Il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, ha modificato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in attuazione della direttiva 2014/29/Ue ed è vigente dal 26 maggio 2016. La nuova direttiva europea 2014/29/Ue[1], regola la sicurezza legata alla progettazione, alla realizzazione e all’immissione sul mercato dei recipienti semplici in pressione (simple pressure vessels – spv). Quest’ultima norma introduce alcune novità rispetto alla precedente direttiva 2009/105/Ce[2] che ha subito sostanziali modifiche e di cui ne rappresenta, quindi, una refusione.

La direttiva 2014/29/Ue a partire del 20 aprile 2016 ha abrogato la direttiva 2009/105/Ce che, a sua volta, aveva in precedenza abrogato la direttiva 87/404/ Cee, che era stata la prima direttiva europea a occuparsi dei recipienti semplici in pressione, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 311/1991.

Occorre puntualizzare che questi recipienti semplici in pressione, spv, spesso si trovano installati a supporto di diverse attrezzature che utilizzano aria compressa o azoto per il loro funzionamento. Pertanto, se i recipienti svp, provvisti dei relativi accessori di sicurezza e controllo, non sono progettati, fabbricati e installati secondo le normative di sicurezza possono introdurre rischi non trascurabili negli ambienti di vita e di lavoro.

Questi, infatti, possono essere trovarti installati:

  • a valle di compressori d’aria come serbatoi di stoccaggio di aria compressa;
  • a valle di impianti di produzione di aria medicale a servizio degli ospedali, dopo i serbatoi criogenici (azoto e/o ossigeno) e dell’apposito miscelatore. Sono fornite le indicazioni essenziali ai fabbricanti di recipienti semplici in pressione, nel processo di certificazione che porta alla marcatura Ce dei spv prima della immissione sul mercato, oppure ai datori di lavoro/utilizzatori ai fini dell’utilizzo in sicurezza dei svp, nel rispetto del D.M. n. 329/2004, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 11 aprile 2011.

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Bisogna evidenziare fin da subito che il D.Lgs. n. 82/2016 regola la progettazione, realizzazione e immissione sul mercato dei spv, fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

– recipienti saldati;
– pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;
– recipienti contenenti aria o azoto, non destinati a essere esposti alla fiamma;
– le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
– pressione massima di esercizio “ps” inferiore o pari a 30 bar, e prodotto di questa pressione per la capacità Del recipiente (ps x v) inferiore o pari a 10.000 bar x litro;
– temperatura minima di esercizio non inferiore a °C -50;
– temperatura massima di esercizio non superiore a °C 300 per l’acciaio e °C 100 per i recipienti di alluminio o lega di alluminio;
– recipiente costituito dei seguenti elementi:

  1. parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi;
  2. fondi a chiusura della parte cilindrica prima descritta possono essere bombati con la concavità rivolta all’esterno e/o da fondi piani;

– l’asse di rivoluzione di questi fondi è la stessa della parte cilindrica.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, occorre puntualizzare che i limiti della ps 30 bar e del prodotto ps in bar per volume in litri (ps x v) pari a 10.000, sono dei limiti superiori. Superati questi limiti la normativa di riferimento diventa la direttiva 2014/68/Ue (nuova ped). Quindi, per i recipienti di grosse dimensioni saranno seguite le procedure di certificazione previste dalla direttiva ped. Il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, non si applica:

  • ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;
  • ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;
  • agli estintori.

Gli obblighi dei produttori…

In conformità all’art. 10, D.Lgs. n. 82/2016, all’atto dell’immissione sul mercato dei recipienti il cui prodotto ps x v è : superiore a 50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I al D.Lgs. n. 81/2016; mentre se è inferiore o pari a 50 bar x l, i fabbricanti devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli stati membri.

Per i recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, i fabbricanti sono tenuti a preparare la documentazione tecnica di cui all’allegato II ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, D.Lgs. n. 82/2016.

Per un recipiente il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, qualora la conformità sia stata dimostrata mediante questa procedura, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità Ue e appongono la marcatura Ce e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto I, D.Lgs. n. 82/2016.

I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità Ue per un periodo di dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato e devono garantire la predisposizione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al D.Lgs. n. 82/2016. A tal fine, sono obbligati e tenere in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle norme

armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente. Qualora necessario, in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti devono eseguire, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di questo monitoraggio.

I fabbricanti, inoltre, devono assicurare che sui recipienti che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne consenta l’identificazione, e indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato e le informazioni relative al contatto vanno redatte anche in lingua italiana). Devono poi garantire che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in lingua italiana. Queste istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme al D.Lgs. n. 82/2016, devono prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme lo stesso recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i fabbricanti sono tenuti a informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli concernenti la non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, i fabbricanti sono tenuti a fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla norma, in una lingua che possa essere facilmente compresa dall’autorità stessa; per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana (cooperando l’autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti immessi sul mercato).

…e degli importatori e distributori

Gli importatori devono immettere sul mercato solo recipienti conformi. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, D.Lgs. n. 82/2016. Gli stessi importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura Ce e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 5 e 6, D.L 82/2016. Gli importatori sono tenuti a indicare sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora questo non sia possibile, in un documento di accompagnamento del recipiente. Le informazioni relative al contatto devono essere in lingua italiana.

Gli importatori devono garantire che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in lingua italiana. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente immesso sul mercato non sia conforme al D.Lgs. n. 82/2016 devono prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme questo recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, gli importatori sono tenuti a informare immediatamentele autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del D.Lgs. n. 82/2016 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, di cui all’articolo 10, quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al D.Lgs. n. 82/2016.

Procedura e dichiarazione di conformità Ue

In merito alla procedure di valutazione della conformità, ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs. n. 82/2016, occorre evidenziare quanto segue.

Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto ps x v è superiore a 50 bar x l devono essere sottoposti all’esame Ue, secondo determinate modalità:

  • per i «recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 12», occorre procedere, a scelta del fabbricante, in uno dei due seguenti modi:

– accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente

(modulo B – tipo di progetto);

– accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – tipo di produzione).

  • per i «recipienti fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 12», il fabbricante deve sottoporre a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (modulo B – tipo di produzione).

Prima dell’immissione sul mercato, i recipienti devono essere sottoposti alle seguenti procedure. Se il prodotto ps x v . superiore a 3000 bar x l: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1)

II, punto 2. Se il prodotto ps x v . inferiore o pari a 3000 bar Å x l e superiore a 200 bar Å x l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

  • conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) ;
  • conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2). Se il prodotto ps x v . inferiore o pari a 200 bar x l e superiore a 50 bar Å x l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

– conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1);

– conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C).

I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità evidenziati devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui . stabilito l’organismo notificato o in una lingua da quest’ultimo accettata.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 82/2016, evidenzia che:

  • la dichiarazione di conformità Ue deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza;
  • la dichiarazione di conformità Ue deve avere la struttura tipo di cui all’allegato IV, contenere gli elementi specificati ed essere continuamente aggiornata; va tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente . immesso o messo a disposizione sul mercato;
  • con la dichiarazione di conformità Ue il fabbricante si assume la responsabilità della conformità.

Vigilanza

Ai recipienti che rientrano nell’ambito dell’articolo 1, D.Lgs. n. 82/2016, si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, e da 16 a 29, regolamento (Ce) n. 765/2008. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal ministero dello Sviluppo economico, attraverso l’Inail, l’Enea altri organismi tecnici dello Stato.

Corrosione

Prima di entrare nel merito dell’utilizzo in sicurezza dei recipienti semplici in pressione, occorre che l’utilizzatore evidenzi se il particolare recipiente installato sia soggetto a corrosione oppure no (analisi che compete allo stesso). In base a questo giudizio cambiano in modo sostanziale gli obblighi conseguenti così come evidenziato nella tabella 2.

Nelle prescrizioni dell’allegato I al D.Lgs. n. 82/2016 si evidenzia che i recipienti, tenuto conto dell’impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. Nelle «Istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza» previste dall’allegato III al D.Lgs. n. 82/2016, devono figurare le seguenti indicazioni:

  • informazioni:

– pressione massima di esercizio (ps in Bar);

– temperatura massima di esercizio (T max in °C);

– temperatura minima di esercizio (T min in °C);

– capacità del recipiente (v in l);

– nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;

  • l’utilizzazione prevista del recipiente;
  • le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Quindi, nella realtà i vari fabbricanti, oltre a produrre generalmente apparecchi verniciati solo esternamente e lasciati allo stato grezzo internamente, possono fornire gli stessi recipienti, a richiesta dell’utilizzatore, con protezioni particolari quali la zincatura a bagno caldo o altri idonei rivestimenti interni.

In ultima analisi, è possibile affermare (tranne nei casi di protezione interna adeguata dei recipienti, che deve essere evidenziata nelle informazioni fornite dal fabbricante e consegnate all’utilizzatore), ci si trova nella situazione di non escludere nel tempo la presenza di corrosione.

In conclusione, se si è nell’incertezza, conviene seguire una impostazione più cautelativa nei confronti della sicurezza, prevedendo la presenza di corrosione nel tempo e, quindi, seguire gli adempimenti più restrittivi in termini di riqualificazioni periodiche (D.M. n. 329/2004) o di verifiche periodiche previste dal D.M. 11 aprile 2011.

Impiego in sicurezza

In merito all’esercizio, occorre evidenziare che la normativa vigente da seguire, da parte del datore di lavoro/utilizzatore, risulta essere:

  • il D.M. 1° dicembre 2004, n. 329;
  • il D.M. 11 aprile 2011.

È opportuno evidenziare che il D.M. 11 aprile 2011, all’allegato II, punto 4.1.1, esplicita che, nell’applicazione dell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, con le nuove disposizioni relative alle verifiche periodiche, «restano ferme le esclusioni e le esenzioni delle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli art. 2 e 11 del DM 329/04».

A oggi questa normativa è applicata a tutti i recipienti semplici in pressione a prescindere dalle direttive comunitarie (riportate nel paragrafo iniziale) con le quali sono stati costruiti in Bar);

– temperatura massima di esercizio (T max in °C);

– temperatura minima di esercizio (T min in °C);

– capacità del recipiente (v in l);

– nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;

  • l’utilizzazione prevista del recipiente;
  • le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Quindi, nella realtà i vari fabbricanti, oltre a produrre generalmente apparecchi verniciati solo esternamente e lasciati allo stato grezzo internamente, possono fornire gli stessi recipienti, a richiesta dell’utilizzatore, con protezioni particolari quali la zincatura a bagno caldo o altri idonei rivestimenti interni.

In ultima analisi, è possibile affermare (tranne nei casi di protezione interna adeguata dei recipienti, che deve essere evidenziata nelle informazioni fornite dal fabbricante e consegnate all’utilizzatore), ci si trova nella situazione di non escludere nel tempo la presenza di corrosione.

In conclusione, se si è nell’incertezza, conviene seguire una impostazione più cautelativa nei confronti della sicurezza, prevedendo la presenza di corrosione nel tempo e, quindi, seguire gli adempimenti più restrittivi in termini di riqualificazioni periodiche (D.M. n. 329/2004) o di verifiche periodiche previste dal D.M. 11 aprile 2011.