l punto del giurista alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia
Si tratta di una delle attività maggiormente pericolose. Come si caratterizza la disciplina specifica in tema di valutazione dei rischi e di svolgimento di questo tipo di mansioni? Che cosa dicono sull’argomento il testo unico della sicurezza e i giudici?
Risposta
Il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) disciplina, al titolo IV, lo specifico settore dei «Cantieri temporanei o mobili» e, in questo ambito, al capo II (artt. 105-156), detta le «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota». Il successivo capo III (artt. 157-160) reca la disciplina sanzionatoria.
Mentre il titolo IV,capo I del testo unico è recepimento dell’ottava direttiva particolare (direttiva 92/57/Cee – la cosiddetta “direttiva cantieri”- riguardante le «prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili») e si pone in rapporto di continuità con le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 494/1996 – abrogate dall’art. 304, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 a far data dal 15 maggio 2008-, il successivo capo II del titolo IV è la trasposizione delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»), parimenti abrogate dal citato art. 304, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
Il capo I del titolo IV del Tusic è espressione di un modello “gestionale” della sicurezza sul lavoro che presuppone necessariamente l’esistenza di un «cantiere temporaneo o mobile»; laddove il successivo capo II fa dell’esistenza del “cantiere” una condizione sufficiente, ma non necessaria: come a dire che il capo II del titolo IV del Tusic (diversamente dal capo I si applica anche a realtà diverse da quella di cantiere, e cioè anche ai «lavori in quota» che siano svolti in un settore diverso da quello delle costruzioni. Ciò si ricava direttamente dal tenore dell’art. 105, ultimo periodo del D.Lgs. n. 81/2008 (ove si legge che «Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa»), nonché dal recente dictum di Cass. pen. sez. IV, 12 marzo 2019, n. 10857.
Già sotto l’impero dell’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956, la giurisprudenza aveva affermato il principio che la suddetta norma «ha carattere assoluto ed è intesa a proteggere il lavoratore in ogni momento della sua attività che si svolga ad altezza superiore ai due metri dal suolo con pericolo di caduta», dunque il suo campo di applicazione non doveva essere limitato al settore delle costruzioni, bensì essere esteso a tutte le attività in quota che potevano determinare cadute dall’alto dei lavoratori.
Secondo la pronuncia di Cass. civ. sez. lavoro, 1° dicembre 1986, n. 7098, l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 è applicabile «alle operazioni di imbracatura eseguite nei porti, ai fini dell’accertamento della necessità della dotazione di apposite scale». Per Cass. pen. sez. III, 5 novembre 1993, n. 437, l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 risulta applicabile al lavoro «eseguito sulle pareti di una vasca – nella specie di raccolta d’acqua – ad altezza superiore a due metri dal suolo». Ancora, per Cass. pen. sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21268, la suddetta norma poteva essere applicata alle operazioni di scaricamento e di sbracaggio di un motore industriale di notevoli dimensioni da un rimorchio, atteso che essa non è limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall’alto dei lavoratori (nel caso specifico il lavoratore si era inerpicato sul motore, a un’altezza superiore ai due metri, in assenza di idonee precauzioni anticaduta, era poi scivolato, mentre cercava di sganciare i cavi d’acciaio che lo imbracavano, ed era rovinosamente caduto a terra, riportando gravi lesioni). Peraltro, in un raro caso in cui la Cassazione si è dovuta occupare dell’applicabilità della disciplina sui parapetti ai “mezzi di trasporto”, ha ritenuto che «In tema di normativa antinfortunistica, l’art. 27, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il quale prevede che i posti di lavoro siano provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali o di difese equivalenti, non è applicabile al posto di lavoro costituito dal cassone di automezzo, da cui si stiano scaricando materiali, a causa della peculiare natura di tal posto di lavoro, che non consente l’approntamento di un valido sistema protettivo equivalente contro il pericolo di cadute dall’alto» (Cass. pen., sez.IV, 20 maggio 1988, Fabbri).
Nell’ipotesi di «lavori in quota» che non diano luogo a un «cantiere temporaneo o mobile», il modello gestionale di riferimento, per l’applicazione delle norme del titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 81/2008, sarà il sistema degli “appalti interni” codificato all’art. 26 del testo unico.
Il titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 81/2008 (artt.105-156) detta dunque l’attuale disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e, nell’ambito di questa, dei «lavori in quota». Trattasi di disposizioni che erano già contenute nel D.Lgs. n. 235/2003, recante norme in tema di requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (attuativo della direttiva 2001/45/Ce del 27 giugno 2001), e che, all’epoca, erano confluite nel titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994 (artt. 34 e 36-bis e ss.).
Prima del recepimento della direttiva 2001/45/Ce, non esisteva nella legislazione italiana una esplicita definizione di «lavoro in quota». Le uniche disposizioni prevenzionistiche riferibili ai posti di lavoro “sopraelevati” erano l’art. 27 del D.P.R. n. 547/1955 (riferito alle imprese in generale) e, con specifico riferimento al settore delle costruzioni, l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956.
La filosofia generale di tutela muove dall’affermazione di principio, contenuta nel 10° considerando della direttiva 2001/45/Ce, per la quale «In genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale».
È così che l’art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce in via principale l’obbligo, per il datore di lavoro, di scegliere le attrezzature di lavoro «più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure», irrobustito dal criterio della “priorità” delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1, lett. a), con richiamo concettuale all’art. 15, comma 1, lett. i) del testo unico, a sua volta derivante dall’art. 6, par. 2, lett. d) della direttiva- quadro 89/391/Cee). D’altro canto, l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 (vero e proprio “polmone respiratorio” del sistema di gestione della sicurezza) è richiamato anche dall’allegato XV al testo unico «(Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili»), ove al punto 2.1.1. è indicato a chiare lettere che i contenuti generali del piano di sicurezza e di coordinamento «sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto».
Gli ulteriori criteri generali di scelta, improntata a un principio di sicurezza gradata, tra le attrezzature di lavoro utilizzabili per i lavori temporanei in quota (compresi i sistemi di accesso ai posti di lavoro, anche a fini di evacuazione in caso di pericolo “imminente”), sono:
• per le scale a pioli (art. 111, comma 3), la sussistenza di condizioni di «limitato livello di rischio» e di «breve durata di impiego», oppure le caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare;
• per i sistemi a funi (art. 111, comma 4), il conseguimento di un livello di sicurezza accettabile (implicante facoltà di non impiego di un’attrezzatura di lavoro considerata più sicura), risultante dall’attività di valutazione dei rischi, sempre che si versi in situazioni di «breve durata di impiego», e di caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare.
Un ulteriore criterio di scelta è quello della minimizzazione dei rischi specifici insiti nell’uso delle attrezzature di lavoro (art. 111, comma 5), con l’ulteriore prescrizione relativa ai cosiddetti dispositivi anticaduta i quali, per quanto possibile, devono prevenire lesioni ai lavoratori, in ogni caso di caduta da luoghi di lavoro in quota (sia a terra sia in sospensione). Anche questa previsione è un’applicazione specifica della misura generale dell’obbligo di riduzione al minimo dei rischi, inserita dall’art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 tra le misure generali di tutela.
L’art. 111, comma 6, introduce il principio della sicurezza equivalente per l’esecuzione di lavori di natura particolare, che richiedono l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute (con obbligo di immediato ripristino anche nel caso di temporanee sospensioni del lavoro: ad esempio la pausa mensa o la fine dell’orario di lavoro giornaliero).
L’art. 111, comma 7, da riferirsi ai lavori in esterno, è di non facile interpretazione, in assenza di ogni riferimento all’entità del pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e alla sua natura astratta o concreta (cioè imminente). Tra l’altro il punto 1 dell’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 consente l’esecuzione di lavori in quota, pur particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali (tra le quali vanno sicuramente ricomprese le condizioni meteo), laddove l’art. 111 citato, in situazioni di minor rischio (che possono verificarsi anche in cantiere), pone al contrario un esplicito divieto. Gli artt. 113, 116 e 136 del D.Lgs. n. 81/2008 dettano poi le condizioni di impiego delle scale a pioli, dei ponteggi, e dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, strutturando variamente gli obblighi posti a carico del datore di lavoro (più restrittivamente rispetto alla direttiva, che in alcune ipotesi utilizza l’espressione «personale competente»), anche in termini di risultato (reso inequivoco dal ricorso all’uso del verbo «assicurare»), nonché di logica programmatoria dei lavori, e di formazione professionale dei lavoratori addetti ai lavori in quota (supplementare rispetto a quella ordinaria, e a contenuto sia teorico che pratico – salvo che per l’uso delle scale a pioli, per le quali valgono le regole generali dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008).
La formazione teorico-pratica si compone di formazione in senso stretto (comprensione/ apprendimento, che è qualcosa di più della mera informazione, la quale ha normalmente un contenuto passivo), e di addestramento per i soli sistemi a funi; quanto alla previsione dell’art. 116, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008, va rilevato che la norma non ha trasposto fedelmente il testo della direttiva, la quale prevede che la formazione investa in particolare le procedure di salvataggio. Si è in tal modo bypassato il livello minimo delle prescrizioni fissato dalla normativa comunitaria: né a questo inconveniente si è rimediato in sede di accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (attuale allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008). Quanto al rapporto intercorrente tra l’art. 107 e l’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008. Va detto che mentre l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 concepiva (senza definirlo) il «lavoro in quota» come il lavoro eseguito «ad un’altezza superiore ai m 2», l’art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone invece che per «lavoro in quota» si intende un’attività lavorativa «che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Ne deriva che, a partire dal 19 luglio 2005 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 235/2003), il criterio cui si deve avere riguardo nello stabilire la sussistenza dell’obbligo, per il datore di lavoro, di adozione e di messa in opera di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali, non è più la quota di «esecuzione del lavoro», bensì la quota di «esposizione al rischio di caduta» per il lavoratore.
La parola alla giurisprudenza
Per vero, la giurisprudenza formatasi sull’antesignana norma di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 156/1964, aveva concordemente affermato che l’altezza superiore a due metri dal suolo doveva essere calcolata non con riguardo al piano di calpestio (e più in generale al punto in cui il lavoratore poggia i piedi: nella specie i pioli di una scala), bensì con riguardo al punto in cui venivano «eseguiti i lavori» (Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 1983, Bioc; Cass. pen., sez. IV, 4 agosto 1982, Placucci; Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 1982, Salimbeni. Più recentemente Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2003, n. 26208; Cass. pen. sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15028 e Cass. pen. sez. IV, 14 aprile 2014, n. 16223).
Più specificamente la pronuncia di Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 1989, ebbe ad affermare che «la norma di cui all’art. 29, ultimo comma, D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (attuale art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008, nda), che detta disposizioni circa le passerelle e le andatoie, si applica anche nel caso in cui i lavori si eseguano a una altezza inferiore a due metri dal piano di calpestio; mentre, i ponteggi e le opere provvisionali, di cui all’art. 16 detto D.P.R. (attuale art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008: nda), e i parapetti, di cui al successivo art. 24 (attuale art. 126 del D.Lgs. n. 81/2008: nda), vanno predisposti solo quando i lavori si eseguono ad altezza superiore ai due metri».
Il testo in vigore dell’art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008 fa invece propendere per la tesi contraria: infatti, nel lavoro in quota, ciò che conta è la quota di appoggio del lavoratore (non quella di lavoro effettivo). Insomma, l’altezza di due metri non va calcolata dalla quota del piano di calpestio (fino) alla quota in cui si esegue il lavoro; bensì mettendo in relazione la quota del piano di calpestio «rispetto ad un piano stabile», evidentemente situato a una quota inferiore.
Il che rende assolutamente ininfluente, ai fini del calcolo dell’altezza alla quale il lavoro viene eseguito, l’altezza del lavoratore.
D’altro canto, appare evidente la diversità di ratio normativa: mentre l’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008 fissa la quota minima al di sopra della quale scatta l’obbligo, per il datore di lavoro, di far ricorso a opere provvisionali, l’art. 107 del D.Lgs. n. 626/1994 fissa la quota minima al di sopra della quale il datore di lavoro, all’esito della valutazione del rischio (parametrata sia alla natura e all’entità dello stesso, sia alla tipologia e alla durata dei lavori, sia alle caratteristiche del sito oggetto dell’intervento), deve esercitare la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di opere provvisionali (scale a pioli, ponteggi, sistemi a funi). Sotto questo profilo, l’obiettivo dell’art. 111 del D.Lgs. n. 81/2008 già citato, è di stabilire corrette relazioni gerarchiche d’uso tra le attrezzature di lavoro normalmente impiegate per l’esecuzione di lavori in quota, con rischio di caduta dall’alto dei lavoratori (in termini, di recente, Cass. pen. sez. IV, 23 luglio 2018, n. 34818).
Solo in qualche raro caso la Cassazione ha affrontato e risolto in maniera corretta la quaestio iuris legata all’interpretazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008: con riguardo alla caduta a terra di un lavoratore da un impalcato di altezza pari a 185 cm, che era stato allestito per l’esecuzione di lavori edili, i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia assolutoria del datore di lavoro, ritenendo l’inapplicabilità delle norme cautelari in tema di lavoro in quota, argomentando che trattasi di «disposizioni riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa ad un quota posta ad altezza superiore a due metri, laddove l’impalcato misurava cm. 185 di altezza» (Cass. pen. sez. IV, 1° dicembre 2011, n. 44650).
Per il resto, la maggior parte delle pronunce di legittimità continuano ostinatamente a interpretare le nuove norme (artt. 107 e 122 del D.Lgs. n. 81/2008) secondo i vecchi parametri e l’ormai superata dizione che era contenuta nell’abrogato art. 16 del D.P.R.n. 164/1956 (ex aliis, Cass. pen. sez. IV, 11 febbraio 2019, n. 6408, secondo cui «l’altezza superiore a metri due dal suolo va calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore». Conformi Cass. pen. sez. IV, 15 aprile 2019, n. 16175; Cass. pen. sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42261; Cass. pen. sez. IV, 5 luglio 2017, n. 32638; Cass. pen. sez. IV, 9 maggio 2017, n. 22599; Cass. pen. sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39024).
Quanto ai requisiti di formazione professionale per i lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per lo svolgimento di lavori temporanei in quota, esaurita la fase transitoria fissata ai sensi del D.Lgs. n. 235/2003 al 19 luglio 2007, dispongono ora gli articoli 116, comma 4 e 136, comma 8 e l’allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008.
Relativamente poi al meccanismo di ripartizione, nei cantieri edili, dei compiti e delle responsabilità tra coordinatori e datori di lavoro delle imprese esecutrici, va ribadito che i primi – fermo restando l’obbligo preliminare della valutazione di tutti i rischi professionali, e gli obblighi inerenti alla segnalazione delle inosservanze al committente e alla obbligatoria sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente: lett. e) e f) dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 – devono limitarsi a gestire anch’essi direttamente i rischi professionali derivanti dall’effettuazione di lavori temporanei in quota, solo qualora questi determinino “interferenze” tra le lavorazioni (ad esempio, derivanti dall’uso comune di un ponteggio); in caso contrario i suddetti obblighi gestionali faranno esclusivamente carico alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.