In un cantiere edile spesso l’impresa deve eseguire un’operazione con dotazioni che non possiede. Una soluzione è noleggiare un’apparecchiatura e, sempre più, è ingaggiato anche un operatore specializzato.
Ma quali sono le modalità corrette per effettuare questa locazione?
Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’utilizzo in cantiere di attrezzature di lavoro prese a nolo in quanto il loro uso non è continuativo ma saltuario come, per esempio, le piattaforme di lavoro elevabili (ple) per l’esecuzione dei lavori in quota. Il nolo più essere “a freddo” e “a caldo”. Con il primo è locata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti applicabili alla stessa; con il secondo,
oltre all’attrezzatura di lavoro, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo. Tra le due tipologie, sta prendendo sempre più piede in cantiere l’impiego delle attrezzature di lavoro tramite un nolo a caldo.
Di cosa si tratta?
Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/ utilizzo dell’attrezzatura stessa. Molto spesso nasce il dubbio, per esempio, se un nolo a caldo di una ple (attrezzatura di lavoro e operatore) fatto da un’unica impresa esecutrice presente in cantiere dove devono essere eseguiti lavori edili o d’ingegneria civile (capo I, titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008), rivolgendosi a un’impresa noleggiante (locatore) ple, equivalga ad avere una seconda impresa esecutrice in cantiere con la conseguenza di dover applicare quanto previsto dall’art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (nomina del csp, nomina del cse, redazione del psc eccetera).
Visto come è definito il nolo a caldo, prima di fornire un chiarimento, è necessario analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o, invece, deve essere considerato un subappalto mascherato. A questo proposito, è opportuno ricordare che l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che «Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Comunque, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È anche fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7».
Rimanendo nell’ambito della normativa prevenzionale, occorre comunque ricordare che fino a quando la prestazione lavorativa dell’operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura (ple), nel senso che l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dall’impresa, il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto e l’azienda noleggiante (locatore) non è qualificabile come impresa esecutrice e cioè impresa che «esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali» [definizione dell’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008.
Quindi, nel caso di un effettivo nolo a caldo di una ple, l’impresa noleggiante (locatore) non risulta obbligata al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l’attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell’impresa che deve eseguire il lavoro; basti pensare, per esempio, a un’impresa esecutrice che, per conto di una azienda committente multiutility, deve eseguire il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio e la posa della tubazione del gas per un allacciamento aereo. Viceversa, se all’operatore dell’attrezzatura dipendente dell’impresa noleggiante (locatore) fosse affidata una lavorazione (per esempio, il fissaggio di tasselli sulla facciata di un edificio) da eseguire in piena autonomia, il contratto di nolo a caldo non è tale ma deve essere considerato un vero e proprio contratto di subappalto e l’impresa noleggiante (locatore) è un’impresa esecutrice, così come definita all’art. 89, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza di dover applicare, da parte dell’azienda multiutility committente e del locatore, quanto previsto dal capo I, del titolo IV al riguardo (nomina del csp, redazione del psc, nomina del cse, redazione del pos da parte del locatore eccetera).
Si ricorda che l’impresa noleggiante (locatore), oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese (dvr eccetera), in particolare è soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 23 («Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori»), 72 («Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso») e 37-73 («Informazione, formazione e addestramento»), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il locatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario oggetto di noleggio da parte del suo dipendente incaricato quale operatore dell’attrezzatura di lavoro (Cassazione penale, sezione IV, del 27 settembre 2012, n. 37325). L’impresa noleggiante (locatore), non essendo impresa esecutrice non deve redigere il pos. Sulla distinzione tra appalto e nolo a caldo, da tempo, si è già espressa più volte la Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 6923/1997 e poi la sez. IV con la sentenza n. 23604/2009.
In questa ultima sentenza, la Suprema Corte definisce con chiarezza il perimetro entro il quale il nolo a caldo può ritenersi tale e non un subappalto mascherato. Nel caso considerato, però, il locatore non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitato esclusivamente a noleggiare un’attrezzatura di lavoro all’impresa esecutrice. Quindi, secondo la Cassazione penale, a carico del locatore non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l’attività produttiva svolta esclusivamente dall’impresa esecutrice.
Questo orientamento è stato poi confermato dalla Cassazione penale, sezione IV, con le sentenze n. 34327/2009, n. 41791/2009 e la sentenza n. 109/2012. Questa ultima sentenza introduce un altro elemento chiarificatore visto che la Suprema Corte afferma che «La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; e che risultava che l’imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull’utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009,Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che G. C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all’estremità del braccio telescopico, sulla quale sì trovava l’operaio B. M.».
Approfondimenti legislativi
Commi 3, 4 e 5, art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: 2. (…)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Lettera i-bis), comma 1, art. 89, del D.Lgs. n. 81/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (…)
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Stralcio della sentenza della Cassazione penale, sezione IV, n. 23604/2009
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. Nella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal “nolo a caldo”. Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il committente a compiere un’opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).