Tutte quelle in servizio devono essere certificate e rispondere alla direttiva 2006/42 oppure, se in servizio in Italia prima del 21 settembre 1996, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008

Il quadro normativo

Per promuovere il concetto di mercato aperto nell’area economica europea, tutti gli Stati membri sono tenuti ad adottare una legislazione che definisca i requisiti di sicurezza fondamentali per le macchine e il loro uso, mediante il recepimento delle direttive Ce. Le macchine che non soddisfano questi requisiti non possono essere commercializzate all’interno dei Paesi dell’area economica europea e non possono essere utilizzate. La “direttiva macchine” è applicata alle macchine e alle “quasi macchine” e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, come definiti nell’Allegato I al D.Lgs. n. 17/2010. La “direttiva macchine” è applicata anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato. Inizialmente, la “direttiva macchine” 89/392/Cee (in seguito sostituita dalla direttiva 98/37/Ce) è stata recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, «Regolamento per l’attuazione delle direttiva 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine», entrato in vigore il 21 settembre 1996. La “nuova direttiva macchine” (direttiva 2006/42/Ce) ha sostituito la versione precedente (98/37/Ce) alla fine del 2009 ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. La norma attualmente vigente, pertanto, è il D.Lgs. n. 17/2010 ma è di fondamentale importanza la data di entrata in vigore della precedente “direttiva macchine” D.P.R. n. 459/1996 in quanto il 21 settembre 1996 costituisce la data di discrimine per le macchine poste in esercizio prima o dopo questo termine, le quali possono avere, pertanto, caratteristiche sensibilmente diverse e devono essere sottoposte a una verifica differente. Il D.P.R. n. 459/1996 ha introdotto importanti novità quali, per esempio, l’obbligatorietà della marcatura Ce per tutte le macchine messe in servizio dopo il 21 settembre1996.

Le due norme fondamentali di riferimento per la verifica dei requisiti di sicurezza delle macchine sono:

  • il D.Lgs. n. 17/2010;
  • l’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, requisiti generali di sicurezza delle macchine. Tutte le macchine a oggi in servizio, infatti, devono avere marcatura Ce e rispondere alle prescrizioni della “nuova direttiva macchine” D.Lgs. n.17/2010 oppure, nel caso di macchine messe in servizio in Italia prima del 21 settembre 1996 e che, quindi, non riportano la marcatura Ce, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008.

Macchine e quasi-macchine Il D.Lgs. n. 17/2010 definisce il campo di applicazione e chiarisce che cosa si intende con “macchine” e “quasi macchine”.

La segatrice a nastro per metalli può essere definita macchina in quanto svolge la lavorazione per la quale è concepita (taglio metalli) in autonomia, azionata dall’energia elettrica e non occorre che sia incorporata ad altre macchine o quasi-macchine. Invece, l’attuatore è una “quasi-macchina”, azionata elettricamente, che permette il movimento di organi di trasmissione. Per poter svolgere un lavoro occorre che l’attuatore sia incorporato a un altro elemento.

La “macchina” propriamente detta è «un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata». Con il termine “macchina” possono essere identificati anche i seguenti prodotti:

  • le attrezzature intercambiabili
  • i componenti di sicurezza
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  • gli accessori di sollevamento
  • le catene, le funi e le cinghie
  • le macchine

Un insieme dei prodotti sopra elencati costituisce una macchina anche nel caso manchino gli elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento. La progettazione e la costruzione delle macchine devono tener conto dell’uso previsto per la macchina stessa sia che si tratti di una macchina da utilizzare in un luogo di lavoro, sia che l’utilizzo sia previsto da parte di terzi o consumatori. Le “quasi-macchine” sono insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o ad apparecchi per costituire una macchina. Per esempio, un sistema di azionamento è una “quasi-macchina”.

Verifica di conformità

Oggi tutte le macchine, per poter essere commercializzate e, quindi, utilizzate in Italia, devono avere marcatura Ce e rispondere alle prescrizioni della nuova direttiva macchine D.Lgs.17/2010. Le macchine costruite prima del D.P.R. n. 459/1996 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Le macchine marcate Ce risultano conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/42/Ce, quindi, dal suo regolamento di applicazione in Italia, il D.Lgs. n. 17/2010. Nel caso una macchina marcata Ce non risulti conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 17/2010, il ministero può richiederne il ritiro dal mercato. È di fondamentale importanza che gli utilizzatori non apportino mai di propria iniziativa modifiche alle macchine in quanto manutenzioni scorrette o manomissioni delle macchine o dei microinterruttori compromettono la conformità della stessa. Sono comunque garantite le manutenzioni ordinarie e i ripristini degli apprestamenti di sicurezza.

La manutenzione è una parte importante del processo per la riduzione dei rischi sulle macchine. Nel caso di macchine messe in servizio in Italia prima del 21 settembre 1996 e che non riportano la marcatura Ce, queste devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso siano presenti macchine prive di marcatura Ce, non è obbligatorio “rottamare” la macchina ma non è nemmeno possibile utilizzarla senza aver verificato che la stessa sia conforme ai requisiti generali minimi di sicurezza previsti dall’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Il verificatore dovrà accertare che la macchina risponda ai requisiti minimi di sicurezza, riportati nell’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Affinchè una macchina, pur rispondente ai requisiti minimi ma priva di marcatura Ce e messa in servizio prima del 21 settembre1996, possa essere utilizzata, è necessario che un professionista abilitato rediga una perizia asseverata che la certifichi. Nel caso la macchina non risponda ai requisiti minimi di sicurezza, dovranno essere individuate le migliorie di sicurezza da realizzare, necessarie a rendere conforme la macchina e, una volta realizzate queste modifiche, sarà redatta la perizia asseverata di certificazione della macchina.