Al via il recepimento della direttiva sugli impianti medi di combustione.

Il D.Lgs. n. 183/2017 precisa anche gli aspetti di coordinamento con la normativa sulle autorizzazioni ambientali, ovvero l’Aia e l’Aua, e introduce, per la prima volta, una disciplina specifica e dettagliata per le fuoriuscite odorigene in atmosfera causate dagli stabilimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2017, n. 293 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 relativo agli impianti di combustione medi, nonché al complessivo riordino del quadro normativo riguardante gli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Il provvedimento è stato emanato dal Governo a seguito della delega parlamentare contenuta nell’art. 17, legge 12 agosto 2016, n. 170.

Visione d’insieme del provvedimento

Tre diversi gruppi di disposizioni sono contenuti nel decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183:

  • con il primo gruppo è stata recepita la direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli impianti medi di combustione;
  • con un secondo gruppo è stata rivisitata nel suo complesso la disciplina degli impianti che possono emettere emissioni in atmosfera;
  • un ultimo gruppo riguarda gli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a MW 3.

La definizione

«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta.

Un medio impianto di combustione è classificato come:

1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)».

La nuova specifica disciplina per le emissioni odorigene

Per la prima volta, il provvedimento in esame introduce una nuova e dettagliata disciplina delle emissioni odorigene. Il (completamente nuovo) art. 272-bis, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che «La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo». Si riconosce, dunque, il rilievo del problema, pur affidandone la concreta regolamentazione alla disciplina regionale (sono curiosamente dimenticate le province autonome) o alla disciplina contenuta, caso per caso, nell’autorizzazione. L’art. 272-bis, tuttavia, fornisce alcuni esempi in merito ai possibili contenuti della disciplina regionale o delle prescrizioni autorizzatorie in tema di odori. Esse possono perciò contenere, ove opportuno anche alla luce delle caratteristiche degli impianti, delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata:

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/NmÑ) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita’ odorimetriche per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento».

Se si pensa che, sino ad oggi, le emissioni odorigene si consideravano disciplinate prevalentemente da una arcaica disposizione del codice penale (art. 674 c.p. «Getto pericoloso di cose»), si può comprendere la portata di questa innovazione.