Pubblicato il decreto del ministero dell’Interno 21 marzo 2018. Con il provvedimento, sono state introdotte ulteriori indicazioni per l’adeguamento degli edifici destinati alla didattica, compresi gli asili nido. Uno strumento finalizzato a supportare la messa in sicurezza delle strutture dopo le molte – troppe – proroghe.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 21 marzo 2018, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018, sono state divulgate ulteriori indicazioni per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole, compresi quelli adibiti ad asili nido. Di fatto, siamo in presenza di un nuovo strumento realizzato per supportare la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici la cui esecuzione, dopo numerosissime proroghe, avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre del 2017. Al riguardo non è superfluo ricordare che il primo atto avente forza di legge fu emanato nel lontano 1992. In particolare, i tecnici del ministero dell’interno, attraverso il D.M. 26 agosto 19921, avevano puntualmente individuato le misure da attuare per garantire alti livelli di sicurezza antincendio nell’edilizia scolastica e avevano stabilito che l’adeguamento di tutti gli edifici dovesse concludersi entro cinque anni. Purtroppo questa scadenza è stata oggetto di numerose proroghe e altrettante linee guida.

In questo quadro, particolare importanza ha rivestito il decreto del ministero dell’Interno 12 maggio 2016, attraverso il quale era stato fissato il piano definitivo per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione incendi. In particolare, il ministero dell’Interno con questo decreto aveva fissato puntuali scadenze entro le quali tutti gli istituti scolastici avrebbero dovuto attuare le misure di prevenzione e protezione specificate dal decreto del 1992. Il piano, contenuto nell’articolo 1 del decreto 12 maggio 2016, fissava due scadenze: il primo termine era previsto per la fine di agosto 2016 (prima della ripresa delle attività scolastiche); il secondo era fissato per la fine di novembre dello stesso anno. Nel dettaglio, con l’articolo 1 del D.M. 12 maggio 2016 era stato prescritto che entro il 26 agosto 2016, se non ancora compiuti, in tutti gli edifici scolastici si sarebbe dovuto intervenire per garantire impianti elettrici sicuri, per la rapida segnalazione degli allarmi, per segnalare la presenza di presidi antincendio e instalattare la segnaletica di sicurezza; infine, si sarebbero dovute adottare procedure di esercizio. La seconda scadenza prevista era quella del 26 novembre 2016. Al riguardo erano previsti adeguamenti differenti secondo il periodo di realizzazione degli edifici. In particolare, erano individuati tre casi: scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 e scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Per le prime era stabilito che doveva essere data attuazione alle misure di cui ai punti 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1 e 9.3 del D.M. 26 agosto 1992. In effetti, per questi edifici era previsto l’adeguamento alle disposizioni concernenti le separazioni (e compartimentazioni), la reazione al fuoco dei materiali presenti, le misure per l’evacuazione in caso di emergenza, quelle previste per gli impianti elettrici e i mezzi e gli impianti di protezione ed estinzione degli incendi. Per le scuole che ricadevano nella seconda tipologia era invece prevista l’attuazione delle misure di cui ai punti 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1 e 9.3 del D.M. 26 agosto 1992. Di fatto, per questi edifici era richiesto anche il rispetto delle specifiche dettate per la resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione, le scale, gli ascensori, per l’evacuazione in caso di emergenza e servizi tecnologici.

Infine, per le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992, era richiesto il rispetto di tutte le misure specificate nello stesso decreto, senza alcuna esclusione.
È opportuno evidenziare che tutti gli adeguamenti avrebbero dovuto comunque essere attuati entro il 31 dicembre 2016 (lettera c), 1 comma, art. 1). Purtroppo anche queste scadenze sono state oggetto di proroghe. In particolare con l’art. 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (il cosiddetto “Milleproroghe”) tutti gli adeguamenti previsti dal D.M. 12 maggio 2016 sono stati posticipati al 31 dicembre 2017.

Oggi, alla luce del fatto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (compresi gli asili nido), il ministero dell’Interno, ferma restando l’integrale osservanza del decreto del 26 agosto 1992, ha individuato tre livelli di priorità programmatica:

  • livello di priorità A: disposizioni di cui al D.M. 26 agosto 1992 ai punti 7.1 (limitatamente al secondo comma) lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
  • livello di priorità B: disposizioni di cui al Dm 26 agosto 1992 ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6 (limitatamente al punto 6.6.1); 9.3;
  • livello di priorità C: restanti disposizioni del DM 26 agosto 1992.

Livello di priorità A

Il primo livello di priorità prevede inizialmente l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 7.1, (limitatamente al secondo comma, lettere a) e b)) concernete l’impianto elettrico di sicurezza che, si ricorda, oltre al sistema di allarme, deve alimentare anche quello di illuminazione di sicurezza, garantendo un livello di illuminazione non inferiore a cinque lux. Si evidenzia che l’alimentazione dell’impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale, che sono ammesse singole lampade, o gruppi di lampade, con alimentazione autonoma e che l’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a trenta minuti. Nel caso in cui siano impiegati dispositivi di carica degli accumulatori, è inoltre previsto l’impiego di prodotti di tipo automatico che consentano la ricarica entro dodici ore.

Per il sistema di allarme (disposizioni di cui al punto 8 del D.M. 26 agosto 1992), incluse nel «livello di priorità A», è previsto che le scuole debbano essere munite di un sistema in grado di avvertire gli alunni e il personale presenti in caso di pericolo. Questo sistema deve essere realizzato in modo da garantire la segnalazione del pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico e il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

Si segnala che per le scuole di tipo 0-1-2 il sistema di allarme può essere costituito, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola. Per le altre scuole è invece previsto un impianto di altoparlanti.

Per quanto concerne gli estintori d’incendio, per l’adeguamento alle disposizioni di cui al punto 9.2 D.M. 26 agosto 1992 deve essere prevista l’installazione di estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A – 89 BC, in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano. Si segnala che nel primo livello di priorità programmatica ricade anche l’adeguamento alle disposizioni cogenti in materia di segnaletica di sicurezza (punto 10 D.M. 26 agosto 1992). Al riguardo è opportuno evidenziare che, attualmente, il D.Lgs. 81/2008 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162.

Infine, per le norme di esercizio, comprese nelle priorità di tipo A, si ricorda che per l’adeguamento alle regole di prevenzione incendi deve essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività.
Inoltre, deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere eseguite prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, devono essere rispettate altre disposizioni finalizzate a garantire che siano sempre rispettate le norme di sicurezza e che gli impianti, le attrezzature e le aree siano sottoposte a regolare manutenzione, il sistema di vie di esodo sia sempre funzionante e, infine, che il materiale infiammabile sia depositato in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca.

Livello di priorità B

Il decreto 21 marzo 2018 inserisce nel secondo livello di priorità (priorità B) l’adeguamento 6.4, 6.6 e 9.3 del decreto 26 agosto 1992. Di fatto, in questo caso l’intento dei tecnici del ministero dell’Interno è di suggerire la programmazione di interventi volti all’innalzamento dei livelli di sicurezza anche negli spazi a rischio specifico come i locali per le esercitazioni, i depositi, i servizi tecnologici, gli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, le autorimesse e le aree per servizi logistici (mense, dormitori).

Al riguardo, si evidenzia che per gli spazi per le esercitazioni (e i locali per depositi annessi) la regola tecnica di prevenzione incendi prevede che siano ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che, si ricorda, devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati. Per questi spazi è inoltre previsto che, indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono sempre avere caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno Rei 60. Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni e il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno Rei 60.

Particolare attenzione deve essere data alle aree dove sono utilizzate e depositate sostanze radioattive o macchine radiogene. Al riguardo, si ricorda che questi locali – da realizzare in modo da consentire che eventuali operazioni di decontaminazione avvengano in modo agevole – devono essere predisposti per la raccolta e il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove sono maneggiate sostanze esplosive, o infiammabili, devono essere provvisti di aperture di aerazione permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari a un ventesimo della superficie in pianta del locale. È opportuno evidenziare che nel caso di manipolazione di gas con densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, la regola tecnica prevede che almeno un terzo della superficie complessiva sia costituita da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all’esterno e poste a filo pavimento.

Per quanto concerne l’adeguamento degli spazi per depositi, che possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani uno e due interrati, è necessario verificare che abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno Rei 60. Anche per questi locali l’accesso deve avvenire tramite porte almeno Rei 60 dotate di dispositivo di autochiusura. Per quanto riguarda la superficie massima lorda di ogni singolo locale, si ricorda che non può essere superiore a mille metri quadrati per i piani fuori terra e 500 metri quadrati per i piani uno e due interrato. Per questi locali devono essere previste aperture di aerazione con superficie non inferiore a un quarantesimo della superficie in pianta (protette da robuste griglie a maglia fitta). Per quanto concerne il carico di incendio, si ricorda che quello di ogni spazio adibito a deposito non deve superare i 30 kg/m2 e che, nel caso in cui questo limite dovesse essere superato, deve essere prevista l’installazione di un impianto di estinzione incendi di tipo automatico. Tra le misure da attuare per l’adeguamento degli spazi dedicati a depositi, si ricorda anche quello relativo alla presenza di estintori portatili d’incendio. Per questo aspetto, la regola stabilita dal decreto 26 agosto 1992 prevede che a uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200m2 di superficie.
Particolare attenzione deve essere prestata ai depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi per i quali è stabilito che devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato e che lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di que sti materiali devono sempre essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m2 di superficie. Per esigenze didattiche e igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all’interno del volume dell’edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento, 20 litri di liquidi infiammabili. Il decreto 21 marzo 2018 inserisce nel livello di priorità B anche l’adeguamento alle misure di prevenzione incendi per gli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche(auditori, aule magne, sale per rappresentazioni).
Per questi spazi, che devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di – 7,50 metri, è necessario inizialmente valutare se la capienza supera le cento persone e se sono adibiti anche a manifestazioni non scolastiche, in quanto, se così fosse, dovranno essere applicate le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo si evidenzia che qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica.
Per quanto riguarda le mense, l’adeguamento al punto 6.6.1 del decreto 26 agosto 1992 prevede che nel caso in cui a questi locali sia annessa la cucina o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si dovranno applicare le specifiche normative di sicurezza vigenti.
Gli adeguamenti inseriti nel livello di priorità B includono anche le disposizioni per gli impianti di rilevazione e di estinzione degli incendi. Al riguardo si ricorda che limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

Livello di priorità C

Per la definizione del terzo livello di priorità, denominato “C”, non sono elencate puntualmente le misure da attuare ma è richiamato il compito di pianificare l’adeguamento a tutte le restanti disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Il decreto 21 marzo 2018 termina con l’indicazione che tutte le attività di adeguamento indicate possono essere realizzate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del ministro all’Interno 3 agosto 20153, così come integrato dal decreto del ministro all’Interno 7 agosto 20174. Al riguardo non è superfluo ricordare che con la pubblicazione del decreto del ministero dell’Interno 7 agosto 2017 è stata approvata regola tecnica verticale per le attività scolastiche e che le nuove misure tecniche di prevenzione incendi contenute in questo atto possono essere applicate alle attività scolastiche di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 1515, sia esistenti che di nuova realizzazione, a esclusione degli asili nido. Si segnala che, a oggi, anche se con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio, i termini per l’adeguamento, scaduti il 31 dicembre 2017, non sono stati prorogati.