Attrezzature provvisionali di lavoro costituite da elementi assemblabili con grande facilità e in un tempo ridotto. Hanno ingombri in pianta limitati e raggiungono altezze non elevate.
Le fiancate possono essere realizzate utilizzando le scale portatili come componenti. L’accesso alla piattaforma può avvenire dall’esterno o dall’interno. Nelle attività per cui è previsto il ricorso, il lavoratore, però, è esposto ai rischi di instabilità e di caduta dall’alto durante il montaggio, l’uso e lo smontaggio.
Non sono coperte da direttiva specifica e non possono essere marcate Ce, ma sono soggette, comunque, al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il cosiddetto codice del consumo)

In alcuni contesti lavorativi, l’utilizzo di trabattelli “normali” è assai difficoltoso per cui vengono frequentemente impiegati “piccoli trabattelli”, attrezzature provvisionali di lavoro diverse da quelle previste nella Uni En 1004. Sono sono generalmente destinati a lavori di breve durata e possono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente.
Gli ambienti ove più spesso vengono impiegati sono gli spazi ristretti e/o i luoghi ad altezza ridotta. I “piccoli trabattelli” assomigliano anche ad altri “dispositivi”: le scale mobili con piattaforma secondo la Uni En 131-7. Considerate le ridotte dimensioni, i piccoli trabattelli vengono generalmente usati da parte di una persona alla volta e possono sopportare un carico massimo di 150 kg. Questo carico comprende l’utilizzatore, gli utensili, le attrezzature e il materiale. Non vanno utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura e come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e nello specifico all’art. 140. L’utilizzo di trabattelli per lavori in quota è previsto nell’art. 111 del D.Lgs 81/2008 al comma 2: «Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente».
Il comma 5 prevede che «Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori». I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini». I requisiti essenziali che i piccoli trabattelli debbono possedere sono:

• la stabilità al ribaltamento laterale;
• la sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio;
• la sicurezza durante l’uso.

Per stabilità al ribaltamento laterale si intende la capacità che ha un piccolo trabattello a opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento laterale con una rotazione intorno a un asse passante per la base dei due montanti; è dovuta al comportamento del lavoratore che si pone lateralmente al piccolo trabattello per cui il suo baricentro cade fuori dalla base di appoggio o che esercita forze sostanzialmente parallele all’impalcato (quando per esempio adopera un trapano) pur avendo il baricentro entro la base di appoggio del trabattello.

Riguardo alla stabilità, l’articolo 140 del D.Lgs. 81/2008 prevede che «I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati» (art. 140, comma 1).

Ulteriore risvolto su cui il legislatore pone l’attenzione ai fini della stabilità è il bloccaggio delle ruote che «devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota» (art. 140, comma 2). Per quanto riguarda la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e l’uso si deve far riferimento alle indicazioni obbligatorie del fabbricante che conosce esattamente le caratteristiche delle attrezzature e i vincoli nell’utilizzo. Queste istruzioni obbligatorie devono essere esaurienti.

I requisiti
I requisiti ai quali il piccolo trabattello deve soddisfare possono essere distinti in requisiti dimensionali e requisiti di sicurezza. I requisiti dimensionali sono legati alle dimensioni minime e massime che il piccolo trabattello e i suoi componenti (piattaforma, botola, protezione laterale, ruote) debbono possedere. I requisiti dimensionali sono relativi anche alle tipologie di accesso (tipo A, tipo B, tipo C, tipo D secondo i punti 7.6.3.2, 7.6.3.3, 7.6.3.4 e 7.6.3.5 della Uni En 1004:2005) e alle modalità di accesso (dall’esterno o dall’interno). I requisiti di sicurezza sono quelli che permettono il montaggio, l’uso e lo smontaggio sicuro del piccolo trabattello e fanno riferimento alle caratteristiche specifiche che lo stesso e i suoi componenti (piattaforma, botola, protezione laterale, ruote, stabilizzatori e connessioni) debbono possedere. I requisiti di sicurezza sono relativi anche alle tipologie e alle modalità di accesso.

La Uni En 1004
La Uni En 1004: 2005 («Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati – Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali») fu elaborata dal Cen TC 5 «Attrezzature di lavoro provvisionali» tenendo conto di due presupposti costruttivi:

• i fabbricanti di ponteggi disponevano i ponteggi prefabbricati e non ancorati su quattro piedini dotati di ruote girevoli;
• i fabbricanti di scale a pioli iniziarono la costruzione di torri mobili di accesso e di lavoro con scale in materiali leggeri utilizzando telai di alluminio e ruote girevoli.

Il Cen Tc 53 deliberò, nel 1980, di unificare la produzione di torri mobili di accesso e di lavoro parallelamente all’unificazione a livello europeo di ponteggi di servizio e di lavoro prefabbricati, Uni En 12810-2 («Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati – Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale» e Uni En 12811-3 «Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 3: Prove di carico». La Uni En 1004 si applica alla progettazione di torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati con altezza da 2,5 m a 12,0 m (non esposte al vento) e da 2,5 m a 8,0 m (esposte al vento). La norma fornisce linee guida per la scelta delle dimensioni principali e dei metodi di stabilizzazione; i requisiti di sicurezza e prestazionali e alcune informazioni sulle torri complete. La norma costituisce il principale riferimento tecnico per la realizzazione di queste attrezzature di lavoro che possono essere alte fino a 12m e hanno l’aspetto di “strutture”. L’importanza della Uni En 1004 è implicitamente riconosciuta dal D.Lgs. 81/2008 all’allegato XXIII comma a. («ll ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica Uni En 1004»). La Uni En 1004 va utilizzata congiuntamente alla Uni En 1298: 1998 – «Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni» che non è una “solo” norma sul manuale d’istruzioni, ma rappresenta il complemento alla Uni En 1004 in quanto fornisce informazioni non contenute nella stessa e che vanno oltre i normali contenuti del manuale di istruzioni. La Uni En 1004 e la Uni En 1298 sono oggetto di revisione da parte del Cen TC 53 WG4 «Torri mobili di accesso». Le bozze contengono modifiche significative.

La Uni En 131-7
La Uni En 131-7:2013 Scale – Parte 7 («Scale movibili con piattaforma» definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione di questa particolare tipologia di scale. Si applica alle scale movibili con piattaforma di lavoro con area massima di 1 m2 e altezza massima della stessa di 5 m, da usare da parte di una persona alla volta. Il carico massimo ammesso sulla scala è di 150 kg che comprende un carico massimo combinato dell’utilizzatore, degli utensili, delle attrezzature e del materiale.

Non si applica alle scale portatili, secondo la Uni En 131-1, alle scale portatili secondo la Uni En 131-4, alle scale portatili per servizi antincendio secondo la Uni En 1147, alle scale per sottotetto secondo la Uni En 14975, agli sgabelli a gradini secondo la Uni En 14183, alle scale, scale a castello e parapetti secondo la Uni En Iso 14122-3 e alle scale isolanti secondo la Uni En 50528. Questa tipologia di scale conosciuta anche come “scala a castello”, “scala cimiteriale” o “scala a palchetto” è utilizzata in molti ambiti per le specifiche caratteristiche costruttive.
A un tronco di salita, è provvista di piattaforma, guarda corpo e corrimano. La base è costruita per non permetterne il ribaltamento frontale e laterale, è dotata di due ruote fisse portanti per garantirne gli spostamenti e appoggia su quattro punti. Si tratta di attrezzature provvisionali di lavoro molto di use nel nostro paese. L’assenza di una standard specifico ha indotto Uni ad avviare uno progetto di norma dedicata.