La recente direttiva (Ue) 2019/130 andrà recepita entro il 20 febbraio 2021

Datore di lavoro e medico competente, unitamente all’intero sistema prevenzionistico, saranno chiamati a rivedere il proprio ruolo per la gestione del rischio in azienda. Punto di partenza: inasprire i controlli del livello di esposizione

Le novità
La nuova direttiva (Ue) 2019/130 del parlamento europeo del 16 gennaio 2019, in vigore dal 20 febbraio 2019, modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In Italia sarà recepita nel D.Lgs. n. 81/2008 e modificherà/integrerà il titolo 9, Capo II e gli allegati XLII e XLIII; termine ultimo per il recepimento negli ordinamenti nazionali, il 20 febbraio 2021.
Si tratta della seconda modifica della direttiva 2004/37/Ce (la prima è la direttiva Ue 2017/2398 del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017). 

Le principali modifiche che la direttiva (Ue) 2019/130 apporta alla direttiva 2004/37/Ce riguardano:
• l’introduzione dell’articolo 13-bis;
• alcuni emendamenti a carico dell’allegatoI e dell’allegato III.

L’articolo 13-bis «Accordi delle parti sociali», orientato allo sviluppo di politiche di prevenzione, prevede che gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva siano elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) con necessità di aggiornamento periodico. Ciò per ribadire l’importanza della definizione degli accordi delle parti sociali per l’attuazione efficace, oltre alle misure normative, degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla stessa direttiva 2004/37/Ce.

Le modifiche dell’allegato I e dell’allegato III coinvolgono, invece, aspetti più tecnici.

L’allegato I alla direttiva 2004/37/Ce, recepito dall’allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008, definisce cancerogena una sostanza, miscela o procedimento, nonchè una sostanza o miscela liberate nel corso di un processo di seguito menzionato:
• produzione di auramina con il metodo Michler;
• i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
• i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
• il processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
• il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro;
• i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Con la nuova direttiva (Ue) 2019/130 a questi andranno ora aggiunti:
• i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
• i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Con la direttiva (Ue) 2019/130 l’allegato III («Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse») è sostituito dal testo che figura nell’allegato della direttiva stessa; di fatto, la nuova direttiva apporta all’allegato III l’aggiunta di cinque sostanze cancerogene:
• il tricoloretilene (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
• la 4,4’ – metilendianilina (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
• l’epicloridrina (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
• l’etilene dibromuro (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008);
• l’etilene dicloruro (categoria 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008).

Queste sostanze vanno ad aggiungersi:
• alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
• alle miscele di idrocarburi policiclici aromatici (categoria 1A o 1B a norma del regolamento Ce n. 1272/2008), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene;
• agli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

Per tutti questi composti, ad eccezione degli ultimi due, sono definiti i valori limite che non devono essere superati nel corso dell’esposizione lavorativa. Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, e per gli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna non vengono identificati valori limite, ma, essendo noto l’assorbimento anche per via cutanea, è proposta la “skin notation” a raccomandare, nella valutazione del rischio, di considerare anche la capacità di contribuire in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. Salgono, quindi, ora a ventidue gli agenti cancerogeni per i quali è fissato un limite espositivo (in questa direttiva non è contemplato l’amianto) e sono dodici le sostanze che assumono la “skin notation”.

Le conseguenze per il datore di lavoro…
Da tutto ciò ne deriva che sono importanti le novità che datore di lavoro e medico competente dovranno affrontare. Per il datore di lavoro vi sarà la necessità di ricomprendere nel processo di valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni nuovi composti e, quindi, nuovi ambiti occupazionali. Ne sono importanti esempi i gas di scarico dei motori diesel e gli oli precedentemente (facendo attenzione alle pregresse esposizioni) usati nei motori a combustione interna (maggior parte dei veicoli). Per i primi, classificati dal 2014 come cancerogeni per l’uomo dalla Iarc (categoria 1), andranno considerate le attività comportanti l’impiego di motori diesel on road e off road e alcuni ambiti del trasporto ferroviario e navale.
Per i secondi ne conseguirà la necessità di valutare l’esposizione ad agenti cancerogeni per settori comuni fin qui per questo non valutati (uno per tutti il settore delle autoriparazioni).
Sempre per il datore di lavoro si confermerà con maggior forza l’obbligo di misurare e contenere l’esposizione per via inalatoria degli agenti cancerogeni o mutageni entro i limiti stabiliti dall’allegato III alla direttiva (Ue) 2019/130. Questi limiti sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore o, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento per esposizione di breve durata (Stel), normalmente di 15 minuti. Il testo della direttiva (Ue) 2019/130 precisa che l’adozione di valori limite relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni non azzera i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo). I valori limite di esposizione professionale rientrano, in ogni modo, a pieno titolo nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/Ce e il rispetto contribuisce, comunque, a una riduzione significativa dei rischi derivanti da questa esposizione. L’osservanza dei limiti non deve, tuttavia, pregiudicare gli altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi della direttiva quali, in primis:
• la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore;
• il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile;
• la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile.

Già nel 2002 le linee guida per l’applicazione del titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994 «Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni», del coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome, ricordavano che il limite non può essere considerato uno spartiacque verso il basso, dato che il rispetto del limite non comporta di per sé rispetto della minimizzazione dell’esposizione, mentre deve essere considerato tale verso l’alto, nel senso che un’attività che comporti superamento del limite non può essere in nessun caso mantenuta in essere.

Nella direttiva (Ue) 2019/130 sono poi fissati alcuni valori limite ai quali l’adeguamento dovrà essere progressivo:
• per le polveri di legno duro il valore limite è fissato a 2 mg/m3 con livello transitorio di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023;
• per i composti di cromo VI definiti cancerogeni il valore limite diventa 0,005 mg/m3 (0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025; 0,025 mg/ m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025).

Per questi due agenti, già la direttiva (Ue) 2017/2398 aveva stabilito questi limiti che sono stati quindi ripresi dalla attuale direttiva (Ue) 2019/130.
Per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel (misurate sotto forma di carbonio elementare) il limite è per la prima volta posto a 0,05 mg/m3. Il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite sarà in vigore a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Lo strumento di analisi, a disposizione del datore di lavoro, per la valutazione dell’esposizione e dell’efficacia delle misure preventive per il rispetto dei limiti è, quindi, ancora una volta l’indagine ambientale la cui metodica è indicata dalle norme tecniche.
La valutazione dell’esposizione deve essere eseguita periodicamente. Le indagini devono valutare sia la via inalatoria, che l’esposizione cutanea. Per quest’ultima, vigono, tuttavia, difficoltà maggiori; non esistono, infatti, diffusi metodi di campionamento e analisi, né sono disponibili valori limite di esposizione cutanea con i quali confrontare le valutazioni effettuate.
Per alcuni agenti, segnatamente le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, le metodologie di analisi (la già citata misura del carbonio elementare) non sono ancora di pronta disponibilità.

…e il medico competente
Il medico competente:
• avrà, anzitutto, la necessità di esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni provenienti da nuovi settori professionali e collaborare attivamente al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione;
• ove disponibili, dovrà essere in grado di mettere a disposizione idonei indicatori che quantifichino il livello di esposizione dei lavoratori coinvolti in particolari attività, utilizzando il monitoraggio biologico;
• avrà l’esigenza di perfezionare i protocolli di sorveglianza sanitaria per nuovi gruppi di lavoratori collaborando alla loro informazione e formazione;
• infine, amplierà la compilazione e l’aggiornamento del registro degli esposti aziendale.

Possibili sviluppi e conclusioni
In conclusione, si tratta, quindi, di modifiche rilevanti per datore di lavoro e medico competente, in realtà più diffusamente per tutto il sistema prevenzionistico aziendale, che riguardano molte attività e mansioni che sino a oggi non erano state incluse fra quelle da valutare e sorvegliare.
Per queste, proprio perché esponenti ad agenti cancerogeni o mutageni, si imporrà un più rigido controllo del livello di esposizione. Una terza proposta di revisione della direttiva 37/2004 (documento COM 2018/0171), la cui prima lettura al Parlamento europeo è attesa per dicembre 2019, prevede l’introduzione di ulteriori valori limite di esposizione per cadmio e suoi composti inorganici, acido arsenico e suoi composti inorganici, formaldeide, 4,4’-metilen-bis (2-cloroanilina) (MOCA).
Gli agenti reprotossici non trovano, invece, ancora inclusione, benché auspicata, nella direttiva (ue) 2019/130.