L’adempimento va svolto, in base al D.Lgs. n. 81/2008, ogni dieci anni.
Con la circolare 28 maggio 2018, n. 10, chiarite le modalità con cui presentare le richieste di rinnovo per la costruzione e l’impiego. Dei contenuti si sta occupando un apposito gruppo incaricato di fare il punto sul progresso tecnico che ha interessato questo tipo di attrezzature per il cantiere.
La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o no, sono disciplinati dalle norme contenute nella sezione V «Ponteggi fissi» del D.Lgs n. 81/2008 (articoli 131-137).
L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante debba chiedere al ministero del Lavoro l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego, corredando la domanda da una relazione nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:
- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Il comma 5 dell’art. 131 specifica che «l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico». Il rilascio da parte del ministero dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi era previsto già nel D.P.R. 164/1956 all’art. 30. Dal 1973 il ministero ha emesso un migliaio circa di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (14 maggio 2008), avevano durata illimitata.
Con l’entrata in vigore del cosiddetto testo unico della sicurezza, il legislatore ha posto attenzione alla questione del periodo di validità dell’autorizzazione ministeriale e, per questo motivo, nel decreto fu inserito un comma specifico «L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico». L’uscita della circolare 10/2018 ha permesso al ministero di dare prima applicazione alla previsione contenuta nel citato comma.
Ciò comporta di analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico in merito alla costruzione dei ponteggi fissi, in relazione anche ai criteri e alle modalità con cui nel passato sono state rilasciate le autorizzazioni, e tenendo conto degli elementi contenuti nell’articolo 132 e cioè:
- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
È dunque necessario stabilire il significato di «evoluzione del progresso tecnico» che può essere inteso come un «processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie» e «può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi».
Riguardo ai ponteggi metallici questo concetto va applicato alle istruzioni per la costruzione e l’impiego che, alla luce di quanto sopra specificato, possono essere influenzate dalla «creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie».
Identificare, stabilire e definire come si evolvano tecnicamente i ponteggi non è immediato. L’entrata in vigore di una nuova norma tecnica o di uno standard Cen o Uni – ad esempio – potrebbe essere considerata in questo senso.
L’evoluzione del progresso tecnico relativo ai ponteggi potrebbe scaturire da:
- studi e ricerche per lo sviluppo e la validazione di metodologie e procedure dedicate alla fornitura, progettazione, montaggio, smontaggio, trasformazione e uso;
- elaborazione di modalità applicative, svolgimento di attività sperimentale e sviluppo di modelli utilizzabili per la valutazione del rischio in relazione all’impiego;
- effettuazione di verifiche di carattere progettuale e di prove sperimentali per la messa a punto di codici dedicati alla valutazione dei livelli di sicurezza.
Per poter adempiere a quanto contenuto nel comma 5, il ministero del Lavoro, (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali) ha costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico composto di rappresentanti del ministero stesso, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Cnr.
Il gruppo di lavoro ha lo scopo di elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi e
provvedere successivamente all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego. Il documento tecnico elaborato dal gruppo consentirà al ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni vigenti all’evoluzione del progresso tecnico.
La circolare 10/2018 tiene conto dei contenuti nella circolare 29 del 27 agosto 2010 dello stesso ministero del Lavoro e in particolare del quesito 1 «In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 cosa si intende per L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico?»
La risposta al quesito fu che «La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.
Si ricorda altresì che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia, infine, che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale».
L’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale è in capo al titolare della stessa e non all’impresa utilizzatrice che non è coinvolta in questo iter. Essa potrà continuare a impiegare i ponteggi anche dopo la eventuale cessazione della validità decennale. La problematica del rinnovo non riguarda quindi i soggetti che utilizzano il ponteggio: imprese, lavoratori autonomi, artigiani ecc.
Il mantenimento in vigore del sistema autorizzativo sui ponteggi presuppone la conoscenza da parte del ministero delle autorizzazioni per le quali i fabbricanti sono interessati al proseguimento della produzione.
Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza secondo quanto previsto dal comma 5.
A tal fine, il ministero ha richiesto ai titolari di trasmettere apposita istanza di rinnovo corredata da:
- copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal ministero stesso;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante riguardo il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;
- dichiarazione dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
La circolare 10/2018 prevede la revoca delle autorizzazioni ministeriali per cui non è stata trasmessa l’istanza di rinnovo entro il 15 giugno 2018. Le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti nelle more della definizione delle norme tecniche specifiche da parte del gruppo di lavoro tecnico citato.
Una volta disponibili le nuove norme tecniche, il ministero renderà noti ai titolari dei provvedimenti termini e modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore.