Molti i controlli da effettuare, dall’esatta classificazione, alle condizioni dell’eventuale deposito temporaneo fino alla verifica delle autorizzazioni del trasportatore e del destinatario. Vediamoli tutti in un breve ed essenziale riepilogo

 

l D.Lgs. n. 152/2006, cosiddetto “testo unico ambientale”, all’art. 184 distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. Questi ultimi, cioè i rifiuti prodotti da enti e imprese, si dividono a loro volta tra non pericolosi e pericolosi.
Individuare e gestire correttamente rifiuti pericolosi non è un esercizio banale ed è un’attività che riguarda un ampio spettro di realtà non solo strettamente legate ai settori produttivi; giusto per fare un esempio, la sostituzione di un neon o di un monitor in un ufficio si configura come gestione di un rifiuto pericoloso. Vediamo allora gli adempimenti necessari per il produttore.

Codifica e classificazione
I rifiuti pericolosi vanno, innanzitutto, individuati, quindi identificati e classificati, assegnando a essi un codice e una o più caratteristiche di pericolo. Il codice prende il nome di Cer, acronimo di catalogo europeo dei rifiuti, un elenco di codici condiviso a livello europeo, composti da sei numeri ciascuno e divisi in venti capitoli.
Per attribuire il codice corretto, si identifica innanzitutto la fonte che ha generato il rifiuto, cioè l’attività, consultando i capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20 all’interno dei quali si va a individuare il codice che meglio descrive il rifiuto. Laddove nessuno dei codici di questi capitoli si addica, si cerca nei capitoli 13, 14, 15. Se anche in questi non si trova un codice adeguato, bisogna definire il rifiuto utilizzando i codici del capitolo Nell’ipotesi in cui non si riesca a codificare un rifiuto neanche con i codici del capitolo 16, si utilizzerà un codice 99 (non specificato altrimenti) del capitolo che si ritiene più idoneo (anche se nella pratica quasi mai viene utilizzato perché raramente presente nelle autorizzazioni). Il codice da attribuire può essere di due tipologie:

• assoluto, cioè con asterisco (*) e senza riferimento a sostanze pericolose contenute;

• speculare o a specchio, con asterisco (*) e riferimento a specifiche o generiche sostanze pericolose ivi contenute. Qualora il processo di attribuzione porti alla scelta di un Cer assoluto, questo può essere attribuito senza alcuna ulteriore indagine. In questa ipotesi, l’attribuzione del codice ha carattere puramente convenzionale e il rifiuto è considerato pericoloso a prescindere dalla reale composizione (se è stata correttamente attribuito). Nel caso in cui, invece, la scelta ricada su un codice “a specchio”, dal 1° giugno 2015, con l’entrata in vigore del regolamento Ue 1357/2014, è necessaria una verifica analitica (ad esempio un’analisi chimica) caso per caso, per stabilire se il rifiuto sia da classificare come pericoloso o meno.

Nell’ipotesi di attribuzione di codice pericoloso assoluto, una volta che questo è stato individuato, devono essere esaminate le concentrazioni di sostanze pericolose contenute per attribuire le corrette classi o caratteristiche di pericolo (HP). Dal 1° giugno 2015, per valutare le caratteristiche di pericolo si applicano i criteri del nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/Ce introdotto con il regolamento Ue 1357/2014, che allinea i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele del regolamento Ue 1272/2008 (cosiddetto Clp). In pratica, devono essere prese in considerazione quelle sostanze che, singolarmente o in sommatoria, sono contenute in concentrazioni raggiunte o superate le quali rendono il rifiuto pericoloso. Oltre alle concentrazioni, per alcune sostanze devono essere considerati anche dei valori soglia (cut off values). Quando una sostanza è inferiore al suo valore soglia, non deve essere contemplata nella valutazione (i valori soglia sono previsti solo per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6, HP8). Per capire se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni o valori soglia, così da qualificare il rifiuto come pericoloso, ci sono tre possibili percorsi:

• effettuare un’analisi di laboratorio;

• operare un test di prova;

• fare una valutazione attraverso una Sds (scheda sicurezza).

Questi metodi risultano in alcuni casi di difficile o impossibile applicazione, come nell’ipotesi (frequente) in cui non sia nota la composizione del rifiuto oppure la composizione sia così eterogenea da rendere un campionamento non rappresentativo (si pensi ad un rifiuto misto) oppure quando ci si trova dinanzi a un rifiuto solido.

Il deposito temporaneo
Una volta classificati, i rifiuti pericolosi devono essere raggruppati nel luogo di origine o produzione, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Questo raggruppamento non necessita di autorizzazione, a patto che vengano rispettate alcune regole:
• raccolta per categorie omogenee (da leggere “per codice Cer”, secondo la giurisprudenza) e nel rispetto delle norme che regolamentano il deposito delle sostanze pericolose;
• corretti imballaggio ed etichettatura in relazione alle sostanze pericolose contenute;
• limiti temporali o quantitativi, a scelta del produttore: movimentazione con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità o, in alternativa, al raggiungimento di 10 m3. In questa seconda ipotesi,
il deposito non può, in ogni caso superare, la durata temporale di un anno;
• in caso di inquinanti organici persistenti (Pop) di cui al regolamento Ce n. 850/2004, rispettare le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio previste dallo stesso regolamento.

La tracciabilità
La registrazione: registri, formulari e Mud I rifiuti pericolosi sono soggetti a registrazione su apposito registro cartaceo, denominato “registro di carico e scarico rifiuti modello A”, numerato, vidimato e gestito con le stesse modalità di un registro Iva.Il registro può essere tenuto anche mediante strumenti informatici e stampato su carta formato A4 numerata e vidimata dalla Camera di commercio. Dal 2008, il registro può essere vidimato solo dalla Camera di commercio territorialmente competente.
Esso deve essere tenuto presso ogni sito di produzione di rifiuti pericolosi e conservato per cinque anni dall’ultima registrazione. Per i piccoli produttori, la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, è prevista la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria o loro società di servizi. Un’ulteriore eccezione è prevista per un’altra categoria di piccoli produttori, cioè coloro che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa (ad esempio professionisti in ambito medico quali medici generici o di famiglia) che adempiono alla tenuta del registro semplicemente mediante conservazione cronologica di formulari. Le annotazioni devono rispettare il criterio temporale dei 10 giorni. L’annotazione di carico deve essere effettuata entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto mentre quella di scarico entro 10 giorni dal trasporto finalizzato a recupero o smaltimento.

Il trasporto
Il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere accompagnato, in tutti i casi, dai formulari di identificazione rifiuti (Fir), tranne che per alcune ipotesi particolari, come il trasporto a opera del gestore pubblico o il trasporto di sottoprodotti di origine animale (ad esempio scarti di macelleria), regolamentati da altra normativa. I formulari devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del produttore/detentore
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto
c) impianto di destinazione
d) data e perscorso del tragitto
e) nome e indirizzo del destinatario.

I formulari sono prodotti in quattro esemplari:
• uno resta al produttore;
• due vengono trattenuti, rispettivamente, dal trasportatore e destinatario dopo essere stati firmati e datati da quest’ultimo all’arrivo dei rifiuti in impianto;
• una quarta copia, sempre firmata e datata dal destinatario, deve essere restituita al produttore entro 90 giorni; in mancanza, deve essere informata la Provincia.

Questa quarta copia è elemento indispensabile per dimostrare la corretta gestione. I formulari e il registro devono essere, inoltre, interconnessi, riportando nel registro gli estremi identificativi dei formulari in corrispondenza degli scarichi e, viceversa, riportando sulla propria copia del formulario il numero progressivo della relativa annotazione avvenuta sul registro. I Fir devono essere, infine, conservati per cinque anni.
Ultimo tassello della tracciabilità è la comunicazione al catasto dei rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno precedente da effettuare, entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale, noto anche come Mud.

Controllo autorizzazioni
Il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere affidato a terzi autorizzati (trasportatore e destinatario);
tuttavia, la procedura di affidamento non solleva il produttore da responsabilità nella corretta gestione, come recita l’art. 188, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006: «il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste». Il concetto è ribadito anche dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza della Cassazione n. 29727/2013 con la quale è stato ribadito che il produttore che affida i rifiuti a terzi «ha il dovere di accertare » il possesso dei requisiti e la responsabilità non è esclusa se il terzo è in possesso di autorizzazione, ma per rifiuti diversi da quelli affidati. In caso di omessa verifica, il produttore risponde di concorso con l’affidatario nel reato di illecita gestione. Il produttore deve, dunque, accertarsi del possesso delle relative abilitazioni, che:
• nel caso del trasportatore corrispondono all’iscrizione all’Albo gestori ambientali, nella categoria dei rifiuti che il produttore intende affidargli (categoria 5 e specifico Cer utilizzato) e che questa sia in vigore (durata 5 anni). La verifica può essere effettuata da chiunque, collegandosi al relativo portale on-line dell’Albo, cercando nella sezione “elenchi iscritti”.
• per il destinatario è rappresentata dell’autorizzazione allo stoccaggio e/o trattamento rilasciata da una Provincia o Regione ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006.
In questo caso non c’è ancora una banca dati unica nazionale e occorre, dunque, farsi dare il provvedimento autorizzativo direttamente dall’azienda che ha preso
in consegna i rifiuti. Questa autorizzazione può essere di diversa natura (semplificata, ordinaria, Aia o Aua), deve contenere l’indicazione dei Cer dei rifiuti trattati, tra i quali il produttore deve verificare la presenza dei rifiuti che intende consegnare e deve essere in corso di validità (la durata in genere varia tra 5, 6 o 10 anni, a seconda della tipologia).