Attrezzature utili per raggiungere posti di lavoro in quota, possono essere impiegate in appoggio e non in appoggio. Sono ritenute conformi alla legislazione, se il fabbricante le dichiara in linea con le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 81/2008 e se esistono norme tecniche europee di prodotto cui riferirsi.
Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici. Le scale portatili possono essere divise in due famiglie in base al loro posizionamento in uso: in appoggio e non in appoggio. Fra le scale in appoggio possono essere considerate, per esempio, le seguenti tipologie: scala in appoggio semplice ad un solo tronco, scala in appoggio innestabile a più tronchio all’italiana, scala in appoggio a sfilo a due o tre tronchi sviluppata a mano o con un meccanismo a fune. Fra le scale non in appoggio possono essere elencate tipologie quali: scala doppia a due tronchi autostabile che permette la salita da un lato o dai due lati, scala movibile con piattaforma, sgabello. Esistono poi le scale trasformabili che permettono la combinazione delle precedenti due famiglie, ovvero assumono configurazioni tali da permettere l’utilizzo sia in appoggio che in posizione doppia. Una scala portatile può essere ritenuta conforme alla legislazione nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quando il fabbricante la dichiara conforme al D.Lgs. n. 81/2008. Esistono normative tecniche europee di prodotto di riferimento, per esempio, come la serie En 131. Il fabbricante può provare la conformità della scala portatile al D.Lgs. n. 81/2008 dimostrando con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’art. 113, oppure dichiarando la conformità al D.Lgs. n. 81/2008, mediante l’applicazione dell’Allegato XX. Quest’ultimo prevede che sia riconosciuta la conformità delle scale portatili al D.Lgs. n. 81/2008 se:
- sono costruite conformemente alla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2;
- il fabbricante fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale;
- sono accompagnate da un foglio o da un libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno anche essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica Uni En 131 – 1 e 2, i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Infine, dovrà essere riportata una dichiarazione del fabbricante di conformità alla norma tecnica Uni En
131 – 1 e 2. La circostanza che il D.Lgs. n. 81/2008 utilizzi la norma Uni En 131 ai fi ni della conformità al decreto stesso, non significa che una scala conforme al D.Lgs. n. 81/2008 senza l’intervento dell’Allegato XX e, quindi, della Uni En 131, non sia ritenuta sicura. La finalità è solo quella di fornire uno strumento normativo condiviso per verificare i disposti di resistenza e stabilità richiesti dalla stessa norma. Il D.Lgs. n. 206/2005, riguardante il codice del consumo, con particolare riferimento alla sicurezza generale dei prodotti, si applica laddove non siano presenti nella normativa vigente disposizioni specifiche sul prodotto; inoltre, fornisce delle indicazioni sulle priorità nella scelta delle disposizioni legislative e delle norme applicabili al prodotto, per cui, in mancanza di disposti europei e nazionali sulle scale domestiche, utilizzando la norma Uni En 131 si dovrebbe avere la presunzione di conformità sulla sicurezza delle scale portatili in questo ambito.
Il fabbricante è libero di seguire o meno, comunque, la Uni En 131, l’importante è che garantisca che il prodotto sia sicuro applicando la norma o altra specifica di pari o superiore efficacia, a seguito di opportuna valutazione dei rischi sull’utilizzo della scala. Per quanto concerne la scelta delle attrezzature più idonee ai fini della sicurezza, l’articolo 111, D.Lgs. n. 81/2008, al comma 2 riporta che «Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare». Fra i rischi da eliminare/ridurre, riguardanti l’utilizzo della scala portatile, occorre ricordare, in particolare, lo scivolamento alla base e lo sbandamento. Il D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la stabilità delle scale portatili, dispone che «le scale portatili devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala». Inoltre, «quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona».