.

Nel corso degli ultimi, anni in svariate occasioni è finito al centro dell’attenzione il tema dell’inserimento lavorativo dei giovani e la tutela dalla loro salute e sicurezza sul lavoro. Bisogna riconoscere che il modello contrattuale “principe” dell’apprendistato – pur se oggetto di continui rimaneggiamenti, da ultimo con il D.Lgs. n. 81/2015 – in Italia, purtroppo, stenta ancora a decollare a differenza di quello che accade in Germania e in altri Paesi europei.

A tutto ciò si aggiunge, poi, la legge n. 977/1967 sul lavoro minorile che al fine di assicurare una tutela più intensa delle condizioni di lavoro dei giovani prevede numerosi vincoli, spesso però vissuti dai datori di lavoro come un autentico zoccolo duro che esercita una forte azione disincentivante. Questo quadro consente di spiegare, almeno in parte, perché nel corso dell’ultimo biennio appare sempre più crescente la disponibilità che stanno dimostrando soprattutto le aziende nell’ospitare studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, rivitalizzati dalla legge n. 107/2015 (la cosiddetta legge sulla “buona scuola”).

Questo strumento si affianca, per altro, a un altro istituto affine come il tirocinio che nei primi anni del nuovo millennio ha subito un vero e proprio boom, soprattutto poco prima dell’emanazione della legge n. 92/2012, che ha riformato la materia con l’obiettivo di frenare il loro utilizzo spesso in modo distorto «come uno strumento di fuga dal lavoro subordinato». La massiccia diffusione di queste due forme di primo ingresso dei giovani in ambito aziendale ha sollevato, però, anche numerose criticità sul piano gestionale, soprattutto in ordine al tipo di regime della salute e della sicurezza sul lavoro applicabile.

Per questo motivo il ministero del Lavoro è stato costretto a intervenire nuovamente con l’interpello n. 4 del 25 giugno 2018, in cui ha fornito alcune indicazioni in risposta allo specifico quesito presentato dalla Provincia autonoma di Trento, che aveva chiesto di sapere «se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso». La Commissione ministeriale ha espresso, così, alcune indicazioni interpretative che, come vedremo, si pongono in piena sintonia con gli orientamenti dottrinali in materia rispondendo, sia pure indirettamente, al quesito sullo specifico caso deilavoratori autonomi prospettato dalla Provincia autonoma di Trento.

Si tratta, invero, di un indirizzo molto interessante che dovrebbe sopire definitivamente (si spera) ogni incertezza circa il tipo di regime generale applicabile, anche per gli stessi organi di controllo (Asl, Inl ecc.) nei confronti dei quali bisogna ricordare che le indicazioni fornite dalla Commissione nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Regime ordinario del D.Lgs. 81/2008

Nell’interpello n. 4/2018, la Commissione del ministero del Lavoro, dopo aver ricostruito puntualmente l’evoluzione normativa che ha caratterizzato questi due strumenti, si è soffermata sui tirocinanti richiamando l’orientamento già assunto dallo stesso ministero in una risposta a un quesito pubblicato sul proprio sito istituzionale il 1° ottobre 2012, in cui ha tenuto a precisare che se un’azienda o uno studio professionale fa ricorso a soggetti che svolgano stage o tirocini formativi dovrà osservare gli stessi obblighi previsti per i lavoratori subordinati (informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria ecc.) in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede un’equiparazione per effetto della quale il titolare dello studio o l’amministratore di un’impresa assume nei confronti anche di questi soggetti la posizione di datore di lavoro per la sicurezza.

Lo stesso principio, ha precisato la Commissione, trova applicazione anche nel caso degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge n. 107/2015, in quanto il già citato art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, equipara esplicitamente ai lavoratori subordinati anche gli studenti impegnati secondo questo regime.

Ripartizione degli obblighi formativi

In ordine all’alternanza scuola-lavoro la stessa Commissione, poi, ha anche puntualizzato che la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà essere applicata tenendo presente anche di quanto prevede il decreto interministeriale 3 novembre 2017,

  1. 195, che oltre a prevedere la «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti» ribadisce in modo fermo l’essenza dello strumento – introducendo anche un tetto massimo al numero degli studenti impiegabili a livello di singola struttura ospitante – e detta all’art. 5 norme specifiche finalizzate alla tutela antinfortunistica degli studenti in alternanza, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la sorveglianza sanitaria.

In particolare, per quanto riguarda la formazione, l’art. 5, comma 1, 2 e 3 del decreto n. 195/2017 prevede un meccanismo di ripartizione dell’obbligazione formativa, di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, tra istituzione scolastica e soggetto promotore.
L’obbligo della formazione generale in materia di sicurezza, infatti, di almeno quattro ore secondo quanto stabilisce l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221/Csr, ricade sull’istituzione scolastica. Sulla struttura ospitante, invece, ricade l’obbligo della formazione specifica da erogare all’ingresso dello studente nella stessa struttura: quindi le aziende non possono avvalersi della contestatissima disposizione contenuta nell’accordo del 21 dicembre 2011, che in caso di difficoltà stabilisce che il «percorso formativo deve essere completato entro e non oltre60 giorni dalla assunzione».

Nella convezione è possibile, comunque, stabilire «(…) il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti». Questa disposizione appare, invero, poco chiara in quanto non si comprende se il ministero faccia riferimento agli oneri economici della formazione specifica o la possibilità che la formazione specifica possa essere erogata direttamente dalla scuola. In effetti al comma 2 è stabilito che è di competenza dei dirigenti scolastici l’organizzazione dei corsi di formazione.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, ciò non può che essere riferito alla formazione generale in quanto per quella specifica entra in gioco il Dvr delle singole strutture ospitanti le quali, per altro, durante la permanenza dello studente assumono la posizione di datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Sorveglianza sanitaria

Per quanto, invece, riguarda la sorveglianza sanitaria occorre sottolineare che l’art. 5, comma 5, del decreto n. 195/2017, stabilisce che agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente3, attraverso le aziende sanitarie locali, con la possibilità di stabilire in un’apposita convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri a essa conseguenti.

Questa previsione sta creando non poche incertezze sul piano operativo e pone un problema di fondo: si tratta di una soluzione che mette fuori gioco il medico competente aziendale, ossia proprio il soggetto che ha una conoscenza approfondita del documento di valutazione dei rischi (Dvr) dell’azienda ospitante. Appare interessante far osservare, poi, che

su questo tema così delicato si è espresso recentemente anche l’ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, che nella nota 8 maggio 2018, prot. 860, ha tenuto a precisare che riveste «(….) natura eccezionale – previa valutazione caso per caso – la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, considerate le peculiarità di questo tipo di metodologia didattica, lo sviluppo temporale delle attività previste, nonché lo svolgimento da parte dello studente di esperienze lavorative in affiancamento a personale della struttura ospitante e sotto la supervisione del tutor aziendale e scolastico, sulla base di un progetto personalizzato condiviso” e «In base alla esperienza e ai limiti imposti dalla norma, considerati i compiti che vengono richiesti agli studenti in alternanza scuola lavoro (affiancamento e non svolgimento diretto) e la limitata permanenza degli studenti nelle strutture, la predetta valutazione dovrebbe portare a escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria».

Minorenni e stage formativi

Si osservi, inoltre, che nello stesso interpello n. 4/2018 è anche richiamata molto opportunamente anche la risposta all’interpello del 2 maggio 2013, n. 1, in cui la Commissione ha fornito indicazioni in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni Partecipanti a stage formativi, precisando in particolare che «l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente».

Abusi e limiti

L’interpello n. 4/2018 deve essere letto congiuntamente, comunque, anche con le importanti indicazioni espresse dal ministero dell’Istruzione (Miur) nella poco nota lettera circolare 28 marzo 2017, prot. n. 3355, nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi in merito al già citato decreto n. 195/2017, oltre che a numerosi altri aspetti legati alla gestione degli studenti in alternanza (buoni pasto, compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola-lavoro ecc.).

In particolare, il Miur ha tenuto a precisare, tra l’altro, che gli studenti in alternanza scuola-lavoro devono essere costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno) e non possono essere impegnati nelle fasce notturne. Sotto questo profilo è opportuno ricordare che gli studenti vanno impiegati esclusivamente per le attività coerenti con le finalità didattiche-educative e ciò costituisce un limite invalicabile. Da rilevare ancora che nella stessa lettera circolare viene molto opportunamente sottolineato che l’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla già citata legge n. 977/1967.

Il caso dei lavoratori autonomi

Tornando all’interpello n. 4/2018, alcune doverose osservazioni conclusive devono essere svolte sul caso specifico dell’impiego di tirocinanti e studenti in alternanza da parte dei lavoratori autonomi a cui fa particolare riferimento la Provincia autonoma di Trento nel quesito presentato. Si tratta di artigiani, professionisti e, più in generale, di prestatori d’opera che, secondo quanto prevede l’art. 2222 del Codice civile, svolgono un’attività intellettuale o manuale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, che ai fini antinfortunistici diventano datori di lavoro per la sicurezza quando occupano almeno un dipendente o un equiparato a esso dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Com’è noto, ai lavoratori autonomi si applica sostanzialmente solo l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale gli stessi sono tenuti a utilizzare le attrezzature di lavoro e i Dpi conformi alla vigente normativa e il tesserino identificativo, con la facoltà relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, nonché di frequentare corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 dello stesso decreto.

Alla luce di quanto evidenziato più in generale dalla Commissione si può desumere, quindi, che questo regime di tutela più limitata dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile né ai tirocinanti né agli studenti in alternanza con il risultato che il questi casi il soggetto ospitante anche se è un lavoratore autonomo assume a tutti gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, la qualifica di datore di lavoro per la sicurezza con tutto ciò che ne consegue come, ad esempio, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il Dvr, nominare il Rspp ecc, e tutto ciò, evidentemente, potrebbe scoraggiare molti piccoli artigiani a ospitare i giovani.

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Nel cantiere edile il rischio è dietro l’angolo

Alcune delle situazioni più tipiche che meritano particolare attenzione.

Spesso sono proprio le attività estemporanee o di breve durata a essere quelle maggiormente pericolose per gli operatori. Cattive abitudini o errate indicazioni possono rivelarsi fatali. Ma basta poco, a volte, per garantire la sicurezza, organizzativa e puntuale, dei lavoratori.

Nei cantieri edili, le lavorazioni estemporanee o di durata relativamente breve sono molto più numerose che in altri ambienti. Gli spazi di lavoro sono caratterizzati da situazioni sempre nuove e in esse si ricorre molto spesso a una valutazione del rischio comparata fra due diverse misure di sicurezza. In questo confronto può accadere che l’uso di una misura di sicurezza, per così dire, consolidata, perché di tipo oggettivo o di tipo collettivo, cioè una misura di sicurezza che per lavorazioni stabili o di lunga durata sarebbe senz’altro prioritaria, potrebbe non essere conveniente perché lavori per la sua installazione potrebbero introdurre nell’intero ciclo rischi non giustificati rispetto al beneficio, modesto per la brevità della lavorazione. In altre parole, i rischi valutati per il montaggio della misura di sicurezza, scelta perché ritenuta prioritaria, sommandosi a quelli della lavorazione di produzione sposterebbero il totale generale, superando quelli che si avrebbero utilizzando misure di sicurezza di tipo individuale o di altro tipo come potrebbe essere la costante presenza di un preposto.

I lavori di manutenzione ordinaria di un tetto a falde, come la sostituzione di alcune tegole o la pulizia della superficie dei pannelli solari o infine la rimozione del materiale che ostruisce le grondaie, rappresentano situazioni reali più significative e concettualmente più semplici a sostegno di questa affermazione. La priorità delle misure collettive1 spingerebbe a realizzare un ponteggio metallico, mentre una corretta valutazione del rischio suggerisce che il rischio di caduta nel montaggio dell’opera provvisionale di tipo collettivo sposta la somma dei rischi a un valore tale da renderli maggiori a quelli che si valuterebbero se il lavoro fosse eseguito con dispositivi di protezione individuale agganciati a una linea vita o anche a un unico punto di ancoraggio. In queste ultime procedure la probabilità di caduta in assoluto è maggiore, ma poiché il tempo di esposizione è molto modesto il rischio finisce per essere minore a quello valutato per il montaggio del ponteggio metallico.

Qualità

Quando il braccio è impennato e il tubo di getto si estende verso il basso in tutta la sua lunghezza nel tragitto verticale del tubo la forza di gravità si sostituisce in parte alla pressione di avanzamento del flusso. Questo produce una separazione fra materiale inerte (più veloce) e impasto di cemento (più lento) e quindi una diversa concentrazione della miscela nel manufatto finale, non favorevole alla buona qualità del prodotto. La strozzatura inserita dall’applicazione del collo d’oca ricompone in parte la miscela evitando una eccessiva disomogeneità del getto.

Proiezione di materiale

Quando si ha la necessità di spostare in continuazione la posizione del tubo e l’uscita del calcestruzzo si trova nelle vicinanze degli operatori come nelle casseforme di travi di coronamento o di pareti verticali continue o di scale, l’estremità del tubo e l’uscita del calcestruzzo si trovano nelle immediate vicinanze degli operatori (almeno due: manovratore e vibratore). Se, in questo caso, non si provvede a rallentare in qualche modo la velocità di uscita del calcestruzzo parte del materiale si proietta in tutte le direzioni e ricopre gli operatori di cemento.

Rilascio dopo l’arresto del pompaggio

Quando si opera il getto all’interno di una serie di casseforme di pilastri, il tubo di getto rilascia una significativa quantità di calcestruzzo anche dopo che il manovratore per spostarsi da una cassaforma all’altra, ha interrotto il pompaggio. La presenza di una chiusura a cerniera sul terminale del tubo trattiene la caduta libera del calcestruzzo lungo il percorso da una cassaforma all’altra. Indicazione: tenere il tubo fermo sopra la cassaforma in attesa del termine del rilascio, oltre a introdurre tempi di esecuzione molto lunghi, non dà mai risultati certi.

Meno comprensibile è invece la natura delle motivazioni del divieto di queste attrezzature, che talora si concentrano in un unico elemento costituito da un collo d’oca munito di dispositivo di chiusura all’imbocco. Le motivazioni sono tutte riferite all’intasamento del condotto e successiva improvvisa ripartenza del flusso di calcestruzzo.

Il fenomeno può causare un movimento incontrollabile del tubo di getto, il cosiddetto colpo di frusta, dotato di notevole energia cinetica con potenziali effetti devastanti per la rigidità e per la massa del tubo e per l’anello metallico che è presente comunque alla fine del tubo flessibile. Le procedure di coordinamento impongono azioni di sicurezza più importanti per la gestione delle operazioni necessarie allo sblocco del flusso di calcestruzzo: interruzione della manovra di pompaggio e immediato allontanamento del personale a distanza di sicurezza dall’attrezzatura, fino a che il getto non ritorni regolare.
Non è mai detto chiaramente sulle documentazioni di sicurezza prodotte, ma si è autorizzati a pensare, salvo prova contraria, che i suddetti divieti siano originati dal ritenere che il colpo di frusta del tubo di getto sia pericoloso se attrezzato con collo d’oca e tanto più se quest’ultimo sia dotato di chiusura all’imbocco. In realtà, per quanto già detto, il colpo di frusta, conseguenza di una ripartenza improvvisa del flusso a seguito di un intasamento, è pericoloso a prescindere dalla presenza del collo d’oca.
È ovvio che la pericolosità possa aumentare per l’applicazione sul tubo di una parte metallica di riguardevole massa, ma questo aumento si potrebbe ripercuotere su un lavoratore solo se si contravviene manifestamente alla procedura data. Quindi, da una parte l’uso del collo d’oca non deve essere generalizzato, ma consentito solo nei casi descritti, quando cioè viene richiesto per motivi tecnici, ergonomici e di sicurezza, dall’altra non è corretto impartire restrizioni non ergonomiche alle lavorazioni perché si teme che procedure fondamentali non vengano rispettate.

In altre parole, se – nonostante nelle procedure di coordinamento siano state previsti determinati comportamenti per eliminare i rischi d’infortunio in caso del colpo di frusta – si vuole vietare il collo d’oca per timore che il pompista non rispetti questi comportamenti, non solo si perde di vista il rischio fondamentale costituito dal tubo anche senza collo d’oca, ma si rendono inutili le misure di sicurezza fondamentali. Ovvero, in altre parole, sarebbe come vietare la presenza di corpi contundenti sul fondo di un scavo perché, in assenza di u parapetto, una eventuale caduta da quelli sarebbe aggravata.

Noleggio a caldo di piattaforme aeree

È noto l’obbligo, per alcune piattaforme aeree, in base al quale le manovre siano effettuate da un operatore a bordo della piattaforma. La posizione del manovratore a terra, o in qualsiasi altra parte, potrebbe essere tanto lontana dal cestello in movimento, a bordo del quale stazionano altri lavoratori, da causare errori di valutazione di distanze o di presenza di ostacoli. Non sono stati infrequenti gravi infortuni per errori di manovra da parte di manovratori a terra o all’interno della cabina dell’automezzo che trasporta la piattaforma. L’obbligo è comprensibile e di normale attuazione quando l’attrezzatura è usata nell’ambito dell’azienda proprietaria del mezzo; diventa problematico nel caso di noleggio con operatore.
Questi, sentendosi estraneo a qualsiasi operazione venga eseguita in quota, manovra sempre da terra. Se interpellato sulla regolarità di questo tipo di postazione, l’operatore si identifica nel soggetto della manovra di emergenza e sostiene che solo da terra si può procedere a questa operazione. La situazione è sottovalutata e la motivazione è superficiale. Il rispetto delle istruzioni di manovra è tassativo. Ma è anche vero che, con tutto il rispetto dell’importanza della formazione, le istruzioni per questa manovra sono piuttosto semplici e questa si effettua sempre a motore spento.

Con una chiave si accede al quadretto di emergenza. La manovra avviene con un comando, a pulsante o a leva, che libera il fluido verso il serbatoio attraverso una valvola limitatrice di flusso, provocando la discesa per gravità della piattaforma a velocità controllata. Se le istruzioni prescrivono la manovra a bordo della piattaforma, il manovratore, prima delle operazioni, istruisce un soggetto dell’impresa che ha preso a noleggio l’attrezzatura, gli consegna la chiave del quadretto, stabilisce un contatto vocale con lo stesso e sale a bordo della piattaforma. All’inizio di ogni giornata lavorativa successiva ripete queste istruzioni prima di incominciare le operazioni.

Ponteggio all’interno dei vani ascensori

Il sistema migliore per eliminare il rischi di caduta nel vano ascensore durante il lungo intervallo di tempo che separa la costruzione della struttura di cemento armato (quasi all’inizio dell’opera) dall’istallazione dell’impianto (quasi alla fine dell’opera) consiste nel costruire fin da subito all’interno il ponteggio di tubi e giunti, a servizio del futuro montaggio, con ripiani in corrispondenza dei solai.

Negli edifici di civile abitazione, la distanza fra un piano e l’altro varia da 270 a 300 cm. Poiché il regolamento prescrive che gli impalcati distanti più di 2,50 m devono essere dotati di sottoponte, fra due ripiani consecutivi dovrebbe essere realizzato un impalcato che abbia questa funzione. Poiché nel nostro caso l’obbligo è generato dal superamento dell’altezza limite fissata dal regolamento di appena 20-50 cm e poiché la costruzione del sottoponte, come ogni altra lavorazione in quota, introduce nella lavorazione un rischio di caduta dall’alto, è lecito chiedersi se esiste un’altra misura di sicurezza che risponda alle finalità del sottoponte4 che non presenti gli stessi rischi durante la costruzione. La sostituzione del sottoponte con il raddoppio dello strato di tavole del ripiano soddisfa alle condizioni poste. Infatti, da una parte, come nel caso del sottoponte, c’è il raddoppio dell’opera provvisionale e, dall’altra, il posizionamento di un secondo strato di tavole sui ripiani del ponteggio non comporta alcun rischio di caduta.

Abbigliamento

A parte alcune lavorazioni tradizionali (saldatura) od occasionali di particolare natura nelle quali l’abbigliamento di sicurezza deve coprire l’intero corpo, la riduzione dell’abbigliamento nella parte superiore del corpo durante la stagione estiva deve arrestarsi alla maglietta con mezze maniche. Al contrario, poiché la continuità del tessuto nei pantaloni normali può costituire impaccio nell’articolazione in caso di abbondante sudorazione, nella parte inferiore si possono consentire pantaloni a mezza gamba e scoprire le ginocchia. Pertanto, occorre raccomandare ai datori di lavoro di non permettere ai lavoratori di operare in canottiera, né tanto meno a torso nudo e di controllare che i lavoratori che optano per il pantalone a mezza gamba indossino tassativamente i calzini per proteggere la parte inferiore della gamba.

Dopo avere ribadito la riserva per le lavorazioni nelle quali la protezione obbligatoria fornita dall’abbigliamento non potrà essere ridotta per alcun motivo, conviene supportare entrambe le posizioni assunte, mai trattate nei manuali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con esempi tratti dall’esperienza quotidiana di cantiere. I lavoratori che frequentemente tendono a lavorare a torso nudo sono spesso i ferraioli. Invitati a mantenere un abbigliamento più confacente a un ambiente di lavoro, protestano lamentandosi del caldo estivo.

Questo atteggiamento nasce, naturalmente, da un pregiudizio: senza entrare nel merito dei tumori della pelle, artigiani di esercizi alimentari o lavoratori delle fonderie lavorano tutto l’anno in ambienti termicamente molto più severi senza spogliarsi. Riguardo, invece, alla possibilità concessa ai lavoratori di indossare nella stagione calda pantaloni lunghi fino a sopra il ginocchio, appare scontato che se l’abbigliamento fosse completato con calzini lunghi, à la coloniale, il rischio dovuto alla piccola parte scoperta che rimarrebbe sarebbe trascurabile rispetto ai vantaggi ergonomici di avere la completa libertà nell’articolazione degli arti inferiori.

Ma, altro è parlare di una divisa militare nella quale si può pretendere per disciplina una correttezza assoluta e altro è disporre che queste regole vengano rispettate nell’ambiente dei cantieri. Si rimane in ogni caso dell’avviso che nei giorni più caldi il pantalone sopra al ginocchio, accompagnato da un paio di calzini qualsiasi, sia più conveniente di quello lungo.

Passaggio di carichi sospesi

Il pericolo costituito da un carico sospeso, trattato nella vecchia normativa con un divieto riferito alla manovra dei carichi, nel D.Lgs. 81/2008 si è trasformato in un divieto di sostare riferito ai lavoratori. A parte che, in ogni caso, gli obblighi fanno capo al datore di lavoro, sfugge la ragione di questa variazione. Qualsiasi divieto riguardante i carichi sospesi è in ogni caso molto difficile da gestire. Da un lato, lo spostamento continuo delle lavorazioni nel cantiere e dei lavoratori nelle lavorazioni non consente di stabilire traiettorie del carico sgombre da persone; dall’altra ci sono situazioni nelle quali le operazioni di sollevamento carichi sono così frequenti e numerose che gli avvisi acustici lanciati dal gruista perdono la loro funzione di allarme.

Si assiste, in questo caso, a una sorta di atteggiamento indifferente da parte dei lavoratori: rimangono dove sono senza neanche dirigere lo sguardo verso l’alto per allertarsi. Poiché, peraltro, emerge nei colloqui con gli interessati, la causa per la quale non ci si allerta alzando il capo verso il cielo è talvolta il timore che l’elmetto scivoli dal capo, è una buona occasione per spezzare una lancia in favore dell’elmetto con sottogola che, oltre a permettere ai lavoratori una maggiore libertà di movimento, dovrebbe essere prescritto nei cantieri, dove lo scivolamento dell’elmetto verso le ampie aperture verso l’esterno o nel transito dei ponteggi o nei vani scala potrebbe avere dannose conseguenze.

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Ponteggi e autorizzazioni: le novità dal Ministero del Lavoro

L’adempimento va svolto, in base al D.Lgs. n. 81/2008, ogni dieci anni.

Con la circolare 28 maggio 2018, n. 10, chiarite le modalità con cui presentare le richieste di rinnovo per la costruzione e l’impiego. Dei contenuti si sta occupando un apposito gruppo incaricato di fare il punto sul progresso tecnico che ha interessato questo tipo di attrezzature per il cantiere.

La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o no, sono disciplinati dalle norme contenute nella sezione V «Ponteggi fissi» del D.Lgs n. 81/2008 (articoli 131-137).

L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante debba chiedere al ministero del Lavoro l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego, corredando la domanda da una relazione nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:

  • descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
  • caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  • indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Il comma 5 dell’art. 131 specifica che «l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico». Il rilascio da parte del ministero dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi era previsto già nel D.P.R. 164/1956 all’art. 30. Dal 1973 il ministero ha emesso un migliaio circa di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (14 maggio 2008), avevano durata illimitata.

Con l’entrata in vigore del cosiddetto testo unico della sicurezza, il legislatore ha posto attenzione alla questione del periodo di validità dell’autorizzazione ministeriale e, per questo motivo, nel decreto fu inserito un comma specifico «L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico». L’uscita della circolare 10/2018 ha permesso al ministero di dare prima applicazione alla previsione contenuta nel citato comma.

Ciò comporta di analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico in merito alla costruzione dei ponteggi fissi, in relazione anche ai criteri e alle modalità con cui nel passato sono state rilasciate le autorizzazioni, e tenendo conto degli elementi contenuti nell’articolo 132 e cioè:

  • descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
  • caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  • indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  • calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  • istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  • schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

È dunque necessario stabilire il significato di «evoluzione del progresso tecnico» che può essere inteso come un «processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie» e «può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi».

Riguardo ai ponteggi metallici questo concetto va applicato alle istruzioni per la costruzione e l’impiego che, alla luce di quanto sopra specificato, possono essere influenzate dalla «creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie».

Identificare, stabilire e definire come si evolvano tecnicamente i ponteggi non è immediato. L’entrata in vigore di una nuova norma tecnica o di uno standard Cen o Uni – ad esempio – potrebbe essere considerata in questo senso.
L’evoluzione del progresso tecnico relativo ai ponteggi potrebbe scaturire da:

  • studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodologie e procedure dedicate alla fornitura, progettazione, montaggio, smontaggio, trasformazione e uso;
  • elaborazione di modalità applicative, svolgimento di attività sperimentale e sviluppo di modelli utilizzabili per la valutazione del rischio in relazione all’impiego;
  • effettuazione di verifiche di carattere progettuale e di prove sperimentali per la messa a punto di codici dedicati alla valutazione dei livelli di sicurezza.

Per poter adempiere a quanto contenuto nel comma 5, il ministero del Lavoro, (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali) ha costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico composto di rappresentanti del ministero stesso, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Cnr.
Il gruppo di lavoro ha lo scopo di elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi e

provvedere successivamente all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego. Il documento tecnico elaborato dal gruppo consentirà al ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni vigenti all’evoluzione del progresso tecnico.
La circolare 10/2018 tiene conto dei contenuti nella circolare 29 del 27 agosto 2010 dello stesso ministero del Lavoro e in particolare del quesito 1 «In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 cosa si intende per L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico?»
La risposta al quesito fu che «La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.

Si ricorda altresì che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia, infine, che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale».

L’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale è in capo al titolare della stessa e non all’impresa utilizzatrice che non è coinvolta in questo iter. Essa potrà continuare a impiegare i ponteggi anche dopo la eventuale cessazione della validità decennale. La problematica del rinnovo non riguarda quindi i soggetti che utilizzano il ponteggio: imprese, lavoratori autonomi, artigiani ecc.

Il mantenimento in vigore del sistema autorizzativo sui ponteggi presuppone la conoscenza da parte del ministero delle autorizzazioni per le quali i fabbricanti sono interessati al proseguimento della produzione.

Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza secondo quanto previsto dal comma 5.

A tal fine, il ministero ha richiesto ai titolari di trasmettere apposita istanza di rinnovo corredata da:

  • copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal ministero stesso;
  • dichiarazione resa dal legale rappresentante riguardo il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;
  • dichiarazione dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

La circolare 10/2018 prevede la revoca delle autorizzazioni ministeriali per cui non è stata trasmessa l’istanza di rinnovo entro il 15 giugno 2018. Le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti nelle more della definizione delle norme tecniche specifiche da parte del gruppo di lavoro tecnico citato.

Una volta disponibili le nuove norme tecniche, il ministero renderà noti ai titolari dei provvedimenti termini e modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore.

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Sicurezza sul lavoro: inasprite le sanzioni

L’aumento, in vigore dal 1° luglio 2018 e pari all’1,9%, è stato determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registrata nel quinquennio 2013-2018, sommandosi al contestato incremento del 9,60% già operato nel 2013, portando così a una crescita dell’11,50%.

Nel corso dell’ultimo decennio, uno dei dati che, forse, spesso sfugge è che il sistema sanzionatorio italiano per gli illeciti derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche ha subito diverse modifiche e, soprattutto, i diversi governi che si sono succeduti hanno quasi puntualmente operato un giro di vite sugli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie. Solo per ricordare alcuni dei passaggi più significativi di questa evoluzione occorre richiamare il D.Lgs. n. 106/2009 (il cosiddetto “correttivo al testo unico”) che ha introdotto un meccanismo d’indicizzazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, per poi passare al D.L. n. 76/2013 che ha apportato importanti modifiche a questo meccanismo, fino ad arrivare all’art. 20, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 151/2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 6-bis in base al quale, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Insomma, malgrado un miglioramento del trend infortunistico, almeno fino al 2017 secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inail nell’ultimo rapporto annuale, il dato che emerge è che si stia giocando sempre più al rialzo attraverso continui giri di vite. L’ultimo è stato attuato con il decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12 (comunicato di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2018, n. 140), che ha determinato nella misura dell’1,9% la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento arriva dopo il via libera del ministero del Lavoro che con nota del 18 aprile 2018 ha stabilito la competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro a regolare la materia, ed è stato emanato in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, che ha novellato il comma 4-bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, riscrivendo completamente e in modo peggiorativo il sistema d’indicizzazione su base quinquennale delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie introdotto originariamente dal già citato D.Lgs. n. 106/2009. Si tratta, quindi, di un ulteriore inasprimento del sistema sanzionatorio in quanto il nuovo aumento dell’1,9%, in vigore dal 1° luglio 2018 e determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013-2018, si somma al contestato aumento del 9,60% già operato nel 2013, portando così a un incremento complessivo delle sanzioni dell’11,50%. Troppo, in soli cinque anni, per altro con un quadro economico nazionale che evidenzia che il Paese non è ancora uscito effettivamente dalla crisi. Per altro, il decreto n. 12/2018 pone anche una serie di questioni applicative legate soprattutto alle tipologie di illeciti interessati dall’aumento, la determinazione dei nuovi importi e i riflessi sulla sospensione dell’attività d’impresa e per questi motivi molto opportunamente l’Ispettorato nazionale del lavoro è corso subito ai ripari emanando la lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n.314.

Quali illeciti

Per quanto riguarda le tipologie di illeciti attratti dall’incremento, occorre subito evidenziare che la portata dell’aumento è generalizzata e non circoscritta, quindi, alle sole sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si consideri, infatti, che la misura dell’1,9% si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste non solo dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche da altri atti aventi forza di legge come decreti legge, decreti legislativi e leggi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, questo nuovo rincaro interessa una vastissima gamma d’illeciti come, ad esempio, quelli in materia di valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento (artt. 17, 28, 29 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), d’informazione e formazione (art. 36, 37 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), di visite mediche (art. 41, D.Lgs. n.81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (Duvri) e di Durc (art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs n. 81/2008) e la mancata comunicazione all’Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa, D.Lgs n. 81/2008). L’aumento, inoltre, tocca anche le sanzioni penali e amministrative previste da altriprovvedimenti tra i quali occorre ricordare:

  • il D.Lgs. n. 271/1999, relativo alla salute e sicurezza nel lavoro marittimo;
  • il D.Lgs. n. 272/1999, relativo alla sicurezza in ambito portuale e nelle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
  • il D.Lgs. n. 624/1996, relativo alla sicurezza e la salute nelle attività estrattive di sostanze minerali;
  • il D.Lgs. n.298/1999, relativo a salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca.

I destinatari dell’aumento in questione non sono, quindi, solo i datori di lavoro, ma anche i dirigenti, i preposti, i lavoratori e altri soggetti come i coordinatori nei cantieri, il medico competente, i progettisti, i fabbricanti, gli installatori, i venditori, nonché i committenti (anche privati) degli appalti di lavori edili.

Il principio del “favor rei”

Collegato a questo ulteriore aumento è anche il problema della rilevanza delle condotte illecite commesse prima del 1° luglio 2018; in effetti la soluzione la si rintraccia già nel testo dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, dopo le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 99/2013.

Questa disposizione, infatti, nella sua versione finale ha inserito nel corpo del comma 4-bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, la specificazione che l’applicazione della rivalutazione del 9,60% avviene a decorrere dal 1° luglio 2013, e con riferimento «esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data».

Nel decreto n. 12/2018, però, è stato riportato il testo del citato comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, ma vigente prima delle modifiche della legge n. 99/2013; nella già citata lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, tuttavia, si chiarisce che «L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018». In altri termini, quindi, in virtù del principio del favor rei (la tutela dell’imputato) per stabilire se trova applicazione o meno anche la nuova maggiorazione dell’1,9% occorrerà fare riferimento non al momento in cui l’illecito è stato contestato dagli organi di vigilanza, ma quando lo stesso è stato consumato dall’autore.

Sospensione

Alcune riflessioni devono essere compiute anche per quanto riguarda la sospensione dell’attività d’impresa regolata dall’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008. Com’è noto, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (cfr. allegato I, D.Lgs. n. 81/2008).

Si è posto il problema di stabilire, quindi, se sono attratte dall’incremento dell’1,9% anche le somme aggiuntive previste per la revoca del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 del già citato art. 14, ossia di 2 mila euro nell’ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e di 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, però, molto prontamente nella lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n.314, riprendendo l’orientamento già espresso in merito dal ministero del Lavoro nella circolare 29 agosto 2013, n. 35, ha tenuto a precisare che questo ulteriore aumento dell’1,9% non si applica alle richiamate somme aggiuntive in quanto le stesse non costituiscono propriamente una sanzione. Occorre sottolineare ancora che, per effetto di questo adeguamento, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione nelle ipotesi d’impiego di lavoro irregolare dal 1° luglio 2018 è punito con arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.792,00 euro a 7.147,68 euro.

No agli arrotondamenti

Resta da osservare che per quanto riguarda la determinazione dei nuovi importi lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, nella circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, ha anche precisato che «L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo».

Si osservi che nell’operare questo calcolo potrebbe verificarsi un po’ di confusione. Infatti, nei testi ufficiali, gli importi delle sanzioni del D.Lgs. n. 81/2008 degli altri provvedimenti richiamati non sono stati aggiornati – alcuni riportano ancora gli importi in lire – e di conseguenza sull’ammontare originario dell’ammenda e della sanzione pecuniaria amministrativa andrà applicato il 9,60% (incremento dal 1° luglio 2013) maggiorato dell’1,9%.

Da rilevare, infine, che allegato alla lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, è riportato un utile quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del decreto n. 12/2018.

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Antincendio nelle scuole: nuove norme al via

Pubblicato il decreto del ministero dell’Interno 21 marzo 2018. Con il provvedimento, sono state introdotte ulteriori indicazioni per l’adeguamento degli edifici destinati alla didattica, compresi gli asili nido. Uno strumento finalizzato a supportare la messa in sicurezza delle strutture dopo le molte – troppe – proroghe.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 21 marzo 2018, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018, sono state divulgate ulteriori indicazioni per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole, compresi quelli adibiti ad asili nido. Di fatto, siamo in presenza di un nuovo strumento realizzato per supportare la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici la cui esecuzione, dopo numerosissime proroghe, avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre del 2017. Al riguardo non è superfluo ricordare che il primo atto avente forza di legge fu emanato nel lontano 1992. In particolare, i tecnici del ministero dell’interno, attraverso il D.M. 26 agosto 19921, avevano puntualmente individuato le misure da attuare per garantire alti livelli di sicurezza antincendio nell’edilizia scolastica e avevano stabilito che l’adeguamento di tutti gli edifici dovesse concludersi entro cinque anni. Purtroppo questa scadenza è stata oggetto di numerose proroghe e altrettante linee guida.

In questo quadro, particolare importanza ha rivestito il decreto del ministero dell’Interno 12 maggio 2016, attraverso il quale era stato fissato il piano definitivo per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione incendi. In particolare, il ministero dell’Interno con questo decreto aveva fissato puntuali scadenze entro le quali tutti gli istituti scolastici avrebbero dovuto attuare le misure di prevenzione e protezione specificate dal decreto del 1992. Il piano, contenuto nell’articolo 1 del decreto 12 maggio 2016, fissava due scadenze: il primo termine era previsto per la fine di agosto 2016 (prima della ripresa delle attività scolastiche); il secondo era fissato per la fine di novembre dello stesso anno. Nel dettaglio, con l’articolo 1 del D.M. 12 maggio 2016 era stato prescritto che entro il 26 agosto 2016, se non ancora compiuti, in tutti gli edifici scolastici si sarebbe dovuto intervenire per garantire impianti elettrici sicuri, per la rapida segnalazione degli allarmi, per segnalare la presenza di presidi antincendio e instalattare la segnaletica di sicurezza; infine, si sarebbero dovute adottare procedure di esercizio. La seconda scadenza prevista era quella del 26 novembre 2016. Al riguardo erano previsti adeguamenti differenti secondo il periodo di realizzazione degli edifici. In particolare, erano individuati tre casi: scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 e scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Per le prime era stabilito che doveva essere data attuazione alle misure di cui ai punti 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1 e 9.3 del D.M. 26 agosto 1992. In effetti, per questi edifici era previsto l’adeguamento alle disposizioni concernenti le separazioni (e compartimentazioni), la reazione al fuoco dei materiali presenti, le misure per l’evacuazione in caso di emergenza, quelle previste per gli impianti elettrici e i mezzi e gli impianti di protezione ed estinzione degli incendi. Per le scuole che ricadevano nella seconda tipologia era invece prevista l’attuazione delle misure di cui ai punti 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1 e 9.3 del D.M. 26 agosto 1992. Di fatto, per questi edifici era richiesto anche il rispetto delle specifiche dettate per la resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione, le scale, gli ascensori, per l’evacuazione in caso di emergenza e servizi tecnologici.

Infine, per le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992, era richiesto il rispetto di tutte le misure specificate nello stesso decreto, senza alcuna esclusione.
È opportuno evidenziare che tutti gli adeguamenti avrebbero dovuto comunque essere attuati entro il 31 dicembre 2016 (lettera c), 1 comma, art. 1). Purtroppo anche queste scadenze sono state oggetto di proroghe. In particolare con l’art. 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (il cosiddetto “Milleproroghe”) tutti gli adeguamenti previsti dal D.M. 12 maggio 2016 sono stati posticipati al 31 dicembre 2017.

Oggi, alla luce del fatto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (compresi gli asili nido), il ministero dell’Interno, ferma restando l’integrale osservanza del decreto del 26 agosto 1992, ha individuato tre livelli di priorità programmatica:

  • livello di priorità A: disposizioni di cui al D.M. 26 agosto 1992 ai punti 7.1 (limitatamente al secondo comma) lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
  • livello di priorità B: disposizioni di cui al Dm 26 agosto 1992 ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6 (limitatamente al punto 6.6.1); 9.3;
  • livello di priorità C: restanti disposizioni del DM 26 agosto 1992.

Livello di priorità A

Il primo livello di priorità prevede inizialmente l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 7.1, (limitatamente al secondo comma, lettere a) e b)) concernete l’impianto elettrico di sicurezza che, si ricorda, oltre al sistema di allarme, deve alimentare anche quello di illuminazione di sicurezza, garantendo un livello di illuminazione non inferiore a cinque lux. Si evidenzia che l’alimentazione dell’impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale, che sono ammesse singole lampade, o gruppi di lampade, con alimentazione autonoma e che l’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a trenta minuti. Nel caso in cui siano impiegati dispositivi di carica degli accumulatori, è inoltre previsto l’impiego di prodotti di tipo automatico che consentano la ricarica entro dodici ore.

Per il sistema di allarme (disposizioni di cui al punto 8 del D.M. 26 agosto 1992), incluse nel «livello di priorità A», è previsto che le scuole debbano essere munite di un sistema in grado di avvertire gli alunni e il personale presenti in caso di pericolo. Questo sistema deve essere realizzato in modo da garantire la segnalazione del pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico e il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

Si segnala che per le scuole di tipo 0-1-2 il sistema di allarme può essere costituito, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola. Per le altre scuole è invece previsto un impianto di altoparlanti.

Per quanto concerne gli estintori d’incendio, per l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 9.2 D.M. 26 agosto 1992 deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A – 89 BC, in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano. Si segnala che nel primo livello di priorità programmatica ricade anche l’adeguamento alle disposizioni cogenti in materia di segnaletica di sicurezza (punto 10 D.M. 26 agosto 1992). Al riguardo è opportuno evidenziare che, attualmente, il D.Lgs. 81/2008 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162.

Infine, per le norme di esercizio, comprese nelle priorità di tipo A, si ricorda che per l’adeguamento alle regole di prevenzione incendi deve essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività.
Inoltre, deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere eseguite prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, devono essere rispettate altre disposizioni finalizzate a garantire che siano sempre rispettate le norme di sicurezza e che gli impianti, le attrezzature e le aree siano sottoposte a regolare manutenzione, il sistema di vie di esodo sia sempre funzionante e, infine, che il materiale infiammabile sia depositato in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca.

Livello di priorità B

Il decreto 21 marzo 2018 inserisce nel secondo livello di priorità (priorità B) l’adeguamento 6.4, 6.6 e 9.3 del decreto 26 agosto 1992. Di fatto, in questo caso l’intento dei tecnici del ministero dell’Interno è di suggerire la programmazione di interventi volti all’innalzamento dei livelli di sicurezza anche negli spazi a rischio specifico come i locali per le esercitazioni, i depositi, i servizi tecnologici, gli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, le autorimesse e le aree per servizi logistici (mense, dormitori).

Al riguardo, si evidenzia che per gli spazi per le esercitazioni (e i locali per depositi annessi) la regola tecnica di prevenzione incendi prevede che siano ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che, si ricorda, devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati. Per questi spazi è inoltre previsto che, indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono sempre avere caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno Rei 60. Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni e il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno Rei 60.

Particolare attenzione deve essere data alle aree dove sono utilizzate e depositate sostanze radioattive o macchine radiogene. Al riguardo, si ricorda che questi locali – da realizzare in modo da consentire che eventuali operazioni di decontaminazione avvengano in modo agevole – devono essere predisposti per la raccolta e il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove sono maneggiate sostanze esplosive, o infiammabili, devono essere provvisti di aperture di aerazione permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari a un ventesimo della superficie in pianta del locale. È opportuno evidenziare che nel caso di manipolazione di gas con densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, la regola tecnica prevede che almeno un terzo della superficie complessiva sia costituita da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all’esterno e poste a filo pavimento.

Per quanto concerne l’adeguamento degli spazi per depositi, che possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani uno e due interrati, è necessario verificare che abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno Rei 60. Anche per questi locali l’accesso deve avvenire tramite porte almeno Rei 60 dotate di dispositivo di autochiusura. Per quanto riguarda la superficie massima lorda di ogni singolo locale, si ricorda che non può essere superiore a mille metri quadrati per i piani fuori terra e 500 metri quadrati per i piani uno e due interrato. Per questi locali devono essere previste aperture di aerazione con superficie non inferiore a un quarantesimo della superficie in pianta (protette da robuste griglie a maglia fitta). Per quanto concerne il carico di incendio, si ricorda che quello di ogni spazio adibito a deposito non deve superare i 30 kg/m2 e che, nel caso in cui questo limite dovesse essere superato, deve essere prevista l’installazione di un impianto di estinzione incendi di tipo automatico. Tra le misure da attuare per l’adeguamento degli spazi dedicati a depositi, si ricorda anche quello relativo alla presenza di estintori portatili d’incendio. Per questo aspetto, la regola stabilita dal decreto 26 agosto 1992 prevede che a uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200m2 di superficie.
Particolare attenzione deve essere prestata ai depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi per i quali è stabilito che devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato e che lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di que sti materiali devono sempre essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m2 di superficie. Per esigenze didattiche e igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all’interno del volume dell’edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento, 20 litri di liquidi infiammabili. Il decreto 21 marzo 2018 inserisce nel livello di priorità B anche l’adeguamento alle misure di prevenzione incendi per gli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche(auditori, aule magne, sale per rappresentazioni).
Per questi spazi, che devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di – 7,50 metri, è necessario inizialmente valutare se la capienza supera le cento persone e se sono adibiti anche a manifestazioni non scolastiche, in quanto, se così fosse, dovranno essere applicate le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo si evidenzia che qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica.
Per quanto riguarda le mense, l’adeguamento al punto 6.6.1 del decreto 26 agosto 1992 prevede che nel caso in cui a questi locali sia annessa la cucina o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si dovranno applicare le specifiche normative di sicurezza vigenti.
Gli adeguamenti inseriti nel livello di priorità B includono anche le disposizioni per gli impianti di rilevazione e di estinzione degli incendi. Al riguardo si ricorda che limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

Livello di priorità C

Per la definizione del terzo livello di priorità, denominato “C”, non sono elencate puntualmente le misure da attuare ma è richiamato il compito di pianificare l’adeguamento a tutte le restanti disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Il decreto 21 marzo 2018 termina con l’indicazione che tutte le attività di adeguamento indicate possono essere realizzate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del ministro all’Interno 3 agosto 20153, così come integrato dal decreto del ministro all’Interno 7 agosto 20174. Al riguardo non è superfluo ricordare che con la pubblicazione del decreto del ministero dell’Interno 7 agosto 2017 è stata approvata regola tecnica verticale per le attività scolastiche e che le nuove misure tecniche di prevenzione incendi contenute in questo atto possono essere applicate alle attività scolastiche di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 1515, sia esistenti che di nuova realizzazione, a esclusione degli asili nido. Si segnala che, a oggi, anche se con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio, i termini per l’adeguamento, scaduti il 31 dicembre 2017, non sono stati prorogati.

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Protezione dati personali e Sgsl c’entrano qualcosa?

Sono Stella e ho una società che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro e altri sistemi di gestione per le società e i negozi in zona.
Nella società ci sono tre collaboratori diretti molto bravi, due ragazzi in segreteria che gestiscono un po’ tutto, una piccola squadra di professionisti specializzati in gamba fra cui un medico competente e due bravi ingegneri per i rilievi tecnici e per le attività sui cantieri (Csp e Cse). Gli esercizi dei paesi vicini si rivolgono tutti a me; potrei quasi dire che ho quasi monopolizzato la zona. Fra i miei clienti ho un paio di grandi supermercati, alcune officine meccaniche – di cui una molto grande – negozi da parrucchiere e un paio di grandi negozi di prodotti per la costruzione. Inoltre, di recente in un paese vicino hanno deciso di costruire una nuova stazione dei carabinieri e hanno affidato alla mia società la gestione della salute e sicurezza sul lavoro con un Rspp e un Cse. Questo è il mio piano di lavoro per oggi, opportunamente condiviso con i miei collaboratori:

A – aggiornare il Dvr del supermercato Jedf: sono stati assunti 5 nuovi lavoratori, di cui ho i nominativi, che mi hanno detto di essere musulmani e che, per questo motivo, non vogliono essere assegnati ai turni in macelleria (nella zona si lavora e consuma parecchia carne di maiale) e di strutturare il lavoro in modo da permettere le pause per la preghiera. Il titolare è d’accordo, anzi la riduzione dei contributi gli sembra più premiante delle pause per la preghiera;

B – anche per il negozio di acconciature di via Roma sarà necessario aggiornare il Dvr: sono andati via un paio di lavoratori e ne ha subito assunti altri tre; in particolare, uno dei dipendenti mi ha detto che non si sente a suo agio con i ragazzi e vorrebbe poter utilizzare il bagno delle ragazze; penso sia opportuno chiedere al proprietario di abilitare il terzo bagno in modo da non avere problemi;

C – occorre inoltrare al titolare del negozio di abbigliamento di via Garibaldi la nota del medico per Francesco, il lavorante anziano: dalla visita periodica è emerso che potrebbe avere un problema oncologico e sono consigliate indagini approfondite. Il medico non aveva tempo di chiamarlo per cui ci occuperemo noi di contattarlo;

D – Giovanni, visto che sei Cse del cantiere di costruzione della caserma, mi è arrivata la comunicazione dell’Arma che il cantiere deve essere considerato come riservato ed è necessario identificare e tenere traccia di tutte le persone che lavorano negli ambienti al primo piano. Hanno richiesto, addirittura, l’accesso con riconoscimentodell’impronta digitale. Vanno verificati sia gli operai della società principale sia i due subappaltatori impiantisti e dobbiamo avere sempre l’elenco delle persone, con le impronte digitali da consegnare al controllo di ingresso, che operano nell’intero cantiere e nelle zone riservate. Scarica gli accessi dai rilevatori al portatile che ti porti dietro e, alla sera, ricordati di scaricare tutto sul server, così evitiamo di dover rifare tutto in caso di virus informatico come successo tre giorni quando abbiamo perso il lavoro di un po’ di mesi;

E – Cristina, tu completa la pratica Inail di infortunio di Marco, l’operaio dell’officina meccanica. Mi raccomando descrivi bene il fatto e dettaglia quello che ha detto il pronto soccorso circa la lesione alle dita e al tendine del braccio sinistro che forse avrà lunghi strascichi e comporterà un’invalidità. Sentiremo anche il medico competente;

F – ho letto di questa nuova normativa sulla privacy, penso che a noi non ci riguardi proprio, ma chiamerò Rita , che, se non sbaglio, ha fatto un corso sull’argomento. Cosa potrà aver detto Rita dopo aver ascoltato

Stella? Dal racconto emergono molti aspetti collegati con le normali attività che una società che eroga servizi di salute e sicurezza può ritrovarsi a gestire. In particolare, nei casi evidenziati all’interno del suo piano di lavoro (ma se ne potrebbero presentare altri e diversi) Stella deve affrontare:

  • aspetti legati alla religiose e alla differenza di genere;
  • infortuni sul lavoro;
  • patologie mediche che un medico competente “frettoloso” riversa sul responsabile del servizio salute e sicurezza sul lavoro;
  • la gestione delle squadre di un cantiere con zone riservate ad accesso obbligato da riconoscimento biometrico.

Queste sono tutte informazioni che interessano persone che hanno comunicato i propri dati personali al loro datore di lavoro, il quale, a sua volta, per obblighi di legge, li ha dovuti trasferire alla società di Stella.
Poiché i dati personali sono di esclusiva proprietà della persona (“sono la persona stessa” dice l’Autorità garante per la protezione dati personali) la società di Stella assume il ruolo di custode di una proprietà di altri e, come tale, deve preservarla al meglio.

Il regolamento Ue n. 679/2016 (conosciuto come “gdpr”), entrato di recente in vigore in Italia, enuncia, amplificandolo rispetto al passato, questo semplice principio: i dati personali sono la persona e come tali vanno tutelati e rispettati. Questo regolamento è nato per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle innovazioni attuali e future della società ed enuncia i principi che qualunque organizzazione debba ponderare per rispettare la proprietà di altri (“interessati”) affidatale.

Di conseguenza, il titolare del trattamento (colui che determina finalità e mezzi di una qualunque “operazione” sui dati) deve garantire i principi:

  • di liceità correttezza ed esattezza del trattamento;
  • di finalità determinate, esplicite e legittime;
  • di adeguatezza, pertinenza e limitati a quanto serve per le finalità esplicitate;
  • di esattezza e aggiornamento;
  • di corretta conservazione;
  • di protezione con adeguate misure di sicurezza.

In queste operazioni di garanzia, il titolare può chiamare in causa, previa comunicazione agli interessati, un responsabile che opera su precisa delega su parti del trattamento.
Sempre il titolare deve assolutamente valutare il proprio profilo di rischio e adeguare il proprio comportamento e, in casi particolari, deve designare un Dpo (data protection officer) che lo supporti nei rapporti con l’autorità e con gli interessati, in modo da mantenere sempre elevata l’attenzione verso i diritti fondamentali dell’individuo, ricordando che è da considerarsi vietato il trattamento di dati personali che rivelino:

  • l’origine razziale o etnica;
  • le opinioni politiche;
  • le convinzioni religiose o filosofiche;
  • l’appartenenza sindacale.

Inoltre, deve trattare dati:

  • genetici;
  • biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
  • relativi alla salute o alla vita e/od orientamento sessuale della persona.

Questo divieto è superabile in particolari casi e il rapporto di lavoro è proprio uno dei casi che permette il trattamento, a condizione di mantenere alta la tutela e l’attenzione ai principi enunciati.

La parola alla consulente sulla privacy

Tornando al racconto, questa è la risposta di Rita. Stella, sulla base di quello che mi chiedi ti illustro un quadro operativo di massima. Il datore di lavoro, tuo cliente, ti ha affidato i dati dei propri lavoratori; fra questi dati ci sono anche i cosiddetti “sensibili” (la norma parla di “particolari”, ma “sensibili” rende immediata la comprensione) che sono stati affidati a lui per le esigenze lavorative. Il datore di lavoro ti sta, quindi, trasferendo il suo “portafoglio” di dati, delegandoti le responsabilità della tutela. È ovvio che tu abbia necessità di operare su questo patrimonio; ma è altrettanto ovvio che, nel contempo, tu debba tutelare, oltre ciò che ti viene affidato, anche le tue attività.

Per questo “affidamento” il datore di lavoro dovrà farti avere una specifica nomina che contenga alcuni elementi chiave:

  • la tua società è stata scelta perché è in grado di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare la normativa e tutelare i dati affidati;
  • il titolare assume su di sé l’onere della corretta informazione ai propri dipendenti e collaboratori, dichiarandoti di avere erogato l’informativa che riporta la presenza della tua società fra i responsabili del trattamento;
  • il titolare ha definito le istruzioni necessarie al trattamento dei dati personali comunicandoti:

– se ha un responsabile della protezione dati (il famoso Dpo di cui hai sentito parlare);

– come deve essere informato e come ti deve informare in caso di violazioni o presunte tali;

– se e come dovranno essere cancellati i dati alla fine del contratto;

– se ha intenzione di effettuare audit sul tuo comportamento;

– se ha particolari regole di trasmissione dei dati personali;

  • la tua società deve, quindi, dotarsi di regole interne, tecniche (come rete protetta, firewall, antivirus, pc aggiornati, utilizzo di un cloud europeo, copie di sicurezza, armadi chiusi a chiave, sistema di allarme nella sede eccetera) e organizzative (istruzione dei tuoi collaboratori, procedure di gestione dei dati, flow-chart di intervento in caso di violazioni, controlli sistematici agli apparati e altre) in grado di proteggere il patrimonio dati affidato;
  • descrivi tutto in documenti interni sempre disponibili e aggiornati; fra i documenti inserisci una piccola analisi dei rischi sulla privacy (come quella del Dvr per intenderci) sulla base dei tre rischi fondamentali

– accesso illegittimo, modifiche indesiderate ai dati e furto di dati – e su questi descrivi le attività di mitigazione;

  • per tenere corretta traccia di come ti sei organizzata è utile fare un “registro del trattamento” nel quale, per ciascuna macroattività che svolgi, descrivi i punti fondamentali del processo;
  • la tua società, per ciascun cliente, deve aver predisposto un “registro del trattamento del responsabile”. Poiché operi per tanti clienti nello stesso modo, ti conviene standardizzare e produrre lo stesso registro accompagnandolo da un elenco dei clienti per cui svolgi le stesse attività;
  • devi, inoltre, definire una procedura di gestione delle violazioni – un po’ come le procedure di gestione delle emergenze che sviluppiamo per i clienti

– nella quale illustri ai tuoi collaboratori a riconoscere e intervenire correttamente.

Questo, Stella, è il minimo indispensabile. Poi dovrai pensare alla tua struttura e ai tuoi collaboratori. Valuta se la quantità e la diffusione dei clienti renda necessario l’adozione di una figura di relazione con l’autorità garante e gli interessati (il responsabile della protezione dati o Dpo o Rpd); a mio parere, visto che hai “monopolizzato” la zona, credo ti convenga: vedilo come un investimento sulla trasparenza verso i tuoi clienti e i loro interessati.

Poi ci saranno altre cose da fare, ma per ora parti dalle operazioni che ti ho indicato e che sono fondamentali. Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018, n. 107, è stata pubblicata l’ordinanza 24 aprile 2018 n. 54, redatta dalla presidenza del Consiglio dei ministri-commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, registrata in pari data e pubblicata sul sito https:// sisma2016.gov.it/. L’ordinanza, emessa in attuazione dell’articolo 23, comma 2, D.L. n. 189 del 2016, riguarda la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, stabilendo i criteri generali di utilizzo delle risorse.

In particolare, l’ordinanza disciplina termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

Beneficiari

Possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere già presenti e operanti nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, D.L. n. 189/2016, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
  • nel caso di impresa iscritta nel registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni;
  • nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita iva;
  • non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.L. 8 giugno 2001, n. 231;
  • non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
  • non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159;

  • in caso di delocalizzazione dell’attività, aver effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni di cui all’articolo 1, D. L. n. 189/2016;
  • poter riprendere l’attività, ove interrotta in ragione degli eventi sismici per danneggiamento degli immobili, e acquisire

il certificato di agibilità sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati. Fermi restando i predetti requisiti, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dall’ordinanza in esame le imprese:

  • titolari di diritto di proprietà o usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • affittuarie dell’immobile oggetto dell’intervento in forza di contratto registrato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di questo contratto, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
  • titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di questo contratto, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie.

Attività finanziabilie spese ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle norme tecniche per le costruzioni (ntc) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi a immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva.
Non sono, invece, ammessi quelli relativi a immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 già oggetto di richiesta di contributo o ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza in esame.

L’ordinanza specifica che la presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo preclude la possibilità di accedere al contributo ai sensi dell’ordinanza 9 gennaio 2017 n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018 n. 46. Nello specifico, sono ammessi a finanziamento gli interventi di:

  • rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi dell’entc vigenti;
  • miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle ntc vigenti;
  • messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti come tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese devono allegare alla domanda il certificato di agibilità sismica o altra certificazione che attesti l’utilizzabilità dell’immobile.

Nel caso di interventi di miglioramento sismico, il livello di sicurezza sismica da conseguire deve essere pari almeno a quanto stabilito, per la corrispondente classe d’uso dell’immobile, dal D.M. 27 dicembre 2016, n. 477.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti maggiore del limite superiore dell’intervallo definito per la classe d’uso pertinente dal suddetto decreto, la spesa ammissibile è, comunque, limitata alla classe d’uso pertinente corrispondente.

Per gli interventi relativi a immobili a destinazione produttiva non danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata con riferimento al prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (prezzario unico cratere centro Italia 2016) approvato con l’ordinanza del commissario straordinario del 14 dicembre 2016, n. 7. Il costo unitario massimo dell’intervento non può, in ogni caso, essere superiore a 100 €/mq. Per gli interventi relativi a immobili a destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo è determinata secondo quanto disposto nell’articolo 3, ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, con riferimento ai costi parametrici di cui alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell’allegato 2 all’ordinanza n. 13/2017. A questi costi parametrici si applicano gli incrementi di cui alla tabella 7 dello stesso allegato 2. Sono ammesse a contributo le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto, di collaudo.

Voci non ammesse

  • interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa;
  • acquisto di beni usati;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • costi del personale interno;
  • spese generali;
  • spese amministrative e di gestione.

Al fine di asseverare il contenuto dell’istanza e, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda con gli obiettivi del progetto e delle finalità dell’ordinanza in esame, le imprese devono allegare una perizia asseverata redatta secondo lo schema dell’allegato 2 dell’ordinanza. La suddetta perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

Agevolazione

Il commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti, dispone con proprio decreto la concessione del contributo.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile che non può, in ogni caso, superare l’importo di complessivi € 200.000,00 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su più immobili e anche attraverso più domande riguardanti opere di miglioramento sismico. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.

Al fine di determinare il contributo nell’ipotesi sopra indicata, il richiedente deve allegare alla domanda:

  • copia della polizza assicurativa; • attestazione della compagnia assicurativa indicante:
  • tipologia e descrizione dei beni assicurati;
  • ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell’intervento effettuato. Nell’ipotesi di copertura assicurativa, l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l’impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione.

L’erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • pagamento in un’unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
  • pagamento in due soluzioni, per interventi di importo superiore a 50.000,00 euro.

In questo caso, il commissario provvede a una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell’intervento.
Con successivo provvedimento si provvede all’erogazione a saldo, sulla base della documentazione di spesa richiesta, da presentarsi entro giorni 45 dalla fine dell’intervento ammesso a contributo.

I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1407/2013 e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018.

Presentazione delle domande

La domanda di contributo, comprensiva dell’imposta di bollo, è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere indicati, fra l’altro, pena l’esclusione:

    • il codice risultante dalla classificazione ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento;
    • l’indirizzo della sede/unità locale oggetto di intervento e la tipologia di intervento/ i oggetto di richiesta di contributo;
    • il titolo di possesso dell’immobile o degli immobili oggetto dell’intervento riferito all’impresa che presenta domanda di contributo;
  • i dati identificativi dell’impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi;
  • il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
  • il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento oggetto di richiesta di contributo con le relative tabelle di sintesi, redatto in funzione della modalità di erogazione del contributo. In caso di erogazione in un’unica soluzione, il rendiconto

deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori. Per gli interventi di importo superiore a € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;

  • il termine iniziale e finale degli interventi;
  • gli estremi della notifica preliminare (protocollo sico – sistema informativo costruzioni), ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it)per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell’art. 99, D. Lgs. n. 81/2008. In assenza del protocollo sico, si deve allegare un attestato comprovante l’avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l’impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi;
  • le coordinate bancarie-iban ai fini dell’accredito del contributo concesso.

A pena di esclusione, l’impresa deve attestare nella domanda che:

  • le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente e unicamente i lavori previsti dall’intervento ammesso a contributo;
  • i titoli di spesa riportati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo, sono fiscalmente regolari e integralmente pagati e non sono stati né saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici;
  • i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

Documenti a corredo

  • fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
  • perizia finalizzata ad asseverare il contenuto dell’istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità dell’intervento e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell’intervento e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati. La perizia deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale e deve, altresì, attestare la superficie dell’immobile o della porzione di immobile oggetto dell’intervento;
  • copia del “Certificato di collaudo statico”, laddove previsto, per ogni intervento finanziato;
  • relazione tecnica-illustrativa degli interventi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal suo tecnico delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell’ordinanza. La relazione deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all’Allegato 3 dell’ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale;
  • copia delle fatture o di documenti fiscalmente equivalenti e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l’erogazione dei contributi in un’unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l’erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Le fatture devono riportate, a pena di inammissibilità della domanda, una descrizione precisa delle spese sostenute che consenta l’immediata riconducibilità delle stesse all’intervento agevolato. Le domande di contributo devono, comunque, essere inoltrate, entro il 31 luglio 2018.

Valutazione delle richieste

Il Commissario straordinario procede all’istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi. In particolare, provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall’ordinanza in esame e alla valutazione delle caratteristiche tecniche e finanziarie e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, nonché della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine provvede ad adottare i decreti di concessione dei contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l’entità del contributo è proporzionalmente ridotta fino al raggiungimento della somma pari alle risorse stanziate. Nel decreto di concessione del contributo il commissario indica il termine entro il quale l’intervento deve essere eseguito, tenuto conto della complessità dell’intervento e dei tempi tecnici di realizzazione.

Risorse finanziarie

Ammontano complessivamente a 30.000.000,00 di euro.

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Prestazioni e geometrie dei dpi di arresto caduta

Le funzioni dipendono da quelle del sistema di ancoraggio al quale è collegato.
Per sceglierli, il datore di lavoro deve individuare le caratteristiche necessarie affinché siano adeguati ai rischi che devono essere eliminati o ridotti.

Durante una caduta è necessario attenuare le azioni sul corpo umano attraverso la dissipazione dell’energia cinetica. Il datore di lavoro deve confrontare le caratteristiche dei dispositivi disponibili sul mercato con quelle individuate in fase di valutazione, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante dei dpi.
Per dpi di arresto caduta è inteso un sistema che blocca la caduta libera e limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante
l’arresto caduta, quindi:
• permette al lavoratore di raggiungere le zone o le posizioni in cui esiste il rischio di caduta libera;
• non impedisce la caduta libera;
• lo arresta quando si verifica la caduta libera;
• limita la caduta totale;
• prevede la sospensione dopo l’arresto caduta.
Un dpi di arresto caduta deve essere marcato Ce nonché:
• essere adeguato ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
• essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
• poter essere adattato al lavoratore secondo le sue necessità.
I dpi destinati alla protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 115, comma 1, «Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1,
lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi….»:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
d) cordini;
h) imbracature.
I «sistemi di protezione composti da diversi elementi» sono i sistemi di protezione individuale dalle cadute individuabili nell’allegato II, punto 3.1.2.2, del D.Lgs. n. 475/1992, «Requisiti supplementari speci fici per i rischi da prevenire – Prevenzione contro le cadute dall’alto». Sono costituiti da «un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio affidabile».
La scelta di un dpi di arresto caduta è effettuata generalmente rispettando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 475/1992 che hanno un approccio più prescrittivo che prestazionale.
È necessario sottolineare che le prestazioni del dpi di arresto caduta dipendono da quelle del sistema di ancoraggio al quale è collegato.

Caratteristiche
I dpi di arresto caduta devono essere idonei in rapporto a:
• l’uso previsto durante tutte le fasi di lavoro (per esempio, accesso, lavoro);
• le caratteristiche del luogo di lavoro come l’inclinazione e lo stato della superficie;
• le caratteristiche del sistema di ancoraggio;
• il livello di competenza del lavoratori;
• la compatibilità fra i componenti del sistema di protezione e del sistema di ancoraggio;
• la compatibilità ergonomica del sistema di protezione rispetto al lavoratore e, dunque, la scelta della corretta imbracatura e degli elementi del sistema di ancoraggio in grado di ridurre al minimo il disagio e lo stress per il corpo;
• le informazioni fornite dal fabbricante e relative a tutti i componenti del sistema;
• la necessità di permettere le operazioni per un soccorso sicuro ed efficace che, per esempio, possano evitare i traumi da sospensione inerte.
La scelta di un dpi di arresto caduta è effettuata generalmente rispettando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs.
n. 475/1992 che hanno un approccio più prescrittivo che prestazionale.
In questo contesto si tenterà di definire i requisiti che devono possedere in linea con l’approccio seguito dalle più recenti norme tecniche. Un esempio è fornito dalla Uni 11560:2014,
«Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura. Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione».
Prendendo spunto da questa norma i requisiti dei dpi di arresto caduta possono essere distinti, dunque, in prestazionali e geometrici (punto 5.1, Uni 11560). L’approccio corretto richiede, comunque, la valutazione preliminare dei dpi di arresto caduta in funzione dell’utilizzo previsto.
Lo scopo dei dpi di arresto caduta è quello di:
• arrestare il lavoratore entro lo spazio disponibile;
• garantire l’incolumità del lavoratore anche ove esposto al rischio dell’effetto pendolo.
Quindi, questo significa che deve essere disponibile uno spazio di sicurezza che compensi sia la caduta libera che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio, compresa la freccia, e del sistema di arresto caduta. Il lavoratore durante la caduta non deve urtare contro ostacoli.
In caso di caduta, l’oscillazione che il lavoratore subisce deve essere limitata in maniera tale da non pregiudicarne le condizioni fisiche.

Requisiti prestazionali
Un dpi di arresto caduta è un sistema di protezione individuale dalle cadute che deve:
• permettere al lavoratore di raggiungere le zone o le posizioni in cui esiste il rischio di caduta libera;
• non impedire la caduta libera;
• arrestare la caduta libera;
• limitare la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta;
• garantire l’incolumità del lavoratore anche qualora esposto al rischio dell’effetto pendolo;
• permettere la sospensione del lavoratore dopo l’arresto caduta e il suo salvataggio nel più breve tempo possibile.
Il grado di efficacia di un dpi di arresto ca duta dipende dai seguenti fattori:
• ergonomia;
• tirante d’aria;
• effetto pendolo;
• caduta frenata;
• inclinazione della superficie di lavoro;
• resistenza complessiva (dpi e sistema di ancoraggio);
• ergonomia.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, alla lettera d), prevede «il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo».
Nel caso specifico, l’ergonomia di un dpi di arresto caduta è legata alla scelta di idonei componenti, quali cordino, assorbitore e imbracatura per il corpo, che possano essere regolati e che non intralcino i movimenti del lavoratore.
Inoltre, particolare attenzione deve essere posta all’ubicazione del sistema di ancoraggio che deve essere tale da favorire operazioni, per quanto possibile, prive di rischi da parte del lavoratore.
Un sistema di ancoraggio, che impone operazioni poco ergonomiche, induce il lavoratore a effettuare manovre negligenti, soggette a errata interpretazione.

Tirante d’aria
Il tirante d’aria è lo spazio libero, a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera
sia tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore
urti contro ostacoli durante la caduta, e che comprende un eventuale margine di sicurezza.
Questo spazio dipende dai seguenti fattori:
• posizione di partenza (ubicazione del sistema di ancoraggio, per esempio, sopra la testa del lavoratore);
• distanza tra l’attacco dell’imbracatura e i piedi del lavoratore;
• distanza di arresto;
• margine di sicurezza.
La distanza di arresto è lo spazio percorso dal lavoratore a partire dal punto di inizio caduta fino al punto dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni, ed è data dalla somma della caduta libera (hcl) e della caduta frenata (hcf).
Quindi, dipende dalla lunghezza del cordino e dall’estensione del sistema di collegamento, in particolare dell’assorbitore di energia, durante la caduta frenata.
Nel caso dei sistemi di ancoraggio lineari il tirante d’aria dipende anche dalla freccia.

Effetto pendolo
Un lavoratore dotato di dispositivo di arresto della caduta, collegato tramite cordino al sistema di ancoraggio, può essere soggetto, a seguito di una caduta disassata, a una oscillazione laterale incontrollata.
Questo effetto è tanto più grande quanto maggiore è la possibilità di oscillazione laterale prima che il lavoratore raggiunga la posizione di equilibrio e si fermi. L’ampiezza dell’oscillazione dipende anche dalla lunghezza del cordino. Una possibile conseguenza di questo fenomeno è quella di urto laterale contro ostacoli o, nei casi peggiori, contro il suolo.
Nell’effetto pendolo su ancoraggio puntuale, il lavoratore subisce un’oscillazione intorno al suo punto di ancoraggio, invece, in quello su ancoraggio lineare, trasla sull’ancoraggio lineare flessibile e successivamente oscilla.
La consistenza dell’effetto pendolo con traslazione, per l’ancoraggio lineare flessibile, dipende, in generale, dalla freccia, dal grado di attrito tra il dispositivo mobile e la fune, dalla distanza fra gli ancoraggi del sistema e dal tipo di fune. Nel caso
in cui ci sia la possibilità che il lavoratore, durante l’effetto pendolo, incontri un ostacolo, è necessario prevedere una diversa
configurazione del sistema di ancoraggio in maniera tale da eliminare e/o ri durre l’effetto stesso.
Per limitare l’effetto pendolo, la posizione di lavoro del lavoratore deve essere il più possibile allineata con l’ancoraggio puntuale o con il centro campata dell’ancoraggio lineare flessibile.
Un sistema di ancoraggio geometricamente corretto, ma con freccia e lunghezza di campata elevate, è poco performante da punto di vista dell’effetto pendolo.

Caduta frenata
La caduta frenata è uno dei parametri attraverso i quali è possibile comprendere quanta energia (a livello qualitativo) viene dissipata durante la caduta. Infatti, rappresenta lo spazio percorso dal lavoratore, a partire dal punto in cui il sistema di arresto caduta prende il carico, fino al punto dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni.
L’energia dissipata dal dpi durante la caduta frenata deve essere il più grande possibile.
La caduta frenata massima consentita è pari a 1,75 m come indicato dalla Uni En 355: 2003, «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Assorbitori di energia».
Compatibilmente a questa limitazione e al tirante d’aria a disposizione, nei dpi di arresto caduta essa deve essere elevata, in maniera tale da dissipare il più possibile l’energia che si sviluppa durante la caduta. A notevoli cadute frenate corrispondono sollecitazioni generalmente sopportabili dai normali lavoratori.
L’energia cinetica che si sviluppa in una caduta dall’alto deve essere dissipata dal dpi di arresto caduta.
I componenti del dpi che assolvono a questo scopo sono il cordino anticaduta e l’assorbitore di energia. Questi limitano la forza d’urto che agisce sul corpo del lavoratore in caso di caduta. In presenza di bassissime forze d’urto nella maggior parte dei casi l’utilizzo del solo cordino dinamico riduce a livelli accettabili l’energia da dissipare; con elevate forze d’urto
è indispensabile la presenza dell’assorbitore di energia.
Anche il sistema di ancoraggio può contribuire alla dissipazione di energia per effetto della deformazione di alcuni componenti in grado di deformarsi senza rompersi sottoposti ai carichi dinamici della caduta (per esempio, funi nelle linee di ancoraggio flessibili e/o dissipatori di energia).
La distribuzione delle azioni sul corpo del lavoratore è affidata alla presenza di una idonea imbracatura per il corpo che consente di non localizzarle in zone specifiche. Le cinghie primarie sono quelle che sostengono il corpo ed esercitano pressione sullo stesso, non si spostano e/o si allentano da sole durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.
La distribuzione delle azioni è affidata anche alla posizione del punto di attacco della imbracatura con il cordino che, per il sistema dpi di arresto caduta considerato, è quella dorsale.
Questa caratteristica è ancora più importante in caso di sospensione inerte del lavoratore dopo l’arresto caduta. Inclinazione della superficie di lavoro.
L’inclinazione della copertura influisce sulla caduta alla quale potrebbe essere soggetto il lavoratore; lo stesso può scivolare e/o rotolare lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto.
Le cadute su superfici a debole pendenza generano cadute a bassa energia cinetica per cui l’azione di frenatura del dpi di arresto caduta trasmette al lavoratore forze dinamiche di debole entità. Le cadute su superfici a forte pendenza generano forze
dinamiche di grande entità.

Resistenza complessiva (dpi e sistema di ancoraggio)
Tutti i componenti del dpi di arresto caduta devono resistere alle azioni dovute alla caduta del lavoratore e trasferirle al sistema di ancoraggio al quale il dpi è vincolato. Particolare attenzione dovrà essere posta alla scelta della tipologia del sistema di ancoraggio, alla tipologia e alle caratteristiche dell’ancorante in funzione
della struttura di supporto.
Requisiti geometrici
I requisiti geometrici di un dpi di arresto caduta dipendono dai seguenti parametri:
• posizione del sistema di ancoraggio;
• caduta libera;
• tirante d’aria ed effetto pendolo.

Posizione del sistema di ancoraggio
Il sistema di ancoraggio deve essere realizzato in maniera tale che la zona sulla quale può esserci la necessità di operare sia raggiungibile dal lavoratore collegato allo stesso.

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Attrezzature non a norma vendita concessa solo se…

La commissione Interpelli risponde a un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Previste deroghe alla disciplina vigente. Prima fra tutte l’eventualità in cui il bene venga ceduto con la clausola provata che il compratore s’impegni a modificarlo secondo quanto previsto dalla legislazione oppure a demolirlo. La circolazione a queste condizioni è possibile anche per i dpi e per gli impianti.

Il tema della vendita di attrezzature di lavoro non conformi alle norme di sicurezza è tornato di nuovo alla ribalta; la Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, ha presentato istanza d’interpello ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, alla commissione Interpelli presso il ministero del Lavoro per chiedere chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 23 del citato decreto.

L’articolo, com’è noto, stabilisce il principio del divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni normative. L’articolato quesito presentato dalla Regione trae spunto, in effetti, dall’orientamento assunto dalla Cassazione penale, sez. III, 1° ottobre 2013, n. 40590 che, come vedremo, ha individuato alcuni temperamenti a questo principio che, per altro, si applica anche agli impianti e ai dispositivi di protezione individuali (dpi); proprio alla luce di questa sentenza, quindi, l’istante ha chiesto di sapere in primo luogo se possa ritenersi legittima la vendita, il noleggio o la concessione in uso nel caso in cui nel contratto sia prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo.

La Regione, inoltre, ha chiesto anche di sapere «se l’esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all’aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/ dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell’atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro».

Il regime di tutela dell’art. 23
La commissione, con l’interpello 13 dicembre 2017, n. 1, nel rispondere al quesito sottoposto, ha fornito alcune interessanti indicazioni che, occorre ricordare, hanno un’elevata valenza poiché, secondo quanto stabilisce l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, costituiscono «…criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza»; la commissione ha, quindi, compiuto un ragionamento che può essere così riassunto nei suoi passaggi più significativi che parte dall’individuazione della ratio del citato art. 23 (vedere tabella 1).

Questa norma stabilisce, infatti, che: «Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione».

Come osserva giustamente la commissione, questa disposizione deve essere necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale: «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V».

La ratio di questa disciplina, quindi, è quella di evitare la circolazione di attrezzature di lavoro, impianti e dpi non rispondenti alla normativa tecnica al fine di «…anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa»; si osservi che questo
divieto opera, quindi, non solo con riferimento al contratto di compravendita (art. 1470 del codice civile), ma anche a quello di noleggio (art. 1571 del codice civile) e alle altre tipologie contrattuali che, comunque, prevedono una concessione in uso (comodato, leasing).

Il divieto contenuto nell’art. 23 è stato posto in chiave strettamente prevenzionale, con il chiaro intento di reprimere soprattutto lo sviluppo di un mercato dell’usato non sicuro che, bisogna ricordare, specie nella seconda metà degli anni Novanta rischiava di affermarsi pericolosamente dopo l’introduzione del D.P.R. n. 459/1996, con il quale, com’è noto, il legislatore italiano ha dato attuazione alle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/44/Cee e 93/68/Cee (la cosiddetta “direttiva macchine”). Questo decreto, ora sostituito dal D.Lgs. n. 17/2010, fece emergere un vasto fenomeno di macchine usate – e non solo – immesse in commercio anche molto pericolose, per altro in tanti casi non conformi nemmeno alla previgente disciplina del D.P.R. n. 547/1955.

Gli orientamenti della Cassazione penale
Alla luce di questo principio, la Cassazione penale nella citata sentenza n. 40590/2013, richiamata in alcuni sui passaggi fondamentali dalla commissione ministeriale, ha però meglio chiarito la portata dell’art. 23 del D.Lgs. n.81/2008. Bisogna precisare che la vicenda processuale riguardava un caso di vendita nel luglio del 2009 di una macchina fresatrice per la quale il Gup del tribunale di Verbania dichiarava “A. G.”, nella sua qualità di rappresentante legale della parte venditrice “T sas”, colpevole della violazione di questa norma e l’ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mille euro di ammenda. L’imputato aveva impugnato la decisione proponendo ricorso per Cassazione, lamentando in particolare che il macchinario ceduto era, in realtà, destinato ad altra società (“S. srl” con la specifica – e unica – finalità di essere assoggetto a riparazione da parte della “S. srl” stessa onde, poi, essere messo in commercio in condizioni di sicurezza). Gli Ermellini hanno dato pienamente ragione alla tesi difensiva del ricorrente evidenziando, da un lato, che l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, in effetti non è una norma nuova in quanto già contenuta nella previgente disciplina – art. 7, comma 1, D.P.R. 547/1955; art. 6 D.Lgs. n. 626/19947 – e, dall’altro, che il concetto di vendita come esplicitato nell’art. 23 non può interpretarsi in modo assoluto. Secondo la suprema Corte, infatti, questo divieto trova un temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma; a tal fine, secondo i giudici di legittimità, occorre accertare in concreto quali siano le condizioni di vendita, i soggetti parte dell’atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato. Di conseguenza, fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l’utilizzo), secondo la suprema Corte laddove si accerti che «…..quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita dì un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione».

Le deroghe al divieto di circolazione di attrezzature e dpi non a norma
Alla luce, quindi, anche dei richiamati orientamenti giurisprudenziali la commissione ministeriale si è allineata con indirizzo espresso dalla Cassazione, ribadendo che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dpi ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.

Di conseguenza, è ritenuto lecito il contratto avente a oggetto la vendita di un’attrezzatura non a norma, a condizione che non sia previsto l’utilizzo come bene strumentale da parte dell’acquirente, ma solo la sua riparazione per l’adeguamento. Sulla base di questa linee interpretativa, la commissione ha inoltre precisato che anche la mera esposizione al pubblico non ricade nel divieto dell’art. 23; di conseguenza è consentita l’esposizione in occasione di fiere, mostre ecc. di attrezzature non conformi alla vigente normativa.

Le responsabilità
Le indicazioni della commissione appaiono alquanto chiare, ma meritano un’ultima riflessione per avere un quadro sufficientemente completo; la violazione del divieto sancito nell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008 ha, come si è visto, notevoli riflessi sul piano della responsabilità penale in quanto i fabbricanti e i venditori sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro (art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), per altro potrebbe fungere da circostanza aggravante per il datore di lavoro acquirente in caso d’infortunio l’aver stipulato un contratto di acquisto di un’attrezzatura di cui era consapevole della sua non conformità alla normativa tecnica (artt. 589, 590 del codice civile).
Anche sul piano della responsabilità civile i riflessi sono significativi; bisogna tener presente, infatti, che in questi casi il contratto è nullo per l’illiceità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile, con l’obbligo per la parte venditrice di rimborsare ogni somma versata dall’acquirente (ad esempio a titolo di acconto) e fatto salvo il diritto di quest’ultimo di agire per il risarcimento dei danni 1-2. Qualora, poi, siano state indicate clausole contrattuali del tipo «accettata nello stato in cui si trova» o «idonea all’uso in cui si trova» le stesse non possono che far riferimento alle condizioni di funzionalità dell’apparecchio e non a quelle di sicurezza in quanto le stesse hanno carattere d’inderogabilità anche verso il costruttore o il venditore anch’essi come si è visto debitori di sicurezza.

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Laser: valutare il rischio per evitare danni

I fasci di solito hanno un’unica o un numero limitato di lunghezze d’onda discrete.

Sempre più utilizzati in ambito sanitario, necessitano di una attenta valutazione del rischio. Per fare questo sono necessarie informazioni molto dettagliate sulle loro caratteristiche e sul loro funzionamento.

L’evoluzione tecnologica delle sorgenti laser e delle loro applicazioni in ambito sanitario rende necessaria una crescente attenzione per la sicurezza e la salute degli operatori e dei pazienti. È necessario proporre un metodo per la valutazione dei rischi secondo il titolo VIII (agenti fisici), capo V (radiazioni ottiche artificiali – roa), del D.Lgs. n. 81/2008, per tutte le classi dei laser, con particolare attenzione per quelli di classe 3B e 4 a maggior rischio, prendendo in considerazione anche le caratteristiche degli ambienti dove sono ubicati i laser, i fattori organizzativi e il fattore umano, con particolare riferimento all’informazione, alla formazione e all’addestramento degli operatori laser. Per arrivare a questo obiettivo in modo sintetico, è opportuno fornire alcune indicazioni essenziali sulle caratteristiche e sul loro funzionamento (roa coerenti), sui principali obblighi per i fabbricanti e per gli utilizzatori. Inoltre, occorre fornire le principali nozioni sulle interazioni tra tessuti biologici e radiazioni e sui possibili effetti nocivi per quanto riguarda la salute (occhi e cute).

Principali obblighi
Nei secoli scorsi, le scoperte scientifiche e tecnologiche relative alla luce e alle sue proprietà hanno continuamente innovato l’industria degli apparecchi medicali che si basano sull’utilizzo della luce (procedure chirurgiche, terapie, eccetera). Solo dopo la realizzazione del primo laser, nel 1960, il ruolo della luce in medicina è diventato importante. Infatti, l’anno successivo alla sua realizzazione si è iniziato a utilizzare il laser nei trattamenti di melanomi cutanei e, successivamente, in oculistica per le micro-saldature durante gli interventi chirurgici
alla retina.
Il nome laser è l’acronimo di light amplification by stimulated emission of radiation. I laser sono sorgenti di luce coerente, basati sull’emissione stimolata di radiazioni da parte di un sistema di atomi eccitati all’interno del quale avvengono transizioni da uno stato quantico a un altro stato quantico di energia inferiore. La teoria dell’emissione stimolata di radiazioni era stata formulata da Albert Einstein, nel 1917. L’interazione della radiazione elettromagnetica con la materia avviene mediante tre fenomeni fondamentali: assorbimento, emissione spontanea ed emissione stimolata, tutti relativi all’emissione di un fotone da parte di un atomo. In particolare quando un fotone a frequenza f0 e, quindi, energia h*f0 interagisce con un atomo, quest’ultimo può essere assorbito provocando la transizione di un elettrone dal livello E1 al livello E2 > E1 (E2 = E1 + h*f0). Gli elettroni eccitati, a partire da questo stato, possono tornare allo stato originario attraverso l’emissione spontanea di un fotone con energia h*f0 oppure, se un fotone interagisce con un atom con un elettrone sul livello E2, si può avere
emissione stimolata di un ulteriore fotone con energia h*f0, che accompagna il fotone originario e la transizione dell’atomo
sul livello E1. I fasci laser sono di solito caratterizzati dal fatto di avere un’unica o un numero limitato di lunghezze d’onda discrete; l’emissione ha bassa divergenza, quindi, mantiene pressappoco la stessa potenza o energia entro una determinata area su distanze considerevoli; inoltre, il fascio laser è coerente o le singole onde del fascio sono allineate. In genere, i fasci laser possono essere messi a fuoco su un piccolo punto, con il rischio potenziale di provocare lesioni e danni alle superfici. Queste, però, sono tutte generalizzazioni. Esistono laser che producono fasci laser su un ampio spettro di lunghezze d’onda, oppure dispositivi che producono raggi ampiamente divergenti, o ancora fasci laser che non sono coerenti per la maggior parte della lunghezza del loro percorso.

Le emissioni di fasci laser possono essere:
• continue, nel qual caso si parla di onda continua (cw);
• pulsate, questa ultima tipologia di emissione varia nel tempo con periodi “on” e “off” e può essere suddivisa a impulsi ultracorti con “t” minore di 10^-9 (mode locking) o a impulsi giganti con “t” compresa tra 10^-9 e 10^-7 (Q-switched).

Per quanto riguarda la trasmissione della radiazione laser, può essere per trasmissione diretta (bracci, manipoli eccetera)
oppure mediante fibre ottiche. I laser sono divisi in categorie a seconda del “mezzo attivo” usato per generare il fascio laser. Questo mezzo può essere un solido, un liquido o un gas. I laser con un mezzo solido si dividono in solidi tipo cristalli,
detti laser allo stato solido, e in laser semiconduttori. La classificazione dei laser a opera del fabbricante si basa sul concetto di limite di emissione accessibile, definito per ogni classe di laser. Il limite di emissione accessibile considera non solo l’emissione del pro dotto laser ma anche l’accesso umano a questa emissione.
I laser sono raggruppati in sette classi (1,1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4): quanto più alta è la classe,quanto maggiore è la possibilità di provocare danni.
Uno dei parametri caratteristici di un’apparecchiaturalaser è la “Distanza nominale di rischio oculare” (Dnro), definita come la distanza alla quale l’esposizione energetica del fascio laser uguaglia l’”Esposizione massima permessa” (Emp). La Dnro può essere calcolata con formule opportune riportate nella Cei En 60825-1. Il valore di Dnro viene fornito normalmente dal costruttore del laser e riportato nel manuale delle istruzioni del laser.

La norma Cei En 60825-1: 2003 ha fornito una classificazione dei laser, effettuata dal
costruttore sulla base della combinazione della potenza di emissione e della lunghezza d’onda della radiazione laser accessibile:
• classe 1: laser sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio;
• classe 1M: laser che emettono radiazione nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 302,5 nm e 4000 nm (nano metro), sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, ma che possono essere pericolosi se l’utilizzatore impiega ottiche all’interno del fascio;
• classe 2: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra nm 400 e nm 700, in cui la protezione dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale. Questa reazione può essere prevista per fornire una protezione adeguata nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio;
• classe 2M: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra nm 400 e nm 700, in cui la protezione dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale. Tuttavia, l’osservazione dell’emissione può risultare pericolosa se, all’interno del fascio, l’utilizzatore impiega ottiche;
• classe 3R: laser che emettono nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra nm 302,5 e nm 106, in cui la visione diretta del fascio è potenzialmente pericolosa, ma il rischio è inferiore a quello dei laser di classe 3B;
• classe 3B: laser normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio (cioè all’interno della distanza nominale di rischio oculare – Dnro). Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure;
• classe 4: laser anche in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero anche costituire un pericolo di incendio.

Il loro uso richiede estrema cautela.

Occorre evidenziare che le apparecchiature laser in ambito medico sono dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/Cee recepita con il D.Lgs. n. 46/1997 e aggiornata dalla direttiva 2007/47/Ce recepita con il D.Lgs. n. 37/2010, pertanto, su ogni apparecchiatura deve essere apposta la marcatura Ce e, inoltre, il fabbricante deve rilasciare una dichiarazione di conformità Ce in cui, tra le altre cose, evidenzia il rispetto dei res (requisiti essenziali di sicurezza e salute dell’apparecchio) e il manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchio laser che deve dare indicazioni su come installarlo, come utilizzarlo e come fare gli appositi interventi di manutenzione. Quindi, il fabbricante di queste apparecchiature laser deve seguire le direttive di prodotto provvedendo all’apposita marcatura Ce, fornendo a corredo del laser la dichiarazione di conformità Ce e il manuale d’uso e manutenzione. Inoltre su ogni apparecchio laser deve essere apposta apposita etichetta di colore nero su sfondo giallo, che siano leggibili e visibili durante il funzionamento e fissate in modo permanente. L’utilizzatore (datore di lavoro) in seguito all’acquisto del laser, acquisendo e riscontrando quanto evidenziato, deve seguire nell’utilizzo della sorgente laser (attrezzatura di lavoro) il D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento a:
• titolo III, capo I, «Uso delle attrezzature di lavoro»;
• titolo III, capo II, «Uso dei dispositivi di protezione individuale»;
• titolo III, capo III, «Impianti e apparecchiature elettriche»;
• titolo VIII, capo V, del D.Lgs. n. 81/2008, «Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali».

In definitiva le posizioni di garanzia che il datore di lavoro ricopre per la salvaguardia della sicurezza e salute di operatori e pazienti nell’uso di attrezzature laser non può essere disgiunta da quella del fabbricante: queste due figure hanno ruoli e responsabilità ben distinte, ma contigue dalle quali derivano due approcci speculari rispetto agli obiettivi di sicurezza e salute prima richiamati. Infine il lavoratore che utilizza l’attrezzatura laser è responsabile dell’uso corretto della stessa (art. 19 del D.Lgs. 81/2008).

Rischi per la salute
L’assorbimento della radiazione laser nei tessuti biologici dà origine a diversi tipi di processi che, se controllati in modo opportuno, permettono interventi clinici di alta precisione ed efficacia.
I vari tipi di interazione laser-tessuto biologico possono essere rappresentati nella mappa di interazione medica. Il riporta, in scala logaritmica sui due assi, in ascissa il tempo di esposizione in secondi e in ordinata l’irradiamento in W/ cm2; mentre le rette oblique rappresentano condizioni di esposizione energetica costante in J/cm2.
A parità di flusso di energia erogato, al variare del tempo di esposizione e di lunghezza d’onda (λ) della radiazione coerente si hanno interazioni di natura diversa con i tessuti biologici: fotochimica, fototermica, fotoablativa, fotomeccanica.
In breve, nell’interazione fotochimica l’energia assorbita nel tessuto è utilizzata per modifiche strutturali delle molecole in seguito a reazioni chimiche attivate dalla radiazione laser. Questo tipo di interazione diventa significativa per esposizioni a basso irradiamento e di durata superiore al secondo ed è quasi esclusivamente limitata a λ < 600 nm.
Nell’interazione fototermica l’energia assorbita nel tessuto è trasformata in energia termica; la generazione di calore nei
tessuti è determinata dall’assorbimento locale di radiazione laser da parte delle molecole presenti nei tessuti. Questo tipo di interazione si verifica per laser a emissione continua con irradiamenti superiori a 10 W/cm2, o per laser pulsati con durata dell’impulso superiore al microsecondo. Per esposizioni molto lunghe e per λ > 600 nm è l’unica interazione che determina il danno ai tessuti.
L’interazione fotomeccanica si verifica quando la radiazione laser è focalizzata ad alta esposizione energetica (~1000 J/cm2)
su un tessuto, usando impulsi brevissimi (dell’ordine dei nanosecondi o dei picosecondi).
L’elevatissimo campo elettrico associato all’impulso laser porta alla generazione di elettroni liberi che, assorbendo l’energia ottica incidente, producono una ionizzazione secondaria a valanga. Si crea, così, un microscopico volume di plasma ionizzato con temperatura (> °C 10.000) e pressione (> bar 10.000) elevatissime. La rapidissima espansione del plasma dà origine a un’onda d’urto che può portare a rottura meccanica localizzata dei tessuti investiti.

Nell’interazione fotoablativa l’energia erogata dal laser provoca ablazione (rimozione esplosiva di materiale dal tessuto in seguito all’irraggiamento) della zona trattata senza provocare effetti termici nei tessuti adiacenti. Questo tipo di interazione predomina nel caso di impulsi di elevata potenza, soprattutto nell’ultravioletto. Nella fotoablazione laser sono comunque presenti processi di tipo fototermico, fotochimico e fotomeccanico.
Gli effetti biologici e gli eventuali effetti dannosi per la salute correlati agli stessi dipendono, oltre che dalle caratteristiche
fisiche della sorgente laser già evidenziate, anche da fattori biologici del soggetto esposto (operatori laser e pazienti) quali l’età, lo stato di salute, l’ipersensibilità eccetera.
Gli organi più a rischio, se esposti a radiazione laser, sono gli occhi e la pelle. L’occhio è l’organo più delicato e, a differenza della pelle, per la quale una involontaria esposizione provoca l’immediata reazione del soggetto esposto anche in caso di radiazione fuori dal campo del visibile, può non percepire repentinamente questa esposizione.
Anche per le radiazioni ottiche (come per le radiazioni ionizzanti) gli effetti possono essere di tipo deterministico (si manifestano al di sopra di una soglia di esposizione) o di tipo stocastico (non esiste una soglia ma la probabilità che l’effetto si verifichi aumenta con l’esposizione).
Gli effetti deterministici sono costituiti da eritemi, bruciature, eczemi per quanto riguarda la cute; mentre, per quanto riguarda l’occhio, è possibile avere danni retinici, cataratta, fotocongiuntiviti eccetera. Il rischio maggiore, per quanto riguarda gli effetti stocastici, riguarda l’esposizione a radiazioni ultraviolette (uv) e consiste nell’insorgenza di tumori cutanei.

In estrema sintesi, il rischio per gli occhi è particolarmente elevato per laser che producono radiazioni di lunghezza d’onda compresa tra nm 400 e nm 1400, in quanto l’occhio focalizza queste radiazioni sulla retina, esponendola a una densità di energia 105 più elevata di quella incidente sulla superficie dell’occhio. La pelle è in grado di tollerare una esposizione al fascio laser molto più elevata; la penetrazione del fascio laser è massima tra nm 600 e nm 1.000. Il titolo VIII, capo V, del D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 213, nello stabilire il campo di applicazione, evidenzia che le radiazioni ottiche oggetto dello stesso decreto sono esclusivamente quelli artificiali, in questa impostazione si parla, quindi, di radiazioni ottiche artificiali (roa). Il capo V stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi diretti dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute; questi sono gli organi più a rischio. Oltre ai rischi diretti (involontaria esposizione alla radiazione laser) si debbono considerare i rischi collaterali: rischio elettrocuzione (prevedere controlli periodici di sicurezza elettrica), rischio incendio (allontanare materiali infiammabili), rischio contaminazione aria nel caso di uso di laser con impieghi chirurgici prevedendo un apposito estrattore di fumi per i contaminanti aerei dispersi nell’aria ecc. In merito alle radiazioni ottiche artificiali (roa) sono distinte in non coerenti (prodotti da forni che emettono radiazioni infrarosse, da saldature, sorgenti per il trattamento cosmetico, da sorgenti utilizzate nell’industria farmaceutica e di ricerca eccetera)
e coerenti (laser).

La radiazione ottica comprende le componenti dello spettro elettromagnetico di lun ghezza d’onda minore dei campi elettromagnetici (trattati dal titolo VIII, capo IV, del D.Lgs. n. 81/2008) e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti (trattate dal D.Lgs. n. 230/1995, cosi come evidenziato dal titolo VIII, capo I, art. 180, comma 3). Quindi, la radiazione ottica comprende tutte le radiazioni aventi lunghezza d’onda compresa tra 1 mm e 100 nm rientranti tra le radiazioni non ionizzanti. All’interno di questo intervallo è presente una ulteriore suddivisione in:
• radiazione infrarossa (ir), con lunghezza d’onda tra mm 1 e nm 760, suddivisa a sua volta in:
– ira, con lunghezza d’onda nm 1.400 a nm 780;
– irb, con lunghezza d’onda nm 3.000 nm e nm 1.400;
– irc, con lunghezza d’onda nm 3.000 a mm 1 (pari a nm 1.000.000);
• radiazione visibile con lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 380 nm;
• radiazione ultravioletta (UV) con lunghezza d’onda compresa tra nm 380 nm e nm 100, suddivisa a sua volta in:
• uva, con lunghezza d’onda che va da nm 400 a nm 315, detta anche “regione della luce nera” per la proprietà di indurre fluorescenza in diverse sostanze;
• uvb, con lunghezza d’onda tra nm 315 e nm 280, detta “regione eritemale” per la capacità di provocare arrossamento alla cute;
• uvc, con lunghezza d’onda tra nm 280 e nm 100, detta “regione germicida” per l’efficacia nell’attivazione di virus e batteri.

In conformità all’art. 218 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata periodicamente, di norma una volta
l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
• il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario al quale dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
• il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

Conclusioni
Scopo del presente lavoro è proporre sinteticamente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un metodo di valutazione dei rischi ad indice basato sulla norma Uni Iso 31000:2010, che permette di valutare (identificare, analizzare e ponderare) il rischio generale delle postazioni laser al fine di tutelare la sicurezza e salute sia degli operatori/lavoratori che dei pazienti, il tutto nell’ambito di una visione integrata della sicurezza e salute che comprende sia i requisiti di sicurezza dell’attrezzatura laser, sia i fattori organizzativi, sia il comportamento umano (utilizzo corretto dell’attrezzatura laser).

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Dpi, che cosa è cambiato con il nuovo regolamento

Le disposizioni europee entrate in vigore il 21 aprile di quest’anno.

Una disciplina importante e attesa che modifica gli obblighi per i fabbricanti i cui aspetti devono però essere conosciuti anche dai responsabili della sicurezza e dagli utilizzatori. I dispositivi suddivisi in “categorie” basate sull’entità dei rischi.

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore l’importante e atteso regolamento Ue 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la “storica” direttiva 89/686/Cee dello stesso consiglio.
Il nuovo regolamento disciplina, essenzialmente, i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei dip nell’Unione europea.
Analogamente ad altre direttive europee di prodotto, il regolamento Ue 2016/425 prescrive che i dpi debbano soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza (previsti nell’allegato II della stessa norma) attraverso la redazione, da parte dei fabbricanti, della dichiarazione di conformità Ue e l’apposizione, sui dispositivi, della marcatura Ce.
La disposizione introduce, tra le altre numerose novità, una nuova e più semplice suddivisione dei dpi in”categorie”, basate sull’entità del rischio da cui i dispositivi devono proteggere le persone. Pur mancando la necessità di un decreto di recepimento specifico nel sistema giuridico del nostro Paese (trattandosi di un regolamento e non di una direttiva), l’entrata in vigore effettiva del regolamento 2016/425 potrebbe non essere automatica, essendo imprescindibile un aggiornamento e un adeguamento della normativa nazionale in essere, a partire (ma non solo) dal D.Lgs. 81/2008 il cosiddetto testo unico della sicurezza.

Le finalità
L’obiettivo cardine del nuovo regolamento è di assicurare che i dpi immessi sul mercato europeo soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza (indicati nell’allegato II della stessa norma), che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori garantendo, nel contempo, il corretto funzionamento del mercato interno europeo. Secondo il legislatore europeo questo obiettivo appare irraggiungibile dai singoli Stati membri e quindi, vista la sua importanza, la sua portata e i suoi effetti, ha ritenuto che possa essere conseguito esclusivamente a livello di Ue, attraverso il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea. Il regolamento, formalmente in vigore dal 21 aprile 2018, era atteso da tempo, considerata la vetustà della direttiva 89/686/ Cee (che ormai si avvicina alla soglia dei 30 anni di età) sostituita, e ai problemi applicativi che essa ha avuto negli anni nei diversi Paesi della Ue proprio per la sua “antiquata” conformazione giuridica. Infatti, pur restando l’intento principale del legislatore europeo quello di stabilire requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dpi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori restando al passo della tecnica, l’altro obiettivo (non nascosto) è quello di annullare quanto accaduto fino a oggi nell’applicazione concreta della direttiva 89/686/Cee, che ha evidenziato carenze e incongruenze nella regolamentazione dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, con evidenti problemi di omogeneità, in particolare nell’individuazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dpi, rispetto ai quali ogni Paese dell’Unione ha finora agito autonomamente. Quindi, si è ritenuto opportuno procedere all’ammodernamento della norma in materia sostituendo la vecchia direttiva con un nuovo regolamento, che è lo strumento giuridico idoneo per imporre norme chiare e dettagliate che non lascino adito a interpretazioni e a differenze di recepimento da parte degli Stati membri. Per la struttura del regolamento (che consta di 48 articoli e 10 allegati).

Conformità e marcatura
Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 2016/425, un dpi conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea deve essere considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II.
Le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili ai dpi devono essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità Ue che, appunto, attesti il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza. La marcatura Ce (articoli 16 e 17), che, si ricorda, è obbligatoria e indica la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili, è il risultato di un processo che deve comprendere la valutazione di conformità, i cui principi generali di apposizione sui dpi vengono appunto individuati e regolati nel regolamento. Questa marcatura deve essere apposta sul dpi in modo visibile, leggibile e indelebile: qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, o ritenuto ingiustificato a causa della natura del dpi, la marcatura Ce deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del dpi stesso. Analogamente a quanto già previsto dalla direttiva 89/686/Cee (e in altre direttive di prodotto), per i dpi di III categoria (quelli, per intenderci, che proteggono da morte o da danni alle persone molto gravi e/o irreversibili), la marcatura Ce può essere apposta soltanto a seguito di verifica da parte di organismo (terzo e indipendente) notificato, il cui numero di identificazione deve essere riportato sulla stessa marcatura.

Le criticità
Anche in questo caso, appare probabile un contrasto tra una “norma di prodotto”, che detti regole per la libera circolazione nel mercato dell’Ue, e una “norma sociale”, che nello specifico riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che i dpi devono utilizzare nei luoghi di lavoro, che dovrà giocoforza essere risolto dai singoli legislatori nazionali. Un altro “passaggio” attraverso i legislatori nazionali sarà necessario (malgrado l’intento dell’Unione europea di evitarlo attraverso l’utilizzo dell’atto legislativo vincolante del regolamento), essendo compito degli Stati membri quello di stabilire le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni contenute (aspetto peraltro indicato nell’articolo 45, paragrafo 1) che, come previsto dal legislatore comunitario, potrebbero includere anche sanzioni penali nel caso di gravi violazioni.

Entrata in vigore
Il nuovo regolamento è formalmente in vigore dal 21 aprile 2018, compatibilmente con le criticità applicative che potrebbero aversi nel nostro Paese, come viene indicato nel prossimo capitolo.
L’anno successivo sarà comunque un periodo di transizione in cui sarà ancora possibile, da parte dei fabbricanti, mettere in circolazione dispositivi di protezione individuale conformi alla “vecchia” direttiva. Lo stesso regolamento prevede, a tal proposito, che gli Stati membri non potranno ostacolare la commercializzazione e l’utilizzo dei dpi conformi alla Direttiva 89/686/Cee e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. Gli “attestati di certificazione” rilasciati in conformità con la precedente direttiva rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di questa data.

Che cosa cambia
Le novità introdotte dal nuovo regolamento dpi rispetto alla vecchia direttiva sono numerose e importanti. Le principali sono le seguenti.

Osservazioni preliminari
Il regolamento sui dpi contiene osservazioni preliminari sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza. A questo proposito ci si è orientati alla direttiva macchine. Anche per i dpi si rimanda ora allo stato della tecnica affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali.

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del nuovo regolamento si estende anche ai dpi per la protezione dal calore (quali, ad esempio, i guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato e a quelli commercializzati on line. La norma conferma la non applicabilità della regolamentazione alle seguenti tipologie di dpi:
a) quelli progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
b) quelli progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, a eccezione dei dpi destinati ad attività sportive;
c) quelli progettati per l’uso privato per proteggersi da:
• condizioni atmosferiche non estreme;
• umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) quelli da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) quelli da utilizzare per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto dello specifico regolamento n. 22 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

La nuova suddivisione
La norma (all’allegato I) prevede una nuova e più semplice suddivisione dei dpi in “categorie”, basate sull’entità del/dei rischio/ i da cui i dispositivi devono proteggere le persone (vedere tabella 1). Si evidenzia come la categoria III (quella che riguarda i rischi maggiori) venga estesa a ulteriori rischi (annegamento, ferite da taglio provocate da seghe a catena portatili, gettiì ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo) rispetto a quelli riportati nel “vecchio” D.Lgs. 475/1992. La modifica apportata sui dpi di III categoria sostanzialmente pone due ulteriori novità. I documenti di valutazione dei rischi dovranno, quando ricorre, essere aggiornati prevedendo i dpi di III categoria, un esempio può essere quello degli operatori del verde che usano la “motosega” l’uso di questa attrezzatura comporta l’uso ad esempio di “indumenti antitaglio”.
L’altro aspetto e legato alla formazione: questa, infatti, per le attività che prevedono l’uso di dpi di III categoria dovrà essere più puntuale prevedendo anche l’addestramento.

La documentazione a corredo
L’allegato III impone che a corredo di ciascun dpi debba essere presente una documentazione tecnica che specifichi le modalità con cui il fabbricante garantisce la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili (cui fa riferimento l’articolo 5 del regolamento stesso e stabiliti nell’allegato II del medesimo). Questa documentazione tecnica deve comprendere almeno i seguenti elaborati:
a) una descrizione completa del dpi e dell’uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da cui il dpi è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al dpi;
d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del dpi e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui al punto precedente e del funzionamento del dpi;
f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 del regolamento che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del dpi. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate
g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i) una relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del dpi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del dpi per garantire la conformità del dpi fabbricato alle specifiche di progettazione;
k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4 del regolamento;
l) per i dpi prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di questi dpi sulla base del modello di base approvato;
m) per i dpi prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essen ziali di salute e di sicurezza applicabili.

La dichiarazione di conformità Ue deve essere allegata a ogni dpi messo in circolazione. In alternativa, è possibile riportare i contenuti della dichiarazione nelle informazioni per l’uso, che dovranno, quindi, includere anche un indirizzo web cui accedere per visionare il testo completo della dichiarazione di conformità Ue.

L’obbligo di controllo della produzione
Viene introdotto anche per i dpi di prima categoria il controllo della produzione, aspetto fondamentale su cui la direttiva 89/686 sui dpi era decisamente carente, in quanto si limitava a indicare, quale responsabile della certificazione di questa tipologia di dpi, il fabbricante che la predisponeva “a uso interno” e sotto la propria responsabilità con una semplice dichiarazione di conformità (in precedenza il fabbricante stabiliva autonomamente le caratteristiche da verificare, i requisiti da assicurare eccetera, senza un controllo di produzione, che adesso diventa obbligatorio e da documentare).

I dispositivi “su misura”
Si affronta (finalmente) la delicata questione relativa ai cosiddetti dpi costruiti “su misura”, cioè quelli adattati alla singola persona, quali, ad esempio, gli otoprotettori che vengono costruiti dall’ “impronta” del padiglione auricolare del singolo lavoratore o i guanti costruiti per lavoratori con mani cui mancano delle dita o sono deformate. Finora, questi particolari dpi venivano certificati, ma prodotti con criteri non regolamentati dalla direttiva dpi (nel caso degli otoprotettori) oppure venivano prodotti con criteri non regolamentati dalla direttiva dpi, ma non certificati (nel caso dei guanti). D’ora in poi, con il nuovo regolamento dpi, ci sarà la possibilità di certificare anche queste tipologie di dpi fatti su misura e sulle esigenze del singolo lavoratore, con evidente “sollievo” da parte dei datori di lavoro.

La valutazione dei rischi da parte del fabbricante
Il fabbricante è tenuto, d’ora in poi, a effettuare una valutazione dei rischi, al fine di individuare, nel dettaglio, quelli che riguardano il singolo dpi con conseguente obbligo di progettare e fabbricare il dispositivo tenendo conto di questo tipo di analisi. Analogamente a quanto già introdotto nella “direttiva macchine”, in queste attività lo stesso il fabbricante deve considerare, non solo l’uso previsto del dpi, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili e/o impropri.

L’invecchiamento del prodotto
A riguardo dell’annosa questione relativa ai dpi soggetti a invecchiamento (ovvero, nel caso in cui sia noto che le prestazioni di progetto di un nuovo dpi possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento), il regolamento indica precise modalità di apposizione della data di scadenza e di indicazione delle istruzioni/ informazioni necessarie a consentire all’acquirente o all’utilizzatore di determinare la scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del dispositivo e alle condizioni effettive di immagazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione, compresa l’indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il dpi.

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Sistemi di fabbricazione: chi deve integrarli?

Il primo passo da compiere è la valutazione dei rischi d’impianto.

Come deve comportarsi un’azienda che vuole installare una linea di produzione? Di chi è l’onere di certificare che l’insieme di macchine e quasi-macchine è assemblato in maniera corretta? Sotto la lente di ingrandimento il ruolo e gli obblighi dell’assemblatore.

In molte aziende, grandi e piccole, è facile trovare uno o più sistemi di fabbricazione integrati: insiemi di più macchine o quasi-macchine che svolgono, una dopo l’altra, una serie di passaggi. Un sistema di fabbricazione integrato non è solo una linea di produzione automobilistica: può anche essere il processo automatizzato di un piccolo produttore di vernici, di un impianto di produzione alimentare, di un sistema automatico per la gestione del magazzino: tante diverse apparecchiature che svolgono ciascuna operazioni elementari, ma che tutte insieme portano a compimento un processo intero.

Ma a chi spetta l’onere di certificare tutto l’impianto? E quali regole deve seguire il sistema intero?

Normativa di riferimento

Sono diverse le norme che possono aiutare ad adempiere correttamente ai requisiti di legge; prima fra tutti la “direttiva macchine” (direttiva europea 2006/42/ Ce del 17 maggio 2006, recepita dal D.Lgs. n. 17/2010) che definisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza di ogni macchina, durante tutto il ciclo di vita della macchina stessa (progettazione, costruzione, installazione, utilizzo), e il D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la salute e la sicurezza dell’operatore che andrà a interagire con il sistema stesso. Altra norma di riferimento è la Uni En Iso 11161:2010, che specifica i requisiti di sicurezza per i sistemi che comprendono più macchine interconnesse tra loro.

Le quasi-macchine
In base alla direttiva 2006/42/Ce, una quasi- macchina è un sistema che, da solo, non è in grado di portare a compimento una determinata applicazione. Per questo motivo, la quasi-macchina dev’essere assemblata ad altre macchine per poter svolgere la sua funzione. Questa discriminante può non essere banale.
Per esempio, una pressa imbutitrice che dev’essere caricata da un operatore (quindi, non alimentata da altre macchine) è una
macchina in grado di funzionare in modo autonomo.
Al contrario, una pressa che ha bisogno di un sistema di carico e scarico automatico delle lamiere da imbutire è, se considerata a sé, una quasi-macchina. Naturalmente, gli adempimenti a carico del fabbricante per le quasi-macchine sono diversi da quelli (più noti) per le macchine. Le principali differenze possono essere così riassunte:
• le quasi-macchine non devono recare il marchio Ce;
• le quasi-macchine non devono essere accompagnate da dichiarazione di conformità, ma da dichiarazione d’incorporazione ai sensi dell’allegato II, lettera b), della direttiva 2006/42/Ce;
• le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio, sulla base delle indicazioni dell’allegato VI alla direttiva 2006/42/Ce.
Il limite di batteria tra macchina e quasi-macchina ha anche risvolti pratici, in termini di oneri e responsabilità del fabbricante.
Per esempio, non è consentito far figurare come quasi-macchine macchine complete ma prive di misure di sicurezza, come i ripari per parti in movimento.

Il ruolo dell’assemblatore
Per realizzare un sistema di fabbricazione integrato, diverse macchine o quasi-macchine devono essere assemblate: queste devono essere montate e comandate in modo da funzionare insieme. Il fatto che tutte le macchine o unità costitutive dell’insieme siano governate da un sistema di comando comune fa sì che la normativa attribuisca
responsabilità importanti all’assemblatore del sistema. Questa figura riveste, per gli insiemi di macchine, un ruolo analogo a quello del fabbricante nel caso di una singola macchina.
L’assemblatore sarà responsabile, quindi, della costituzione del fascicolo tecnico di linea, della conformità all’allegato I, della fornitura del manuale d’uso e manutenzione d’impianto, della marcatura Ce e dell’elaborazione della dichiarazione di conformità per l’insieme di macchine.
Il primo, forse il più importante, dei passi da compiere per portare a termine questi compiti è la valutazione dei rischi d’impianto.
Infatti, come stabilito nella Uni En Iso 11161:2010 (par. 4.4), l’assemblatore deve valutare attentamente i rischi generati dall’integrazione delle varie unità, inclusi quelli che derivano da modifiche che devono essere apportate alle
singole macchine affinché queste possano interfacciarsi. Si consideri il caso di un robot antropomorfo usato per caricare e scaricare pezzi dal mandrino di macchina a controllo numerico: in fase di assemblaggio, al fine di evitare un clash con altre strutture/ macchine/operatori, potrebbe rendersi necessario modificare la posizione di installazione di un riparo fisso sulla macchina utensile. In questo caso, spetterà all’assemblatore
valutare i rischi e adottare le misure opportune. Oppure si potrebbe perimetrare l’isola con un riparo fisso posto a una
distanza sufficiente. Per l’ingresso di operatori in manutenzione sono di solito previsti dei cancelli interbloccati: non appena
l’operatore accede all’isola, la lavorazione si arresta.
Chiaramente questa analisi andrà fatta solo sui tipi di rischio per i quali risulta applicabile.

Il collaudo
Fondamentale è anche la fase di collaudo: l’assemblatore dovrà verificare, infatti, che nel suo complesso l’impianto sia in linea con la direttiva 2006/42/Ce, in particolar modo con i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell’allegato I.
Per esempio, i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza dovranno essere progettati e costruiti come previsto
dalle norme En Iso 13849-1:2016 ed En Iso 13849-2:2013. Per questo motivo il rapporto di collaudo delle misure di protezione, con eventuali evidenze o fotografie, dovrà essere incluso nel fascicolo tecnico di linea.

Formazione e informazione
Come per ogni macchinario o sistema dilavoro, ogni lavoratore dovrebbe essere informato riguardo a:
• il funzionamento del sistema nel suo insieme, in particolar modo alla propria mansione e alle caratteristiche di funzionamento della propria stazione di lavoro;
• come intervenire per la manutenzione ordinaria (se richiesto al lavoratore);
• come intervenire e cosa fare/non fare in caso di emergenza.
Una cosa di primaria importanza sono i sistemi di arresto di emergenza – essendo il sistema composto da più macchine e quasi-macchine, è importante che il lavoratore conosca con esattezza cosa fermano i diversi pulsanti a “fungo rosso” di emergenza: ogni macchina ha il proprio pulsante di arresto di emergenza, che però ferma solo la macchina stessa, e non l’intero sistema. Diventa importante, quindi, poter riconoscere cosa ferma una parte o tutto il sistema, in modo che il lavoratore non si trovi a partecipare a una disperata “caccia al tesoro” in situazioni di emergenza: il momento peggiore per far formazione è proprio durante le emergenze.
Infine, istruzioni scritte sul corretto funzionamento del sistema di fabbricazione integrata dovrebbero essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Documentazione
Compito dell’assemblatore è anche quello di produrre una serie di documenti, inerenti al sistema integrato.
In particolare, i principali documenti da produrre sono:
• il manuale di uso e manutenzione del sistema di fabbricazione integrato;
• i manuali di uso e manutenzione delle singole macchine e quasi-macchine del sistema;
• i manuali di uso e manutenzione dei sistemi di sicurezza del sistema
• il fascicolo tecnico di linea;
• la dichiarazione di conformità all’allegatoI alla direttiva macchine;
• la dichiarazione di incorporazione e di assemblaggio delle quasi-macchine;
• il layout generale del sistema;
• gli schemi elettrici, pneumatici e idraulici delle connessioni tra le diverse macchine e sottosistemi;
• il rapporto di prova del rumore emesso;
• il rapporto di prova relativo alla continuità di messa a terra;
• il rapporto di collaudo del sistema e dei relativi sistemi di sicurezza.

Conclusioni
L’assemblaggio e l’eventuale modifica di una linea produttiva deve essere fatto in conformità con i requisiti della normativa vigente. L’assemblatore non ha solo il mero ruolo di “mettere assieme un puzzle di macchine e di quasi-macchine”, ma ha il dovere di certificare che tutto il sistema sia funzionale e in piena sicurezza. Diventa il vero responsabile del corretto
funzionamento dell’impianto e, a fronte di ogni modifica, è sempre l’assemblatore a dover certificare nuovamente il sistema di fabbricazione integrato.
Queste valutazioni sono peraltro destinate a rivestire importanza sempre maggiore, crescendo di pari passo con la diffusione
dei sistemi di produzione integrati.

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Rls: il diritto di accesso alla documentazione

Finalmente raggiunto uno degli obiettivi del testo unico: la diffusione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ma la stessa norma ha favorito la diffusione di situazioni conflittuali tra questa figura e quelle apicali della prevenzione.
Vediamo nel dettaglio cosa succede.

A circa dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, uno degli obiettivi prefissati dal legislatore nel riformare la disciplina antinfortunistica è stato, almeno in parte, raggiunto: realizzare la più ampia diffusione nel tessuto economico della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls); in effetti, già con l’art. 9 della legge n. 300/1970 (cosiddetto “statuto dei lavoratori”), sono state buttate giù le prime basi su cui sono stati costruiti i diritti dei lavoratori di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa norma, però, si limita a consentire ai lavoratori la costituzione di una rappresentanza in questo ambito sulla base di un modello collaborativo, non necessariamente di matrice sindacale, il quale, tuttavia, è rimasto per lungo tempo solo sulla carta; solo con la direttiva quadro 89/391/ Cee è arrivato un nuovo forte impulso per la diffusione reale di questi diritti, con l’imposizione agli stati membri dell’adozione di strategie marcatamente partecipative nella gestione aziendale della sicurezza. Questo indirizzo comunitario è stato trasfuso, prima, nel D.Lgs. n. 626/1994 e, successivamente, confermato nel D.Lgs. n. 81/2008; il modello di riferimento si basa, quindi, su relazioni non conflittuali che attribuiscono al rls una serie di prerogative elencate nell’art. 50 di quest’ultimo decreto, tra le quali spiccano in particolare quelle concernenti il potere di accedere alla documentazione aziendale e alle informazioni sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

Proprio l’attribuzione al rls di questo potere determina, però, in molte realtà aziendali, alcune tensioni, anche molto forti, tra questa figura e quelle apicali della prevenzione – datore di lavoro, dirigente, rspp – in ordine sia alle modalità di esercizio che al suo oggetto; paradossalmente, mentre il modello relazionale è improntato, almeno formalmente, alla cooperazione, a ben vedere è lo stesso legislatore a favorire la diffusione di situazioni conflittuali.
Nel D.Lgs. n. 81/2008, infatti, se da un lato è riconosciuto espressamente al rls il diritto di accesso alla documentazione aziendale, dall’altro il legislatore non ha specificato compiutamente almeno i suoi contenuti fondamentali attribuendo alla contrattazione collettiva il delicato compito di provvedere a questo (art. 50, comma 1).
Tuttavia, l’autonomia collettiva ha scarsamente regolamentato questa materia – concentrando prevalentemente l’attenzione sui permessi, l’elezione, la durata dell’incarico eccetera – anche se non mancano casi “virtuosi” come quello del Ccnl metalmeccanici, recentemente rinnovato, che detta norme specifiche in merito.

Consultare le informazioni
Questa criticità deriva, peraltro, anche dalla formulazione alquanto generica presente nell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire al rls «le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali». Non c’è dubbio che si tratta, quindi, di un autentico diritto riconosciuto dal legislatore al rls che si pone in funzione strumentale e preordinata all’esercizio dei compiti di partecipazione e di controllo e come tale è circoscritto solo alle informazioni e ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro; tuttavia, questa norma presenta molteplici ambiguità tali da generare strained relations, ereditate dall’art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994, in quanto non è precisato in che cosa consiste esattamente il cosiddetto “accesso” e le modalità per il suo esercizio salvo che per il documento di valutazione dei rischi (dvr) e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (duvri) per effetto delle specifiche disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 50, e nell’art. 18, comma 1, lettere o) e p), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il legislatore ha attribuito in materia un fondamentale ruolo regolamentare alla contrattazione collettiva ma, a dire il vero, le disposizioni dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995 siglato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, che ha ispirato anche altri protocolli in diversi ambiti, si limitano solo a richiamare i principi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, ora riprodotti in modo pressoché pedissequo nell’art. 50. Inoltre, lo stesso legislatore ha utilizzato terminologie differenti in quanto, mentre nell’art. 50, comma 1, lettera e), si parla genericamente di “documentazione”, nei commi 4 e 5 dell’art. 18 è utilizzato il termine “documento” con riferimento, appunto, al dvr e al duvri.
Occorre osservare che secondo un’autorevole dottrina – ancora attuale anche se relativa alla disciplina previgente del D.Lgs. n. 626/1994 – appare plausibile ritenere che queste due disposizioni, in effetti, fanno riferimento a «due fattispecie diverse: da un lato il RLS ha in ogni momento, di sua iniziativa, il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione in oggetto, dall’altro conserva in ogni caso il diritto di ricevere dal datore di lavoro tale documentazione»; viceversa, invece, altra cosa «è il diritto di accesso al “documento” – e non alla “documentazione” – sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4, 2° e 3° C., D.lgs. n. 626/1994. Il documento di cui al 5° C., è infatti l’atto finale, il risultato della valutazione dei rischi, mentre la “documentazione” di cui alla lett. e), 1° C., è tutto ciò che viene prodotto nello svolgimento della valutazione dei rischi».

Un altro aspetto di notevole rilevanza, che per completezza occorre evidenziare, è che nell’art. 50 è riconosciuto il diritto di accesso, non solo alla documentazione, ma anche alle informazioni attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; infatti, il rls ha il potere di chiedere e ottenere determinate informazioni come, per esempio, quelle relative ai costi per la sicurezza che devono essere riportati nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008) o agli infortuni sul lavoro [art. 50, comma 2, e art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008].

Appare chiaro, comunque, che l’accesso si concretizza nella consegna materiale di documenti e nella comunicazione d’informazioni relativi alla valutazione dei rischi e all’adozione delle misure di prevenzione e protezione; da questo ambito ne restano esclusi, pertanto, documenti come, per esempio, l’atto costitutivo, le scritture contabili, i contratti per l’affidamento di opere e servizi, i preventivi eccetera, e ogni altro documento e informazione che non sia direttamente rilevante ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Elenco dei principali documenti aziendali sui quali il rls ha il diritto di accesso

Documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28);

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26);

piano operativo di sicurezza (art. 96);

verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35);

schede di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose [art. 50, comma 1, lettera e)];

libretti d’uso e di manutenzione delle attrezzature di lavoro [art. 50, comma 1, lettera e)];

comunicazione e denuncia d’infortunio [artt. 18 e 50, comma 1, lettera e)];

denuncia di malattia professionale (art. 50, comma 1);

registro degli infortuni (art. 53)*;

stampa delle schermate dell’applicativo “Cruscotto infortuni”**;

registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243);

notifica dei lavori comportanti l’esposizione all’amianto (art. 250);

piano di lavoro delle attività di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto (art. 256);

registri degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (art. 280).

La scelta sul formato, cartaceo o su supporto informatico, della vdr è rimessa allo stesso rappresentante dei lavoratori”.

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Dal Ministero il nuovo decreto sulle sanzioni per salute e sicurezza sul lavoro

Disponibile sul sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Era stato annunciato sulla gazzetta ufficiale di ieri con un avviso del Ministero del Lavoro.

Il decreto prevede la rivalutazione dell’1,9% -a decorrere dal 1 luglio 2018- delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge.

Ricordiamo che la suddetta rivalutazione avviene ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore, come riportato anche all’art. 306 comma 4 bis, del Testo unico di Sicurezza

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Gasolio agricolo, la nuova normativa sui distributori aziendali

Sono entrate in vigore le nuove regole sui contenitori non interrati di carburante per uso aziendale fino a nove metri cubi di capienza: le novità e le caratteristiche tecniche e la normativa di riferimento

È entrato in vigore con il 2018 il decreto del ministero dell’Interno che stabilisce le nuove caratteristiche tecniche e le norme di installazione dei contenitori distributori di gasolio per uso aziendale.
L’obiettivo, come dichiarato nel testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 2017, è quello di ridurre al minimo i rischi di fuoriuscita accidentale, di permettere un agevole accesso ai mezzi dei vigili del fuoco e di limitare eventuali danni alle cose, alle persone e all’ambiente.
Il decreto riguarda i contenitori che fungono anche da distributori messi fuori suolo e di capacità massima non superiore a nove metri cubi.

Le principali novità riguardano la necessità di avere un tubo di sfiato di 2,40 metri di altezza dal piano di calpestio e di avere una vasca di sicurezza per la raccolta di eventuali sversamenti che abbia una capacità del 110% rispetto al volume del serbatoio e non più del 50% o del 100% come previsto dalle precedenti normative.
Andando nel dettaglio delle caratteristiche richieste dal nuovo decreto, la capacità massima di nove metri cubi può essere raggiunta anche con più serbatoi più piccoli posizionati vicini, ma comunque a una distanza minima di almeno 80 centimetri. In ogni caso i contenitori non devono essere riempiti per più del 90% della loro capacità massima.

Caratteristiche del contenitore
I contenitori devono avere una doppia parete o in alternativa avere una vasca di raccolta che come detto deve avere una capienza del 110% rispetto alla capacità del serbatoio. Nel caso sia presente la vasca di raccolta, tutta la struttura deve essere coperta da una tettoia di materiale non infiammabile che protegga la vasca dalla pioggia e da altre precipitazioni che possano riempirla.

I contenitori devo essere forniti di un apposito sfiato alto 2,40 metri dal piano di calpestio e che resti distante almeno 1,5 metri da abitazioni o da depositi di materiale infiammabile. Inoltre, se la struttura è provvista di parti elettriche deve essere messa a terra secondo le normative in vigore.
Su ogni contenitore deve essere presente un targa con scritti: il nome e i recapiti del costruttore, il numero di matricola, il materiale di cui sono fatti e il suo spessore, la capacità massima, la pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di autorizzazione.

Luogo di installazione
Riguardo al posizionamento, i contenitori devono essere posti in piano, e comunque mai sopra locali chiusi o terrazze e ad una distanza minima di cinque metri da depositi e magazzini e di dieci metri da abitazioni o locali frequentati abitualmente da persone.
I contenitori devono essere messi in una zona facilmente accessibile ai mezzi e agli operatori dei vigili del fuoco, e in una zona aperta in modo che non si formino atmosfere esplosive.
L’area per almeno tre metri introno al contenitore inoltre deve essere sgombra di qualsiasi materiale e priva di vegetazione che potrebbe costituire materiale infiammabile in grado di propagare un eventuale incendio.
È possibile mettere i contenitori in appositi box prefabbricati, che abbiano uno spazio tra le pareti e il serbatoio in grado di garantire l’accesso per la manutenzione e l’ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta, che possono essere protette da reti e alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

Estintori
Vicino ad ogni contenitore devono esserci almeno due estintori dimensionati in base alla capacità del gasolio contenuto e per i serbatoi più grandi di sei metri cubi è necessario anche uno specifico estintore a carrello.

Segnaletica
Nelle vicinanze devono esserci gli appositi cartelli che segnalino il pericolo di incendio e il divieto di uso di fiamme libere e di avvicinamento da parte di estranei.
Inoltre deve essere presente un cartello che indichi le norme di comportamento in caso di emergenza, i recapiti telefonici dei vigili del fuoco e, se presente, della ditta responsabile della gestione e della manutenzione.

Esenzioni
Sono esentati i serbatoi già esistenti che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche i requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle autorità competenti secondo la normativa prevista.
Sono esentati anche gli impianti che abbiano il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o siano stati dichiarati con l’apposita Scia o siano stati pianificati con un progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, come previsto da Dpr 151 del 2011.
Per verificare la conformità dei contenitori già presenti in azienda si consiglia di rivolgersi a professionisti specializzati, anche presso studi o associazioni di categoria, o ai vigli del fuoco.

Fonte: © AgroNotizie

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Emissioni: tutte le novità a riforma della legislazione

Al via il recepimento della direttiva sugli impianti medi di combustione.

Il D.Lgs. n. 183/2017 precisa anche gli aspetti di coordinamento con la normativa sulle autorizzazioni ambientali, ovvero l’Aia e l’Aua, e introduce, per la prima volta, una disciplina specifica e dettagliata per le fuoriuscite odorigene in atmosfera causate dagli stabilimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2017, n. 293 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 relativo agli impianti di combustione medi, nonché al complessivo riordino del quadro normativo riguardante gli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Il provvedimento è stato emanato dal Governo a seguito della delega parlamentare contenuta nell’art. 17, legge 12 agosto 2016, n. 170.

Visione d’insieme del provvedimento

Tre diversi gruppi di disposizioni sono contenuti nel decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183:

  • con il primo gruppo è stata recepita la direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli impianti medi di combustione;
  • con un secondo gruppo è stata rivisitata nel suo complesso la disciplina degli impianti che possono emettere emissioni in atmosfera;
  • un ultimo gruppo riguarda gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a MW 3.

La definizione

«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.

Un medio impianto di combustione è classificato come:

1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)».

La nuova specifica disciplina per le emissioni odorigene

Per la prima volta, il provvedimento in esame introduce una nuova e dettagliata disciplina delle emissioni odorigene. Il (completamente nuovo) art. 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che «La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo». Si riconosce, dunque, il rilievo del problema, pur affidandone la concreta regolamentazione alla disciplina regionale (sono curiosamente dimenticate le province autonome) o alla disciplina contenuta, caso per caso, nell’autorizzazione. L’art. 272-bis, tuttavia, fornisce alcuni esempi in merito ai possibili contenuti della disciplina regionale o delle prescrizioni autorizzatorie in tema di odori. Esse possono perciò contenere, ove opportuno anche alla luce delle caratteristiche degli impianti, delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata:

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/NmÑ) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita’ odorimetriche per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento».

Se si pensa che, sino ad oggi, le emissioni odorigene si consideravano disciplinate prevalentemente da una arcaica disposizione del codice penale (art. 674 c.p. «Getto pericoloso di cose»), si può comprendere la portata di questa innovazione.

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Bando INAIL ISI 2017

Scadenza: Dal 19 Aprile 2018 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 31 Maggio 2018

Destinatari dei finanziamenti:

  1. Progetti di investimento;
  2. Progetti per l’adozione di sistemi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in settori specifici, quali lavorazioni del legno e materiali ceramici;
  5. Progetti per le micro e piccole imprese agricole, e giovani agricoltori

Tutte le imprese, anche in forma di ditte individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale ed iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Le aziende del punto 4 possono partecipare soltanto con progetti inerenti il proprio settore, come il comparto agricolo può aderire al solo al settore specificato nel punto 5.

Finanziamento: I finanziamenti previsti dal bando INAIL 2017 vengono concessi in conto capitale e sono pari al 65% dell’investimento ammesso, al netto dell’ IVA, nel limite minimo di 5000€ e massimo di 130.000 euro (finanziato per una spesa totale di 200000€) per impresa, mentre per i progetti del punto 4 il limite minimo è di 2000€ ed un massimo erogabile di 50.000 euro. Per il punto 5 il limite minimo è di 2000€ mentre il massimo erogabile è pari a 60.000 euro.

Requisiti richiesti: Al fine di accedere ai finanziamenti INAIL 2017 per gli investimenti in spese sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è previsto che i soggetti richiedenti soddisfino i seguenti requisiti:

  • essere in possesso delle credenziali INAIL per l’accesso ai servizi on line
  • possesso dell’unità produttiva per la quale si richiede il finanziamento nel territorio della Regione/Provincia presso cui viene fatta domanda (per le imprese di armamento la sede produttiva coincide con la nave e la sede INAIL sarà la sede regionale);
  • iscrizione presso il Registro delle Imprese o all’albo degli artigiani;
  • essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dal DURC;
  • non aver richiesto, per lo stesso progetto, altri contributi finanziari di natura pubblica salvo che si tratti di interventi pubblici di garanzia sul credito (vedi, ad esempio, quelli relativi alla legge 6625/1996);
  • non aver superato il tetto di aiuti «de minimis» nell’ arco dei tre esercizi precedenti.

Soluzioni tecniche:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati,
  • Acquisto di macchine (con sostituzione laddove richiesto dalla specifica tipologia intervento)
  • Acquisto di dispositivi per lavoro in ambienti confinati
  • Acquisto e installazione di sistemi di ancoraggio anche permanenti
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, aspirazione o trattamento acque reflue

 

 

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Comunicazione infortuni: prime istruzioni operative

Deve essere effettuata on line entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Modalità tecnico-operative di trasmissione, istruzioni per alcuni settori particolari, disciplina sanzionatoria: questi alcuni dei temi oggetto di chiarimento della circolare Inail n. 42/2017.

Uno dei profili più innovativi e apprezzabili del D.Lgs. n. 81/2008 è certamente la previsione di un sistema istituzionale finalizzato a una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso un meccanismo in cui l’integrazione tra i diversi enti pubblici di vigilanza e di assistenza e l’informatizzazione ne sono le componenti fondamentali; in questa ottica si colloca il nascente sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (sinp) previsto dall’art. 8, ossia la nuova “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che ha preso corpo con il decreto dei ministeri del Lavoro e della Salute 25 maggio 2016, n. 183.

Con l’emanazione di questo provvedimento occorre ricordare che, però, ha trovato attuazione anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni con assenza di almeno un giorno secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, che confluisce proprio nel sinp; di questo adempimento in passato se n’è già discusso molto per quanto riguarda l’entrata in vigore e gli aspetti operativi, tant’è vero che il ministero del Lavoro è stato costretto a intervenire per ben due volte, prima con la nota 21 maggio 2008, prot. n. 6587, e, successivamente, con la circolare 12 maggio 2009, n. 19. Occorre subito precisare che, in effetti, questo adempimento doveva già essere vigente dallo scorso 12 aprile 2017, poi, per effetto della legge n. 19/2017, il legislatore ha deciso di concedere una proroga di sei mesi soprattutto per dare più tempo per la messa a punto del sinp e, sia pure sul filo di lana, l’Inail, con la circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha fornito, non senza sbavature, una serie d’interessanti chiarimenti sul campo applicativo, sulle esclusioni, sulle modalità tecnico–operative di trasmissione, sulle istruzioni per alcuni settori particolari, sul certificato medico, sul cruscotto infortuni, sulla disciplina sanzionatoria nonché sugli organi competenti ad accertare gli illeciti.

I soggetti obbligati e i casi di esclusione

Scendendo nel dettaglio dei profili più significativi di questo regime occorre soffermarsi, in primo luogo, sui soggetti che hanno l’obbligo della presentazione della comunicazione che, è bene premettere, è prevista ai meri fini statistici e informativi per garantire, alle istituzioni impegnate nel campo della prevenzione, una visione più completa delle dinamiche del fenomeno infortunistico, includendo anche quegli eventi che hanno comportato conseguenze per il lavoratore di lieve entità che, fino a oggi, sono rimasti nel sommerso dando, così, anche maggior vigore al “registro infortuni” telematico. L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, individua nel datore di lavoro, sia privato che pubblico, il soggetto obbligato in via principale alla presentazione della comunicazione all’Istituto assicuratore; l’adempimento ricade, quindi, sul soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Raee: la classifica italiana dei primi 500 sottoscrittori

La raccolta nazionale ha fatto segnare un +7,49% nel primo semestre 2017.

I dati del rapporto annuale a cura del “Centro di Coordinamento RAEE”, hanno evidenziato, nel 2016, una crescita a doppia cifra pari al 14%.

Nel mese di marzo è stata pubblicata la nona edizione del rapporto annuale sul ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel quale il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha evidenziato una crescita a doppia cifra (+14%) della raccolta 2016. I dati del primo semestre 2017 confermano l’andamento positivo della raccolta, registrando un aumento del 7,49% rispetto allo stesso periodo del 2016.

A seguire è presentata la classifica dei primi 500 sottoscrittori iscritti al Cdc raee che, nel primo semestre del 2017, si sono distinti per i quantitativi raee raccolti per ognuno dei 5 raggruppamenti (vedi figura sotto), dando evidenza della variazione percentuale rispetto all’anno precedente.

Nel complesso i 500 soggetti iscritti al CdC RAEE hanno raccolto kg 125.836.026 di apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vi ta, a fronte dei 140.634.192 totali raccolti sul territorio italiano sempre nello stesso periodo gennaio – giugno 2017.
I sottoscrittori sono coloro che hanno perfezionato l’iscrizione al CdC RAEE e assicurano la disponibilità dei propri centri di raccolta al conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici giunti a fine vita da parte dei cittadini, distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.

In particolare, i sottoscrittori si impegnano a ricevere tutti i raee provenienti da utenze domestiche indipendentemente dalla loro provenienza territoriale, a condizione che rispettino le normative vigenti. Pur trattandosi di dati parziali, limitati ai primi sei mesi dell’anno, le performance di raccolta dei sottoscrittori risultano soddisfacenti e coerenti con l’andamento della raccolta 2017, di cui si auspica un ulteriore incremento nella seconda parte dell’anno.

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Attrezzature e nolo a caldo: quali le regole da seguire

In un cantiere edile spesso l’impresa deve eseguire un’operazione con dotazioni che non possiede. Una soluzione è noleggiare un’apparecchiatura e, sempre più, è ingaggiato anche un operatore specializzato.
Ma quali sono le modalità corrette per effettuare questa locazione?

Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’utilizzo in cantiere di attrezzature di lavoro prese a nolo in quanto il loro uso non è continuativo ma saltuario come, per esempio, le piattaforme di lavoro elevabili (ple) per l’esecuzione dei lavori in quota. Il nolo più essere “a freddo” e “a caldo”. Con il primo è locata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti applicabili alla stessa; con il secondo,

oltre all’attrezzatura di lavoro, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo. Tra le due tipologie, sta prendendo sempre più piede in cantiere l’impiego delle attrezzature di lavoro tramite un nolo a caldo.

Di cosa si tratta?

Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/ utilizzo dell’attrezzatura stessa. Molto spesso nasce il dubbio, per esempio, se un nolo a caldo di una ple (attrezzatura di lavoro e operatore) fatto da un’unica impresa esecutrice presente in cantiere dove devono essere eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile (capo I, titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008), rivolgendosi a un’impresa noleggiante (locatore) ple, equivalga ad avere una seconda impresa esecutrice in cantiere con la conseguenza di dover applicare quanto previsto dall’art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (nomina del csp, nomina del cse, redazione del psc eccetera).

Visto come è definito il nolo a caldo, prima di fornire un chiarimento, è necessario analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o, invece, deve essere considerato un subappalto mascherato. A questo proposito, è opportuno ricordare che l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che «Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Comunque, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È anche fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7».

Rimanendo nell’ambito della normativa prevenzionale, occorre comunque ricordare che fino a quando la prestazione lavorativa dell’operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura (ple), nel senso che l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dall’impresa, il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto e l’azienda noleggiante (locatore) non è qualificabile come impresa esecutrice e cioè impresa che «esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali» [definizione dell’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.

Quindi, nel caso di un effettivo nolo a caldo di una ple, l’impresa noleggiante (locatore) non risulta obbligata al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l’attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell’impresa che deve eseguire il lavoro; basti pensare, per esempio, a un’impresa esecutrice che, per conto di una azienda committente multiutility, deve eseguire il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio e la posa della tubazione del gas per un allacciamento aereo. Viceversa, se all’operatore dell’attrezzatura dipendente dell’impresa noleggiante (locatore) fosse affidata una lavorazione (per esempio, il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio) da eseguire in piena autonomia, il contratto di nolo a caldo non è tale ma deve essere considerato un vero e proprio contratto di subappalto e l’impresa noleggiante (locatore) è un’impresa esecutrice, così come definita all’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza di dover applicare, da parte dell’azienda multiutility committente e del locatore, quanto previsto dal capo I, del titolo IV al riguardo (nomina del csp, redazione del psc, nomina del cse, redazione del pos da parte del locatore eccetera).

Si ricorda che l’impresa noleggiante (locatore), oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese (dvr eccetera), in particolare è soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 23 («Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori»), 72 («Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso») e 37-73 («Informazione, formazione e addestramento»), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il locatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario oggetto di noleggio da parte del suo dipendente incaricato quale operatore dell’attrezzatura di lavoro (Cassazione penale, sezione IV, del 27 settembre 2012, n. 37325). L’impresa noleggiante (locatore), non essendo impresa esecutrice non deve redigere il pos. Sulla distinzione tra appalto e nolo a caldo, da tempo, si è già espressa più volte la Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 6923/1997 e poi la sez. IV con la sentenza n. 23604/2009.

In questa ultima sentenza, la Suprema Corte definisce con chiarezza il perimetro entro il quale il nolo a caldo può ritenersi tale e non un subappalto mascherato. Nel caso considerato, però, il locatore non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitato esclusivamente a noleggiare un’attrezzatura di lavoro all’impresa esecutrice. Quindi, secondo la Cassazione penale, a carico del locatore non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l’attività produttiva svolta esclusivamente dall’impresa esecutrice.

Questo orientamento è stato poi confermato dalla Cassazione penale, sezione IV, con le sentenze n. 34327/2009, n. 41791/2009 e la sentenza n. 109/2012. Questa ultima sentenza introduce un altro elemento chiarificatore visto che la Suprema Corte afferma che «La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; e che risultava che l’imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull’utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009,Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che G. C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all’estremità del braccio telescopico, sulla quale sì trovava l’operaio B. M.».

Approfondimenti legislativi

Commi 3, 4 e 5, art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 2. (…)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Lettera i-bis), comma 1, art. 89, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (…)
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Stralcio della sentenza della Cassazione penale, sezione IV, n. 23604/2009

Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. Nella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal “nolo a caldo”. Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il committente a compiere un’opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

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Lavoratori in quota: quale sicurezza?

Di trattenuta, di posizionamento, di accesso su fune, di arresto e di salvataggio: sono le categorie in cui si dividono questi fondamentali dpi.
Le caratteristiche di ogni apparato per garantire la sicurezza del lavoratore che opera in quota

L’utilizzo di dpi (dispositivi di protezione individuale) per esecuzione di lavori in quota è necessario solo dopo aver dimostrato che, a seguito della valutazione dei rischi, delle caratteristiche intrinseche dei luoghi di lavoro, delle procedure e dell’adozione di dispositivi di protezione di tipo collettivo (dpc), non è stato possibile eliminare o ridurre i rischi a livello accettabile. In questi casi sono impiegati specifici dispositivi, i cosiddetti sistemi di protezione individuale dalle cadute, che proteggono il lavoratore contro le cadute dall’alto evitando o arrestando la caduta libera. Sono suddivisi secondo la Uni En 363: 2008 in cinque categorie e comprendono:

  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso su fune;
  4. sistemi di arresto caduta;
  5. sistemi di salvataggio.

Possono essere ulteriormente distinti tra i sistemi che impediscono la caduta libera e quelli che arrestano la caduta libera. Un corpo è in caduta libera quando, non essendo trattenuto, è soggetto alla accelerazione di gravità e percorre una traiettoria verticale. I sistemi di trattenuta, che impediscono la caduta libera, devono essere preferiti rispetto a quelli di arresto caduta che bloccano la stessa e limitano la forza d’urto che agisce sul corpo del lavoratore.

Un sistema di trattenuta ha le seguenti caratteristiche:

  • limita il movimento del lavoratore in modo che questi non possa raggiungere le zone dove potrebbe verificarsi una caduta dall’alto;
  • non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto;
  • non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore necessiti di essere sostenuto dal dispositivo di tenuta del corpo (per esempio, evitare scivolamenti o cadute).

Un sistema di arresto caduta è manifestamente diverso da un sistema di trattenuta in quanto:

  • non evita la caduta;
  • limita la lunghezza della caduta;
  • permette al lavoratore di raggiungere zone o posizioni in cui esiste il rischio di caduta e, quando si verifica la caduta, l’arresta;
  • permette la sospensione dopo l’arresto della caduta.

Un sistema di posizionamento sul lavoro permette alla persona di lavorare sostenuto, in tensione, in modo tale da evitare la caduta e non può essere utilizzato per proteggere il lavoratore dagli effetti di una possibile caduta. Qualora esista questo rischio il dispositivo deve essere integrato con un sistema di arresto caduta. Un sistema di accesso mediante fune permette al lavoratore di raggiungere e lasciare il luogo di lavoro in tensione o in sospensione, in modo tale da evitare o arrestare la caduta. Ha le seguenti caratteristiche:

  • consente l’accesso al luogo di lavoro in tensione o in sospensione;
  • evita o arresta la caduta del lavoratore;
  • permette al lavoratore di muoversi tra posizioni più alte e più basse e può permettere lo spostamento laterale;
  • utilizza un punto di attacco basso sull’imbracatura per il collegamento alla fune di lavoro;
  • comprende una fune di lavoro e una fune di sicurezza che sono attaccate separatamente alla struttura;
  • può essere utilizzato per il posizionamento sul lavoro dopo che è stato raggiunto il luogo di lavoro.

Un sistema di salvataggio ha le seguenti caratteristiche:

  • evita la caduta sia della persona soccorsa sia del soccorritore durante l’operazione di salvataggio;
  • permette di sollevare o abbassare la persona soccorsa verso un posto sicuro.

In Italia un riferimento normativo molto importante è costituito dalla norma Uni 11158, «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

– Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Guida per la selezione e l’uso». La norma fornisce i criteri per:

  • l’individuazione dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro, dei sistemi di arresto caduta e dei sistemi di salvataggio;
  • la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro e dei sistemi di arresto caduta.

La Uni 11158 è stata strutturata per interagire facilmente con la Uni 11560, «Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione».

Infatti, senza un idoneo sistema di ancoraggio, un qualsiasi sistema di protezione individuale dalle cadute è inefficace.

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Recipienti in pressione: la sicurezza prima di tutto

Il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, ha modificato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in attuazione della direttiva 2014/29/Ue ed è vigente dal 26 maggio 2016. La nuova direttiva europea 2014/29/Ue[1], regola la sicurezza legata alla progettazione, alla realizzazione e all’immissione sul mercato dei recipienti semplici in pressione (simple pressure vessels – spv). Quest’ultima norma introduce alcune novità rispetto alla precedente direttiva 2009/105/Ce[2] che ha subito sostanziali modifiche e di cui ne rappresenta, quindi, una refusione.

La direttiva 2014/29/Ue a partire del 20 aprile 2016 ha abrogato la direttiva 2009/105/Ce che, a sua volta, aveva in precedenza abrogato la direttiva 87/404/ Cee, che era stata la prima direttiva europea a occuparsi dei recipienti semplici in pressione, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 311/1991.

Occorre puntualizzare che questi recipienti semplici in pressione, spv, spesso si trovano installati a supporto di diverse attrezzature che utilizzano aria compressa o azoto per il loro funzionamento. Pertanto, se i recipienti svp, provvisti dei relativi accessori di sicurezza e controllo, non sono progettati, fabbricati e installati secondo le normative di sicurezza possono introdurre rischi non trascurabili negli ambienti di vita e di lavoro.

Questi, infatti, possono essere trovarti installati:

  • a valle di compressori d’aria come serbatoi di stoccaggio di aria compressa;
  • a valle di impianti di produzione di aria medicale a servizio degli ospedali, dopo i serbatoi criogenici (azoto e/o ossigeno) e dell’apposito miscelatore. Sono fornite le indicazioni essenziali ai fabbricanti di recipienti semplici in pressione, nel processo di certificazione che porta alla marcatura Ce dei spv prima della immissione sul mercato, oppure ai datori di lavoro/utilizzatori ai fini dell’utilizzo in sicurezza dei svp, nel rispetto del D.M. n. 329/2004, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 11 aprile 2011.

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Bisogna evidenziare fin da subito che il D.Lgs. n. 82/2016 regola la progettazione, realizzazione e immissione sul mercato dei spv, fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

– recipienti saldati;
– pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;
– recipienti contenenti aria o azoto, non destinati a essere esposti alla fiamma;
– le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
– pressione massima di esercizio “ps” inferiore o pari a 30 bar, e prodotto di questa pressione per la capacità Del recipiente (ps x v) inferiore o pari a 10.000 bar x litro;
– temperatura minima di esercizio non inferiore a °C -50;
– temperatura massima di esercizio non superiore a °C 300 per l’acciaio e °C 100 per i recipienti di alluminio o lega di alluminio;
– recipiente costituito dei seguenti elementi:

  1. parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi;
  2. fondi a chiusura della parte cilindrica prima descritta possono essere bombati con la concavità rivolta all’esterno e/o da fondi piani;

– l’asse di rivoluzione di questi fondi è la stessa della parte cilindrica.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, occorre puntualizzare che i limiti della ps 30 bar e del prodotto ps in bar per volume in litri (ps x v) pari a 10.000, sono dei limiti superiori. Superati questi limiti la normativa di riferimento diventa la direttiva 2014/68/Ue (nuova ped). Quindi, per i recipienti di grosse dimensioni saranno seguite le procedure di certificazione previste dalla direttiva ped. Il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, non si applica:

  • ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;
  • ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;
  • agli estintori.

Gli obblighi dei produttori…

In conformità all’art. 10, D.Lgs. n. 82/2016, all’atto dell’immissione sul mercato dei recipienti il cui prodotto ps x v è : superiore a 50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I al D.Lgs. n. 81/2016; mentre se è inferiore o pari a 50 bar x l, i fabbricanti devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli stati membri.

Per i recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, i fabbricanti sono tenuti a preparare la documentazione tecnica di cui all’allegato II ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, D.Lgs. n. 82/2016.

Per un recipiente il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, qualora la conformità sia stata dimostrata mediante questa procedura, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità Ue e appongono la marcatura Ce e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto I, D.Lgs. n. 82/2016.

I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità Ue per un periodo di dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato e devono garantire la predisposizione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al D.Lgs. n. 82/2016. A tal fine, sono obbligati e tenere in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle norme

armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente. Qualora necessario, in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti devono eseguire, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di questo monitoraggio.

I fabbricanti, inoltre, devono assicurare che sui recipienti che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne consenta l’identificazione, e indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato e le informazioni relative al contatto vanno redatte anche in lingua italiana). Devono poi garantire che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in lingua italiana. Queste istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme al D.Lgs. n. 82/2016, devono prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme lo stesso recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i fabbricanti sono tenuti a informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli concernenti la non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, i fabbricanti sono tenuti a fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla norma, in una lingua che possa essere facilmente compresa dall’autorità stessa; per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana (cooperando l’autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi sul mercato).

…e degli importatori e distributori

Gli importatori devono immettere sul mercato solo recipienti conformi. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, D.Lgs. n. 82/2016. Gli stessi importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura Ce e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 5 e 6, D.L 82/2016. Gli importatori sono tenuti a indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora questo non sia possibile, in un documento di accompagnamento del recipiente. Le informazioni relative al contatto devono essere in lingua italiana.

Gli importatori devono garantire che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in lingua italiana. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente immesso sul mercato non sia conforme al D.Lgs. n. 82/2016 devono prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme questo recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, gli importatori sono tenuti a informare immediatamentele autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del D.Lgs. n. 82/2016 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, di cui all’articolo 10, quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al D.Lgs. n. 82/2016.

Procedura e dichiarazione di conformità Ue

In merito alla procedure di valutazione della conformità, ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs. n. 82/2016, occorre evidenziare quanto segue.

Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l devono essere sottoposti all’esame Ue, secondo determinate modalità:

  • per i «recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 12», occorre procedere, a scelta del fabbricante, in uno dei due seguenti modi:

– accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente

(modulo B – tipo di progetto);

– accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – tipo di produzione).

  • per i «recipienti fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 12», il fabbricante deve sottoporre a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (modulo B – tipo di produzione).

Prima dell’immissione sul mercato, i recipienti devono essere sottoposti alle seguenti procedure. Se il prodotto ps x v . superiore a 3000 bar x l: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1)

II, punto 2. Se il prodotto ps x v . inferiore o pari a 3000 bar Å x l e superiore a 200 bar Å x l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

  • conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) ;
  • conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2). Se il prodotto ps x v . inferiore o pari a 200 bar x l e superiore a 50 bar Å x l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

– conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1);

– conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C).

I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità evidenziati devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui . stabilito l’organismo notificato o in una lingua da quest’ultimo accettata.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 82/2016, evidenzia che:

  • la dichiarazione di conformità Ue deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza;
  • la dichiarazione di conformità Ue deve avere la struttura tipo di cui all’allegato IV, contenere gli elementi specificati ed essere continuamente aggiornata; va tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente . immesso o messo a disposizione sul mercato;
  • con la dichiarazione di conformità Ue il fabbricante si assume la responsabilità della conformità.

Vigilanza

Ai recipienti che rientrano nell’ambito dell’articolo 1, D.Lgs. n. 82/2016, si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, e da 16 a 29, regolamento (Ce) n. 765/2008. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal ministero dello Sviluppo economico, attraverso l’Inail, l’Enea altri organismi tecnici dello Stato.

Corrosione

Prima di entrare nel merito dell’utilizzo in sicurezza dei recipienti semplici in pressione, occorre che l’utilizzatore evidenzi se il particolare recipiente installato sia soggetto a corrosione oppure no (analisi che compete allo stesso). In base a questo giudizio cambiano in modo sostanziale gli obblighi conseguenti così come evidenziato nella tabella 2.

Nelle prescrizioni dell’allegato I al D.Lgs. n. 82/2016 si evidenzia che i recipienti, tenuto conto dell’impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. Nelle «Istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza» previste dall’allegato III al D.Lgs. n. 82/2016, devono figurare le seguenti indicazioni:

  • informazioni:

– pressione massima di esercizio (ps in Bar);

– temperatura massima di esercizio (T max in °C);

– temperatura minima di esercizio (T min in °C);

– capacità del recipiente (v in l);

– nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;

  • l’utilizzazione prevista del recipiente;
  • le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Quindi, nella realtà i vari fabbricanti, oltre a produrre generalmente apparecchi verniciati solo esternamente e lasciati allo stato grezzo internamente, possono fornire gli stessi recipienti, a richiesta dell’utilizzatore, con protezioni particolari quali la zincatura a bagno caldo o altri idonei rivestimenti interni.

In ultima analisi, è possibile affermare (tranne nei casi di protezione interna adeguata dei recipienti, che deve essere evidenziata nelle informazioni fornite dal fabbricante e consegnate all’utilizzatore), ci si trova nella situazione di non escludere nel tempo la presenza di corrosione.

In conclusione, se si è nell’incertezza, conviene seguire una impostazione più cautelativa nei confronti della sicurezza, prevedendo la presenza di corrosione nel tempo e, quindi, seguire gli adempimenti più restrittivi in termini di riqualificazioni periodiche (D.M. n. 329/2004) o di verifiche periodiche previste dal D.M. 11 aprile 2011.

Impiego in sicurezza

In merito all’esercizio, occorre evidenziare che la normativa vigente da seguire, da parte del datore di lavoro/utilizzatore, risulta essere:

  • il D.M. 1° dicembre 2004, n. 329;
  • il D.M. 11 aprile 2011.

È opportuno evidenziare che il D.M. 11 aprile 2011, all’allegato II, punto 4.1.1, esplicita che, nell’applicazione dell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, con le nuove disposizioni relative alle verifiche periodiche, «restano ferme le esclusioni e le esenzioni delle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli art. 2 e 11 del DM 329/04».

A oggi questa normativa è applicata a tutti i recipienti semplici in pressione a prescindere dalle direttive comunitarie (riportate nel paragrafo iniziale) con le quali sono stati costruiti in Bar);

– temperatura massima di esercizio (T max in °C);

– temperatura minima di esercizio (T min in °C);

– capacità del recipiente (v in l);

– nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;

  • l’utilizzazione prevista del recipiente;
  • le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Quindi, nella realtà i vari fabbricanti, oltre a produrre generalmente apparecchi verniciati solo esternamente e lasciati allo stato grezzo internamente, possono fornire gli stessi recipienti, a richiesta dell’utilizzatore, con protezioni particolari quali la zincatura a bagno caldo o altri idonei rivestimenti interni.

In ultima analisi, è possibile affermare (tranne nei casi di protezione interna adeguata dei recipienti, che deve essere evidenziata nelle informazioni fornite dal fabbricante e consegnate all’utilizzatore), ci si trova nella situazione di non escludere nel tempo la presenza di corrosione.

In conclusione, se si è nell’incertezza, conviene seguire una impostazione più cautelativa nei confronti della sicurezza, prevedendo la presenza di corrosione nel tempo e, quindi, seguire gli adempimenti più restrittivi in termini di riqualificazioni periodiche (D.M. n. 329/2004) o di verifiche periodiche previste dal D.M. 11 aprile 2011.

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I quaderni dell’Inail: soluzioni per il cantiere

Attrezzature utili per raggiungere posti di lavoro in quota, possono essere impiegate in appoggio e non in appoggio. Sono ritenute conformi alla legislazione, se il fabbricante le dichiara in linea con le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 81/2008 e se esistono norme tecniche europee di prodotto cui riferirsi.

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici. Le scale portatili possono essere divise in due famiglie in base al loro posizionamento in uso: in appoggio e non in appoggio. Fra le scale in appoggio possono essere considerate, per esempio, le seguenti tipologie: scala in appoggio semplice ad un solo tronco, scala in appoggio innestabile a più tronchio all’italiana, scala in appoggio a sfilo a due o tre tronchi sviluppata a mano o con un meccanismo a fune. Fra le scale non in appoggio possono essere elencate tipologie quali: scala doppia a due tronchi autostabile che permette la salita da un lato o dai due lati, scala movibile con piattaforma, sgabello. Esistono poi le scale trasformabili che permettono la combinazione delle precedenti due famiglie, ovvero assumono configurazioni tali da permettere l’utilizzo sia in appoggio che in posizione doppia. Una scala portatile può essere ritenuta conforme alla legislazione nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quando il fabbricante la dichiara conforme al D.Lgs. n. 81/2008. Esistono normative tecniche europee di prodotto di riferimento, per esempio, come la serie En 131. Il fabbricante può provare la conformità della scala portatile al D.Lgs. n. 81/2008 dimostrando con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’art. 113, oppure dichiarando la conformità al D.Lgs. n. 81/2008, mediante l’applicazione dell’Allegato XX. Quest’ultimo prevede che sia riconosciuta la conformità delle scale portatili al D.Lgs. n. 81/2008 se:

  • sono costruite conformemente alla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2;
  • il fabbricante fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale;
  • sono accompagnate da un foglio o da un libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno anche essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2, i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Infine, dovrà essere riportata una dichiarazione del fabbricante di conformità alla norma tecnica Uni En

131 – 1 e 2. La circostanza che il D.Lgs. n. 81/2008 utilizzi la norma Uni En 131 ai fi ni della conformità al decreto stesso, non significa che una scala conforme al D.Lgs. n. 81/2008 senza l’intervento dell’Allegato XX e, quindi, della Uni En 131, non sia ritenuta sicura. La finalità è solo quella di fornire uno strumento normativo condiviso per verificare i disposti di resistenza e stabilità richiesti dalla stessa norma. Il D.Lgs. n. 206/2005, riguardante il codice del consumo, con particolare riferimento alla sicurezza generale dei prodotti, si applica laddove non siano presenti nella normativa vigente disposizioni specifiche sul prodotto; inoltre, fornisce delle indicazioni sulle priorità nella scelta delle disposizioni legislative e delle norme applicabili al prodotto, per cui, in mancanza di disposti europei e nazionali sulle scale domestiche, utilizzando la norma Uni En 131 si dovrebbe avere la presunzione di conformità sulla sicurezza delle scale portatili in questo ambito.

Il fabbricante è libero di seguire o meno, comunque, la Uni En 131, l’importante è che garantisca che il prodotto sia sicuro applicando la norma o altra specifica di pari o superiore efficacia, a seguito di opportuna valutazione dei rischi sull’utilizzo della scala. Per quanto concerne la scelta delle attrezzature più idonee ai fini della sicurezza, l’articolo 111, D.Lgs. n. 81/2008, al comma 2 riporta che «Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare». Fra i rischi da eliminare/ridurre, riguardanti l’utilizzo della scala portatile, occorre ricordare, in particolare, lo scivolamento alla base e lo sbandamento. Il D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la stabilità delle scale portatili, dispone che «le scale portatili devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala». Inoltre, «quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona».

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Amianto: procedure e adempimenti per andare a colpo sicuro

Gestire il rischio amianto significa affrontare varie fasi di un processo quali: accertarne la presenza in qualsiasi contesto (residenziale, industriale, artigianale, commerciale, pubblico), valutare il rischio correlato a questa presenza, effettuare una corretta manutenzione dei manufatti nei quali è stata ne è accertata presenza, progettare interventi di bonifica nel rispetto di specifiche procedure, effettuare appropriate operazioni di bonifica ed eseguire un corretto smaltimento finale. Considerato il grado di rischio per la salute e per l’ambiente, connesso a ciascuna di queste fasi, queste ultime devono essere necessariamente gestite da professionisti e imprese, qualificati e abilitati. Proprio per questo motivo la normativa italiana vigente prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione mentre le imprese che intendono svolgere le attività di bonifica da amianto sono obbligate a iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”. Questa deve essere la principale consapevolezza del committente, pubblico o privato, che deve commissionare le attività di cui sopra, le quali devono essere attuate tenendo conto di una serie di elementi come il quadro legislativo in materia, i compiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti, le specifiche procedure gestionali inerenti a ciascuna di esse e così via.

L’accertamento

Accertare la presenza di amianto in un edificio, sia esso privato o pubblico, è il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio. Sono tanti, in particolare gli enti pubblici, titolari di patrimoni edilizi, che non hanno ancora provveduto a questo tipo di accertamento.

Il legislatore non precisa chi debba effettuare l’attività iniziale di individuazione delle strutture sospettate di contenere amianto e del successivo eventuale prelievo di campioni di massa e di aria, da sottoporre a laboratori qualificati, per cui chiunque sarebbe autorizzato a eseguirla esponendo così a rischi rilevanti persone e ambienti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 248 del cosiddetto testo unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) i datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, hanno l’obbligo di adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. In caso di minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dalla normativa vigente per i manufatti contenenti amianto. A questo proposito si ritiene semplicistico e banale, “chiedere” informazioni a chi semplicemente ha la titolarità giuridica dei locali, come prevede il legislatore. Solo in ambito lavorativo e limitatamente ai campioni di aria, il legislatore, all’articolo 253 del testo unico sicurezza riguardante il “Controllo dell’esposizione” in ambiente di lavoro, al comma 2, precisa che il prelievo dei campioni di aria “deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio all’articolo 31”, vale a dire del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Assoamianto ribadisce da anni che la ricerca corretta ed esaustiva della presenza di amianto dovrebbe essere affidata a chi ha le competenze per farlo come ad esempio a un coordinatore amianto, abilitato ex art. 10, legge n. 257/1997 e art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994, a seguito della frequenza e superamento di un corso abilitante di 50 ore con verifica finale, perché questo soggetto potrà effettuare una ricerca mirata essendo in possesso di adeguate conoscenze sia circa gli ambiti ove è presente il rischio amianto sia relativamente alle tipologie di manufatti sospettati di contenere amianto, individuando, innanzitutto, le strutture sospette, predisponendo uno specifico protocollo procedurale inerente ai campionamenti dei materiali ed eventualmente ai monitoraggi ambientali. Solo in questo modo è possibile attuare criteri e procedure finalizzate a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore ,la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure operative. I campioni devono essere in seguito trasmessi a un laboratorio qualificato e autorizzato che procederà all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo, nonché eventualmente anche del dato quantitativo (percentuale in peso) sul contenuto. È necessario evidenziare come l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto vada nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto dalla normativa italiana.

Il censimento

Riconosciuta la pericolosità dell’amianto, e in attuazione di specifiche direttive Ce, lo Stato italiano – con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 – ha dettato norme per la cessazione dell’impiego e per il suo smaltimento controllato. Questa legge prevede, tra l’altro, all’articolo 10, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Anche il D.P.R. 8 agosto 1994, all’articolo 12, prevede il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, che ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

A questo fine occorre fornire almeno i seguenti elementi informativi: dati relativi al proprietario dell’edificio, dati relativi all’edificio, dati relativi ai materiali contenenti amianto. Solo poche Regioni hanno istituito l’obbligo della denuncia di tutti i manufatti, compatti e friabili contenenti amianto. Sarebbe opportuno invece che questo obbligo generalizzato venisse esteso all’intero territorio nazionale. Finora, infatti, sono non molti i Comuni, le Province e le Regioni che hanno eseguito o fatto eseguire un censimento diffuso dei manufatti contenenti amianto in edifici sia pubblici sia privati. Per quanto riguarda questi ultimi, il più delle volte gli enti che vi hanno provveduto hanno scelto la strada dell’autonotifica nel senso che hanno predisposto schede da far compilare ai cittadini e successivamente da restituire. Probabilmente questa non rappresenta la scelta più appropriata, in quanto indagare sulla presenza di amianto nell’ambito di un edificio, sia esso pubblico o privato, e accertarne l’effettiva presenza in materiali sia friabili sia compatti è compito che non può essere affidato semplicisticamente al proprietario o a chiunque non sia esperto della materia: per questa attività, infatti, sono strettamente necessarie conoscenze specifiche che può possedere soltanto chi ha seguito un corso di formazione ad hoc o almeno di informazione (la legge prevede specifici corsi di formazione per operatori e coordinatori amianto nonché per responsabili tecnici di imprese di bonifica da amianto). Pertanto, in questa ipotesi di autonotifica, innanzi tutto le schede dovrebbero essere uniformi sull’intero territorio nazionale e dovrebbero essere compilate e sottoscritte solo da chi ha specifiche competenze come ad esempio un coordinatore amianto, abilitato ex art. 10, legge n. 257/97, e art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994.

La valutazione

Una volta accertata la presenza di amianto, è necessario eseguire la valutazione del relativo rischio, ai sensi del D.M. Sanità 6 settembre 1994. In particolare, occorre fornire indicazioni circa l’eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. Il decreto ministeriale stabilisce che, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio, sono utilizzabili due tipi di criteri:

  • l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
  • la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale).

Questo è quanto prescrive la normativa specifica. Invece, in Italia, per la valutazione del rischio amianto sono stati adottati algoritmi da vari organismi, utilizzabili e applicabili da chiunque, anche da chi non ha alcuna preparazione specifica e molto spesso questi algoritmi consentono una valutazione abbastanza approssimativa del delicato e importante rischio amianto.

Purtroppo, frequentemente nel nostro Paese questi algoritmi sono considerati in piena sostituzione della valutazione ex D.M. 6 settembre 1994. Questo approccio non è accettabile, non solo perché questi algoritmi non sono affatto previsti dalla legge vigente, ma principalmente perché presentano un alto grado di soggettività. Occorrerebbe limitarne l’uso e in ogni caso considerarli solo in aggiunta, ma non in sostituzione, della valutazione ex D.M. 6 agosto 1994.

Invece, anche la valutazione del rischio amianto, così importante per la sicurezza e la protezione delle persone e dell’ambiente dovrebbe essere unicamente affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio a un “coordinatore amianto”, come già ricordato, abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994.

La figura

La figura responsabile del rischio amianto, introdotta dal D.M. 6 settembre 1994, che deve essere nominata dal proprietario e/o dal gestore delle attività, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, è certamente rilevante per la gestione del rischio amianto in qualsiasi contesto (residenziale, industriale, artigianale, commerciale, pubblico ecc.). Non è affatto accettabile che per essa il legislatore nazionale non abbia previsto alcuna formazione, visti gli importanti compiti cui questa figura è preposta, i quali presuppongono necessariamente competenze e conoscenze specifiche. Solo qualche Regione ha previsto, per questa figura, una formazione obbligatoria. Un obbligo di questo tipo andrebbe esteso all’intero territorio nazionale come da anni proposto da Assoamianto che in più occasioni ha ribadito la stretta necessità di istituzionalizzare la formazione specifica per questa figura. Il piano nazionale amianto, edizione marzo 2013, dal titolo “Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali”, approvato dal consiglio dei ministri il 21 marzo 2013, presentato al pubblico l’8 aprile 2013 e poi sottoposto al vaglio della conferenza Stato-Regioni, ha finalmente recepito questa proposta, prevedendo l’”istituzione di specifico patentino per la figura del responsabile amianto,” ma purtroppo il piano non è ancora operante.

Gli interventi

Secondo il D.M. Sanità 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, la bonifica dall’amianto può eseguirsi con uno dei seguenti tre interventi.

  • Rimozione: elimina ogni potenziale fonte di esposizione e ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti. In genere, richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso.
  • Incapsulamento: trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (secondo il tipo di prodotto usato) tendono a inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Permanendo l’amianto nell’edificio, occorre mantenere un programma di controllo e manutenzione.
  • Confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato a un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Rispetto agli altri due interventi presenta un costo più contenuto.

Il decreto citato prevede altresì pochissimi esempi di manutenzione, bonifica e smaltimento di manufatti (amianto friabile, rimozione con la tecnica del glove bag, rimozione di copertura in cemento amianto), lasciando quindi senza alcuna indicazione sia l’organo di controllo e vigilanza sia l’impresa di bonifica relativamente agli interventi inerenti ad altri tipi di manufatti, frequentemente rinvenibili, ciascuno caratterizzato da propria specificità, come ad esempio canne fumarie in cemento amianto (in particolare murate), pavimenti vinilici contenenti amianto, terreni contaminati con amianto friabile o compatto e così via. Sarebbe pertanto auspicabile un ampliamento della casistica relativa a interventi di manutenzione, bonifica e smaltimento relativamente anche ad altri manufatti, presenti all’interno o all’esterno degli edifici o siti, oltre ai pochi previsti dal D.M. 6 settembre 1994. Con riferimento poi all’articolo 256 del testo unico sicurezza, comma 2, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vale a dire iscritte all’albo gestori ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, dotate di personale gestionale e operativo (coordinatori operatori e amianto), abilitato ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e del D.P.R. 8 agosto 1994. Il medesimo articolo precisa altresì che, prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, da strutture, da apparecchi e da impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro. Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza (asl competente per territorio) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In questa ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività. La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notificaall’organo di vigilanza competente per territorio di cui all’articolo 250 del testovunico sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione. Ciò premesso, si ritiene utile e opportuno prevedere la stesura e presentazione del piano di lavoro per qualsiasi intervento di bonifica (rimozione, incapsulamento e confinamento) e non solo per rimozione o demolizione come prevede l’articolo 212 oppure di incapsulamento previo trattamento preliminare, come previsto nell’Allegato 2 al D.M. 20 agosto 1999, non solo perché qualsiasi intervento di bonifica di manufatti contenenti amianto deve comunque essere eseguito da impresa qualificata, ma anche perché è possibile che in un intervento di semplice incapsulamento o confinamento possa rompersi, ad esempio, anche una sola lastra, per cui si ricadrebbe nell’obbligo di presentare un piano di lavoro per poter effettuare poi la sua rimozione. Pertanto, appare logico, opportuno e utile prevedere che per qualsiasi intervento di bonifica l’impresa di bonifica da amianto predisponga e presenti un piano di lavoro. Inoltre, sarebbe opportuno e utile che l’articolo 256, comma 5, del testo unico sicurezza prevedesse, all’occorrenza, il subentro di una nuova impresa (ad esempio, la seconda impresa potrebbe sottoscrivere il piano di lavoro della prima impresa e integrare la documentazione con i propri dati).

Un approccio innovativo

Ai sensi del D.M. Ambiente 27 settembre 2010, i rifiuti di amianto o contenenti amianto (rca) possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica:

  • discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
  • discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice cer 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 248/2004 e con valori conformi indicati nel D.M. 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall’autorità competente presso l’impianto di trattamento. Inoltre, il D.M del ministero dell’Ambiente, di concerto con i ministeri della Salute e delle Attività produttive, 29 luglio 2004, n. 248, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura di questi rifiuti nelle discariche. In particolare, il provvedimento prende in considerazione anche i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo prevedendo la possibilità dell’implementazione nel nostro Paese degli impianti di inertizzazione dell’amianto, che rappresentano lo smaltimento innovativo dell’amianto. La risoluzione del parlamento europeo 2012/2065(Ini) del 14 marzo 2013, reca “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente”, e asserisce in sostanza di non ritenere il conferimento dei rifiuti contenenti amianto (rca) in discarica un sistema sicuro, sostenendo che gli impianti di inertizzazione sono di gran lunga preferibili e, infine, invitando la commissione a promuovere nel territorio dell’Unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rca, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti. Importante incentivare questi impianti o almeno metterli in grado di essere operativi, con l’introduzione di norme, ancora mancanti, come codici procedurali attuativi relativi ad aspetti progettuali e gestionali.

Il coordinatore

La legge n. 257/92 e il D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titoli di abilitazione. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

  • operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
  • gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

I corsi di livello operativo hanno una durata minima di trenta ore e sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Il testo unico sicurezza specifica meglio e integra gli argomenti da trattare in questi corsi e chiarisce che il datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari. I corsi di livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore e sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Questi corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i discenti. Il coordinatore amianto, in possesso del patentino abilitante regionale, rappresenta la figura con il grado più alto di preparazione in materia di gestione del rischio amianto. Questo soggetto può, pertanto, sovraintendere alle attività di bonifica e smaltimento dell’amianto, ma anche a quelle di accertamento e valutazione del rischio. Inoltre, qualora in possesso di diploma o laurea tecnica e relative abilitazioni professionali, nonché di abilitazione in qualità di coordinatore della sicurezza come previsto dal testo unico sicurezza, il coordinatore amianto potrebbe essere preposto, in modo competente e consapevole, non solo al coordinamento della sicurezza in cantieri di bonifica da amianto, ma anche alla progettazione degli interventidi bonifica, specialmente di quelli inerenti ai manufatti contenenti amianto in matrice friabile, che spesso, invece, anche in ambito pubblico, sono semplicemente affidati all’impresa di bonifica e sommariamente contemplati nel suddetto piano di lavoro senza però che venga predisposto un organico progetto di bonifica, corredato degli opportuni e necessari elaborati. Al contrario, un committente consapevole e attento potrebbe affidare questo tipo di progettazione – e relativa direzione lavori – a un coordinatore amianto, competente e neutrale, ovviamente, come detto, in possesso anche di altre specifiche abilitazioni di legge, il quale potrebbe contemperare adeguatamente: le esigenze di sicurezza e protezione dell’ambiente e delle persone, la scelta delle più opportune tecniche di bonifiche, l’utilizzo delle più appropriate tecnologie, le esigenze di economia, i corretti adempimenti, dialogando in modo competente con l’asl di riferimento, l’impresa incaricata della bonifica e il proprio committente. È possibile, pertanto, affermare che gli aspetti gestionali inerenti alla presenza di amianto sul territorio, così fortemente antropizzato, hanno tuttora un’importanza primaria, ma devono anche presupporre una fondata competenza del soggetto preposto e una profonda consapevolezza del problema e del relativo rischio da parte dei proprietari e dei responsabili della gestione dei patrimoni edilizi, pubblici e privati. A questo proposito, Assoamianto ha proposto più volte l’istituzione di albi regionali e/o nazionale dei coordinatori amianto abilitati ex art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994 per consentire alla collettività di poter scegliere consulenti per censimenti e mappature, per valutazione rischio amianto, per gestione dei materiali contenenti amianto.

Le compravendite

Sarebbe importante oltreché corretto che quando si trasferisce la proprietà di un immobile con manufatti contenenti amianto venisse segnalata obbligatoriamente al compratore la presenza di questi manufatti e, nel contempo, si consegnasse al medesimo compratore anche la relativa valutazione del rischio amianto in quanto tale valutazione rappresenta un preciso obbligo, previsto dal D.M. 6 settembre 1994, immediatamente successivo all’accertamento della presenza di amianto. Sarebbe quindi necessario, ad esempio, consegnare al compratore, al momento della transazione immobiliare, un fascicolo che contemplasse la presenza e l’ubicazione di amianto nell’edificio nonché il suo stato di conservazione. In Italia, però, la normativa non prevede nulla in questione. Alla conferenza governativa sul tema “Amianto e patologie correlate: stato dell’arte e prospettive”, svoltasi dal 22 al 24 novembre 2012 a Venezia, Assoamianto ha proposto di prevedere, per le compravendite immobiliari, la certificazione attestante l’eventuale presenza di manufatti contenenti amianto e la relativa valutazione del rischio ex D.M. 6 settembre 1994. Il piano nazionale amianto, scaturito dalla conferenza, ha recepito questa proposta, anche se in misura ridotta, precisando che “…si propone, per le compravendite immobiliari, l’obbligo di certificazione attestante la presenza o assenza di manufatti contenenti amianto nell’edificio, ma, come detto, questo piano non è ancora operativo, per cui accade di frequente che la transazione immobiliare avvenga senza avere consapevolezza della presenza di questi manufatti.

I contributi per i lavori

Per quanto riguarda gli immobili d’impresa, l’Inail, annualmente, con i bandi Isi provvede a finanziare in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresa la bonifica da amianto. Il contributo concesso alle imprese è pari al 65% dell’investimento, viene concesso fino a un massimo di 130 mila euro, è erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Per ciò che concerne invece i contributi per i lavori di bonifica da amianto in edifici civili, purtroppo, in Italia, finora non sono stati previsti contributi statali (fatta eccezione per i lavori di bonifica urgenti previsti dal D.M Ambiente 18 marzo 2003, n.101, come individuati dalle Regioni o dalle Province autonome). Soltanto alcune Regioni e qualche Comune hanno previsto incentivi per i normali lavori di bonifica da amianto però limitati nel tempo e nell’entità. Attualmente, l’unica agevolazione è rappresentata dalla detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi interventi di bonifica da amianto. A questo proposito, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in vigore dal 1° gennaio 2017, operando ancora una volta una proroga, stabilisce che, con riferimento alle spese documentate relative a interventi di ristrutturazione edilizia, sostenute fino al 31 dicembre 2017, la detrazione fiscale rimane fissata al 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48 mila euro per unità immobiliare. Occorrerebbe lasciare questa percentuale al 50% almeno per i lavori di bonifica da amianto anche negli anni successivi al 2017.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

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Lavori in quota: i rischi, i livelli e le attrezzature

La disciplina in vigore a partire dal D.Lgs. n. 235/2003

Risposta

Il lavoro in quota non può essere svolto senza il ricorso all’ausilio di attrezzature di lavoro che consentano l’accesso e la permanenza dei lavoratori alle postazioni di lavoro. La materia relativa alla tutela delle condizioni di lavoro in questo specifico settore ha ricevuto una disciplina iniziale nel D.Lgs. n. 235/2003, provvedimento con il quale, dal 19 luglio 2005, l’Italia recepì le indicazioni contenute nella direttiva 2001/45/Ce, nell’ottica di una riduzione al minimo dei rischi professionali in ambiente di lavoro. Invero, l’obiettivo della “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” costituisce una delle misure generali di tutela previste dall’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 (già contenuta nella previsione del previgente art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994). Il testo unico della sicurezza sul lavoro ha confermato la disciplina precedente, dettando le prescrizioni minime specifiche per l’uso delle scale a pioli, dei ponteggi e dei sistemi a fune nei lavori temporanei in quota. In particolare, sono stati codificati parametri e criteri per la valutazione del rischio di caduta dall’alto, i quali operano come standard legali di riferimento per l’accertamento e la valutazione della colpa specifica dei soggetti obbligati. E’ questo uno dei pochi casi in cui il legislatore ha elaborato criteri utili per la valutazione del rischio prevenzionale, mediante la fissazione di norme cosiddette “programmatiche”. Se è corretto rimarcare, nella perdurante assenza di schemi legali di emanazione istituzionale, e a valenza cogente, l’eccessiva genericità dell’obbligo riferito all’(auto)valutazione dei rischi professionali, ciò non è a dirsi nel caso di specie, ove la normativa ha posto criteri sia assoluti sia comparatistico- relativi, per l’assolvimento degli obblighi di legge. Il quomodo agere debeatur trova così precisi riferimenti normativi, cui il datore di lavoro deve rigidamente attenersi, pena l’insufficienza qualitativa del documento di valutazione dei rischi (dvr).

La filosofia generale di tutela muove dall’affermazione di principio, contenuta nel quarto considerando della direttiva 2001/45/Ce, ove si legge che il rispetto delle prescrizioni minime volte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza in caso di uso di attrezzature di lavoro messe a disposizione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, è un elemento “essenziale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. In effetti, nei cantieri edili l’incidenza infortunistica causalmente riconducibile al rischio di caduta dall’alto è elevata, e ancor più elevata la percentuale di mortalità.

Il punto di partenza sul piano del metodo è e rimane, anche per i lavori temporanei in quota, l’individuazione e la valutazione dei rischi professionali: in questo ambito il datore di lavoro, in base a quanto dispone l’art. 111 del D.Lgs. n. 81/2008, ha l’obbligo di scegliere le attrezzature di lavoro “più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure”. Questo criterio principale riceve ulteriore irrobustimento dal criterio della “priorità” delle misure di protezione collettiva (contro le cadute) rispetto alle misure di protezione individuale (le prime offrono in genere una protezione migliore, come riconosce il dettato dell’art. 15, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale costituisce il recepimento dell’art. 6, par. 2, lett. d) della direttiva quadro 89/391/Cee, e del decimo considerando della direttiva 2001/45/Ce). Inoltre, le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere “confacenti” alla “natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”. L’idoneità del sistema di accesso ai posti di lavoro in quota deve essere valutata, al momento della scelta, in rapporto “alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego”, nonché alla possibilità di evacuazione in caso di pericolo imminente e all’assenza di rischi ulteriori di caduta. Al fine di esplicitare la ineludibile ratio legis involgente i criteri di scelta dell’attrezzatura di lavoro intrinsecamente più idonea (tra quelle di omologa species) a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, il citato art. 111 del testo unico detta i criteri per il concreto utilizzo delle singole attrezzature (scale a pioli e sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi) nell’effettuazione dei lavori temporanei in quota, rispetto ad altre attrezzature di lavoro considerate più sicure (alle quali, ciò nonostante, è consentito e lecito rinunciare): si tratta della fissazione di punti di “equilibrio” la cui finalità prioritaria è di conciliare una (limitata) riduzione del livello di tutela, compensata dalla minor durata di esposizione dei lavoratori al rischio derivante dallo svolgimento del lavoro in quota.

I criteri di utilizzo delle singole attrezzature di lavoro possono essere così riassunti:

  • per le scale a pioli, la sussistenza di condizioni di “limitato livello di rischio” e di “breve durata di impiego”, oppure caratteristiche esistenti dei siti, non modificabili da parte del datore di lavoro;
  • per i sistemi a funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, il conseguimento di un livello di sicurezza accettabile (quand’anche di entità non limitata) risultante dall’attività di valutazione dei rischi (il che implica appunto la facoltà di rinunciare all’impiego di un’attrezzatura di lavoro considerata più sicura); ciò sempre che si versi in condizioni di “breve durata di impiego”, nonchè di caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare.

In relazione alla durata dei lavori e ai vincoli di carattere ergonomico, il datore di lavoro deve prevedere l’impiego di un sedile munito degli appositi accessori. Esaurita la fase valutativa legata alla scelta preliminare dell’attrezzatura di lavoro, nonché la successiva fase decisionale legata al suo concreto utilizzo nel contesto lavorativo-ambientale prescelto, l’ulteriore criterio dettato dall’art. 111, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, è quello della “minimizzazione” dei rischi specifici insiti nelle singole attrezzature di lavoro. Questa previsione è una declinazione specifica del principio enunciato nella misura generale di tutela, risolventesi nell’obbligo di riduzione al minimo dei rischi professionali (art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008). Tra le misure prevenzionistiche suppletivamente obbligatorie, ove necessario (il documento di valutazione dei rischi ne espliciterà le ragioni positive o negative), sono stati indicati i cosiddetti dispositivi anticaduta, i quali, per quanto possibile, devono prevenire lesioni ai lavoratori, in ogni caso di caduta (sia a terra sia in sospensione) da postazioni di lavoro in quota.

L’art. 111, comma 6 introduce poi il principio della sicurezza equivalente per l’esecuzione di lavori di natura particolare, i quali richiedono l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute (con obbligo di immediato ripristino anche nel caso di temporanee sospensioni del lavoro: ad esempio la pausa mensa, o la fine dell’orario di lavoro giornaliero). L’art. 111, comma 7, da riferirsi ai lavori in esterno (“Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori”), è di non facile interpretazione, in assenza di ogni riferimento all’entità del pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e alla sua natura astratta o concreta (idest: “imminente”, in quanto rapportata ad un intervallo temporale). Vale la pena di osservare, al riguardo, che il punto 1 dell’Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 consente l’esecuzione di lavori in quota, pur particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali (tra le quali vanno sicuramente ricomprese le condizioni meteorologiche), laddove la citata previsione dell’art. 111, in situazioni di minor rischio (che possono verificarsi anche in cantiere), pone al contrario un esplicito divieto. L’art. 111, comma 8, obbliga il datore di lavoro a impartire disposizioni idonee affinché sia vietato (e rispettato il divieto di) assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori “addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”. Circa poi la valenza delle disposizioni di legislazione regionale inerenti all’obbligo di installazione delle linee vita fin dalla fase di progettazione tecnica dell’opera, va detto che esse non esonerano in ogni caso nè il committente (tramite i coordinatori), né il datore di lavoro dall’attività di valutazione del rischio di caduta dall’alto, valutazione che deve essere effettuata avendo quale criterio la priorità nell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali, così come dispone l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Ciò significa che l’esistenza della linea vita non risolve di per sé la problematica inerente alla valutazione del rischio, ma ne è solo la precondizione fattuale. Occorre invero distinguere tra dimensione progettuale dell’obbligo e dimensione prevenzionistica di quest’ultimo (rivolta alla tutela delle condizioni di lavoro): la circostanza ell’esistenza della linea vita non indica di per sé che il rischio di caduta sia per ciò solo “minimizzato”, conformemente al combinato disposto degli artt. 15, 111 e 115 del D.Lgs. n. 81/2008. Tra l’altro la linea vita, quale dispositivo di ancoraggio installato permanentemente alla struttura dell’edificio, è solo un elemento del sistema di protezione anticaduta, il quale prevede sempre l’utilizzo associato, da parte del lavoratore, di un dpi (“cordino”). Ed essendo questi dpi, ai sensi dell’art. 4, comma 6, lett. h) del D.Lgs 475/1992, ascrivibili alla “terza” categoria (art. 77 commi 4, lett. h) e 5 lett. a) del D.Lgs. 81/2008), il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori che ne fanno uso. Dunque, l’obbligo di predisposizione/installazione delle linee vita vale sia quale requisito di ambito progettuale sia quale condizione di valenza prevenzionistica.

Sul versante sanzionatorio, vi è poi una notazione singolare: mentre la violazione dell’obbligo di minimizzazione dei rischi professionali, stabilito in via generale, all’art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 è priva di sanzione penale, qualora la medesima violazione investa la scelta e/o l’utilizzo delle attrezzature di lavoro per l’effettuazione di lavori temporanei in quota, essa è soggetta alla sanzione penale dell’arresto sino a due mesi o dell’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (artt. 111, comma 5 e 159, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008). Analogamente, la violazione dell’obbligo di adottare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, il criterio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, stabilito in via generale, all’art. 15, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 non è assoggettata ad alcuna sanzione, mentre lo è la medesima violazione riferita alla scelta delle attrezzature di lavoro per l’effettuazione di lavori temporanei in quota (artt. 111, comma 1, lett. a) e 159, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro).

Nei casi ora indicati, si registra il fenomeno per il quale una norma avente natura “programmatica” (qual è l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008) si converte in norma “contravvenzionale”: il che non è senza conseguenze. Questa “conversione” infatti obbliga necessariamente l’organo di vigilanza a entrare nel merito dei contenuti di qualità del documento di valutazione dei rischi, intervenendo direttamente con la procedura di accertament odi cui al D.Lgs. n. 758/94, laddove, negli altri casi di insufficienza del dvr non costituenti autonoma fattispecie contravvenzionale, l’istituto applicabile quello della “disposizione” prevenzionistica di cui all’art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 520/55. Questo “salto di qualità” nella struttura del sistema sanzionatorio rispetto ad altre tipologie di rischio professionale potrebbe giustificarsi con la natura e il grado elevati dei rischi per i lavori in quota (tant’è che nel sesto considerando della direttiva 2001/45/Ce è espressa la valutazione che: “I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza”); tuttavia, non si capisce perché il legislatore non l’abbia esteso a tutte le lavorazioni previste dal D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412 (regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati), come ad esempio i lavori in sotterraneo e nelle gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi, ai lavori mediante cassoni in aria compressa e ai lavori subacquei. Nel caso poi che, sotto il profilo della minimizzazione dei rischi professionali nella scelta e/o nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro per l’effettuazione di lavori temporanei in quota, ovvero nell’adozione del criterio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, il documento di valutazione dei rischi sia non soltanto insufficiente, ma addirittura carente di valutazione, si pone la questione se siano congiuntamente contestabili sia la violazione dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (al solo datore di lavoro), sia la violazione del successivo art. 111 del decreto (contestabile anche ai dirigenti prevenzionistici), ovvero, in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 del codice penale e dell’art. 298 del testo unico, si debba fare riferimento solo alla seconda. Forse il legislatore meglio avrebbe fatto a prevedere, per la valutazione dei rischi relativi all’effettuazione di lavori temporanei in quota, uno statuto integrativo dell’obbligo generale di valutazione dei rischi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, non assoggettato ex se a sanzione in caso di inosservanza, ma ricadente nella sanzione generale prevista dall’art. 29 ora citato. Vi erano tra l’altro precedenti significativi, come l’art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 (lavoratrici madri), e l’art. 7, comma 1 della legge n. 977/67 (lavoro dei bambini e degli adolescenti).

La notazione finale di sintesi è che la disciplina di recepimento della direttiva europea 2001/45/Ce, attualmente riprodotta nel titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 81/2008, è in linea con la centralità del momento della scelta, da parte del datore di lavoro, dell’attrezzatura di lavoro più idonea; obbligo riconosciuto come originariamente “tipico” dell’attività di valutazione dei rischi professionali, nello stesso testo dell’art. 29, comma 1 del testo unico. L’auspicio è che il richiamo forte – da parte del legislatore – all’obbligo della minimizzazione del rischio, renda questa scelta massimamente funzionale alle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro. Per quanto attiene, invece, al principio di continuità normativa tra le abrogate disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e quelle del D.Lgs. n. 81/2008 che le hanno sostituite, con conseguente persistenza della sanzione penale (salva l’applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole), la corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi in senso positivo con la sentenza n. 26754 (Cass. pen. sez. III, 12 luglio 2010).

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La Cassazione insiste “Sì alla formazione”

Le attività di formazione e informazione dei lavoratori costituiscono un processo educativo mediante il quale sono affidati ai lavoratori e a tutti i soggetti operanti nel sistema della prevenzione e della protezione aziendale le conoscenze e le procedure necessarie per svolgere, nella massima sicurezza, i rispettivi compiti, riducendo e gestendo i possibili rischi.

In una recentissima pronuncia 2 dicembre 2016, n. 51540, la Cassazione, sezione IV, ha sottolineato e affermato che «il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici cui sono esposti ed a fornire loro un’adeguata formazione in relazione alle mansioni a cui sono assegnati». Altrettanto recentemente la Cassazione (sentenza 26 maggio 2016, n. 22147) ha affermato che «In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro». «Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni». Queste pronunce hanno meglio delineato quello che oggi è il quadro di una normativa sempre più dettagliata e attenta al problema della sicurezza dei lavoratori che, essendo “attori” e non soggetti passivi nella gestione della protezione e della prevenzione degli infortuni, devono essere sempre più edotti e preparati ad affrontare le emergenze e i rischi legati allo svolgimento delle proprie mansioni.

Il caso in esame

La suprema Corte è stata chiamata a esprimersi relativamente alla condanna di un imputato riconosciuto, in primo e in secondo grado, responsabile dell’omicidio colposo di un lavoratore, in seguito alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro. L’imputato era stato riconosciuto responsabile per non aver fornito ai dipendenti l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione corretta dei tagli forestali e per l’atterramento delle piante rimaste impigliate; per avere omesso di porre in essere un’adeguata attività di controllo e, soprattutto, per aver omesso di formare e informare adeguatamente i lavoratori sull’attività da svolgere e sui rischi connessi alla stessa. Dalle prove testimoniali era emersa l’imperizia del lavoratore che, nel procedere al taglio della pianta, non aveva proceduto secondo la tecnica corretta, aveva utilizzato una motosega in pessime condizioni, non aveva predisposto vie di fuga e non aveva praticato un taglio direzionale nell’albero, cosiddetta cerniera, che avrebbe consentito la caduta controllata della pianta. Se tutte le operazioni svolte nel corso del diradamento di un bosco, alle dipendenze dell’impresa datrice di lavoro, fossero state svolte in maniera corretta, si sarebbe potuto evitare che un abete alto circa 26 metri investisse il lavoratore che perse la vita per le gravi lesioni riportate. Tutta la difesa del datore di lavoro, ricorrente, è stata incentrata su:

  • l’incertezza espressa dai giudici dell’appello relativamente alla dinamica dell’incidente;
  • il fatto che non sarebbe stato obbligato a redigere un documento di valutazione dei rischi, avendo soltanto cinque dipendenti assunti regolarmente e, quindi, sarebbe rientrato in quella particolare categoria di datori di lavoro esentati dal D.Lgs. n. 626/1994, articolo 4, comma 11, e tenuti a effettuare solo un’autocertificazione della valutazione dei rischi;
  • il fatto che avrebbe assolto ai propri obblighi di informazione dei dipendenti sui rischi specifici derivanti dal taglio degli alberi e, anche se si fosse voluto ritenere il contrario, non sarebbe stato possibile sostenere, fondatamente, la sussistenza di un nesso eziologico tra l’omissione colposa e il decesso del lavoratore.

In effetti, i giudici d’appello avevano rilevato la possibilità di una ricostruzione della dinamica dell’incidente letale diversa da quella prospettata dal tribunale, ma la circostanza è stata ritenuta del tutto indifferente in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Affermare che la persona offesa sia stata colpita dalla caduta diretta di un albero o dalla caduta dello stesso albero rimasto impigliato nelle chiome degli altri alberi, in precedenza tagliato dalla medesima persona offesa, non esclude assolutamente la responsabilità del ricorrente per i suoi inadempimenti in materia cautelare infortunistica. Inoltre, indipendentemente dall’obbligo legale di redigere il documento di valutazione dei rischi, quello che i giudici hanno sottolineato è il fatto che il rischio trattato non era stato assolutamente previsto, neanche da quella autocertificazione alla quale fa riferimento il ricorrente: il documento è risultato essere carente in molti suoi aspetti per cui, effettivamente, non esistevano tassative prescrizioni in materia di sicurezza che fossero state imposte dal datore di lavoro e alla cui osservanza i lavoratori fossero stati debitamente addestrati. Ecco perché, escludendo che l’evento si sarebbe verificato, come sostenuto dal ricorrente, per errore del lavoratore, non potendo questo errore essere ritenuto imprevedibile, quello che è stato ritenuto rilevante è, invece, il fatto inequivocabile che l’errore ha trovato la sua essenziale spiegazione nel difetto di organizzazione del cantiere e nella carenza di formazione e di informazione dei lavoratori.

L’evoluzione della normativa

Dunque, nell’esaminare il caso, la suprema Corte, che ha confermato la correttezza della sentenza impugnata, rigettando il ricorso ha preso lo spunto per tratteggiare i contorni e i contenuti dell’obbligo di informazione e di formazione gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni, ripercorrendo le varie fasi attraversate dalla normativa in materia. Dopo l’emanazione dei primi provvedimenti normativi finalizzati alla realizzazione di un corpus legislativo diretto alla tutela preventiva della salute dei lavoratori (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) che hanno portato allo sviluppo di una tutela preventiva dell’integrità psico–fisica dei lavoratori, la svolta normativa si è avuta con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con il quale, recependo importanti direttive comunitarie, il legislatore ha introdotto una tutela prevenzionistica “soggettiva”, programmata e organizzata. È stata introdotta una nuova forma di tutela in cui ogni figura dirigenziale e ogni lavoratore partecipa all’organizzazione e alla gestione del lavoro con precisi diritti e doveri che rendono necessaria un’adeguata conoscenza di tutti i meccanismi all’interno dell’ambiente lavorativo: il lavoratore non ha più un ruolo passivo, ma ha un ruolo partecipativo alla realizzazione della prevenzione sulla base di tutta una serie di doveri e di diritti di cui deve essere a conoscenza.

Il D.Lgs. n. 626/1994 aveva previsto, tra le misure generali di tutela, l’«informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentati, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro». Successivamente, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha ripreso, sottolineato e ampliato il tema in maniera più dettagliata e completa D.Lgs. n. 106/2009, ha previsto la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che i lavoratori devono sostenere per riuscire a fare proprie le regole e le metodologie del sistema di prevenzione (articoli 36, 37 e 73, D.Lgs. n. 81/2008). I lavoratori non svolgono un ruolo passivo, ma sono essi stessi i fautori della propria sicurezza: una volta informati e formati adeguatamente dal datore di lavoro e dai loro rappresentanti, dovrebbero riuscire a gestire opportunamente i rischi connessi allo svolgimento delle proprie mansioni.

Informare, formare e addestrare gli addetti

Risulta evidente, dunque, come al centro di tutta la normativa di prevenzione e protezione dei lavoratori si pone l’obbligo di informare, formare e addestrare i dipendenti. L’articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008, parla di «formazione sufficiente ed adeguata » che il datore di lavoro deve garantire i lavoratori e ai loro rappresentanti, da ripetersi nel tempo a seconda dell’evoluzione e dell’insorgere dei nuovi rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Il comma 11, articolo 37, è espressamente diretto alla formazione del RLS che si fa portatore del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e che non può venir meno alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento all’interno dell’azienda in cui espleta le proprie funzioni. Stesso obbligo, sempre a carico del datore di lavoro, riguarda la formazione dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 7) che devono ricevere, appunto, una formazione specifica e periodicamente aggiornata, sia all’interno dell’azienda, ma anche fuori (come introdotto dal D.Lgs. n.106/2009). Anche i lavoratori autonomi, come disposto dall’articolo 21, D.Lgs. n. 81/2008, hanno l’obbligo di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37. Questo è un aspetto fondamentale nello svolgimento della propria attività perché, nel caso il lavoratore autonomo non si attenesse a questo obbligo, non partecipando ai corsi di formazione previsti, il committente potrebbe legittimamente non affidargli i lavori. Dalla lettura di queste disposizioni, che contengono i principali dettami in materia, è possibile dedurre quale sia stato l’intento del legislatore: disporre una serie di figure aziendali che sono deputate a svolgere un ruolo di formatori per i lavoratori, senza mai mettere in secondo piano la figura del datore di lavoro, che rimane il principale garante della sicurezza dei propri dipendenti, dovendo assicurarsi che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione.

Il datore di lavoro è obbligato a utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso per tutelare la sicurezza dei lavoratori attraverso un continuo scambio di informazioni con il medico competente e con i servizi di prevenzione e protezione, circa i rischi presenti in azienda e che riguardano il lavoro svolto dai dipendenti, e attraverso continue informazioni relative alle possibili esposizioni a pericoli gravi e immediati e che riguardano, di conseguenza, le operazioni di emergenza da eseguire. «La condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione ed informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche» (Cassazione penale, sezione IV, 23 ottobre 2008, n. 39888). «Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, deve operare un controllo continuo e pressante per ottenere che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi, anche instaurando prassi di lavoro non corrette» (Cassazione penale, sezione IV, 23 ottobre 2008, n. 39888). Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, «Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni». L’accordo 7 luglio 2016 è nato con l’obiettivo di riallineare la normativa relativa alla formazione degli rspp e degli aspp al D.Lgs. n. 81 /2008, ai successivi accordi Stato Regioni sulla formazione e al decreto del ministero del Lavoro e del ministero della Salute 6 marzo 2013 che delinea i criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. In particolare, l’accordo 7 luglio 2016 modifica il percorso formativo per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, inserisce nuovi requisiti per i docenti dei corsi di formazione (in linea con quanto disciplinato dal D.I. 6 marzo 2013), fa riferimento alla possibilità dell’impiego dell’e-learning per la specifica formazione e sottolinea il riconoscimento della formazione del medico competente e la formazione dei lavoratori somministrati.

Conclusioni

Appare evidente, quindi, la finalità primaria di tutta la normativa che è quella di garantire, sempre e comunque, la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente possibile. L’obiettivo è quello di evitare e, comunque, ridurre il numero degli infortuni sul lavoro, individuando e prevedendo i possibili rischi a cui il lavoratore andrebbe incontro nello svolgimento delle proprie mansioni. Tuttavia, il rischio di una disciplina cosi attenta e dettagliata è quello di creare una “sovrabbondanza” di obblighi sostenuti a fatica dai destinatari. Gli adempimenti sono tanti e anche dispendiosi per tante aziende che, alle volte, vivono la prevenzione e, in particolare, la formazione più come una “minaccia” che come una “salvezza”.

Basta immaginare la situazione di una piccola azienda, con pochi dipendenti, che è sottoposta alla stretta e scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi prescritti dalla legge e necessari per non incorrere nelle previste sanzioni. Potrebbe risultare particolarmente oneroso, per una piccola azienda, sostenere tutti i costi previsti per la formazione e l’addestramento dei dipendenti, considerando anche l’obbligo di redazione del dvr, che la legge impone anche alla presenza di un solo dipendente. Senza mai escludere, certamente, l’importanza che ha la sicurezza nell’ambiente di lavoro e senza mai dimenticare la priorità che, in ogni caso, bisogna riconoscere alla tutela della salute umana, sarebbe auspicabile trovare alcune soluzioni alternative che riuscirebbero a garantire tutto questo, senza “soffocare”, però, le piccole realtà aziendali che, a fatica, sopravvivono in un periodo non proprio florido dal punto di vista economico. In tema di formazione, per esempio, da parte di qualche esperto del settore, è stato proposto un corso di formazione generale, che abbracci tutti i settori della sicurezza, gestito dagli organi pubblici, come le Asl, che riesca a garantire una sufficiente informazione in materia, ma che possa contenere i costi, alle volte troppo onerosi per le più piccole realtà lavorative.

In breve, bisognerebbe cercare di compensare la necessità e l’importanza di tutelare i dipendenti, nel proprio ambiente di lavoro, con la necessità di rispettare le reali possibilità delle singole realtà in cui prestano il proprio servizio, in modo tale che tutta la normativa, giustamente evolutasi per andare incontro alle più specifiche esigenze di prevenzione, sia applicata da tutti gli interessati come una indispensabile risorsa e non soltanto come un obbligo supportato dalle tanto temute sanzioni.

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Gli obblighi di sicurezza per cedere macchine usate

Nel mondo imprenditoriale spesso accade, soprattutto in tempi critici per l’economia, di dover cedere impianti e macchine usate. Questo può avvenire nell’ambito di contesti più ampi, quali la cessione di un ramo di azienda o la dismissione di uno stabilimento industriale, oppure nell’ambito di operazioni più contenute, quali, per esempio, la dismissione di una linea produttiva ovvero la vendita di una singola macchina o anche solo di singoli componenti di una macchina.

In queste situazioni le aziende si pongono il problema di assicurare il massimo livello possibile di sicurezza, limitando i rischi di contestazioni. La materia è regolata, in primo luogo, dall’articolo 23, D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale «Sono vietati la fabbricazione, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

La violazione di questa disposizione è sanzionata in via contravvenzionale ed è soggetta, quindi, al pari di tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro punite con pena alternativa, al meccanismo di estinzione in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione e notizia di reato; regolarizzazione; ammissione al pagamento nella misura del quarto del massimo della pena pecuniaria; pagamento; estinzione del reato). Il problema è dato, però, dal rischio infortunio che, nel caso in cui fosse ravvisato il nesso causale tra l’evento e la violazione della norma, comporterebbe la responsabilità concorsuale del datore di lavoro utilizzatore e del soggetto che ha ceduto la macchina non a norma. Si tenga presente che i reati di lesioni e di omicidio colposo si considerano consumati il giorno in cui si verifica la lesione o la morte. Ne deriva che colui che cede una macchina può essere chiamato a rispondere anche diversi anni dopo perché non rileva la data di cessione ma la data dell’evento (anche se, indubbiamente,più tempo passa dalla vendita e più diventa complessa la dimostrazione che la macchina fosse già irregolare all’epoca della cessione). Sebbene la norma consideri vendita, noleggio e concessione in uso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che rilevi la cessione anche a titolo gratuito e che non rileva che il cedente lo faccia a titolo professionale, potendo integrare il reato anche solo un atto di vendita (Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2000, n. 10342).

Il tema è quanto mai delicato per gli operatori economici perché le cessioni di macchine o impianti usati può rappresentare uno strumento importante di realizzo ma, nel contempo, diventa motivo di preoccupazione (doverosa) nel momento in cui l’attrezzatura da lavoro, nelle condizioni in cui si trova, non garantisca l’utilizzo in condizioni di completa sicurezza e, quindi, occorre valutare quali soluzioni percorrere per assicurare il rispetto della norma di prevenzione senza far scemare del tutto il valore economico dell’operazione. Le strade percorribili sono diverse e alcune di queste hanno trovato ampia applicazione nella prassi, sebbene le indicazioni giurisprudenziali siano ancora troppo poche e non particolarmente significative. Saranno analizzate queste possibili opzioni, evidenziandone aspetti positivi e rischi.

La conformità europea

Occorre preliminarmente esaminare una questione di grande rilievo e che è spesso discussa nei procedimenti per infortunio sul lavoro (indipendentemente dal tema della cessione di macchine usate), ossia il “valore” della marcatura Ce rispetto alla normativa di prevenzione. La materia oggi è regolamentata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine[1]. Il D.Lgs. n. 17/2010 non è la prima normativa nazionale in materia di sicurezza delle macchine. La materia è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 459/1996, attuativo della precedente direttiva comunitaria, che già aveva previsto l’obbligo di marcatura Ce. Non è rilevante approfondire le differenze tra le due normative. È opportuno evidenziare che, invece, tutte le macchine progettate, fabbricate o importate dal 1996 in avanti dovevano (e, quindi, dovrebbero) essere dotate del marchio Ce. Occorre domandarsi se la presenza della marcatura Ce rappresenti una “patente di sicurezza” ai sensi della vigente normativa di sicurezza[2], in primo luogo il D.Lgs. n. 81/2008 e le norme di attuazione e, quindi, se il marchio comunitario costituisca una condizione di asseverazione dell’adempimento del debito di sicurezza in capo al datore di lavoro. Il quesito, posto sul piano generale, assume rilievo con riferimento al problema della vendita di macchine usate perché il tema, evidentemente, si ripropone, anche con maggiori difficoltà, allorché si tratti di cedere una attrezzatura di lavoro provvista, appunto, del marchio Ce. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema in più occasioni, esprimendo un orientamento che può essere considerato consolidato: «Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità, e ciò a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.

Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza. Tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell’imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l’esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell’utilizzo dei macchinari» (Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2011, n. 33285; in senso conforme Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2009, n. 36889, che ha posto l’accento anche sul profilo dell’utilizzo conforme della macchina; vedere anche Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 35909). Significativa anche la sentenza, meno recente, ma più diffusamente motivata sul punto specifico, secondo la quale «Altrettanto infondate sono le censure proposte in relazione al marchio CE apposto sulla macchina, atteso che esso, come giustamente si è sostenuto nella sentenza impugnata, certamente – anche in considerazione della sua natura autocertificatoria – non esonera da responsabilità chi produce o mette in vendita macchinari realizzati senza il rispetto delle norme antinfortunistiche. (…) Il vizio rilevato era chiaramente e facilmente percepibile dall’imputato; donde l’affermazione di responsabilità per avere lo stesso introdotto nella sua azienda e messo a disposizione dei suoi dipendenti una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche. Norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della vittima, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, nulla rilevando la marchiatura CE che come già osservato, non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza» (Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2008, n. 37060). Quindi, il quadro giurisprudenziale è sufficientemente chiaro nell’individuare un onere del produttore della macchina e del datore di lavoro che la utilizza di verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 pur in presenza di marcatura Ce.

Le sentenze pongono l’accento sul datore di lavoro in relazione al fatto che l’esposizione al pericolo del lavoratore deriva direttamente dalla sua attività e, poi, perché, nel passaggio tra il produttore e l’utilizzatore, si verifica indubbiamente un incremento di problematiche di sicurezza correlate alla mediazione comportamentale dell’uso della macchina. Le sentenze esaminate non si diffondono nella ricerca di fondamenta normative all’interpretazione proposta, liquidando il tema attraverso un richiamo alla preminenza del bene tutelato. In proposito, occorre rilevare che il D.Lgs. n. 17/2010 ha un allegato tecnico di contenuto approfondito e molto ampio per quanto concerne i criteri di sicurezza delle macchine (allegato I, «Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine»). Tuttavia, è la stessa normativa macchine a suggerire che la marcatura Ce non esaurisce il debito di sicurezza posto a carico del costruttore, del venditore e, in ogni caso, del fruitore. L’articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 17/2010, prevede, infatti, che «possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone».

Il successivo articolo 6, relativo alla sorveglianza sul mercato, prevede, al comma 4, che «qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura ‘CE’, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato,ne vieta l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario».

Occorre ancora citare il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 17/2010, secondo il quale «le macchine provviste della marcatura ‘CE’ e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo». Insomma, nel momento in cui si ammette che una macchina provvista del marchio Ce e conformemente utilizzata possa «rischiare di compromettere la salute dei lavoratori», ecco che diventa abbastanza intuibile la ragione che giustifica il motivo di rimprovero colposo. Infatti, sarà sempre possibile trovare negli allegati tecnici al D.Lgs. n. 81/2008, attraverso gli articoli 70 e 71 (requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro)e le norme tecniche contenute nell’allegato V, una regola tecnica di sicurezza che non sia stata rispettata. In ogni caso, il ricorso all’art. 2087, codice civile, consente di coprire anche le zone di tutela non espressamente considerate da una specifica disposizione. La prassi giudiziaria, al di là delle sentenze della Corte di Cassazione commentate (che sono poche perché pochi sono i processi in materia giunti fino alla Corte di legittimità), evidenzia una sostanziale tendenza a contestare un profilo di colpa allorquando la marcatura Ce manchi nei casi in cui è dovuta e a ritenere sostanzialmente irrilevante la presenza del marchio Ce a fronte di condizioni di pericolosità della macchina che hanno determinato un infortunio sul lavoro. È appena il caso di evidenziare che, nel momento in cui si imbocca la strada di ritenere che la marcatura Ce non assolva al debito di sicurezza, è gioco forza ritenere che anche l’assenza del marchio, laddove prescritto, non possa essere ritenuto quale autonomo profilo di colpa rilevante in ordine al determinismo di un evento di danno, in ragione del fatto che anche una macchina sprovvista di conformità Ce può essere non di meno sicura[3]. In questi casi, potranno essere applicate, ricorrendone i presupposti, le sanzioni specifiche previste dal D.Lgs. n. 17/2010, ma non potrà essere ravvisata la responsabilità per l’eventuale evento di danno per carenza del nesso causale.

Possibili soluzioni

Una volta chiarito che la presenza della marcatura Ce non fa venir meno il dovere di verifica, tanto a carico del produttore quanto a carico del datore di lavoro e così pure a carico del cedente, della conformità alla normativa di prevenzione, è appena il caso di precisare che la marcatura Ce rappresenta comunque un primo passo importante nella valutazione di conformità di una macchina, in ragione del fatto che l’allegato I al D.Lgs. n. 17/2010 prevede i «requisiti essenziali di sicurezza», che poi tanto essenziali non sono, solo considerando gli aspetti contemplati e laddove lo si confronti con l’allegato V al D.Lgs. n. 81/2008[4]. Inoltre, occorre precisare che la cessione, in quanto tale, non comporta l’obbligo di marcatura Ce e, quindi, il venditore non dovrà provvedere alla marcatura di macchine che aveva acquistato prima dell’entrata in vigore di questo obbligo (D.P.R. n. 459/1996).

Detto questo, è possibile soffermarsi sugli adempimenti/cautele da considerare per vendere macchine o impianti usati senza creare un rischio per la salute dei lavoratori, senza violare l’articolo 23, D.Lgs. n. 81/2008 (o meglio, riducendo per quanto possibile il rischio di incriminazione sotto questo profilo e per eventi dannosi che dovessero accadere nell’ambito dell’attività del datore di lavoro acquirente), prendendo in esame, in modo necessariamente sintetico, le ipotesi di maggior interesse nella prassi. In termini generali, è possibile affermare che ogni cessione deve essere accompagnata dalla consegna del libretto d’uso e manutenzione[6]. Questo è un aspetto che può diventare problematico rispetto a macchine molto datate, ma che può essere risolto attraverso la ricerca presso la casa produttrice (laddove esista ancora), ovvero tramite la rete, anche utilizzando documentazione tecnica riguardante macchine simili, ovvero ancora mediante l’ausilio di un tecnico che sia in grado di redigere un libretto che affronti, quantomeno, le più significative problematiche di sicurezza correlate all’uso, alla manutenzione, al montaggio e allo smontaggio della macchina. In questo ambito, inoltre, deve essere considerata la disposizione di cui all’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, per la quale «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisisti di sicurezza di cui all’allegato V».

Questa norma riguarda le macchine per le quali non sono previste «specifiche disposizioni legislative e regolamentai di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto» (articolo 70, comma 1); di qui la ragione per la quale ha ricevuto un’attenzione e un’applicazione assai scarse. La violazione di questa norma è sanzionata soltanto in via amministrativa (articolo 87, ultimo comma, D.Lgs. n. 81/2008), ma ben può costituire fondamento di rimprovero colposo per eventi di danno che dovessero essere causalmente riconducibili alla sua inosservanza.

La certificazione di sicurezza

Quella di far “certificare” la macchina a un esperto di sicurezza è senza dubbio la strada più sicura, se percorribile[7]. Si tratta di una sorta di perizia tecnica con la quale un esperto del settore attesta di avere visionato e provato la macchina e di averne riscontrato, alla data dell’esame, la conformità ai requisiti di sicurezza. Questa impostazione, indubbiamente seria e cautelativa, ha dei limiti che non hanno bisogno di essere evidenziati, soprattutto allorquando si tratti di macchine molto vecchie e, quindi, non più in linea con le tecniche costruttive attuali. L’ausilio di un tecnico ha anche un vantaggio in termini di ricostruzione e/o implementazione della documentazione tecnica di cui deve essere corredata ogni attrezzatura da lavoro.

Il “divieto di utilizzo”

La soluzione più praticata è senz’altro quella di cedere la macchina specificando che la stessa, nello stato in cui si trova, non può essere utilizzata perché insicura. Sono ipotizzabili alcune opzioni. Quella certamente meno rischiosa è la cessione ai fini di lavorazione. La macchina è ceduta a un soggetto che dovrebbe curarne la messa a norma:

  • per poi metterla in uso;
  • per poi rivenderla.

Questa opzione ha trovato riconoscimento in una significativa sentenza della Corte di Cassazione: «Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi» (Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2013, n. 40590). Dalla motivazione di questa sentenza si evince in modo chiaro come sia necessario andare a verificare le condizioni di vendita. Questo significa che, per poter praticare questa opzione, occorre prestare molta attenzione all’aspetto contrattuale. Inoltre, è importante che l’acquirente abbia le capacità tecniche per poter valutare ed effettuare le operazioni di messa a norma. Questo non significa che debba essere necessariamente un’azienda che produce il tipo di macchina in questione, o addirittura la stessa impresa produttrice della macchina di cui si tratta, ma occorre quantomeno che l’acquirente possegga strumenti e competenze tecniche sufficienti in relazione all’attivitàda compiere. L’azienda che effettua le modifiche potrà poi restituire la macchina al mittente, ovvero venderla a terzi, ovvero trattenerla, modificando, quindi, il titolo da contratto d’opera a vendita per il futuro utilizzo.

Il semplice «divieto di utilizzo», nel caso di cessione ad aziende che non effettuano attività di messa a norma, rappresenta la strada più semplice e meno onerosa, ma anche quella che presta il fianco alle maggiori obiezioni. Prima fra tutte, una di rilievo formale, in ragione del fatto che l’articolo 23, D.Lgs. n. 81/2008, pone un divieto di cessione di macchine non a norma che, per come è posto e per quelle che sono le sue finalità, non pare poter soffrire eccezioni di questo tipo. In secondo luogo, l’imposizione di un «divieto di utilizzo fino a messa a norma» lascia il tempo che trova in ragione del fatto che il venditore non ha possibilità alcuna di verificare che questo divieto sia effettivamente rispettato dall’acquirente, né è ragionevole che lo faccia. Si tratta, insomma, di una soluzione che rischia di essere considerata non rispettosa del divieto di cui all’articolo 23, D.Lgs. n. 81/2008. Senz’altro preferibile è la scelta di effettuare una sorta di vendita di cosa futura.

Cioè, nel contratto è precisato che la vendita diventerà operativa soltanto allorquando sarà data conferma dell’avvenuta messa a norma. La macchina è trasferita, quindi, ma al solo fine della sua messa a norma (da parte del futuro compratore o di altra azienda), stabilendo un termine entro il quale la vendita debba essere perfezionata. Attenzione, però, che se si procede in questo senso, bisogna poi ottenere la prova dell’avvenuta messa a norma e questo potrebbe rivelarsi un aspetto problematico.

Questa ipotesi, evidentemente, è praticabile soltanto rispetto a contraenti di provata affidabilità. La soluzione meno impegnativa, di più facile realizzazione ma che non elimina però totalmente il rischio, è quella di prevedere nel contratto che la macchina, nello stato in cui si trova, non può essere utilizzata, che sono necessarie tutta una serie di modifiche e che il compratore si impegna a non metterla in uso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Questa ipotesi è cautelativa solo in parte, per le stesse ragioni esaminate con riferimento all’ipotesi del mero divieto di utilizzo.

La cessione…

…come rottame

Questa è una soluzione che non presenta difficoltà, anche laddove sia stabilito che la rottamazione debba essere fatta a cura dell’acquirente. L’unico problema è che, in questo caso, la cessione deve avere un prezzo giustificabile rispetto a un rottame, o qualche cosa di più, ma mai avvicinarsi a un prezzo che potrebbe far pensare che la macchina è ceduta come tale, ancorché usata[9]. In questi casi è necessario che il cedente acquisisca un documento dal quale sia possibile dedurre l’avvenuta rottamazione della macchina.

…di un impianto complesso

In questo contesto la soluzione più lineare è quella di stabilire che lo smontaggio, il trasporto e il successivo montaggio sia rimesso a totale cura dell’acquirente. In questa ipotesi, anche i profili di sicurezza riguardanti il futuro utilizzo di macchine e di attrezzature di lavoro sarebbero inevitabilmente mediati dall’attività del montatore e/o assemblatore, riducendo ulteriormente il rischio che possa derivarne una contestazione a carico del venditore.

I profili da considerare sono due:

  • la gestione della sicurezza e della tutela ambientale nella fase di smontaggio;
  • la gestione della sicurezza per il futuro utilizzatore.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’ipotesi più cautelativa risulta essere quella di approntare un contratto di comodato gratuito del sito, almeno nella parte strettamente necessaria alle operazioni di smontaggio, con esplicita previsione riguardante i temi ambientali. In questo caso, anche rispetto a lavori che dovessero rientrare nel Titolo V, D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri), l’acquirente assumerebbe la qualità di “committente” a tutti gli effetti. Anche gli adempimenti ambientali (gestioni rifiuti demolizione; eventuale cessione rifiuti soggetti a recupero (per esempio, ferro) possono essere riferiti, sempre attraverso una chiara previsione contrattuale, all’acquirente. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono percorribili le strade indicate ai precedenti punti, fermo restando che la sicurezza di un impianto dipende anche, in maniera significativa, dalle modalità con cui è rimontato, dalla eventualità che siano aggiunte e/o sostituite parti dello stesso, dal contesto produttivo in cui è inserito. Questi aspetti possono comportare elementi di complicazione, ma rappresentano, per il venditore, condizioni che possono anche portare all’esenzione di responsabilità, nella misura in cui la situazione di insicurezza derivi, non da caratteristica intrinseca dell’impianto o di una parte degli elementi che lo compongono, ma da fattori correlati al montaggio, all’assemblaggio e, comunque, all’utilizzo nel processo produttivo del cessionario.

…di un componente

È difficile dare una indicazione univoca, per il semplice fatto che occorrerebbe verificare, nel caso specifico, l’oggetto della cessione: infatti, sono identificabili alcune componenti che, in quanto tali, non hanno nessun rilievo diretto sulla sicurezza. Ve ne sono altre che, invece, devono avere delle caratteristiche intrinseche di sicurezza, pur a prescindere della macchina in cui andranno a essere montate.

…di un ramo d’azienda

Le regole esaminate non dovrebbero variare allorquando la cessione di macchine o impianti usati avvenga nell’ambito di un più ampio contratto di vendita o affitto di ramo d’azienda. Peraltro, è opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, in una sentenza isolata ma abbastanza recente, ha espresso diverso avviso (Cass. pen., sez. III 22 maggio 2012, n. 19416).

…in sede di liquidazione o nell’ambito concorsuale

Stante le finalità delle norme, non sembra vi siano ragioni per escluderne l’applicazione, ovvero per prospettare margini di applicazione differenziata, nei casi in cui la vendita sia effettuata nell’ambito di procedure a evidenza pubblica, quali le procedure concorsuali o alcune forme di liquidazioni. L’articolo 23 ammette, al comma 2, solo la deroga relativa alle società di leasing, alle quali è richiesto unicamente di accertare che i beni siano corredati della documentazione prescritta dalla normativa.

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Cassazione: anche il lavoratore deve fare la sua parte

È esperienza comune, tanto dei datori di lavoro e dei lavoratori, quanto degli operatori del diritto che si occupano della materia, che buona parte degli infortuni sul lavoro è originata da comportamenti abnormi o comunque inappropriati dei lavoratori.

In questo tipo di situazioni, che si verificano per le più svariate ragioni (eccessiva confidenza con l’attività, convinzione di poter svolgere meglio un determinato compito in modo diverso da quello appreso, reale o ritenuta necessità di svolgere la propria mansione in tempi più rapidi), per il datore di lavoro è sempre estremamente difficile portare una convincente difesa avanti al giudice penale e che gli consenta, quindi, di venire assolto. La ragione di questa difficoltà si rinviene, tra l’altro, nel rigore interpretativo – sia pur con temporanee oscillazioni garantiste che paiono tuttavia più rare[1] – che la suprema Corte ha da sempre offerto del concetto di condotta “abnorme”.

La condotta “abnorme”, infatti, intesa come quella condotta del lavoratore completamente avulsa dal contesto lavorativo e, come tale, capace di interrompere il nesso causale tra la colpa del datore di lavoro e l’infortunio proprio in ragione della sua straordinarietà rispetto alle mansioni svolte, ha trovato riconoscimento sporadico nelle pronunce, tanto di merito che di legittimità Ne consegue che, anche al cospetto di una realtà aziendale ben organizzata e, quindi, anche in presenza di chiare indicazioni circa le condotte da non tenere durante le attività lavorative, al verificarsi di infortuni e in presenza di una violazione (o asserita violazione) di una qualsiasi norma cautelare (generica o specifica) contestata al datore di lavoro, quest’ultimo vedeva – e vede – ampiamente ridotte le proprie chances di difesa.

Questo perché, in termini più semplici, difficilmente la giurisprudenza riconosce come abnormi comportamenti del lavoratore che, seppur espressamente vietati, trovano la propria occasione nell’ambito dell’attività lavorativa e magari originano proprio dalle specifiche mansioni (cfr. Cass. IV., 28.4.11, Millo e altri, Rv 250710; sez. IV, 10.10.2013, Rovaldi, Rv 259313; 5.3.2015, Guida, Rv 263386). In questi casi, dunque, la difesa che si fondava sulla prova, comunque non sempre facile da fornire in termini compiuti, dello svolgimento di una adeguata e specifica formazione dei lavoratori in merito alle condotte vietate, rischiava di essere sterile e “superata” dall’assunto secondo cui il datore di lavoro deve comunque e sempre prevedere ed evitare anche i comportamenti sbagliati.

Questo scenario particolarmente rigoroso e severo non era e non è mutato neppure a seguito della specificazione degli obblighi dei lavoratori contenuti nel D. Lgs. 81/2008. L’attuale impianto normativo, infatti, non considera più i lavoratori quali meri “soggetti passivi” della sicurezza, ma attribuisce loro un ruolo attivo, così come risulta dai doveri imposti dall’art. 20 comma 2 del decreto che, ad esempio, alla lettera c), stabilisce che devono utilizzare in modo corretto gli strumenti di lavoro.

Doveri, oltretutto, sanzionati penalmente dalla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 59, D.Lgs. 81/2008, tenuto – altresì – conto che il comportamento improprio di un lavoratore può mettere in pericolo anche la salute degli altri lavoratori. Tuttavia – come si è detto – l’approccio maggioritario dell’interpretazione tende ad attribuire al datore di lavoro la responsabilità penale per l’infortunio causato dal comportamento erroneo e vietato del lavoratore.

Con la sentenza numero 174/2017 depositata il 5 aprile 2017 la quarta sezione della Cassazione, confermando una decisione della corte d’Appello di Milano, pur ribadendo i principi relativi alla definizione di condotta abnorme del lavoratore, ha riconosciuto la possibilità di tenere conto del comportamento colposo del dipendente quale elemento idoneo a fondare il giudizio di riconoscimento di particolare tenuità del fatto: «D’altro canto ai fini del riconoscimento della tenuità dell’offesa non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all’art. 131 bis del codice penale, il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva».

Dalla disamina del corpo motivazionale della sentenza, si comprende che di certo non basta il comportamento colposo del lavoratore per invocare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 131 bis del codice penale, dovendo, di contro, ricorrere tutti gli altri elementi richiesti dalla norma, tuttavia il principio affermato dalla Cassazione appare di particolare importanza perché ha valorizzato l’agire colposo del dipendente ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto. Inoltre, la suprema Corte ha anche affermato che non è ostativa al riconoscimento della speciale tenuità del fatto la qualificazione giuridica di “lesioni gravi” contenuta nel capo di imputazione, quale evento dell’infortunio.

Lo si ripete: vi devono essere “altri indici di tenuità” offerti, ad esempio, dalla prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori, dell’inesistenza di gravi carenze nella sicurezza aziendale, nella volontà di apportare miglioramenti successivamente al fatto reato, ma la colpa del lavoratore torna ad assumere un ruolo importante da documentare e provare al giudice. Ne consegue che diventa fondamentale, per l’azienda e per il datore di lavoro, documentare in qualsiasi momento e con precisione:
• l’avvenuta realizzazione di corsi di formazione;
• il corretto addestramento degli operatori;
• l’avvenuto richiamo e le irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte della messa in atto di comportamenti vietati e pericolosi.

Nel quadro delineato dalla Cassazione – ma ciò valeva anche prima – è fondamentale dimostrare di non aver mai tollerato comportamenti vietati o prassi illegittime, fra fonti principali degli infortuni. Oltre alla funzione preventiva – obiettivo prioritario per le aziende – oggi la Cassazione offre una ragione in più per sottolineare e stigmatizzare i comportamenti vietati, così da potersi giovare, in sede dibattimentale, della “colpa” del lavoratore.

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19 settembre: corso per addetti antincendio

Martedì 19 settembre 2017, presso la sede di Studio ASQ di Latina in via Piave angolo via Magra, si terrà il corso di formazione per addetti anticendio.

L’addetto antincendio è una figura chiave all’interno di un’azienda e obbligatoria dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08 e dal D.M 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro“.

Può essere un dipendente o il titolare dell’azienda stessa ed ha il compito di mettere in pratica tutte le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso.

Il corso prevede una lezione teorica in aula, che toccherà i temi riguardanti l’incendio in generale, la prevenzione dello stesso e tutto quello che concerne la protezione e le procedure da adottare in caso di emergenza. Al termine della parte teorica si terrà una sezione di esercitazione pratica nel piazzale antistante la sede di Studio ASQ.

In particolare il corso si articolerà nelle seguenti modalità:

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1. Incendio e prevenzione
• principi di combustione
• prodotti della combustione
• sostanze estinguenti in relazione all’incendio
• effetti dell’incendio sull’uomo
• divieti e limitazioni di esercizio
• misure comportamentali

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2. Protezione antincendio e procedure
• principali misure di protezione antincendio
• evacuazione in caso di incendio
• chiamate ai soccorsi

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3. Esercitazioni pratiche
• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• istruzioni sull’uso degli estintori portatili
• pratica nell’uso di estintori

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Per maggiori informazioni su questo corso e sugli altri corsi di formazione e abilitazione di Studio ASQ, clicca QUI.

 

 

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