Finalmente raggiunto uno degli obiettivi del testo unico: la diffusione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ma la stessa norma ha favorito la diffusione di situazioni conflittuali tra questa figura e quelle apicali della prevenzione.
Vediamo nel dettaglio cosa succede.

A circa dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, uno degli obiettivi prefissati dal legislatore nel riformare la disciplina antinfortunistica è stato, almeno in parte, raggiunto: realizzare la più ampia diffusione nel tessuto economico della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls); in effetti, già con l’art. 9 della legge n. 300/1970 (cosiddetto “statuto dei lavoratori”), sono state buttate giù le prime basi su cui sono stati costruiti i diritti dei lavoratori di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa norma, però, si limita a consentire ai lavoratori la costituzione di una rappresentanza in questo ambito sulla base di un modello collaborativo, non necessariamente di matrice sindacale, il quale, tuttavia, è rimasto per lungo tempo solo sulla carta; solo con la direttiva quadro 89/391/ Cee è arrivato un nuovo forte impulso per la diffusione reale di questi diritti, con l’imposizione agli stati membri dell’adozione di strategie marcatamente partecipative nella gestione aziendale della sicurezza. Questo indirizzo comunitario è stato trasfuso, prima, nel D.Lgs. n. 626/1994 e, successivamente, confermato nel D.Lgs. n. 81/2008; il modello di riferimento si basa, quindi, su relazioni non conflittuali che attribuiscono al rls una serie di prerogative elencate nell’art. 50 di quest’ultimo decreto, tra le quali spiccano in particolare quelle concernenti il potere di accedere alla documentazione aziendale e alle informazioni sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

Proprio l’attribuzione al rls di questo potere determina, però, in molte realtà aziendali, alcune tensioni, anche molto forti, tra questa figura e quelle apicali della prevenzione – datore di lavoro, dirigente, rspp – in ordine sia alle modalità di esercizio che al suo oggetto; paradossalmente, mentre il modello relazionale è improntato, almeno formalmente, alla cooperazione, a ben vedere è lo stesso legislatore a favorire la diffusione di situazioni conflittuali.
Nel D.Lgs. n. 81/2008, infatti, se da un lato è riconosciuto espressamente al rls il diritto di accesso alla documentazione aziendale, dall’altro il legislatore non ha specificato compiutamente almeno i suoi contenuti fondamentali attribuendo alla contrattazione collettiva il delicato compito di provvedere a questo (art. 50, comma 1).
Tuttavia, l’autonomia collettiva ha scarsamente regolamentato questa materia – concentrando prevalentemente l’attenzione sui permessi, l’elezione, la durata dell’incarico eccetera – anche se non mancano casi “virtuosi” come quello del Ccnl metalmeccanici, recentemente rinnovato, che detta norme specifiche in merito.

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Questa criticità deriva, peraltro, anche dalla formulazione alquanto generica presente nell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire al rls «le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali». Non c’è dubbio che si tratta, quindi, di un autentico diritto riconosciuto dal legislatore al rls che si pone in funzione strumentale e preordinata all’esercizio dei compiti di partecipazione e di controllo e come tale è circoscritto solo alle informazioni e ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro; tuttavia, questa norma presenta molteplici ambiguità tali da generare strained relations, ereditate dall’art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994, in quanto non è precisato in che cosa consiste esattamente il cosiddetto “accesso” e le modalità per il suo esercizio salvo che per il documento di valutazione dei rischi (dvr) e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (duvri) per effetto delle specifiche disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 50, e nell’art. 18, comma 1, lettere o) e p), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il legislatore ha attribuito in materia un fondamentale ruolo regolamentare alla contrattazione collettiva ma, a dire il vero, le disposizioni dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995 siglato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, che ha ispirato anche altri protocolli in diversi ambiti, si limitano solo a richiamare i principi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, ora riprodotti in modo pressoché pedissequo nell’art. 50. Inoltre, lo stesso legislatore ha utilizzato terminologie differenti in quanto, mentre nell’art. 50, comma 1, lettera e), si parla genericamente di “documentazione”, nei commi 4 e 5 dell’art. 18 è utilizzato il termine “documento” con riferimento, appunto, al dvr e al duvri.
Occorre osservare che secondo un’autorevole dottrina – ancora attuale anche se relativa alla disciplina previgente del D.Lgs. n. 626/1994 – appare plausibile ritenere che queste due disposizioni, in effetti, fanno riferimento a «due fattispecie diverse: da un lato il RLS ha in ogni momento, di sua iniziativa, il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione in oggetto, dall’altro conserva in ogni caso il diritto di ricevere dal datore di lavoro tale documentazione»; viceversa, invece, altra cosa «è il diritto di accesso al “documento” – e non alla “documentazione” – sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4, 2° e 3° C., D.lgs. n. 626/1994. Il documento di cui al 5° C., è infatti l’atto finale, il risultato della valutazione dei rischi, mentre la “documentazione” di cui alla lett. e), 1° C., è tutto ciò che viene prodotto nello svolgimento della valutazione dei rischi».

Un altro aspetto di notevole rilevanza, che per completezza occorre evidenziare, è che nell’art. 50 è riconosciuto il diritto di accesso, non solo alla documentazione, ma anche alle informazioni attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; infatti, il rls ha il potere di chiedere e ottenere determinate informazioni come, per esempio, quelle relative ai costi per la sicurezza che devono essere riportati nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008) o agli infortuni sul lavoro [art. 50, comma 2, e art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008].

Appare chiaro, comunque, che l’accesso si concretizza nella consegna materiale di documenti e nella comunicazione d’informazioni relativi alla valutazione dei rischi e all’adozione delle misure di prevenzione e protezione; da questo ambito ne restano esclusi, pertanto, documenti come, per esempio, l’atto costitutivo, le scritture contabili, i contratti per l’affidamento di opere e servizi, i preventivi eccetera, e ogni altro documento e informazione che non sia direttamente rilevante ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Elenco dei principali documenti aziendali sui quali il rls ha il diritto di accesso

Documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28);

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26);

piano operativo di sicurezza (art. 96);

verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35);

schede di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose [art. 50, comma 1, lettera e)];

libretti d’uso e di manutenzione delle attrezzature di lavoro [art. 50, comma 1, lettera e)];

comunicazione e denuncia d’infortunio [artt. 18 e 50, comma 1, lettera e)];

denuncia di malattia professionale (art. 50, comma 1);

registro degli infortuni (art. 53)*;

stampa delle schermate dell’applicativo “Cruscotto infortuni”**;

registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243);

notifica dei lavori comportanti l’esposizione all’amianto (art. 250);

piano di lavoro delle attività di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto (art. 256);

registri degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (art. 280).

La scelta sul formato, cartaceo o su supporto informatico, della vdr è rimessa allo stesso rappresentante dei lavoratori”.