Dispositivi di protezione individuale: il D.Lgs. 17/2019 allinea l’Italia alle norme dell’Unione con un maggior onere pecuniario – e non solo – per gli eventuali illeciti. Si tratta di un intervento legislativo studiato per rendere organico il nostro ordinamento al regolamento in materia e già in vigore

Dopo una lunga attesa, anche l’Italia si allinea alle nuove disposizioni del regolamento (Ue) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di dispositivi di protezione individuali (Dpi). Con il D.Lgs. 19 febbraio 2019 (1), n. 17, infatti, il governo – dando attuazione alla delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 – ha introdotto nel nostro ordinamento interno un nuovo regime che, secondo quantoriportato nel comunicato del consiglio dei ministri dello scorso 15 febbraio, ha l’obiettivo di semplificare e chiarire
il quadro esistente per l’immissione sul mercato di questi dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, realizzando il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti.
Per comprendere l’e ettiva portata di questo nuovo importante provvedimento appare indispensabile ricordare preliminarmente che il regolamento n. 2016/425, conosciuto comunemente anche come “regolamento Dpi”, è lo strumento giuridico scelto dall’Unione europea per sanare, in primo luogo, il problema delle differenti normative nazionali dei singoli Paesi
membri che era sorto con la direttiva n. 89/686/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, ora abrogata; sono state, infatti, diverse le incongruenze registrate e si è posta, così, l’esigenza obiettiva di fare in modo che l’ambito di applicazione, i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità fossero gli stessi in tutti gli Stati membri.
Com’è noto le direttive richiedono il recepimento attraverso specifici atti interni da parte dei singoli Stati e, proprio in questa fase, si generano normative nazionali che pur se di matrice europea in non pochi casi sono anche profondamente diverse l’una dall’altra: in questo senso l’esempio emblematico è la disciplina antinfortunistica in cui la direttiva 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989 (la cosiddetta “direttiva quadro”), mentre in Italia è stata applicata garantendo un livello di tutele ben superiore a quello minimo previsto daquesta direttiva in diversi altri Paesi, invece, ci si è limitati quasi alla mera riproduzione dei principi comunitari.
Attraverso il regolamento n. 2016/425, che com’è noto non richiede invece il recepimento interno, si è cercato, pertanto, di realizzare un vero mercato unico dei Dpi con requisiti identici, favorendo così anche la loro libera circolazione.
Al tempo stesso, però, era anche necessario da parte dell’Italia allineare la disciplina interna in materia in modo da renderla organica con il predetto regolamento Dpi e, per questo motivo, come vedremo con il D.Lgs. n. 17/2019, sono state apportate anche diverse modifiche sostanziali al D.Lgs. n.475/1992, e alcune più marginali, comunque importanti, al D.Lgs. n. 81/2008, tanto da dare vita a un nuovo regime applicativo che si potrebbe definire “Dpi 3.0”.

Ambito applicativo ed esclusioni
Concentrando ora l’attenzione sui profili più significativi del D.Lgs. n. 17/2019, da una sua prima lettura è possibile rilevare che l’art. 1, comma 1, lett. b), ha sostituito integralmente l’art. 1 del già citato D.Lgs. n. 475/1992, stabilendo ora che le norme di questo decreto si applicano ai Dpi di cui all’art. 2 del regolamento n. 2016/425; per le definizioni occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 di questo regolamento. Pertanto, rientrano nel nuovo regime i Dpi appartenenti alle tre categorie previste nell’allegato I del regolamento Dpi, progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, i componenti intercambiabili dei Dpi essenziali per la loro funzione protettiva, nonché i sistemi di collegamento per i citati dispositivi «…che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso». Nel novellato art. 1 del D.Lgs. n. 475/1992 compare anche il richiamo all’allegato I che riportava l’elenco tassativo delle categorie Dpi escluse da questa disciplina, abrogato insieme agli allegati II, III, IV, V e VI del predetto decreto (vedere la tabella 3). Di conseguenza ora occorrerà fare riferimento a quanto stabilisce l’art. 2, comma 2, del regolamento n. 2016/425, che esclude dal suo campo diversi dispositivi di protezione sottoposti a regimi particolari: è il caso, ad esempio, di quelli da utilizzare esclusivamente su navi marittime.

Le tutele
È bene anche precisare che le nuove disposizioni si applicano ai Dpi che, secondo il citato regolamento n. 2016/425, sono «(…) nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un Paese terzo”. Questi Dpi, quindi, anche se importati devono essere conformi ai nuovi requisiti per la progettazione e la fabbricazione, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Sotto questo profilo, quindi, la nuova disciplina appare, almeno potenzialmente, più efficace rispetto a quella previgente in termini di lotta all’ingresso nel mercato europeo di Dpi non rispondenti a questi requisiti o, peggio ancora, recanti la marcatura di conformità “Ce” posta in modo ingannevole. Di conseguenza il D.Lgs. n. 17/2019 non interessa solo i fabbricanti e i distributori, ma anche gli stessi datori di lavoro che grazie a questa nuova disciplina dovrebbero godere di maggiori tutele in fase di acquisto e d’impiego, nonché i lavoratori che potranno contare sui Dpi che dovrebbero assicurare maggiori garanzie in termini di e icacia della protezione dai rischi.

I requisiti essenziali
Il D.Lgs. n. 17/2019 ha profondamente novellato anche l’art. 3 del D.Lgs. n. 475/1992, stabilendo in materia di requisiti essenziali di sicurezza che i Dpi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento Dpi. Da notare, in particolare, che mentre l’art. 5 di questo regolamento rinvia a quanto stabilito dall’allegato II, che elenca numerosi requisiti inderogabili, invece l’art. 4 prevede che i Dpi possono essere messi a disposizione sul mercato «(…) solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni». In merito al concetto di «messa a disposizione sul mercato» l’art. 3, comma 1, n. 2, stabilisce che s’intende «la fornitura di Dpi per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito».
La portata della disposizione non appare, invero, del tutto chiara in quanto se è pacifico che sono attratti da questa disciplina
tutti gli operatori economici che professionalmente forniscono i dispositivi, anche senza il corrispettivo di un prezzo, è possibile rilevare anche alcune situazioni limite, ma non troppo. È il caso, ad esempio, di un’impresa che non commercia Dpi, ma avendo in magazzino dispositivi inutilizzati intende rivenderli; oppure si pensi a un committente che concede l’uso a titolo gratuito all’appaltatore Dpi acquistati dallo stesso. L’art. 3 del D.Lgs. n. 475/1992, inoltre, nella nuova versione stabilisce anche che si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i Dpi muniti della marcatura Ce per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’art. 15 e all’allegato III del regolamento Dpi, nonché, relativamente ai dispositivi di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII sempre del già citato regolamento Dpi.

La procedura di valutazione della conformità
Inoltre, alcune modifiche sono state apportate anche all’art. 5 D.Lgs. n.475/1992, che disciplina la procedura di valutazione della conformità; in particolare il fabbricante è tenuto a eseguire, o far eseguire questa procedura di valutazione (cfr. art. 19) e a redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato III, anche al fine di esibirla alle autorità di vigilanza per tutti i Dpi. Nella disciplina previgente, invece, era previsto che prima di procedere alla produzione di Dpi di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario doveva chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione Ce di cui all’art. 7.

Le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008
Appaiono, invece, di minore impatto le modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008, che, tutto sommato, si limitano solo ad aggiustamenti testuali; l’art. 2 del D.Lgs. n. 17/2019, infatti, ha armonizzato gli artt. 74 e 76 del cosiddetto testo unico della sicurezza sul lavoro con il predetto regolamento Dpi (vedere il testo aggiornato di questi articoli nel box 2). In particolare, nel novellato art. 76 è consacrato il principio in base al quale i Dpi devono essere conformi al regolamento (Ue) n. 2016/425; scompare, quindi, il richiamo del D.Lgs. n. 475/1992, ma resta fermo che i Dpi devono:

• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Inoltre, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

È necessario precisare che il D.Lgs. n. 17/2019 non modifica la disciplina sugli obblighi del datore di lavoro contenuta nell’art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008; di conseguenza resta fermo il dovere di quest’ultimo di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e d’individuare le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi.

Le sanzioni
Accanto a queste modifiche il legislatore delegato è intervenuto molto energicamente anche sul regime sanzionatorio, operando un vero giro di vite che eleva le responsabilità di tutti gli operatori. Basti considerare, ad esempio, che il novellato art. 14 del D.Lgs. n. 475/1992, stabilisce che il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato Dpi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento Dpi nonché l’importatore che immette sul mercato Dpi non conformi ai requisiti suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro sino a 48 mila euro se si tratta di Dpi di prima categoria; addirittura se si tratta di Dpi di secondo o terza categoria sono previste sanzioni penali. Molteplici sanzioni sono previste anche per i distributori e per «chiunque» metta a disposizione sul mercato Dpi non conformi alle nuove disposizioni.

Lotta agli abusi
Inoltre, nel D.Lgs. n. 17/2019 è contenuta anche una norma che si potrebbe definire “antitruffa”; infatti, chiunque appone o fa apporre marcature, segni e iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura Ce ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro sino a 6 mila euro. I destinatari sono, pertanto, non solo i fabbricanti, ma anche gli importatori; ci si aspettava, però, un regime sanzionatorio più severo per questo illecito considerata la sua particolare gravità e l’esperienza maturata in questa anni dove non di grado sono stati messi in vendita a prezzi da discount da parte di alcuni operatori dispositivi recanti in modo ingannevole la marcatura Ce. Viene punito, inoltre, con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro sino a sei mila euro chiunque promuove la pubblicità per Dpiu che non rispettano le prescrizioni del regolamento Dpi.

Il sistema di vigilanza
Accanto a queste modifiche si affiancano, poi, quelle introdotte dell’art.1, comma 1. lett. l), del D.Lgs. n. 17/2019, all’art.13 del D.Lgs. n. 475/1992, in materia di attività di vigilanza del mercato; le competenze restano ancora in capo al ministero dello Sviluppo economico e al ministero del Lavoro secondo quanto stabilito dal capo VI del regolamento Dpi, mentre le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli artt. da 27 a 29 del regolamento (Ce) n. 765/2008. Nell’azione di controllo previsto anche il coinvolgimento delle Camere di commercio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro; importante è sottolineare che la funzione di controllo è, in e etti, attribuita anche alle Asl e agli altri organi ai quali sono attribuiti compiti ispettivi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, qualora accertino che un Dpi non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento Dpi, sono tenuti a rendere informativa ai citati ministeri ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

La sanatoria degli illeciti Sempre in materia di sanzioni deve essere anche rilevato che il legislatore ha previsto anche la possibilità per il trasgressore di sanare gli illeciti penali; infatti, alle contravvenzioni previste dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 475/1992, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,
si applica l’istituto della prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 20 e seguenti del D.Lgs.
n.758/1994. Pertanto, ottemperando a quanto previsto dall’organo di vigilandi trenta giorni un importo pari a un quarto del massimo previsto per l’ammenda il reato commesso si estingue. Per quanto, invece, riguarda gli illeciti amministrativi la stessa disposizione esclude espressamente la possibilità di ricorrere alla cosiddetta regolarizzazione di cui al 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008; bisogna, comunque, tener presente che alle sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Continuità e abrogazione del D.Lgs. n. 10/1997
Resta, infine, solo da osservare che l’art. 3 del D.Lgs. n. 17/2019, stabilisce che nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/Cee, come accennato abrogata dal regolamento (Ue) n. 2016/425, si intendono fatti a quest’ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X al regolamento stesso; inoltre, è abrogato il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10, superato ormai da queste nuove disposizioni.