Il decreto 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, apporta importanti modifiche al decreto 3 agosto 20151, noto come codice di prevenzione incendi. Con il nuovo decreto – che entrerà in vigore il 21 ottobre 2019 anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività soggette ma non normate (prive di regola tecnica verticale) – dovrà essere adottato il nuovo approccio prestazionale.

Prima di esaminare le novità introdotte con il decreto 12 aprile 2019, è opportuno ricordare che il D.M. 3 agosto 2015, oggetto delle modifiche, è un atto di notevole rilevanza in quanto, attraverso l’adozione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni e l’introduzione di un nuovo approccio metodologico, si è potuto semplificare e razionalizzare l’impianto normativo in materia di prevenzione incendi.

Di fatto, il D.M. 3 agosto 2015 ha segnato il passaggio da un sistema rigido, caratterizzato da norme prescrittive, a uno che agevola l’approccio prestazionale, che permette di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle diverse attività. Il D.M. 3 agosto 2015, entrato in vigore il 19 novembre 2015, è costituito da cinque articoli e un consistente allegato tecnico, 1), nel quale sono contenute le norme di prevenzione incendi. Attraverso l’articolato sono state individuate le attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto e indicate le modalità di adozione della nuova metodologia di prevenzione incendi. In particolare, sono state approvate ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, le norme tecniche di cui all’allegato al decreto ed è stata prevista una introduzione graduale del nuovo approccio, che ha permesso, sino ad oggi, che le nuove norme potessero essere applicate in alternativa alle specifiche disposizioni dettate dalle vigenti regole di prevenzione incendi.

Per quanto concerne l’allegato al decreto, nel quale sono contenute le specifiche tecniche, si ricorda la suddivisone in quattro sezioni: generalità, strategia, regole tecniche verticali e metodi. Attraverso queste sezioni sono specificati puntualmente i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, gli elementi necessari per ideare la strategia antincendio, le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e le metodologie progettuali. In particolare, con la prima sezione dell’allegato 1 (sezione G), suddivisa in tre capitoli, sono descritti la terminologia e i simboli grafici, sono fissati i criteri di progettazione per la sicurezza antincendio e, infine, sono determinati i profili di rischio delle attività.

Con la sezione S della regola tecnica sono trattate le misure per comporre la strategia antincendio finalizzata alla riduzione del rischio di incendio. In questa sezione, composta di dieci capitoli, sono specificate le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività. Con la sezione V sono trattate le regole tecniche verticali che si applicano a specifiche attività (o ad ambiti di queste ultime). Le misure tecniche contenute in questa sezione sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione S «Strategia antincendio». Al riguardo, va ricordato che la loro funzione è quella di fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal codice. Di fatto, l’applicazione di queste regole consente di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle diverse attività. Le regole tecniche verticali, i cui contenuti di base sono quelli previsti dal codice, sono caratterizzate dalla stessa struttura: «Campo di applicazione», «Classificazioni», «Profili di rischio», «Strategia antincendio e altre specifiche tecniche». Con il «Campo di applicazione» e le «Classificazioni» sono individuate le attività per le quali è possibile applicare le norme contenute nella regola e la loro distinzione in funzione di alcuni parametri (come per esempio numero degli occupanti, massima quota dei piani, classificazione delle aree, ecc.). Nel punto concernente i «Profili di rischio» (indicatore speditivo del rischio incendio di un’attività) è richiamata la necessità di applicare la metodologia di cui al capitolo G3 del codice («Determinazionedei profili di rischio delle attività»). Con la sezione «Strategia antincendio» sono specificate le misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In questo punto della regola sono indicate soluzioni aggiuntive, complementari o sostitutive a quelle conformi previste dal codice nella sezione S (S.1 «Reazione al fuoco», S.6 «Controllodell’incendio», S.2 «Resistenza al fuoco»,S.7 «Rivelazione ed allarme», S.3 «Compartimentazione», S.8 «Controllo di fumi e calore», S.4 «Esodo», S.9 «Operatività antincendio», S.5 «Gestione della sicurezza antincendio», S.10 «Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio»). La regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto 3 agosto 2015 termina con la sezione M «Metodi», attraverso la quale sono definite le disposizioni concernenti l’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, descritte le procedure di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto e, infine, delineata la progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita.

La metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio (o progettazione antincendio prestazionale) è trattata nella sezione M del codice. Attraverso questa sezione è descritta dettagliatamente la metodologia di progettazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio che, di fatto, è la metodologia che consente di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo. Il primo elemento trattato in questa sezione è quello concernente le fasi del metodo. Al riguardo ricordiamo che la metodologia di progettazione prestazionale si compone di due fasi: analisi preliminare e analisi quantitativa. In particolare, nella prima fase (analisi preliminare) sono formalizzati i passaggi che conducono a individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire, mentre nella seconda fase (analisi quantitativa), impiegando modelli di calcolo specifici, si esegue l’analisi quali-quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti sunti, confrontando i risultati ottenuti con le soglie di prestazione già individuate e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione. Nel capitolo M sono inoltre illustrati puntualmente i passaggi (sotto-fasi) necessari per definire i rischi da contrastare e i criteri oggettivi di quantificazione degli stessi, utili per la successiva analisi numerica, e quelli indispensabili per effettuare le verifiche di sicurezza degli scenari individuati. Il codice specifica che la documentazione di progetto deve essere integrata, per la prima fase (analisi preliminare), dal sommario tecnico – nel quale è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto e le soglie di prestazione – e, per la seconda fase (analisi quantitativa), dalla specifica relazione tecnica in cui si presentano i risultati dell’analisi e il percorso progettuale seguito e il programma per la gestione della sicurezza antincendio.
Alla descrizione della metodologia di progettazione dell’ingegneria seguono le specifiche concernenti l’attuazione della gestione della sicurezza antincendio. Al riguardo si segnala che con l’applicazione della metodologia prestazionale devono essere previste specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio (Gsa) affinché non possa verificarsi la riduzione del livello di sicurezza assicurato inizialmente.

La sezione M termina con i capitoli concernenti gli scenari di incendio per la progettazione prestazionale e la salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. Di fatto, attraverso questi capitoli sono specificati gli altri aspetti tecnici della progettazione antincendio prestazionale. In particolare, è descritta la procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto che sono impiegati nell’analisi quantitativa da parte del professionista che si avvale dell’ingegneria della sicurezza antincendio. Sono fornite, inoltre, le indicazioni per eseguire la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio per le attività. Infine, è specificata la progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita, necessaria per assicurare la possibilità per tutti gli occupanti di un’attività di raggiungere o permanere in un luogo sicuro, senza che ciò sia impedito da un’eccessiva esposizione ai prodotti dell’incendio, unitamente alla possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza.

Il provvedimento
Il decreto 12 aprile 2019, costituito da cinque articoli, inizialmente sancisce l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del ministro all’Interno 3 agosto 2015 (articolo 1). Si tratta di una modifica di particolare rilevanza in quanto pone un termine all’introduzione graduale del nuovo approccio contenuta nella prima versione del codice di prevenzione. Il comma abrogato stabiliva, infatti, la possibilità di applicare sia le disposizioni contenute nel codice di prevenzione sia le specifiche disposizioni dettate dalle previgenti regole di prevenzione incendi.
Segue la sostituzione integrale dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2015 concernente il «Campo di applicazione e modalità applicative ». In particolare, con il nuovo articolo 2 è stabilito che le specifiche tecniche contenute nel codice di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di nuova realizzazione di cui all’allegato I del decreto del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 1512, individuate con i numeri 9, 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56, 57; 63, 64, 66, a esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, a esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73, 75, 76.
Di fatto, con il nuovo articolo 2, sono state comprese nel campo di applicazione la quasi totalità delle attività non normate (prive di regola tecnica verticale) per le quali l’unico riferimento normativo diventa ora il D.M. 3 agosto 2015.

Altra novità apportata dal decreto 12 aprile 2019 riguarda le disposizioni per gli interventi di modifica o di ampliamento alle attività esistenti. Per questi casi, attraverso la rivisitazione dell’articolo 2, è stabilito che le norme si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Invece, per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti in questi ultimi casi, è specificato che si devono applicare le specifiche norme tecniche definite nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto 3 agosto 2015 (di seguito descritto) e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15 (comma 3) del D.Lgs n.139 del 8 marzo 2006.3. Si segnala che è comunque concessa al responsabile dell’attività, la possibilità di applicare le disposizioni del codice di prevenzione incendi all’intera attività.

Con la nuova versione dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2015 è ribadito che le norme tecniche contenute nel codice possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

Il decreto 12 aprile 2019 prosegue con l’articolo 3 attraverso il quale è stato introdotto l’articolo 2-bis nel decreto del 3 agosto 2015.
In particolare, con questo nuovo articolo sono indicate le attività per le quali è concesso in alternativa all’approccio definito dal codice, l’uso di norme tecniche indicate del nuovo comma 1-bis dell’articolo articolo 5 introdotto dal decreto 12 aprile 2019 attraverso il quarto articolo. Al riguardo segnaliamo che con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 5 nel decreto del 3 agosto 2015 sono definiti tutti gli atti normativi le cui specifiche non possono più essere adottate per le attività per le quali è previsto solo l’utilizzo delle disposizioni del codice di prevenzione incendi.

Si evidenzia che attraverso l’art. 4 del decreto 12 aprile 2019 è stato introdotto nell’art. 5 del decreto 5 agosto 2015 anche il comma 2, necessario per specificare che per le attività in regola con gli adempimenti previsti per la valutazione dei progetti, per i controlli di prevenzione incendi e per quelle che hanno potuto usufruire dell’istituto della deroga, il decreto 03 agosto 2015 non comporta adempimenti.
Il decreto 12 aprile 2019 termina con l’art. 5 attraverso il quale sono definite le disposizioni transitorie e quelle finali. In particolare, è stabilito che le modifiche introdotte al decreto 5 agosto 2015 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il provvedimento entra in vigore il 21 ottobre 2019 (centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019).