Gdpr versus servizio prevenzione e protezione: un dialogo tra due consulenti dei rispettivi settori serve a chiarire i punti di contatto tra le due discipline alla luce del regolamento Ue n. 679/2016 recentemente entrato in vigore anche in Italia.

Protezione dati personali e Sgsl c’entrano qualcosa?

Sono Stella e ho una società che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro e altri sistemi di gestione per le società e i negozi in zona.
Nella società ci sono tre collaboratori diretti molto bravi, due ragazzi in segreteria che gestiscono un po’ tutto, una piccola squadra di professionisti specializzati in gamba fra cui un medico competente e due bravi ingegneri per i rilievi tecnici e per le attività sui cantieri (Csp e Cse). Gli esercizi dei paesi vicini si rivolgono tutti a me; potrei quasi dire che ho quasi monopolizzato la zona. Fra i miei clienti ho un paio di grandi supermercati, alcune officine meccaniche – di cui una molto grande – negozi da parrucchiere e un paio di grandi negozi di prodotti per la costruzione. Inoltre, di recente in un paese vicino hanno deciso di costruire una nuova stazione dei carabinieri e hanno affidato alla mia società la gestione della salute e sicurezza sul lavoro con un Rspp e un Cse. Questo è il mio piano di lavoro per oggi, opportunamente condiviso con i miei collaboratori:

A – aggiornare il Dvr del supermercato Jedf: sono stati assunti 5 nuovi lavoratori, di cui ho i nominativi, che mi hanno detto di essere musulmani e che, per questo motivo, non vogliono essere assegnati ai turni in macelleria (nella zona si lavora e consuma parecchia carne di maiale) e di strutturare il lavoro in modo da permettere le pause per la preghiera. Il titolare è d’accordo, anzi la riduzione dei contributi gli sembra più premiante delle pause per la preghiera;

B – anche per il negozio di acconciature di via Roma sarà necessario aggiornare il Dvr: sono andati via un paio di lavoratori e ne ha subito assunti altri tre; in particolare, uno dei dipendenti mi ha detto che non si sente a suo agio con i ragazzi e vorrebbe poter utilizzare il bagno delle ragazze; penso sia opportuno chiedere al proprietario di abilitare il terzo bagno in modo da non avere problemi;

C – occorre inoltrare al titolare del negozio di abbigliamento di via Garibaldi la nota del medico per Francesco, il lavorante anziano: dalla visita periodica è emerso che potrebbe avere un problema oncologico e sono consigliate indagini approfondite. Il medico non aveva tempo di chiamarlo per cui ci occuperemo noi di contattarlo;

D – Giovanni, visto che sei Cse del cantiere di costruzione della caserma, mi è arrivata la comunicazione dell’Arma che il cantiere deve essere considerato come riservato ed è necessario identificare e tenere traccia di tutte le persone che lavorano negli ambienti al primo piano. Hanno richiesto, addirittura, l’accesso con riconoscimentodell’impronta digitale. Vanno verificati sia gli operai della società principale sia i due subappaltatori impiantisti e dobbiamo avere sempre l’elenco delle persone, con le impronte digitali da consegnare al controllo di ingresso, che operano nell’intero cantiere e nelle zone riservate. Scarica gli accessi dai rilevatori al portatile che ti porti dietro e, alla sera, ricordati di scaricare tutto sul server, così evitiamo di dover rifare tutto in caso di virus informatico come successo tre giorni quando abbiamo perso il lavoro di un po’ di mesi;

E – Cristina, tu completa la pratica Inail di infortunio di Marco, l’operaio dell’officina meccanica. Mi raccomando descrivi bene il fatto e dettaglia quello che ha detto il pronto soccorso circa la lesione alle dita e al tendine del braccio sinistro che forse avrà lunghi strascichi e comporterà un’invalidità. Sentiremo anche il medico competente;

F – ho letto di questa nuova normativa sulla privacy, penso che a noi non ci riguardi proprio, ma chiamerò Rita , che, se non sbaglio, ha fatto un corso sull’argomento. Cosa potrà aver detto Rita dopo aver ascoltato

Stella? Dal racconto emergono molti aspetti collegati con le normali attività che una società che eroga servizi di salute e sicurezza può ritrovarsi a gestire. In particolare, nei casi evidenziati all’interno del suo piano di lavoro (ma se ne potrebbero presentare altri e diversi) Stella deve affrontare:

  • aspetti legati alla religiose e alla differenza di genere;
  • infortuni sul lavoro;
  • patologie mediche che un medico competente “frettoloso” riversa sul responsabile del servizio salute e sicurezza sul lavoro;
  • la gestione delle squadre di un cantiere con zone riservate ad accesso obbligato da riconoscimento biometrico.

Queste sono tutte informazioni che interessano persone che hanno comunicato i propri dati personali al loro datore di lavoro, il quale, a sua volta, per obblighi di legge, li ha dovuti trasferire alla società di Stella.
Poiché i dati personali sono di esclusiva proprietà della persona (“sono la persona stessa” dice l’Autorità garante per la protezione dati personali) la società di Stella assume il ruolo di custode di una proprietà di altri e, come tale, deve preservarla al meglio.

Il regolamento Ue n. 679/2016 (conosciuto come “gdpr”), entrato di recente in vigore in Italia, enuncia, amplificandolo rispetto al passato, questo semplice principio: i dati personali sono la persona e come tali vanno tutelati e rispettati. Questo regolamento è nato per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle innovazioni attuali e future della società ed enuncia i principi che qualunque organizzazione debba ponderare per rispettare la proprietà di altri (“interessati”) affidatale.

Di conseguenza, il titolare del trattamento (colui che determina finalità e mezzi di una qualunque “operazione” sui dati) deve garantire i principi:

  • di liceità correttezza ed esattezza del trattamento;
  • di finalità determinate, esplicite e legittime;
  • di adeguatezza, pertinenza e limitati a quanto serve per le finalità esplicitate;
  • di esattezza e aggiornamento;
  • di corretta conservazione;
  • di protezione con adeguate misure di sicurezza.

In queste operazioni di garanzia, il titolare può chiamare in causa, previa comunicazione agli interessati, un responsabile che opera su precisa delega su parti del trattamento.
Sempre il titolare deve assolutamente valutare il proprio profilo di rischio e adeguare il proprio comportamento e, in casi particolari, deve designare un Dpo (data protection officer) che lo supporti nei rapporti con l’autorità e con gli interessati, in modo da mantenere sempre elevata l’attenzione verso i diritti fondamentali dell’individuo, ricordando che è da considerarsi vietato il trattamento di dati personali che rivelino:

  • l’origine razziale o etnica;
  • le opinioni politiche;
  • le convinzioni religiose o filosofiche;
  • l’appartenenza sindacale.

Inoltre, deve trattare dati:

  • genetici;
  • biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
  • relativi alla salute o alla vita e/od orientamento sessuale della persona.

Questo divieto è superabile in particolari casi e il rapporto di lavoro è proprio uno dei casi che permette il trattamento, a condizione di mantenere alta la tutela e l’attenzione ai principi enunciati.

La parola alla consulente sulla privacy

Tornando al racconto, questa è la risposta di Rita. Stella, sulla base di quello che mi chiedi ti illustro un quadro operativo di massima. Il datore di lavoro, tuo cliente, ti ha affidato i dati dei propri lavoratori; fra questi dati ci sono anche i cosiddetti “sensibili” (la norma parla di “particolari”, ma “sensibili” rende immediata la comprensione) che sono stati affidati a lui per le esigenze lavorative. Il datore di lavoro ti sta, quindi, trasferendo il suo “portafoglio” di dati, delegandoti le responsabilità della tutela. È ovvio che tu abbia necessità di operare su questo patrimonio; ma è altrettanto ovvio che, nel contempo, tu debba tutelare, oltre ciò che ti viene affidato, anche le tue attività.

Per questo “affidamento” il datore di lavoro dovrà farti avere una specifica nomina che contenga alcuni elementi chiave:

  • la tua società è stata scelta perché è in grado di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare la normativa e tutelare i dati affidati;
  • il titolare assume su di sé l’onere della corretta informazione ai propri dipendenti e collaboratori, dichiarandoti di avere erogato l’informativa che riporta la presenza della tua società fra i responsabili del trattamento;
  • il titolare ha definito le istruzioni necessarie al trattamento dei dati personali comunicandoti:

– se ha un responsabile della protezione dati (il famoso Dpo di cui hai sentito parlare);

– come deve essere informato e come ti deve informare in caso di violazioni o presunte tali;

– se e come dovranno essere cancellati i dati alla fine del contratto;

– se ha intenzione di effettuare audit sul tuo comportamento;

– se ha particolari regole di trasmissione dei dati personali;

  • la tua società deve, quindi, dotarsi di regole interne, tecniche (come rete protetta, firewall, antivirus, pc aggiornati, utilizzo di un cloud europeo, copie di sicurezza, armadi chiusi a chiave, sistema di allarme nella sede eccetera) e organizzative (istruzione dei tuoi collaboratori, procedure di gestione dei dati, flow-chart di intervento in caso di violazioni, controlli sistematici agli apparati e altre) in grado di proteggere il patrimonio dati affidato;
  • descrivi tutto in documenti interni sempre disponibili e aggiornati; fra i documenti inserisci una piccola analisi dei rischi sulla privacy (come quella del Dvr per intenderci) sulla base dei tre rischi fondamentali

– accesso illegittimo, modifiche indesiderate ai dati e furto di dati – e su questi descrivi le attività di mitigazione;

  • per tenere corretta traccia di come ti sei organizzata è utile fare un “registro del trattamento” nel quale, per ciascuna macroattività che svolgi, descrivi i punti fondamentali del processo;
  • la tua società, per ciascun cliente, deve aver predisposto un “registro del trattamento del responsabile”. Poiché operi per tanti clienti nello stesso modo, ti conviene standardizzare e produrre lo stesso registro accompagnandolo da un elenco dei clienti per cui svolgi le stesse attività;
  • devi, inoltre, definire una procedura di gestione delle violazioni – un po’ come le procedure di gestione delle emergenze che sviluppiamo per i clienti

– nella quale illustri ai tuoi collaboratori a riconoscere e intervenire correttamente.

Questo, Stella, è il minimo indispensabile. Poi dovrai pensare alla tua struttura e ai tuoi collaboratori. Valuta se la quantità e la diffusione dei clienti renda necessario l’adozione di una figura di relazione con l’autorità garante e gli interessati (il responsabile della protezione dati o Dpo o Rpd); a mio parere, visto che hai “monopolizzato” la zona, credo ti convenga: vedilo come un investimento sulla trasparenza verso i tuoi clienti e i loro interessati.

Poi ci saranno altre cose da fare, ma per ora parti dalle operazioni che ti ho indicato e che sono fondamentali. Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018, n. 107, è stata pubblicata l’ordinanza 24 aprile 2018 n. 54, redatta dalla presidenza del Consiglio dei ministri-commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, registrata in pari data e pubblicata sul sito https:// sisma2016.gov.it/. L’ordinanza, emessa in attuazione dell’articolo 23, comma 2, D.L. n. 189 del 2016, riguarda la ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, stabilendo i criteri generali di utilizzo delle risorse.

In particolare, l’ordinanza disciplina termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016.

Beneficiari

Possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere già presenti e operanti nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, D.L. n. 189/2016, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
  • nel caso di impresa iscritta nel registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni;
  • nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita iva;
  • non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.L. 8 giugno 2001, n. 231;
  • non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
  • non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159;

  • in caso di delocalizzazione dell’attività, aver effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni di cui all’articolo 1, D. L. n. 189/2016;
  • poter riprendere l’attività, ove interrotta in ragione degli eventi sismici per danneggiamento degli immobili, e acquisire

il certificato di agibilità sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati. Fermi restando i predetti requisiti, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dall’ordinanza in esame le imprese:

  • titolari di diritto di proprietà o usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • affittuarie dell’immobile oggetto dell’intervento in forza di contratto registrato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di questo contratto, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
  • titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di questo contratto, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie.

Attività finanziabilie spese ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle norme tecniche per le costruzioni (ntc) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi a immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva.
Non sono, invece, ammessi quelli relativi a immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 già oggetto di richiesta di contributo o ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza in esame.

L’ordinanza specifica che la presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo preclude la possibilità di accedere al contributo ai sensi dell’ordinanza 9 gennaio 2017 n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018 n. 46. Nello specifico, sono ammessi a finanziamento gli interventi di:

  • rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi dell’entc vigenti;
  • miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle ntc vigenti;
  • messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti come tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese devono allegare alla domanda il certificato di agibilità sismica o altra certificazione che attesti l’utilizzabilità dell’immobile.

Nel caso di interventi di miglioramento sismico, il livello di sicurezza sismica da conseguire deve essere pari almeno a quanto stabilito, per la corrispondente classe d’uso dell’immobile, dal D.M. 27 dicembre 2016, n. 477.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti maggiore del limite superiore dell’intervallo definito per la classe d’uso pertinente dal suddetto decreto, la spesa ammissibile è, comunque, limitata alla classe d’uso pertinente corrispondente.

Per gli interventi relativi a immobili a destinazione produttiva non danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata con riferimento al prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (prezzario unico cratere centro Italia 2016) approvato con l’ordinanza del commissario straordinario del 14 dicembre 2016, n. 7. Il costo unitario massimo dell’intervento non può, in ogni caso, essere superiore a 100 €/mq. Per gli interventi relativi a immobili a destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo è determinata secondo quanto disposto nell’articolo 3, ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13, così come modificata dall’ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, con riferimento ai costi parametrici di cui alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell’allegato 2 all’ordinanza n. 13/2017. A questi costi parametrici si applicano gli incrementi di cui alla tabella 7 dello stesso allegato 2. Sono ammesse a contributo le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto, di collaudo.

Voci non ammesse

  • interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa;
  • acquisto di beni usati;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • costi del personale interno;
  • spese generali;
  • spese amministrative e di gestione.

Al fine di asseverare il contenuto dell’istanza e, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda con gli obiettivi del progetto e delle finalità dell’ordinanza in esame, le imprese devono allegare una perizia asseverata redatta secondo lo schema dell’allegato 2 dell’ordinanza. La suddetta perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

Agevolazione

Il commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti, dispone con proprio decreto la concessione del contributo.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile che non può, in ogni caso, superare l’importo di complessivi € 200.000,00 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su più immobili e anche attraverso più domande riguardanti opere di miglioramento sismico. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.

Al fine di determinare il contributo nell’ipotesi sopra indicata, il richiedente deve allegare alla domanda:

  • copia della polizza assicurativa; • attestazione della compagnia assicurativa indicante:
  • tipologia e descrizione dei beni assicurati;
  • ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell’intervento effettuato. Nell’ipotesi di copertura assicurativa, l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l’impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione.

L’erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • pagamento in un’unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
  • pagamento in due soluzioni, per interventi di importo superiore a 50.000,00 euro.

In questo caso, il commissario provvede a una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell’intervento.
Con successivo provvedimento si provvede all’erogazione a saldo, sulla base della documentazione di spesa richiesta, da presentarsi entro giorni 45 dalla fine dell’intervento ammesso a contributo.

I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1407/2013 e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018.

Presentazione delle domande

La domanda di contributo, comprensiva dell’imposta di bollo, è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere indicati, fra l’altro, pena l’esclusione:

    • il codice risultante dalla classificazione ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento;
    • l’indirizzo della sede/unità locale oggetto di intervento e la tipologia di intervento/ i oggetto di richiesta di contributo;
    • il titolo di possesso dell’immobile o degli immobili oggetto dell’intervento riferito all’impresa che presenta domanda di contributo;
  • i dati identificativi dell’impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi;
  • il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
  • il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento oggetto di richiesta di contributo con le relative tabelle di sintesi, redatto in funzione della modalità di erogazione del contributo. In caso di erogazione in un’unica soluzione, il rendiconto

deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori. Per gli interventi di importo superiore a € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;

  • il termine iniziale e finale degli interventi;
  • gli estremi della notifica preliminare (protocollo sico – sistema informativo costruzioni), ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it)per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell’art. 99, D. Lgs. n. 81/2008. In assenza del protocollo sico, si deve allegare un attestato comprovante l’avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l’impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi;
  • le coordinate bancarie-iban ai fini dell’accredito del contributo concesso.

A pena di esclusione, l’impresa deve attestare nella domanda che:

  • le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente e unicamente i lavori previsti dall’intervento ammesso a contributo;
  • i titoli di spesa riportati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo, sono fiscalmente regolari e integralmente pagati e non sono stati né saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici;
  • i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

Documenti a corredo

  • fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
  • perizia finalizzata ad asseverare il contenuto dell’istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità dell’intervento e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell’intervento e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati. La perizia deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale e deve, altresì, attestare la superficie dell’immobile o della porzione di immobile oggetto dell’intervento;
  • copia del “Certificato di collaudo statico”, laddove previsto, per ogni intervento finanziato;
  • relazione tecnica-illustrativa degli interventi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal suo tecnico delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell’ordinanza. La relazione deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all’Allegato 3 dell’ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale;
  • copia delle fatture o di documenti fiscalmente equivalenti e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l’erogazione dei contributi in un’unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l’erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Le fatture devono riportate, a pena di inammissibilità della domanda, una descrizione precisa delle spese sostenute che consenta l’immediata riconducibilità delle stesse all’intervento agevolato. Le domande di contributo devono, comunque, essere inoltrate, entro il 31 luglio 2018.

Valutazione delle richieste

Il Commissario straordinario procede all’istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi. In particolare, provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall’ordinanza in esame e alla valutazione delle caratteristiche tecniche e finanziarie e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, nonché della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine provvede ad adottare i decreti di concessione dei contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l’entità del contributo è proporzionalmente ridotta fino al raggiungimento della somma pari alle risorse stanziate. Nel decreto di concessione del contributo il commissario indica il termine entro il quale l’intervento deve essere eseguito, tenuto conto della complessità dell’intervento e dei tempi tecnici di realizzazione.

Risorse finanziarie

Ammontano complessivamente a 30.000.000,00 di euro.