Non è sufficiente trasferire al lavoratore conoscenze teoriche e pratiche: la sua preparazione deve, infatti, basarsi su un’attività meticolosa, specifica, concreta, applicata e sperimentata. Senza dimenticare l’affiancamento di personale più esperto in grado di verificare l’acquisita padronanza da parte dell’addetto delle operazioni che è chiamato a svolgere. Un principio, questo, da non trascurare. Obiettivo: garantire la più elevata sicurezza possibile
Sembrerebbe superfluo, oggi, ribadire, ancora una volta, l’importanza di un’adeguata formazione e informazione per ogni lavoratore che si accinga a intraprendere una nuova mansione, ma in realtà le molteplici situazioni e circostanze che si vengono a incontrare nell’ambiente lavorativo rendono ancora necessario richiamare i principi già espressi da una consolidata giurisprudenza in materia e aggiungere altre direttive che, sulla base di una specifica normativa, riescano a garantire sempre e comunque, la sicurezza di chi lavora.
La suprema Corte, in una recente pronuncia (Cass.pen. sez.IV, n. 54803, del 7 dicembre 2018) ha affermato questo principio,
sottolineando, appunto, l’importanza della formazione dei lavoratori e di quanto essa debba essere meticolosa, specifica e sempre più concreta, applicata e sperimentata.
Il legislatore non ha trascurato questo aspetto: il D.Lgs. n. 626 del 1994, agli articoli 37 e 38, aveva previsto una specifica disciplina che doveva rispondere all’esigenza di «informare, formare ed addestrare» il lavoratore, e questo argomento non è stato trascurato, successivamente, nel D.Lgs. n. 81 del 2008 il cui articolo 37 detta le regole per un’adeguata «formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti» su tutto ciò che concerne la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei dipendenti contro i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Ovviamente, come in tutti i casi, l’efficienza della disciplina dettata dal legislatore incontra e palesa i propri limiti nel momento in cui viene applicata alle esperienze concrete, soprattutto, le più delicate come questa in cui si tratta del “lavoro” che è il centro della quotidianità di tutti noi e della salvaguardia della salute e della vita umana. Passare dalla teoria alla pratica non è semplice, così come, nel caso specifico, fornire al lavoratore tutte le informazioni teoriche sulle mansioni che andrà a svolgere, rendendolo edotto sul corretto funzionamento di tutti i dispositivi che dovrà utilizzare e dei rischi a cui potrà andare incontro, potrebbe risultare non sufficiente se a tutto questo non si affianca un’adeguata preparazione pratica, un vero e proprio “addestramento” a opera di persone esperte, in grado di verificare, concretamente, la “acquisita padronanza”, da parte del lavoratore, delle operazioni da compiere.
Il fatto
Un lavoratore, intento a operare su una pressa di stampaggio a caldo per la produzione di piccoli pezzi metallici, denominati “gomiti”, aveva prelevato un pezzo incandescente dal nastro con le pinze, introducendo la mano sinistra sotto lo stampo e premendo inavvertitamente con il piede il comando a servizio della pressa, permettendo a questa di effettuare un altro ciclo di lavorazione mentre aveva ancora la mano sotto lo stampo, determinando così l’infortunio dal quale erano derivate le lesioni personali. Dall’istruttoria era emerso che la vittima era stata addetta alla pressa solo qualche giorno prima dell’infortunio, che era uno stampatore e non aveva alcuna competenza nello specifico settore; la formazione impartitagli era stata del tutto insufficiente, il corso generale sul funzionamento dei macchinari era durato solo quattro ore e l’addetto era stato avviato a lavorare sul macchinario in questione dopo appena due giorni, senza una previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio affiancamento e di una corretta supervisione. La datrice di lavoro era stata condannata in primo e in secondo grado, per il reato di cui all’articolo 590 del codice penale ai danni del proprio dipendente (per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia) e per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008).
La legittimità
Il ricorso dell’imputata in questione ha fatto sì che il caso venisse sottoposto al giudizio della suprema Corte che ha, dunque,
ripercorso l’argomento focalizzando e sottolineando alcuni elementi determinanti
in materia. L’unico motivo di ricorso addotto dalla
difesa aveva evidenziato «l’interferenza della condotta della vittima sul nesso causale, che era stato ritenuto abnorme, in considerazione del fatto che il ciclo produttivo prevedeva espressamente che l’operatore non inserisse gli arti
nell’area di lavoro, avendo, inoltre, il dipendente, omesso di utilizzare i dispositivi di sicurezza forniti».
In realtà, il concetto di “abnormità” cui fa ricorso la difesa è molto più preciso e definito di quello che si possa pensare: non indica semplicemente una condotta che, per quanto imperita, imprudente e negligente, possa rientrare, comunque,
nelle mansioni assegnate, dal momento che «la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro».
L’ atto “abnorme” non consiste nel compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure inutile e imprudente, non sia, però, eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo. Perché «la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio «contegno abnorme» del lavoratore medesimo, configurabile come un «fatto assolutamente eccezionale» e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (Cass. Pen. Sez. IV, n. 22249, del 14 marzo 2014).
Un “comportamento” di questo tipo è interruttivo, non perché eccezionale, ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Cass. Pen. sez.IV, n. 49821, del 2012).
In questo caso, e solo in questo caso, si è in presenza di una condotta imprevedibile e, quindi, ingovernabile da parte di chi riveste una posizione di garanzia come il datore di lavoro che è depositario di tutta una serie di obblighi finalizzati a garantire la formazione del lavoratore al fine di preservarne, appunto, la sicurezza.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Cass. Pen. sez.IV, n. 39765 del 2015).
Ecco perché addurre, a propria difesa, il fatto che il lavoratore sia stato munito degli opportuni dispositivi di sicurezza e che sia stato informato dei rischi connessi con l’attività che si accinge a svolgere non basta a giustificare l’estraneità del datore di lavoro all’accadimento da cui è derivato l’infortunio.
E tanto meno si può escludere la responsabilità del “garante della sicurezza” qualora risulti che il lavoratore avesse un proprio apprezzabile bagaglio di conoscenze in materia, derivato per e etto di una lunga esperienza operativa o per il travaso di conoscenze che, comunemente, si realizza nella collaborazione tra lavoratori.
L’apprendimento derivante dal vissuto del lavoratore medesimo, dalla condivisione delle esperienze e dalla prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e formazione prevista dalla legge (Cass. Pen. sez. IV, n. 21242, del 2014).
I quattro aspetti irrinunciabili
Tutte queste sfumature della motivazione addotta dall’imputata, nel caso di specie, sono state escluse dalla suprema Corte che ha tenuto a stigmatizzare come «l’obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può garantire».
Quattro sono, dunque, i punti cardine dell’adeguata preparazione del lavoratore all’approccio con una nuova mansione da svolgere:
• la formazione intesa come l’opportuna informazione su tutto ciò che riguarda l’attività da svolgere, i tempi e i modi per svolgerla, i rischi connessi a essa e l’uso appropriato dei mezzi di sicurezza e di protezione dati in dotazione per proteggersi e prevenire eventuali danni;
• la verifica intesa come la prova concreta che tutte le conoscenze trasmesse al lavoratore siano state acquisite al punto tale da renderlo edotto su tutti gli aspetti inerenti allo svolgimento della propria mansione e al funzionamento degli apparecchi necessari per lo svolgimento dell’attività;
• la prova pratica intesa come un vero e proprio “addestramento” da cui possa derivare la consapevolezza di ciò che si va a fare, dell’attività che si è chiamati a svolgere e della padronanza di tutte le tecniche necessarie per utilizzare, senza, rischi aggiuntivi, gli attrezzi, i macchinari ed i dispositivi che rientrano nello svolgimento della mansione;
• la supervisione di un tutor, cioè di una persona altamente esperta in materia, che si rende artefice di tutti i suddetti controlli e ne dà la garanzia, se tutto è avvenuto secondo quanto stabilito dalla legge per assicurare al massimo la sicurezza e, dunque, la tutela della salute del lavoratore.
Il punto
Senza alcun dubbio, dunque, questa pronuncia della Cassazione rappresenta un ulteriore passo avanti in materia di protezione e prevenzione nell’ambiente di lavoro.
Ci si allontana da un discorso puramente teorico per avviarsi a un processo di formazione del lavoratore sempre più pratico e concreto dove “l’informazione” rappresenta il primo passo di un progetto di “migliore consapevolezza” per realizzare un ambiente lavorativo il più sicuro possibile, dove si prende coscienza dei rischi esistenti e si cerca di controllarli e di gestirli
senza andare ad aggravare le situazioni con un comportamento “anomalo” e inappropriato che, come nel caso in esame, è derivato proprio dalla mancanza delle conoscenze teoriche e pratiche e della preparazione richiesta per lo svolgimento delle proprie mansioni.