Deve essere effettuata on line entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Modalità tecnico-operative di trasmissione, istruzioni per alcuni settori particolari, disciplina sanzionatoria: questi alcuni dei temi oggetto di chiarimento della circolare Inail n. 42/2017.

Uno dei profili più innovativi e apprezzabili del D.Lgs. n. 81/2008 è certamente la previsione di un sistema istituzionale finalizzato a una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso un meccanismo in cui l’integrazione tra i diversi enti pubblici di vigilanza e di assistenza e l’informatizzazione ne sono le componenti fondamentali; in questa ottica si colloca il nascente sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (sinp) previsto dall’art. 8, ossia la nuova “anagrafe della sicurezza sul lavoro” che ha preso corpo con il decreto dei ministeri del Lavoro e della Salute 25 maggio 2016, n. 183.

Con l’emanazione di questo provvedimento occorre ricordare che, però, ha trovato attuazione anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni con assenza di almeno un giorno secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, che confluisce proprio nel sinp; di questo adempimento in passato se n’è già discusso molto per quanto riguarda l’entrata in vigore e gli aspetti operativi, tant’è vero che il ministero del Lavoro è stato costretto a intervenire per ben due volte, prima con la nota 21 maggio 2008, prot. n. 6587, e, successivamente, con la circolare 12 maggio 2009, n. 19. Occorre subito precisare che, in effetti, questo adempimento doveva già essere vigente dallo scorso 12 aprile 2017, poi, per effetto della legge n. 19/2017, il legislatore ha deciso di concedere una proroga di sei mesi soprattutto per dare più tempo per la messa a punto del sinp e, sia pure sul filo di lana, l’Inail, con la circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha fornito, non senza sbavature, una serie d’interessanti chiarimenti sul campo applicativo, sulle esclusioni, sulle modalità tecnico–operative di trasmissione, sulle istruzioni per alcuni settori particolari, sul certificato medico, sul cruscotto infortuni, sulla disciplina sanzionatoria nonché sugli organi competenti ad accertare gli illeciti.

I soggetti obbligati e i casi di esclusione

Scendendo nel dettaglio dei profili più significativi di questo regime occorre soffermarsi, in primo luogo, sui soggetti che hanno l’obbligo della presentazione della comunicazione che, è bene premettere, è prevista ai meri fini statistici e informativi per garantire, alle istituzioni impegnate nel campo della prevenzione, una visione più completa delle dinamiche del fenomeno infortunistico, includendo anche quegli eventi che hanno comportato conseguenze per il lavoratore di lieve entità che, fino a oggi, sono rimasti nel sommerso dando, così, anche maggior vigore al “registro infortuni” telematico. L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, individua nel datore di lavoro, sia privato che pubblico, il soggetto obbligato in via principale alla presentazione della comunicazione all’Istituto assicuratore; l’adempimento ricade, quindi, sul soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.