Quali sono i compiti e i limiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
Dal “vecchio” D.Lgs. 626/1994 in poi il perimetro di questa figura si è via via sempre più delineato e il suo profilo, soprattutto grazie alla giurisprudenza, meglio precisato. Ma alcuni aspetti sul versante
penale devono ancora essere messi a fuoco con maggiore puntualità. Vediamo quali sono

Figura di riferimento nella gestione della sicurezza sul lavoro, unico organo collegiale della sicurezza, il Rspp ha spesso suscitato l’attenzione della Corte di Cassazione che più volte si è espressa a riguardo, richiamando e sottolineando le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nel coordinamento di tutte le misure idonee a evitare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura introdotta in Italia con il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, emanato in attuazione di alcune direttive europee relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e confermata dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutta la sezione III del D.Lgs. n. 81/2008 è dedicata a questa figura chiave nell’ambito della sicurezza sul lavoro, necessaria in azienda e nei cantieri civili e industriali e indispensabile per realizzare la prevenzione.
«Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici» che «devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati».
La nomina del Rspp è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, prevista dall’art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e deve essere nominato un Rspp obbligatoriamenteinterno all’azienda nei casi previsti dall’ art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Gli addetti al servizio devono essere «in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».
In alcuni casi, singolarmente indicati nella tabella 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, «il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» e in questi casi deve seguire uno specifico percorso formativo e di aggiornamento i cui contenuti sono stati individuati con accordo nell’ambito della conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Le regole d’ingaggio
I compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono elencati nell’articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 e sono così sintetizzabili:
• individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di queste misure;
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• “fornitura” ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36.
In linea generale, il responsabile coordina il servizio di prevenzione e protezione cioè «l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori» (art. 2 comma, 1 lettera l), del D.Lgs. 81/2008), collaborando con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Collegamento di funzioni
L’articolo 2 del “testo unico” sulla sicurezza definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come una «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
Da questa definizione emerge l’intenzione del legislatore di avvicinare queste due figure portanti nel sistema della sicurezza, in modo tale da creare tra loro un vero e proprio “collegamento di funzioni”.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione trasmette al datore di lavoro le competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire la predisposizione di tutte le misure idonee per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma non è assolutamente tenuto a controllare l’effettiva applicazione delle misure stesse, non essendo titolare di quella posizione di garanzia che la normativa ha riservato in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.
Come stabilisce l’articolo 17, comma 1, letterab), «la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi» è uno degli obblighi propri del datore di lavoro che non può delegare e il Rspp deve rispondere del suo operato al datore di lavoro e a nessun altro soggetto con cui viene a interagire nella normale pratica aziendale.
Il Rspp opera per conto del datore di lavoro che è la «persona giuridicamente posta nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il Rspp fa capo a lui stesso». Il Rspp, come affermato dalla Cassazione, «è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come avviene in qualsiasi altro settore dell’azienda, devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest’ultimo che viene comunque chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze».
La nomina del Rspp non equivale, sicuramente, a una «delega di funzioni» tale da far venir meno, in capo al datore di lavoro, la responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica il quale non può delegare la posizione di garanzia che riveste nei confronti dei lavoratori, ma questo non esclude che il Rspp possa, in alcuni casi specifici, avere una propria responsabilità responsabilità, concorrente, nel verificarsi di un evento lesivo. Questa sembra essere la tendenza della suprema Corte che già in una pronuncia risalente a diversi anni fa aveva affermato che: «Il Rspp risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare» (Cass. Pen, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814).

Che cosa è cambiato
La giurisprudenza di legittimità si è espressa, negli ultimi anni, a favore di una maggiore responsabilizzazione del Rspp che è stato disegnato dal legislatore e rimane una figura puramente consultiva e propulsiva al fianco del datore di lavoro, ma questo non esclude che sia ipotizzabile, nei suoi confronti, una responsabilità penale «qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, trascuri di segnalare una situazione di rischio, inducendo così, il datore di lavoro, a omettere l’adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento lesivo». Questa possibilità non escluderebbe l’innegabile responsabilità del datore di lavoro, ma darebbe spazio a una responsabilità “concorrente” del Rspp. In questo senso si è espressa la Cassazione penale nella sentenza n. 2406 del 18 gennaio 2017 con cui è stata confermata la responsabilità penale anche del Rspp in ordine all’omicidio colposo aggravato in danno di un dipendente. L’imputato in questione, prima consulente e poi Rspp dell’azienda, non poteva esimersi dal valutare dove e come venissero depositati, spostati, travasati, usati e poi smaltiti alcuni materiali liquidi altamente infiammabili che erano stati travasati nelle cisterne presenti sul piazzale dell’azienda, talmente grandi da non poter essere non notate. L’esistenza di questo deposito esterno all’azienda, invece, non è stato menzionato nel documento di valutazione dei rischi da parte del responsabile che ha dimostrato, così, una grave negligenza nell’assolvimento dei propri obblighi.
Nel caso in esame è stato confermato il principio secondo cui: «il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica, lo stesso opera, piuttosto, quale “consulente”, in questa materia, del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio» (Cass.pen. n. 11492/2013).
La designazione del Rspp non equivale a «delega di funzioni» utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di “trasferire” ad altri la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
«L’indiscussa responsabilità del datore dilavoro, che rimane, comunque, titolare della propria posizione di garanzia relativamente all’osservanza della normativa antinfortunistica, non esclude che possa profilarsi lo spazio per una responsabilità concorrente del Rspp: anche il Rspp, che è privo di poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizza detta situazione».
Nel caso specifico, dunque, l’imputato – prima consulente esterno del datore di lavoro per l’elaborazione del documento di valutazione e Rspp successivamente nominato – non poteva assolutamente ignorare e non segnalare l’esistenza del deposito esterno di cisterne contenenti materiale infiammabile, dopo aver valutato l’effettiva situazione di rischio che si era creata nell’ambiente di lavoro, e se lo ha fatto, ciò è ascrivibile a colpa.

Una responsabilità “concorrente”…
Questa tendenza è stata confermata dalla suprema Corte in una successiva pronuncia, relativa a una fattispecie in cui sarebbe stata ammessa una corresponsabilità del Rspp se quest’ultimo non avesse osservato i propri obblighi e non avesse svolto adeguatamente i propri compiti come è, invece, avvenuto.
Ecco, quindi, che il dettato della Cassazione ha affermato che «non è configurabile la responsabilità penale in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione antinfortunistica ex articolo 590, comma 2, del codice penale, qualora questo abbia diligentemente valutato e, conseguentemente segnalato, tramite un documento di valutazione rischi (Dvr) completo e idoneo, i fattori di rischio presenti in azienda, con ciò adempiendo all’obbligo, sullo stesso gravante in forza della posizione di garante ascrittagli, di impedire l’evento» (Cassazione penale, sezione IV, 10 maggio 2017, n. 27516).
In questo caso specifico il Rspp aveva adeguatamente segnalato, tramite il Dvr, il rischio per la pericolosità intrinseca delle presse presenti in azienda, aggravato dall’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge, e, dunque, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento del reato di cui all’articolo 590, comma 2, del codice penale, emessa in favore dello stesso.

…e l’ipotesi di una “esclusiva”
La Cassazione torna sull’argomento con la sentenza n. 4941 del 1° febbraio 2018 in cui si “osa” un po’ di più e si ipotizza una responsabilità “esclusiva” del Rspp che va oltre quella “concorrente” ormai consolidata.
Nel caso in questione, viene sottoposto all’esame dei giudici di legittimità un infortunio avvenuto nel corso di opere di disboscamento, a seguito al quale era deceduto un lavoratore, colpito al capo da un ramo che egli stesso aveva provveduto a tagliare. Imputati sono sia il datore di lavoro, sia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per aver omesso di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; per aver omesso di vigilare opportunamente sulle operazioni di disboscamento; per avere omesso di informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi connessi all’attività che si accingeva a svolgere.
La Corte ribadisce le linee guida in materia, confermando che:
• «il datore di lavoro si avvale dell’ausilio del Rspp per la valutazione dei rischi aziendali e per la redazione del relativo documento (Dvr);
• che “la designazione del Rspp costituisce, per il datore di lavoro, un obbligo il cui inadempimento è penalmente sanzionato”;
• che i compiti del Rspp non rientrano nelle funzioni delegabili di cui all’articolo 16 del D.Lgs n. 81/2008 e che ha l’obbligo di assolvere ai compiti indicati nell’articolo 33 del decreto”.
Rimane, dunque, fuori da ogni dubbio, il fatto che «i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici “ausiliari” del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, ma sempre eventualmente in concorso con il datore di lavoro, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale.
Sono soltanto “consulenti” e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera
si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario…»
Tutto ciò, però, come su accennato, non esclude che possa delinearsi una responsabilità penale del Rspp, per infortuni sul lavoro o tecnopatie, «sempre in concorso con il datore di lavoro» ai sensi dell’articolo 113 del codice penale, quando l’evento lesivo sia derivato da alcuni suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio».
La suprema Corte, però, nel caso in questione, si spinge un po’ avanti nel momento in cui si pone il dubbio se possa essere prospettabile «una responsabilità anche esclusiva del Rspp ogni qual volta gli infortuni e/o le malattie professionali siano riconducibili a situazioni di pericolo che il Rspp avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.
Ciò, in particolare, se è vero «che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione».
I giudici di legittimità si sono domandati quale sarebbe la regola o il principio di diritto applicabile nel caso in cui il datore di lavoro avesse nominato un Rspp, altamente qualificato, ne avesse seguito sempre le direttive e i suggerimenti, ma quest’ultimo avesse omesso di segnalare una situazione di rischio specifica e sofisticata, che il datore di lavoro non sarebbe stato in grado di riconoscere.
Sicuramente il datore di lavoro avrebbe mantenuto la propria posizione di garante della sicurezza con tutti gli impegni che ne derivano a cui non ha potuto tener fede per una condotta omissiva del Rspp di cui non è stato colpevole.
In questo caso si potrebbe prospettare l’ipotesi di «una responsabilità esclusiva del Rspp, laddove si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro sia il frutto dell’omissione colposa di un compito professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (Cass. Pen. sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32195).

Una questione rimasta ancora in sospeso
I giudici, però, non si spingono oltre, non generalizzano all’intera materia antinfortunistica: le affermazioni contenute nella pronuncia in esame, relative a uno specifico caso di infortunio sul lavoro e non elaborano, dunque, un principio di diritto che modifichi radicalmente i cardini della responsabilità penale in materia.
Il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede specifiche sanzioni penali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: non vi è uno specifico sistema di pene che vada a sanzionare il comportamento di un Rspp che non svolga adeguatamente i propri compiti. Tutto ciò non sta a significare, come abbiamo detto, che il Rspp sia esente da responsabilità penale per reati anche gravi: nel caso in cui si verifichi un infortunio derivante da una situazione pericolosa che aveva il dovere di individuare e di segnalare, in modo tale che il datore di lavoro potesse predisporre le misure di sicurezza adeguate, sarà, comunque, co-responsabile con il datore di lavoro per l’evento l’evento lesivo.
È il passo in più che non è stato, in un certo senso, ancora “codificato”: l’ipotesi in cui al Rspp possa riconoscersi una responsabilità “esclusiva”, per colpa professionale, che vada a esonerare persino il datore di lavoro, perché l’infortunio sia derivato da una specifica situazione di rischio che solo il Rspp aveva la capacità di scorgere e di rendere nota e che il datore di lavoro non era in grado di vedere e di valutare.