Gli obblighi per le varie situazioni “a rischio” in carico a proprietari e operatori

 

Premessa
Il D.Lgs. 81/2008, con il termine amianto indica i seguenti silicati fibrosi:

• actinolite d’amianto;
• grunerite d’amianto (amosite);
• antofillite d’amianto;
• crisotilo;
• crocidolite;
• tremolite d’amianto.

Ciò premesso, come noto, l’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa che ha buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e che, unitamente all’economicità, è stato ampiamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo.

Il D.M. Sanità 6 settembre 1994 («Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto ») classifica i manufatti contenenti amianto (Mca) in due categorie distinte: a matrice friabile se le fibre di amianto sono libere o debolmente legate e quindi possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice azione manuale; a matrice compatta nel caso in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto) e quindi possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici.
Come noto, con il tempo questo materiale si è rivelato nocivo per la salute dell’uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi e irreversibili a carico dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L’amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.

Riconosciuta la pericolosità di questo minerale e in attuazione di specifiche direttive Ce, l’Italia con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha dettato le «Norme per la cessazione dell’impiego e per il suo smaltimento controllato». Questa legge prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto. È stata poi emanata una serie di dispositivi legislativi che definiscono le modalità di attuazione dei piani regionali amianto, di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, sugli obblighi dei proprietari e/o dei responsabili delle attività degli edifici con presenza di questi manufatti, nonché le tipologie di intervento per la bonifica.
Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento controllato, le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti, è stato introdotto l’obbligo per le imprese di bonifica da amianto dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (attualmente «gestori ambientali») ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
I manufatti contenenti amianto adottati in edilizia presentano ciascuno un certo grado di friabilità. 

L’iter
I manufatti contenenti amianto sono stati ampiamente utilizzati nel passato e installati almeno fino all’emanazione della legge n. 257/1992, in ambito residenziale, commerciale e in applicazioni industriali.
Pertanto, il sospetto che queste strutture contengano amianto è abbastanza radicato.
In tutti questi i siti è, pertanto, necessario accertare l’eventuale presenza di amianto e quindi occorre conoscere, per quanto possibile, la storia del sito, la data di costruzione e le ristrutturazioni successive, affidandosi a professionisti abilitati ed esperti (come i coordinatori amianto, abilitati ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994), al fine di riconoscere i manufatti sospetti, chiedendo all’occorrenza informazioni ad hoc a soggetti responsabili (proprietari, datori di lavoro, appaltatori).

L’ampia gamma di manufatti contenenti amianto (si contano circa tremila applicazioni) e la variabilità delle loro tipologie che non consente di accertare la presenza di amianto a occhio nudo o dal semplice esame di un progetto di costruzione. L’unico modo per essere sicuri è sottoporre un campione del manufatto ad accurata analisi da parte di laboratorio autorizzato.
In tutti i luoghi di lavoro oppure strutture in cui sono presenti Mca o almeno sospettati di contenere amianto è necessario predisporre l’inventario dell’amianto, soprattutto quando occorre effettuare lavori specialmente di ristrutturazione o addirittura di demolizione. Infatti, a questo proposito, l’articolo 248 del testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce non solo che è necessario accertare l’eventuale presenza di amianto nei manufatti, prima di effettuare lavori di demolizione o di manutenzione, ma anche che qualsiasi materiale sospettato di contenere amianto deve essere considerato come contenente amianto fino a quando non viene accertato che ne è privo.

Per molti materiali, la presenza di amianto non può essere esclusa soltanto a seguito di una semplice ispezione visiva perché, molto spesso, il manufatto che contiene amianto è simile a quello che non lo contiene. Pertanto, è necessario ricorrere a tecniche analitiche che identificano la presenza di amianto nel materiale mediante esame visivo al microscopio per identificare le fibre.
L’inventario dei manufatti contenenti amianto deve identificare la loro posizione nel sito, indipendentemente dal fatto che siano sospettati o confermati dal laboratorio.

Sarà necessario accertare:
• la quantità dei Mca (ad esempio superficie, sviluppo lineare ecc.);
• la tipologia di manufatto (ad esempio, lastre di copertura, materia isolante, rivestimento, mattonelle per pavimenti ecc.);
• la percentuale in peso di amianto presente, se nota;
• la friabilità che rappresenta un parametro indicativo del rilascio di fibre nell’aria;
• le condizioni di conservazione (buone, normali, scarse, presenza di detriti, presenza di confinamento, di incapsulante ecc.);
• l’accessibilità dei manufatti (necessario per capire se le persone possono accedervi o venirne in contatto);
• il tipo di amianto presente (ad esempio crisotilo, amosite, crocidolite).

Ciò premesso, il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività di un sito qualsiasi sia esso di proprietà privata o pubblica (terreno, fabbricato residenziale, edificio per uffici, fabbricato industriale, ecc.) consiste nell’accertare la presenza di amianto perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio.
Ai fini dell’accertamento della presenza di amianto nei materiali, innanzi tutto, i manufatti da ispezionare sono quelli sospettati di contenerlo, sia per l’età del manufatto sia per la funzione da esso svolta, qualora la stessa rientri tra quelle svolte dall’amianto.

Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio a un “coordinatore amianto” abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994 e non a personale qualsiasi dal momento che la normativa non prevede alcun particolare requisito formativo né di esperienza.
L’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del censimento, previsto dalla normativa italiana.
Infatti, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

Solo poche Regioni hanno istituito l’obbligo della denuncia di tutti i manufatti, compatti e friabili di questo tipo. Pertanto, occorre individuare le strutture sospette e, prima di procedere al campionamento dei materiali, è necessario predisporre uno specifico protocollo che si può così riassumere:

• ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice;
• ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
• verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
• acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

Dopo aver eseguito queste verifiche preliminari, si procede al campionamento propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni evitando, oltre all’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione delle seguenti procedure operative:

• umidificazione dei materiali da prelevare con acqua nebulizzata;
• impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente circostante, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo (sono indicati pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc., e controindicati trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini e simili; per i campionamenti in profondità è consigliabile l’uso di idonei “carotatori” a tenuta stagna);
• prelievo di una piccola aliquota di materiale, sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative del materiale in sito;
• inserimento immediato dei campioni in sacchetto o contenitore di plastica ermeticamente sigillabile
• riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui sottostanti;
• trasmissione del campione, accompagnato da lettera riportante i dati del richiedente, il tipo di analisi richiesta, la descrizione sommaria della struttura da cui è stato prelevato, il luogo e la data di prelievo, (scheda di prelievo), unitamente alla documentazione fotografica, a un laboratorio specialistico riconosciuto come idoneamente attrezzato (qualificato e autorizzato ad effettuare le analisi ex allegati 1, 2 e 3 del D.M. 6 settembre 1994) il quale procederà all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo (dato qualitativo) ed eventualmente anche del dato quantitativo sul contenuto (percentuale in peso).

I materiali contenenti amianto possono essere omogenei o eterogenei. Tipicamente omogenei sono i prodotti di cemento-amianto, le pannellature isolanti per pareti friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l’ausilio del “carotatore”.
I rivestimenti isolanti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura.
Per i materiali omogenei è sufficiente prelevare uno o due campioni rappresentativi di circa cinque centimetri in estensione (o circa 10 gr.).
Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq circa, avendo cura di campionare anche dove vi siano cambiamenti di colore o dove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.

L’accertamento nell’aria
Per la misura della concentrazione delle fibre aerodisperse per mezzo di monitoraggio ambientale e il successivo conteggio delle fibre sono utilizzate due differenti tecniche analitiche: microscopia ottica in contrasto di fase (Mocf), prevista dal D.M. 6 settembre 1994, allegato 2, punto 1A, la quale rappresenta un metodo di analisi per la determinazione delle fibre aero disperse e per rilevare in maniera qualitativa la presenza di fibre in campioni massivi, unitamente alla tecnica di dispersione cromatica; microscopia elettronica a scansione (Sem), prevista dal D.M. 6 settembre 1994, allegato 2, punto 1B, la quale rappresenta un metodo di analisi per la determinazione della concentrazione delle fibre aero disperse e per rilevare, in maniera qualitativa, la presenza e il tipo di fibre in campioni massivi o in maniera quantitativa negli stessi campioni massivi in caso di presenza di amianto in percentuale inferiore all’1% in peso. È la tecnica prescelta dal D.M. 6 settembre 1994 per la determinazione della concentrazione di fibre aero disperse ai fini della certificazione della restituibilità di ambienti bonificati.

Per rimarcare la differenza tra le due tecniche analitiche, nel punto 2C del D.M. 6 giugno 1994, in materia di monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse, è anche riportato che: «Va ricordato che nel caso della Mocf tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della Sem, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in Mocf o superiori a 2 ff/l in Sem, ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto».
Inoltre, il testo unico sicurezza con riferimento agli ambienti di lavoro, all’articolo 254 «Valore limite», comma 1, stabilisce che «Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite».

Nel caso di indagine finalizzata alla valutazione dell’esposizione professionale o al monitoraggio ambientale durante l’intervento di bonifica, i campioni possono essere analizzati in Mocf. Quando essa invece è finalizzata alla restituzione di ambienti bonificati i campioni devono essere obbligatoriamente analizzati in Sem.