Le raccomandazioni contenute nella circolare n. 11197/2018 del 14 agosto 2018

I fornitori sono responsabili delle attrezzature, ma anche i componenti la commissione d’esame o gli incaricati delle lezioni devono accertare la loro conformità. Indicazioni utili pure ai soggetti privati che erogano servizi di formazione

Con la pubblicazione della circolare 11197 del 14 agosto 2018, il dipartimento dei Vigili del fuoco ha offerto utili chiarimenti circa l’impiego degli estintori portatili utilizzati per le prove pratiche di estinzione durante i corsi erogati dai comandi dei Vigili del fuoco.

Considerato il fatto che nel nostro Paese la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro può essere erogata anche da soggetti privati, è auspicabile che queste precauzioni possano diventare di uso comune. I chiarimenti, infatti, contengono una serie di istruzioni operative atte a verificare l’efficienza e la sicurezza degli estintori d’incendio utilizzati nel corso dell’esercitazioni pratiche di estinzione. Inizialmente è specificato che la responsabilità di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge è a carico dei soggetti fornitori di estintori portatili. Di fatto con questa affermazione si richiama la responsabilità di chi, a vario titolo, fornisce ai comandi le attrezzature antincendio necessarie alla formazione. Proseguendo l’analisi del testo della circolare emerge un interessante consiglio circa la tipologia di estintori da impiegare per le prove di estinzione. Per questo aspetto è precisato che, alla luce del fatto che questi dispostivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e un’usura sicuramente riferibile più a una attrezzatura di lavoro che a un presidio antincendio, è preferibile l’uso di estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio (come per esempio gli estintori a base d’acqua) al fine di minimizzare le conseguenze di un’eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.
Le indicazioni contenute nella circolare proseguono con l’elencazione delle verifiche da attuare per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi.

Al riguardo è specificato che al momento del ricevimento degli estintori la commissione d’esame o gli incaricati della lezione hanno il dovere di verificare che le iscrizioni sull’etichetta dell’estintore siano presenti e ben leggibili, che l’estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio) e che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell’eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili ecc.). Ulteriori controlli da eseguire riguardano la verifica del corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente) e quello della manichetta con la valvola di comando, che l’indicatore di pressione (se presente) indichi un valore compreso all’interno del campo verde e che sia presente il sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Un particolare riferimento è fatto per l’utilizzo di estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002. Per questi infatti è richiesto di accertare la presenza e la leggibilità della marcatura Ce relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione (requisiti direttiva Ped). Per quanto concerne gli obblighi a carico dei fornitori di estintori, con la circolare 11197 è specificato che questi ultimi hanno sempre il dovere di presentare al comando una dichiarazione in cui è espresso che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione.
Di fatto, con questa ultima parte della circolare è richiesta una verifica puntuale del rispetto delle disposizioni del decreto del ministero dell’Interno 7 gennaio 2005 e delle specifiche contenute nella norma tecnica Uni 9994-1.

Riscontro di non conformità
La circolare 11197 del 14 agosto 2018 termina con le azioni da attuare in caso di riscontro di non conformità. Di fatto è specificato che qualora dai controlli indicati emergano delle criticità sugli estintori, gli addetti alla lezione pratica e la commissione di esame non dovranno utilizzare l’apparecchiatura e il comando dovrà provvedere a inoltrare una segnalazione alla direzione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

È richiamata inoltre la necessità di porre la massima attenzione nel consentire l’attività di formazione e accertamento esclusivamente a personale docente e discente opportunamente protetto in base alla valutazione del rischio cui è esposto.

La normativa di riferimento
Non è superfluo ricordare che il decreto 7 gennaio 2005 citato nella circolare detta le regole per la classificazione e l’omologazione degli estintori portatili di incendio con il quale, ricordiamo, il legislatore ha riconosciutoufficialmente la norma En 3-7 3 che specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili. Questo significa che oggi i produttori italiani hanno il dovere di fabbricare, omologare e immettere sul mercato nazionale estintori portatili d’incendio costruiti in conformità alla norma europea En 3-7. Inoltre, con il decreto 7 gennaio 2005 è stabilito che tra gli obblighi e le responsabilità dei produttori vi è quello di:

  • garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
  • impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva Ped;
  • emettere per ogni estintore portatile la dichiarazione di conformità;
  • fornire a corredo di ogni esemplare il libretto d’uso e manutenzione;
  • punzonare sull’estintore portatile d’incendio l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore.

Anche l’utilizzazione è uno degli aspetti regolamentati dal D.M. 7 gennaio 2005.
In particolare, è importante ribadire che con l’articolo 4 «Utilizzazione» sono dettate le disposizioni volte ad assicurare che l’estintore mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche che hanno portato al rilascio dell’omologazione ministeriale. Viene infatti specificato che gli estintori immessi sul mercato devono sempre essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. Inoltre, con il secondo comma dell’articolo 4 è richiamato l’obbligo di far eseguire la manutenzione degli apparecchi in esercizio da personale esperto (come previsto dal D.M.10 marzo 1998 4) e secondo le proceduredefinite dalla famosa norma Uni 9994.
Per questo aspetto si segnala che, attualmente, è disponibile la norma Uni 9994-1 (pubblicata il 20 giugno 2013) nella quale sono contenuti i criteri per svolgere il controllo iniziale e la manutenzione degli estintori di incendio.

La manutenzione
Alla luce del fatto che solo una puntuale conoscenza della norma Uni 9994-1 può consentire una adeguata verifica degli estintori circa la loro corretta manutenzione, si ritiene opportuno ricordarne brevemente le specifiche in essa contenute. In particolare, la norma – che si applica per la corretta manutenzione degli estintori di incendio portatili e carrellati (inclusi gli estintori di incendio per fuochi di classe D) – specifica che per mantenere l’estintore in efficienza devono essere eseguite, con una determinata periodicità, alcune verifiche oggettive, che nella maggior parte dei casi possono essere svolte solo da personale esperto. In particolare, nella nuova norma vengono individuate sei fasi di manutenzione: il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata, il collaudo e la manutenzione straordinaria.
Per quanto concerne il controllo iniziale, che deve essere eseguito da un tecnico manutentore, è previsto l’esame della conformità dell’apparecchio e della documentazione che lo accompagna (verifica della integrità delle marcature e la disponibilità del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore). Questo intervento, che in prima battuta potrebbe risultare poco utile, può essere definito come la fase di presa in carico dell’estintore da parte dell’impresa di manutenzione, in quanto consente di verificare la conformità dei mezzi di estinzione manuali e di provvedere eventualmente alla loro messa fuori servizio a causa della presenza di specifiche anomalie (per esempio, se presentano segni di corrosione, ammaccature, se sono privi delle marcature o che abbiano superato 18 anni di vita ecc.).
La sorveglianza, che è la misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui è collocato, può essere svolta invece direttamente dall’utilizzatore che, nel caso di evidenti anomalie, deve provvedere a interpellare il manutentore che può eseguire gli interventi previsti in tutte le altri fasi della manutenzione. In questa fase deve essere verificata l’integrità dell’estintore e dei suoi componenti, come per esempio l’indicatore di pressione, la corretta posizione, l’adeguatezza della segnaletica che consente di individuarlo e la presenza del cartellino di manutenzione.
Per controllo periodico si intende la misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore. In particolare, durante questo intervento, che è svolto esclusivamente da personale competente (tecnico manutentore), è previsto il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente per gli estintori a pressione permanente, il controllo dello stato di carica mediante pesatura per gli estintori a biossido di carbonio, il controllo della presenza del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con questo sistema.
La revisione programmata, invece, è la misura di prevenzione volta a verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore. Effettuata da persona competente e con la periodicità non maggiore rispetto a quella indicata nel prospetto 2 della norma Uni 9994-1, la revisione programmata prevede:

  • esame interno dell’apparecchio;
  • controllo funzionale di tutte le parti;
  • controllo dei componenti (pescante, tubi flessibili, ugelli ecc.);
  • sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti;
  • sostituzione dell’agente estinguente;
  • sostituzione delle guarnizioni;
  • sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
  • rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Gli estintori d’incendio sono apparecchi a pressione e, pertanto, il loro serbatoio periodicamente deve essere e sottoposto a collaudo da parte di personale competente. Per questa fase, nella norma Uni 9994-1 è stata specificata la frequenza in funzione della conformità alla direttiva 97/23/CE 5 (D.Lgs. n. 93/2000 6).
In particolare, gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al D.Lgs. n. 93/2000 devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 della norma mediante una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio, mentre quelli che non sianogià soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al D.Lgs. n. 93/2000 devono essere collaudati mediante una prova idraulica della durata di un minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio (se maggiore). Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo. La manutenzione straordinaria, invece, è l’intervento che deve essere attuato, durante la vita dell’estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti al ripristino delle condizioni di efficienza dell’estintore stesso.

Durante l’attività di un effettivo mantenimento dello stato di fatto in cui l’estintore è stato consegnato, possono emergere problemi di entità diversa che sono risolvibili solo con la sostituzione di alcune parti componenti dell’apparecchio. Tutti gli interventi devono essere garantiti dal manutentore e tutte le riparazioni (e le sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti) devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati, il protrarsi dell’intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga di fatto il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause alla persona responsabile. Una cosa importante: la norma Uni 9994-1 prevede chiaramente che la messa fuori uso dell’estintore deve essere effettuata tramite l’emissione di un documento attestante la messa fuori uso. Infine, per quanto concerne questo importante aspetto, è indispensabile non dimenticare che in fase di manutenzione se l’estintore deve essere rimosso, è necessario prevedere la sua momentanea sostituzione con altro di capacità estinguente non inferiore.