L’aumento, in vigore dal 1° luglio 2018 e pari all’1,9%, è stato determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registrata nel quinquennio 2013-2018, sommandosi al contestato incremento del 9,60% già operato nel 2013, portando così a una crescita dell’11,50%.

Nel corso dell’ultimo decennio, uno dei dati che, forse, spesso sfugge è che il sistema sanzionatorio italiano per gli illeciti derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche ha subito diverse modifiche e, soprattutto, i diversi governi che si sono succeduti hanno quasi puntualmente operato un giro di vite sugli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie. Solo per ricordare alcuni dei passaggi più significativi di questa evoluzione occorre richiamare il D.Lgs. n. 106/2009 (il cosiddetto “correttivo al testo unico”) che ha introdotto un meccanismo d’indicizzazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, per poi passare al D.L. n. 76/2013 che ha apportato importanti modifiche a questo meccanismo, fino ad arrivare all’art. 20, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 151/2015, che ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 6-bis in base al quale, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Insomma, malgrado un miglioramento del trend infortunistico, almeno fino al 2017 secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inail nell’ultimo rapporto annuale, il dato che emerge è che si stia giocando sempre più al rialzo attraverso continui giri di vite. L’ultimo è stato attuato con il decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12 (comunicato di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2018, n. 140), che ha determinato nella misura dell’1,9% la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento arriva dopo il via libera del ministero del Lavoro che con nota del 18 aprile 2018 ha stabilito la competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro a regolare la materia, ed è stato emanato in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, che ha novellato il comma 4-bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, riscrivendo completamente e in modo peggiorativo il sistema d’indicizzazione su base quinquennale delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie introdotto originariamente dal già citato D.Lgs. n. 106/2009. Si tratta, quindi, di un ulteriore inasprimento del sistema sanzionatorio in quanto il nuovo aumento dell’1,9%, in vigore dal 1° luglio 2018 e determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013-2018, si somma al contestato aumento del 9,60% già operato nel 2013, portando così a un incremento complessivo delle sanzioni dell’11,50%. Troppo, in soli cinque anni, per altro con un quadro economico nazionale che evidenzia che il Paese non è ancora uscito effettivamente dalla crisi. Per altro, il decreto n. 12/2018 pone anche una serie di questioni applicative legate soprattutto alle tipologie di illeciti interessati dall’aumento, la determinazione dei nuovi importi e i riflessi sulla sospensione dell’attività d’impresa e per questi motivi molto opportunamente l’Ispettorato nazionale del lavoro è corso subito ai ripari emanando la lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n.314.

Quali illeciti

Per quanto riguarda le tipologie di illeciti attratti dall’incremento, occorre subito evidenziare che la portata dell’aumento è generalizzata e non circoscritta, quindi, alle sole sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si consideri, infatti, che la misura dell’1,9% si applica alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste non solo dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche da altri atti aventi forza di legge come decreti legge, decreti legislativi e leggi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, questo nuovo rincaro interessa una vastissima gamma d’illeciti come, ad esempio, quelli in materia di valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento (artt. 17, 28, 29 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), d’informazione e formazione (art. 36, 37 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), di visite mediche (art. 41, D.Lgs. n.81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (Duvri) e di Durc (art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs n. 81/2008) e la mancata comunicazione all’Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lett. aa, D.Lgs n. 81/2008). L’aumento, inoltre, tocca anche le sanzioni penali e amministrative previste da altriprovvedimenti tra i quali occorre ricordare:

  • il D.Lgs. n. 271/1999, relativo alla salute e sicurezza nel lavoro marittimo;
  • il D.Lgs. n. 272/1999, relativo alla sicurezza in ambito portuale e nelle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
  • il D.Lgs. n. 624/1996, relativo alla sicurezza e la salute nelle attività estrattive di sostanze minerali;
  • il D.Lgs. n.298/1999, relativo a salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca.

I destinatari dell’aumento in questione non sono, quindi, solo i datori di lavoro, ma anche i dirigenti, i preposti, i lavoratori e altri soggetti come i coordinatori nei cantieri, il medico competente, i progettisti, i fabbricanti, gli installatori, i venditori, nonché i committenti (anche privati) degli appalti di lavori edili.

Il principio del “favor rei”

Collegato a questo ulteriore aumento è anche il problema della rilevanza delle condotte illecite commesse prima del 1° luglio 2018; in effetti la soluzione la si rintraccia già nel testo dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, dopo le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 99/2013.

Questa disposizione, infatti, nella sua versione finale ha inserito nel corpo del comma 4-bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, la specificazione che l’applicazione della rivalutazione del 9,60% avviene a decorrere dal 1° luglio 2013, e con riferimento «esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data».

Nel decreto n. 12/2018, però, è stato riportato il testo del citato comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, ma vigente prima delle modifiche della legge n. 99/2013; nella già citata lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, tuttavia, si chiarisce che «L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018». In altri termini, quindi, in virtù del principio del favor rei (la tutela dell’imputato) per stabilire se trova applicazione o meno anche la nuova maggiorazione dell’1,9% occorrerà fare riferimento non al momento in cui l’illecito è stato contestato dagli organi di vigilanza, ma quando lo stesso è stato consumato dall’autore.

Sospensione

Alcune riflessioni devono essere compiute anche per quanto riguarda la sospensione dell’attività d’impresa regolata dall’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008. Com’è noto, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (cfr. allegato I, D.Lgs. n. 81/2008).

Si è posto il problema di stabilire, quindi, se sono attratte dall’incremento dell’1,9% anche le somme aggiuntive previste per la revoca del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 del già citato art. 14, ossia di 2 mila euro nell’ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e di 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, però, molto prontamente nella lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n.314, riprendendo l’orientamento già espresso in merito dal ministero del Lavoro nella circolare 29 agosto 2013, n. 35, ha tenuto a precisare che questo ulteriore aumento dell’1,9% non si applica alle richiamate somme aggiuntive in quanto le stesse non costituiscono propriamente una sanzione. Occorre sottolineare ancora che, per effetto di questo adeguamento, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione nelle ipotesi d’impiego di lavoro irregolare dal 1° luglio 2018 è punito con arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.792,00 euro a 7.147,68 euro.

No agli arrotondamenti

Resta da osservare che per quanto riguarda la determinazione dei nuovi importi lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, nella circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, ha anche precisato che «L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo».

Si osservi che nell’operare questo calcolo potrebbe verificarsi un po’ di confusione. Infatti, nei testi ufficiali, gli importi delle sanzioni del D.Lgs. n. 81/2008 degli altri provvedimenti richiamati non sono stati aggiornati – alcuni riportano ancora gli importi in lire – e di conseguenza sull’ammontare originario dell’ammenda e della sanzione pecuniaria amministrativa andrà applicato il 9,60% (incremento dal 1° luglio 2013) maggiorato dell’1,9%.

Da rilevare, infine, che allegato alla lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314, è riportato un utile quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del decreto n. 12/2018.