Sono entrate in vigore le nuove regole sui contenitori non interrati di carburante per uso aziendale fino a nove metri cubi di capienza: le novità e le caratteristiche tecniche e la normativa di riferimento
È entrato in vigore con il 2018 il decreto del ministero dell’Interno che stabilisce le nuove caratteristiche tecniche e le norme di installazione dei contenitori distributori di gasolio per uso aziendale.
L’obiettivo, come dichiarato nel testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 2017, è quello di ridurre al minimo i rischi di fuoriuscita accidentale, di permettere un agevole accesso ai mezzi dei vigili del fuoco e di limitare eventuali danni alle cose, alle persone e all’ambiente.
Il decreto riguarda i contenitori che fungono anche da distributori messi fuori suolo e di capacità massima non superiore a nove metri cubi.
Le principali novità riguardano la necessità di avere un tubo di sfiato di 2,40 metri di altezza dal piano di calpestio e di avere una vasca di sicurezza per la raccolta di eventuali sversamenti che abbia una capacità del 110% rispetto al volume del serbatoio e non più del 50% o del 100% come previsto dalle precedenti normative.
Andando nel dettaglio delle caratteristiche richieste dal nuovo decreto, la capacità massima di nove metri cubi può essere raggiunta anche con più serbatoi più piccoli posizionati vicini, ma comunque a una distanza minima di almeno 80 centimetri. In ogni caso i contenitori non devono essere riempiti per più del 90% della loro capacità massima.
Caratteristiche del contenitore
I contenitori devono avere una doppia parete o in alternativa avere una vasca di raccolta che come detto deve avere una capienza del 110% rispetto alla capacità del serbatoio. Nel caso sia presente la vasca di raccolta, tutta la struttura deve essere coperta da una tettoia di materiale non infiammabile che protegga la vasca dalla pioggia e da altre precipitazioni che possano riempirla.
I contenitori devo essere forniti di un apposito sfiato alto 2,40 metri dal piano di calpestio e che resti distante almeno 1,5 metri da abitazioni o da depositi di materiale infiammabile. Inoltre, se la struttura è provvista di parti elettriche deve essere messa a terra secondo le normative in vigore.
Su ogni contenitore deve essere presente un targa con scritti: il nome e i recapiti del costruttore, il numero di matricola, il materiale di cui sono fatti e il suo spessore, la capacità massima, la pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di autorizzazione.
Luogo di installazione
Riguardo al posizionamento, i contenitori devono essere posti in piano, e comunque mai sopra locali chiusi o terrazze e ad una distanza minima di cinque metri da depositi e magazzini e di dieci metri da abitazioni o locali frequentati abitualmente da persone.
I contenitori devono essere messi in una zona facilmente accessibile ai mezzi e agli operatori dei vigili del fuoco, e in una zona aperta in modo che non si formino atmosfere esplosive.
L’area per almeno tre metri introno al contenitore inoltre deve essere sgombra di qualsiasi materiale e priva di vegetazione che potrebbe costituire materiale infiammabile in grado di propagare un eventuale incendio.
È possibile mettere i contenitori in appositi box prefabbricati, che abbiano uno spazio tra le pareti e il serbatoio in grado di garantire l’accesso per la manutenzione e l’ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta, che possono essere protette da reti e alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
Estintori
Vicino ad ogni contenitore devono esserci almeno due estintori dimensionati in base alla capacità del gasolio contenuto e per i serbatoi più grandi di sei metri cubi è necessario anche uno specifico estintore a carrello.
Segnaletica
Nelle vicinanze devono esserci gli appositi cartelli che segnalino il pericolo di incendio e il divieto di uso di fiamme libere e di avvicinamento da parte di estranei.
Inoltre deve essere presente un cartello che indichi le norme di comportamento in caso di emergenza, i recapiti telefonici dei vigili del fuoco e, se presente, della ditta responsabile della gestione e della manutenzione.
Esenzioni
Sono esentati i serbatoi già esistenti che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche i requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle autorità competenti secondo la normativa prevista.
Sono esentati anche gli impianti che abbiano il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o siano stati dichiarati con l’apposita Scia o siano stati pianificati con un progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, come previsto da Dpr 151 del 2011.
Per verificare la conformità dei contenitori già presenti in azienda si consiglia di rivolgersi a professionisti specializzati, anche presso studi o associazioni di categoria, o ai vigli del fuoco.
Fonte: © AgroNotizie