Bando INAIL ISI 2017

Scadenza: Dal 19 Aprile 2018 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 31 Maggio 2018

Destinatari dei finanziamenti:

  1. Progetti di investimento;
  2. Progetti per l’adozione di sistemi per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in settori specifici, quali lavorazioni del legno e materiali ceramici;
  5. Progetti per le micro e piccole imprese agricole, e giovani agricoltori

Tutte le imprese, anche in forma di ditte individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale ed iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Le aziende del punto 4 possono partecipare soltanto con progetti inerenti il proprio settore, come il comparto agricolo può aderire al solo al settore specificato nel punto 5.

Finanziamento: I finanziamenti previsti dal bando INAIL 2017 vengono concessi in conto capitale e sono pari al 65% dell’investimento ammesso, al netto dell’ IVA, nel limite minimo di 5000€ e massimo di 130.000 euro (finanziato per una spesa totale di 200000€) per impresa, mentre per i progetti del punto 4 il limite minimo è di 2000€ ed un massimo erogabile di 50.000 euro. Per il punto 5 il limite minimo è di 2000€ mentre il massimo erogabile è pari a 60.000 euro.

Requisiti richiesti: Al fine di accedere ai finanziamenti INAIL 2017 per gli investimenti in spese sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è previsto che i soggetti richiedenti soddisfino i seguenti requisiti:

  • essere in possesso delle credenziali INAIL per l’accesso ai servizi on line
  • possesso dell’unità produttiva per la quale si richiede il finanziamento nel territorio della Regione/Provincia presso cui viene fatta domanda (per le imprese di armamento la sede produttiva coincide con la nave e la sede INAIL sarà la sede regionale);
  • iscrizione presso il Registro delle Imprese o all’albo degli artigiani;
  • essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dal DURC;
  • non aver richiesto, per lo stesso progetto, altri contributi finanziari di natura pubblica salvo che si tratti di interventi pubblici di garanzia sul credito (vedi, ad esempio, quelli relativi alla legge 6625/1996);
  • non aver superato il tetto di aiuti «de minimis» nell’ arco dei tre esercizi precedenti.

Soluzioni tecniche:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati,
  • Acquisto di macchine (con sostituzione laddove richiesto dalla specifica tipologia intervento)
  • Acquisto di dispositivi per lavoro in ambienti confinati
  • Acquisto e installazione di sistemi di ancoraggio anche permanenti
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, aspirazione o trattamento acque reflue

 

 

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Comunicazione infortuni: prime istruzioni operative

Deve essere effettuata on line entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Modalità tecnico-operative di trasmissione, istruzioni per alcuni settori particolari, disciplina sanzionatoria: questi alcuni dei temi oggetto di chiarimento della circolare Inail n. 42/2017.

Uno dei profili più innovativi e apprezzabili del D.Lgs. n. 81/2008 è certamente la previsione di un sistema istituzionale finalizzato a una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso un meccanismo in cui l’integrazione tra i diversi enti pubblici di vigilanza e di assistenza e l’informatizzazione ne sono le componenti fondamentali; in questa ottica si colloca il nascente sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (sinp) previsto dall’art. 8, ossia la nuova “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che ha preso corpo con il decreto dei ministeri del Lavoro e della Salute 25 maggio 2016, n. 183.

Con l’emanazione di questo provvedimento occorre ricordare che, però, ha trovato attuazione anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni con assenza di almeno un giorno secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, che confluisce proprio nel sinp; di questo adempimento in passato se n’è già discusso molto per quanto riguarda l’entrata in vigore e gli aspetti operativi, tant’è vero che il ministero del Lavoro è stato costretto a intervenire per ben due volte, prima con la nota 21 maggio 2008, prot. n. 6587, e, successivamente, con la circolare 12 maggio 2009, n. 19. Occorre subito precisare che, in effetti, questo adempimento doveva già essere vigente dallo scorso 12 aprile 2017, poi, per effetto della legge n. 19/2017, il legislatore ha deciso di concedere una proroga di sei mesi soprattutto per dare più tempo per la messa a punto del sinp e, sia pure sul filo di lana, l’Inail, con la circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha fornito, non senza sbavature, una serie d’interessanti chiarimenti sul campo applicativo, sulle esclusioni, sulle modalità tecnico–operative di trasmissione, sulle istruzioni per alcuni settori particolari, sul certificato medico, sul cruscotto infortuni, sulla disciplina sanzionatoria nonché sugli organi competenti ad accertare gli illeciti.

I soggetti obbligati e i casi di esclusione

Scendendo nel dettaglio dei profili più significativi di questo regime occorre soffermarsi, in primo luogo, sui soggetti che hanno l’obbligo della presentazione della comunicazione che, è bene premettere, è prevista ai meri fini statistici e informativi per garantire, alle istituzioni impegnate nel campo della prevenzione, una visione più completa delle dinamiche del fenomeno infortunistico, includendo anche quegli eventi che hanno comportato conseguenze per il lavoratore di lieve entità che, fino a oggi, sono rimasti nel sommerso dando, così, anche maggior vigore al “registro infortuni” telematico. L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, individua nel datore di lavoro, sia privato che pubblico, il soggetto obbligato in via principale alla presentazione della comunicazione all’Istituto assicuratore; l’adempimento ricade, quindi, sul soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Attrezzature e nolo a caldo: quali le regole da seguire

In un cantiere edile spesso l’impresa deve eseguire un’operazione con dotazioni che non possiede. Una soluzione è noleggiare un’apparecchiatura e, sempre più, è ingaggiato anche un operatore specializzato.
Ma quali sono le modalità corrette per effettuare questa locazione?

Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’utilizzo in cantiere di attrezzature di lavoro prese a nolo in quanto il loro uso non è continuativo ma saltuario come, per esempio, le piattaforme di lavoro elevabili (ple) per l’esecuzione dei lavori in quota. Il nolo più essere “a freddo” e “a caldo”. Con il primo è locata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti applicabili alla stessa; con il secondo,

oltre all’attrezzatura di lavoro, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo. Tra le due tipologie, sta prendendo sempre più piede in cantiere l’impiego delle attrezzature di lavoro tramite un nolo a caldo.

Di cosa si tratta?

Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/ utilizzo dell’attrezzatura stessa. Molto spesso nasce il dubbio, per esempio, se un nolo a caldo di una ple (attrezzatura di lavoro e operatore) fatto da un’unica impresa esecutrice presente in cantiere dove devono essere eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile (capo I, titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008), rivolgendosi a un’impresa noleggiante (locatore) ple, equivalga ad avere una seconda impresa esecutrice in cantiere con la conseguenza di dover applicare quanto previsto dall’art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (nomina del csp, nomina del cse, redazione del psc eccetera).

Visto come è definito il nolo a caldo, prima di fornire un chiarimento, è necessario analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o, invece, deve essere considerato un subappalto mascherato. A questo proposito, è opportuno ricordare che l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che «Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Comunque, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È anche fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7».

Rimanendo nell’ambito della normativa prevenzionale, occorre comunque ricordare che fino a quando la prestazione lavorativa dell’operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura (ple), nel senso che l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dall’impresa, il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto e l’azienda noleggiante (locatore) non è qualificabile come impresa esecutrice e cioè impresa che «esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali» [definizione dell’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.

Quindi, nel caso di un effettivo nolo a caldo di una ple, l’impresa noleggiante (locatore) non risulta obbligata al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l’attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell’impresa che deve eseguire il lavoro; basti pensare, per esempio, a un’impresa esecutrice che, per conto di una azienda committente multiutility, deve eseguire il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio e la posa della tubazione del gas per un allacciamento aereo. Viceversa, se all’operatore dell’attrezzatura dipendente dell’impresa noleggiante (locatore) fosse affidata una lavorazione (per esempio, il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio) da eseguire in piena autonomia, il contratto di nolo a caldo non è tale ma deve essere considerato un vero e proprio contratto di subappalto e l’impresa noleggiante (locatore) è un’impresa esecutrice, così come definita all’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza di dover applicare, da parte dell’azienda multiutility committente e del locatore, quanto previsto dal capo I, del titolo IV al riguardo (nomina del csp, redazione del psc, nomina del cse, redazione del pos da parte del locatore eccetera).

Si ricorda che l’impresa noleggiante (locatore), oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese (dvr eccetera), in particolare è soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 23 («Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori»), 72 («Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso») e 37-73 («Informazione, formazione e addestramento»), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il locatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario oggetto di noleggio da parte del suo dipendente incaricato quale operatore dell’attrezzatura di lavoro (Cassazione penale, sezione IV, del 27 settembre 2012, n. 37325). L’impresa noleggiante (locatore), non essendo impresa esecutrice non deve redigere il pos. Sulla distinzione tra appalto e nolo a caldo, da tempo, si è già espressa più volte la Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 6923/1997 e poi la sez. IV con la sentenza n. 23604/2009.

In questa ultima sentenza, la Suprema Corte definisce con chiarezza il perimetro entro il quale il nolo a caldo può ritenersi tale e non un subappalto mascherato. Nel caso considerato, però, il locatore non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitato esclusivamente a noleggiare un’attrezzatura di lavoro all’impresa esecutrice. Quindi, secondo la Cassazione penale, a carico del locatore non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l’attività produttiva svolta esclusivamente dall’impresa esecutrice.

Questo orientamento è stato poi confermato dalla Cassazione penale, sezione IV, con le sentenze n. 34327/2009, n. 41791/2009 e la sentenza n. 109/2012. Questa ultima sentenza introduce un altro elemento chiarificatore visto che la Suprema Corte afferma che «La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; e che risultava che l’imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull’utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009,Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che G. C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all’estremità del braccio telescopico, sulla quale sì trovava l’operaio B. M.».

Approfondimenti legislativi

Commi 3, 4 e 5, art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 2. (…)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Lettera i-bis), comma 1, art. 89, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (…)
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Stralcio della sentenza della Cassazione penale, sezione IV, n. 23604/2009

Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. Nella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal “nolo a caldo”. Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il committente a compiere un’opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

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